Circolare 31 marzo 2020, n. 2/DF, del Dip. finanze
1 PREMESSA
1.1 Quadro normativo di riferimento
1.2 Soggetti abilitati all’assistenza tecnica a partire dal 1°aprile 2020
1.3 Soggetti iscritti negli elenchi in vigore fino al 31 marzo 2020
2 REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO NAZIONALE
2.1 Requisiti generali
2.2 Requisiti ulteriori per ciascuna Sezione
2.2.1 Requisiti per l’iscrizione alla sezione I – Ex dipendenti del Ministero dell’economia
e delle finanze, della Guardia di finanza e degli Enti Impositori
2.2.2 Requisiti per l’iscrizione alla sezione II – Periti ed Esperti tributari
2.2.3 Requisiti per l’iscrizione alla sezione III – Funzionari delle associazioni di categoria
iscritti negli elenchi delle Intendenze di Finanza
2.2.4 Requisiti per l’iscrizione alla sezione IV – Dipendenti di associazioni di categoria e
di imprese
2.2.5 Requisiti per l’iscrizione alla sezione V – Dipendenti dei C.A.F. e delle relative
società di servizi
3 DOMANDA DI ISCRIZIONE
3.1 Istruzioni generali
3.2 Invio della domanda di iscrizione tramite PEC
3.3 Adempimenti per i soggetti già iscritti negli elenchi al 31 marzo 2020
3.4 Rilascio della Tessera di riconoscimento
4 DOVERI DEONTOLOGICI E OBBLIGO DI FORMAZIONE
5 CAUSE DI INCOMPATIBILITA’, PROCEDURE DI DINIEGO, SOSPENSIONE, REVOCA E
CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE
5.1 Diniego dell’iscrizione
5.2 Sospensione dell’iscrizione
5.3 Sospensione cautelare
5.4 Revoca dell’iscrizione
5.5 Cancellazione
5.6 Impugnazione dei provvedimenti
6 DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
7 PUBBLICAZIONE E INTERROGAZIONE DELL’ELENCO.
ALLEGATO 1
(Omissis).
“1 PREMESSA
Nell’ambito della giurisdizione tributaria, il diritto del contribuente ad una difesa tecnica qualificata è
garantito dall’art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in base al quale si individuano i
professionisti abilitati allo svolgimento di tale attività defensionale innanzi alle Commissioni tributarie.
Soltanto nelle controversie di valore pari o inferiore a €. 3.000,00 (al netto di interessi e di eventuali
sanzioni irrogate), il contribuente può stare in giudizio senza l’assistenza tecnica di un professionista abilitato.
In particolare, l’assistenza tecnica in parola è affidata ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. a), b) e c) del
D.lgs. 546/1992, agli Avvocati e ai Dottori commercialisti iscritti alla sezione A del relativo albo nonché ai
Consulenti del lavoro, che sono abilitati alla difesa in tutte le controversie tributarie, a prescindere dalla materia
del contenzioso attivato. Si tratta di soggetti in possesso di un titolo abilitativo generale che discende ex lege
dall’iscrizione al relativo Albo; essi, pertanto, non necessitano di un’autorizzazione amministrativa.
Parimenti, sono abilitati alla difesa tecnica anche gli Ingegneri, gli Architetti, i Geometri, i Periti
industriali, i Dottori agronomi e forestali, gli Agrotecnici, i Periti agrari, gli Spedizionieri doganali che risultino
iscritti all’albo di pertinenza ai sensi dell’art. 12, commi 5 e 6 del D.lgs. 546/1992. Con riferimento alla loro
abilitazione, si evidenzia come la stessa sia limitata ai contenziosi che vertono su specifiche materie, individuate
all’art. 2, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 546/1992. Il loro titolo abilitativo, per i suddetti contenziosi,
discende dall’iscrizione al relativo Albo; anch’essi, pertanto, non necessitano di un’autorizzazione
amministrativa.
In aggiunta ai professionisti sopra elencati, sono previste ulteriori abilitazioni all’assistenza tecnica per
i soggetti che, in possesso di speciali requisiti di professionalità e lavorativi, risultano iscritti in appositi elenchi, in precedenza gestiti dal MEF e dagli uffici regionali dell’Agenzia delle entrate. La riforma del 2015 ha interessato proprio la gestione e la tenuta di tali elenchi e di ciò si darà conto nei punti seguenti.
1.1 Quadro normativo di riferimento. La disciplina dell’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie è stata riformata a seguito delle
modifiche apportate all’articolo 12 del D.Lgs. n. 546/92, dall’articolo 9, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n.
156/2015 e di quelle intervenute nei commi terzo, quarto e quinto dell’art. 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a seguito delle disposizioni contenute nell’articolo 10, comma 1, del
citato D.Lgs. n. 156/2015.
E’ opportuno rilevare che il nuovo comma 4 dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 546/1992, ha attuato un
riordino dei soggetti deputati alla tenuta degli elenchi degli abilitati alla difesa innanzi alle CCTT, attribuendo
al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze la competenza in materia di tenuta
degli elenchi di cui alle lettere d), e), f), g) e h) del comma 3 del medesimo articolo 12. Con riguardo alla
decorrenza del citato intervento normativo di riordino, l’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 156/2015, ha
stabilito il differimento della data di entrata in vigore delle suddette norme a quella stabilita dal decreto
attuativo previsto dal comma 4 dello stesso articolo 12, nella sua nuova formulazione.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 agosto 2019, n. 106, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 233 del 4 ottobre 2019, è stato emanato il Regolamento recante disposizioni in
materia di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie (CCTT). In particolare, l’articolo
18 stabilisce che le disposizioni ivi contenute entrano in vigore decorsi 180 giorni dalla pubblicazione in
gazzetta ufficiale e, quindi, il 1° aprile 2020.
Pertanto, con il citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 agosto 2019, n. 106
(d’ora in poi indicato “Regolamento”), sono state stabilite le modalità di tenuta delle cinque sezioni che
compongono il nuovo Elenco unico nazionale dei soggetti autorizzati all’assistenza tecnica innanzi alle CCTT,
operativo dal 1° aprile 2020.
In sostanza, con la riforma del 2015 e l’emanazione del Regolamento di cui al D.M. n. 106/2019, il
legislatore ha inteso:
. attribuire ad un unico soggetto, rappresentato dalla Direzione della giustizia tributaria del
Dipartimento delle finanze, la competenza relativa alla tenuta delle cinque sezioni dell’elenco
unico, comprendenti rispettivamente i soggetti di cui all’art. 12, comma 3, delle lettere d), e), f), g),
h) del D.lgs. 546/1992;
. istituire un sistema uniforme di regole per l’iscrizione e la tenuta del suddetto elenco, basato sui
principi fondamentali mutuati dal codice deontologico forense;
. ampliare il novero dei soggetti che possono esercitare l’assistenza tecnica innanzi alle CCTT,
includendovi i dipendenti dei centri di assistenza fiscale e delle relative società di servizi, nonché
gli ex dipendenti degli enti impositori;
. porre delle condizioni più stringenti per l’iscrizione a talune sezioni, che riguardano il possesso di
particolari titoli di studio e/o professionali;
. garantire adeguata pubblicità al nuovo Elenco unico mediante la pubblicazione sul sito internet
istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze.
La presente Circolare fornisce istruzioni sulla nuova disciplina per l’iscrizione all’Elenco nazionale dei
soggetti che, a partire dal 1° aprile 2020, potranno presentare apposita domanda, nonché chiarimenti
riguardanti i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca dell’iscrizione stessa.
1.2 Soggetti abilitati all’assistenza tecnica a partire dal 1° aprile 2020
1.2.1 Soggetti non iscritti in albi professionali ma iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 63, terzo comma, del D.P.R. 600/1973 (art. 12,
comma 3, lett. d). del D.lgs. 546/1992). Fanno parte di questa categoria i dipendenti civili e militari dell’Amministrazione Finanziaria e degli
enti impositori, cessati dall’impiego da almeno due anni, dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui
almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi. Trattasi di soggetti che, non essendo
iscritti in un Albo professionale, necessitano di un’apposita abilitazione ministeriale per poter esercitare la
difesa innanzi alle CCTT.
1.2.2 Soggetti non iscritti in albi professionali ma iscritti in elenchi gestiti dal Ministero dell’economia
e delle finanze (art. 12, comma 3, lettere e) f) g) h) del D.lgs. 546/1992). Trattasi, rispettivamente, dei:
1. soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 negli elenchi dei periti e degli esperti tributari,
tenuti dalle Camere di Commercio, per la categoria tributi, in possesso di Diploma di Laurea in
Giurisprudenza o in Economia e Commercio o equipollenti o di Diploma di Ragioniere (d’ora
in poi indicati “Esperti Tributari”);
2. funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (15 gennaio 1993), risultavano iscritti negli elenchi tenuti
dalle ex Intendenze di Finanza competenti per territorio (d’ora in poi indicati “Funzionari delle
associazioni di categoria”);
3. dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese o delle loro controllate ai
sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1), del Cod. Civ., in possesso del Diploma di Laurea
magistrale in Giurisprudenza o in Economia ed equipollenti ovvero di Diploma di Ragioneria e
della relativa abilitazione professionale (d’ora in poi indicati “Dipendenti delle associazioni di
categoria e di imprese”);
4. dipendenti dei Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e delle relative società di servizi, purché in possesso di Diploma di Laurea
magistrale in Giurisprudenza o in Economia ed equipollenti ovvero di Diploma di Ragioneria e
della relativa abilitazione professionale (d’ora in poi indicati “Dipendenti dei C.A.F.”).
Tali soggetti, non essendo iscritti in un Albo professionale, necessitano di un’apposita abilitazione
ministeriale per poter esercitare la difesa innanzi alle CCTT.
1.3 Soggetti iscritti negli elenchi in vigore fino al 31 marzo 2020. È opportuno in questa sede ricordare che il sistema autorizzatorio dei soggetti abilitati alla difesa innanzi alle CCTT era suddiviso, fino al 31 marzo 2020, tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.
Infatti:
. il Ministero deteneva l’elenco dei soli ex-dipendenti dell’Amministrazione Finanziaria (A.F.) di cui all’art.
63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
. le Direzioni Regionali dell’A.E. erano competenti – ai sensi della previgente versione dell’art. 12 del
D.lgs. 546/1992 e del decreto del Ministro delle Finanze 18 novembre 1996 n. 631 (il quale, a decorrere
dal 1° aprile 2020, è da intendersi tacitamente abrogato) – alla tenuta dei seguenti elenchi:
o soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 negli elenchi dei periti e degli esperti tributari,
tenuti dalle Camere di Commercio, per la categoria tributi, in possesso di Diploma di Laurea
in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o equipollenti o di Diploma di Ragioniere;
o funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (15 gennaio 1993), risultavano iscritti negli elenchi tenuti
dalle ex Intendenze di Finanza competenti per territorio;
o dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (C.N.E.L.) e dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi
dell’art. 2359, primo comma, numero 1), del Cod. Civ., in possesso del Diploma di Laurea in
Giurisprudenza o in Economia e Commercio o equipollenti o di Diploma di Ragioneria e della
relativa abilitazione professionale.
I soggetti che risultano già iscritti in ciascuno dei quattro elenchi sopra menzionati confluiscono,
di diritto, dal 1° aprile 2020 nelle prime quattro sezioni del nuovo Elenco nazionale detenuto dalla Direzione
della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle finanze.
2 REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO NAZIONALE
2.1 Requisiti generali. In ottemperanza al disposto dell’art. 3, comma 1, del Regolamento, coloro che richiedono l’iscrizione
in una delle cinque sezioni dell’Elenco nazionale devono possedere, al momento della presentazione della
domanda, i seguenti requisiti generali:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione europea;
b) godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici;
c) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 9 del regolamento;
d) non essere iscritto in nessuno degli albi professionali elencati al comma 3, lettere a), b), c) ed ai commi
5 e 6 dell’art. 12 del D.lgs. 546/1992;
e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
f) non avere riportato condanne definitive, salvo gli effetti della riabilitazione, per i reati di cui all’art. 51,
comma 3-bis, c.p.p. o dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 c.p.,
nonché per uno dei reati contro la pubblica amministrazione, per i quali è prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a due anni. A tali fini, la sentenza di applicazione della pena ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato;
g) non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
L’attestazione del possesso dei suddetti requisiti avviene mediante la compilazione di una
dichiarazione, prodotta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Successivamente
all’iscrizione, tutti i soggetti appartenenti all’Elenco nazionale hanno l’obbligo di comunicare alla Direzione
della Giustizia, senza indugio, il venir meno dei suddetti requisiti o il sopraggiungere di cause di incompatibilità.
Attenzione
I suddetti requisiti generali, compresa l’assenza di cause di incompatibilità, devono essere posseduti
anche dai soggetti già iscritti al 31 marzo 2020 e inseriti di diritto nell’Elenco nazionale. Detti soggetti, come
prescritto dall’ultimo periodo del primo comma dell’art. 7 del Regolamento, devono produrre apposita
attestazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiarando “il possesso dei requisiti prescritti” e l’assenza di
situazioni di incompatibilità, secondo le istruzioni indicate nel successivo paragrafo 3.3.
2.2 Requisiti ulteriori per ciascuna Sezione. Si precisa che, come stabilito dal secondo comma dell’art. 3 del Regolamento, ciascun nuovo richiedente deve, inoltre, possedere gli ulteriori requisiti previsti per l’iscrizione alle singole sezioni per le quali è presentata domanda.
A tal fine, si fa rinvio alle istruzioni contenute nei successivi paragrafi.
2.2.1 Requisiti per l’iscrizione alla sezione I – Ex dipendenti del Ministero dell’economia e delle finanze, della Guardia di finanza e degli Enti Impositori. La nuova disciplina contenuta nell’art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dispone che gli impiegati
delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, degli Enti
impositori nonché gli ufficiali e gli ispettori della Guardia di Finanza, cessati dall’impiego dopo almeno venti
anni di effettivo servizio, possono richiedere l’autorizzazione all’«esercizio dell’assistenza tecnica e della
rappresentanza», davanti alle CC.TT., sempreché abbiano svolto negli ultimi dieci anni “attività connesse ai
tributi”.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, gli “Ispettori” della G.d.F. sono
ricompresi nel ruolo “Sottoufficiali” e sono articolati nei seguenti cinque gradi gerarchici: Luogotenente,
Maresciallo aiutante, Maresciallo capo, Maresciallo ordinario, Maresciallo.
Ai fini del computo dei periodi di anzianità lavorativa (almeno 20 anni totali di servizio di cui almeno
gli ultimi 10 anni in attività connesse ai tributi), si precisa che la norma prescrive che il servizio prestato sia
“effettivo”.
Sono, pertanto, esclusi da tale computo i periodi di:
o aspettativa non retribuita;
o sospensione disciplinare;
o distacco o comando presso altri Enti od Amministrazioni;
o distacco per incarico sindacale;
o esercizio di funzioni pubbliche elettive.
La nuova formulazione estende anche ai dipendenti degli enti impositori diversi dalle Agenzie fiscali la
possibilità, laddove ricorrano le suddette condizioni, di essere iscritti nell’apposito Elenco.
Si considerano Enti impositori, gli enti territoriali dotati di autonomia finanziaria di entrata e di spesa,
nonché del potere di accertare e di riscuotere i tributi (Cfr. artt. 114 e 119 c. 2 Costituzione). Rientrano tra gli enti impositori, pertanto, le Agenzie fiscali di cui al D.Lgs. n. 300/1999, i comuni, le città metropolitane, le province e le regioni.
Non possono essere considerati “enti impositori”, invece, ai fini di cui trattasi:
. l’Agenzia delle entrate-riscossione, quale ente pubblico economico, istituita ai sensi
dell’articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla
Legge 1 dicembre 2016 n. 225;
. i soggetti privati di cui all’art. 53 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, abilitati ad effettuare attività
di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate
delle province e dei comuni.
Le esclusioni sopra richiamate trovano fondamento nel fatto che detti soggetti non rientrano tra quelli
individuati dall’articolo 1, comma2, del D.Lgs. n. 165/2001, quali “amministrazioni pubbliche”.
Come già ricordato, per la categoria di soggetti in trattazione nel presente paragrafo, il D.lgs. n.
156/2015, nel modificare sul punto l’art. 63, comma 3, del D.P.R. 600/73, ha introdotto un requisito più
stringente rispetto al passato, che deve essere posseduto da coloro che presentano la domanda a partire dal
1° aprile 2020, ovvero l’obbligo di aver svolto, negli ultimi dieci anni della carriera lavorativa, “attività connesse
ai tributi”.
Si tratta, in particolare, delle seguenti attività:
a) liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate tributarie, incluso lo svolgimento
delle relative attività accessorie;
b) gestione del contenzioso tributario, e delle relative attività accessorie;
c) analisi e predisposizione di atti normativi e di documenti di prassi in materia tributaria.
A titolo esemplificativo, si rappresenta che non possono essere considerate “attività connesse alla
gestione dei tributi”, neppure se svolte alle dipendenze dell’Amministrazione Finanziaria o di uno o più Enti
impositori, le seguenti:
. gestione del personale;
. gestione amministrativo-contabile e predisposizione di bilanci;
. attività di segreteria ed affari generali;
. attività di predisposizione degli atti preparatori per la formazione del Bilancio dello Stato;
. attività di controllo della spesa pubblica;
. attività di revisione contabile;
. attività ispettiva, di vigilanza, di gestione o di amministrazione sugli enti e sulle imprese pubbliche
o private.
Si rammenta, infine, che il quarto comma dell’art. 63 del D.P.R. 600/1973 vieta l’esercizio delle funzioni
di assistenza e di rappresentanza innanzi alle Commissioni tributarie per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego; pertanto, le relative istanze dovranno essere inviate solo dopo il decorso del suddetto periodo.
Al riguardo, si precisa che la cessazione del rapporto di impiego può essere ascrivibile sia al
raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione c.d. di “vecchiaia” o di “anzianità” sia all’ipotesi di
dimissioni volontarie.
2.2.2 Requisiti per l’iscrizione alla sezione II – Periti ed Esperti tributari. Ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. e), del D.lgs. 546/1992, possono richiedere l’iscrizione nell’Elenco
coloro che, alla data del 30 settembre 1993, erano iscritti nei ruoli dei “periti” e degli “esperti” tenuti dalle
C.C.I.A.A. per la categoria “tributi”, in possesso del diploma di Laurea in Giurisprudenza o in Economia e
Commercio o equipollenti o del diploma di Ragioniere.
L’abilitazione è limitata, per legge, alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i
tributi locali, l’I.V.A., l’I.R.PE.F., l’I.R.A.P. e l’I.R.E.S.
Considerato che la legge fissa al 30 settembre 1993 la data ultima di iscrizione, non possono chiedere
l’iscrizione dal 1° aprile 2020 a questa sezione dell’Elenco coloro i quali non risultavano iscritti entro la suddetta
data del 1993 negli specifici elenchi tenuti dalle C.C.I.A.A.
Rimane impregiudicata la facoltà per i soggetti comunque iscritti alla citata data del 1993 agli elenchi
delle C.C.I.A.A. di richiedere – a decorrere dal 1° aprile 2020 – l’iscrizione all’apposita sezione in argomento.
2.2.3 Requisiti per l’iscrizione alla sezione III – Funzionari delle associazioni di categoria iscritti negli
elenchi delle Intendenze di Finanza. Come prescritto dall’art. 12 comma 3, lettera f), del D.lgs. 546/1992, possono richiedere l’abilitazione i funzionari delle associazioni di categoria che alla data del 15 gennaio 1993 (data di entrata in vigore del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 545), risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle ex Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
Si tratta di una abilitazione generale, dal momento che le disposizioni normative non impongono
alcuna limitazione per materia.
Sul punto, occorre precisare che dopo il 15 gennaio 1993 l’iscrizione a tali elenchi è stata preclusa.
Resta inteso che tutti coloro che risultino iscritti in detti elenchi delle ex Intendenze della finanza ma non
presenti nella apposita sezione dei registri detenuti dall’Agenzia delle entrate fino al 31 marzo 2020, potranno – a decorrere dal 1° aprile 2020 – presentare domanda di iscrizione alla sezione III dell’Elenco nazionale di cui trattasi.
2.2.4 Requisiti per l’iscrizione alla sezione IV – Dipendenti di associazioni di categoria e di imprese. Ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera g), dell’art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, possono richiedere
l’iscrizione dal 1° aprile 2020 nell’Elenco nazionale, i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato:
a) delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
(C.N.E.L.);
b) delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1) del codice civile, ossia
delle società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea
ordinaria. A tali fini, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e
a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Si tratta di una abilitazione generale, dal momento che le disposizioni normative non impongono
alcuna limitazione per materia, che però può essere esercitata per le sole controversie in cui sono parti,
rispettivamente, gli associati e le imprese o le loro controllate.
L’iscrizione per le suddette categorie di dipendenti è condizionata al possesso congiunto:
. del diploma di Laurea magistrale in Giurisprudenza o in Economia ed equipollenti, o del diploma di
Ragioneria;
. della abilitazione necessaria per l’iscrizione al relativo albo professionale.
In particolare, con riguardo ai titoli di studio sopra citati, si precisa che per laurea deve intendersi:
. il possesso del Diploma di laurea riferito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro
anni, secondo l’ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509.
. Il possesso della Laurea Magistrale riferita ai corsi di studio individuati dall’ordinamento
didattico di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso Università pubbliche o altri istituti equiparati della
Repubblica Italiana, ovvero rilasciati da un Paese dell’Unione europea, purché il titolo sia stato dichiarato
equipollente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
2.2.5 Requisiti per l’iscrizione alla sezione V – Dipendenti dei C.A.F. e delle relative società di servizi. Come precisato in premessa, l’art. 12 del D.lgs. 546/1992, novellato dall’art. 9 del D.lgs. 156/2015, ha
introdotto al comma 3 lett. h), una nuova categoria di soggetti legittimati a richiedere l’abilitazione
all’assistenza tecnica: i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri di
Assistenza Fiscale (C.A.F.) e le relative società di servizi, che siano in possesso congiunto dei seguenti titoli:
. diploma di Laurea magistrale in Giurisprudenza o in Economia ed equipollenti, o diploma di Ragioneria;
. abilitazione necessaria per l’iscrizione al relativo albo professionale.
Per quanto concerne le precisazioni relative ai titoli di livello universitario, si rinvia alle precisazioni già
fornite nel paragrafo precedente.
Anche in tal caso, trattasi di una abilitazione generale senza alcuna limitazione per tipologia tributo.
Tuttavia, la norma chiarisce che la difesa nel contenzioso tributario:
. deve essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri assistiti;
. deve riguardare controversie derivanti dagli adempimenti generati dai servizi che i CAF stessi
possono operare ex lege.
Con riguardo all’ultimo punto, si ricorda che il D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, individua i requisiti soggettivi
che i C.A.F. devono possedere per essere autorizzati all’esercizio della loro attività di assistenza fiscale. In
particolare, l’art. 33 prevede che essi debbano essere costituiti nella forma di società di capitali ed essere iscritti
negli appositi Albi, tenuti dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 9 del D.M. del Ministero delle Finanze 31
maggio 1999 n. 164. Il successivo art. 34, comma 3, del citato D.Lgs. n. 241/1997, prescrive che i C.A.F., anche
attraverso propri uffici periferici dislocati sul territorio, possono svolgere le seguenti attività:
a) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie, nonché cura degli ulteriori
adempimenti tributari;
b) redazione delle scritture contabili;
c) verifica della conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;
d) consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle
imposte;
e) comunicazione ai sostituti d’imposta del risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del
conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d’acconto;
f) invio all’Amministrazione Finanziaria delle dichiarazioni dei redditi e delle scelte ai fini della
destinazione dell’otto e del quattro per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
3 DOMANDA DI ISCRIZIONE
3.1 Istruzioni generali. A decorrere dal 1° aprile 2020, coloro che richiedono per la prima volta l’autorizzazione all’esercizio
dell’assistenza tecnica, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 5, comma 3 del Regolamento
devono inviare l’apposita domanda, esclusivamente per via telematica, al seguente indirizzo PEC:
La domanda è redatta in conformità ai modelli resi disponibile sul Portale delle Giustizia Tributaria al
seguente percorso:
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate su modulistica non conforme a quella resa
disponibile sul predetto Portale.
La richiesta di iscrizione alle sezioni III, IV e V dovrà essere presentata per il proprio dipendente dalle
Associazioni di categorie, dalle imprese, dai CAF e dalle relative società dei servizi. Resta fermo che le
dichiarazioni di veridicità dei requisiti personali sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR. n. 445/92, sono
rilasciate dal dipendente stesso.
In particolare, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento, nella domanda il richiedente deve
indicare:
. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e di residenza;
. il codice fiscale e l’eventuale numero di partita IVA;
. il domicilio professionale nel territorio dello Stato, coincidente con il luogo in cui svolge
l’attività in modo prevalente, il numero di codice di avviamento postale e un recapito
telefonico;
. il titolo di studio posseduto (se richiesto ai fini dell’iscrizione), indicando la data di
conseguimento, l’Università e l’ordinamento di riferimento oppure l’istituto scolastico di
rilascio del diploma di ragioneria, nonché i dati della relativa abilitazione laddove necessaria
per l’iscrizione;
. la dichiarazione di pieno godimento dei diritti civili e politici;
. l’indirizzo P.E.C.;
. la dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ovvero
di esserne a conoscenza, specificando gli estremi dei medesimi e le Autorità procedenti;
. la dichiarazione prodotta ai sensi degli artt. 46 e 47del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la
quale l’interessato, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo
decreto, certifica il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del Regolamento;
. la dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga al rispetto dei doveri deontologici di cui
all’art. 10 del Regolamento;
. l’insussistenza dei casi di incompatibilità, elencati nell’art. 9 del Regolamento.
Come previsto dall’art. 5 del Regolamento, l’istante è tenuto a dichiarare il domicilio professionale,
ossia il luogo ove intende stabilire la sede di esercizio della sua attività, una volta abilitato; tale indirizzo sarà
utilizzato dall’Amministrazione, in subordine all’indirizzo di P.E.C., in caso di prolungato malfunzionamento
degli strumenti informatici, per l’invio tempestivo di comunicazioni all’interessato.
Si ricorda che nella domanda è richiesto il rilascio di apposita liberatoria da sottoscriversi ai fini della
pubblicazione dell’Elenco nazionale sul portale WEB di uno o più dei seguenti dati personali:
1. Recapiti telefonici;
2. Recapiti PEC;
3. Indirizzo;
4. Foto personale.
Il modello di domanda è redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e va, pertanto, corredata da copia di un documento
di identità in corso di validità. La domanda, in formato PDF-1a/1b, unitamente al modello di autocertificazione
ed alla copia digitale del documento, devono essere firmati digitalmente.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento, ai soggetti autorizzati viene rilasciata
una tessera nominativa con foto personale; pertanto, al fine di consentire la stampa della suddetta Tessera,
ciascun richiedente è tenuto a trasmettere, unitamente alla domanda, una foto digitale che rispetti i requisiti
tecnici indicati nel paragrafo 3.4 “Rilascio della Tessera di riconoscimento”.
Le dichiarazioni rese dall’istante sono soggette a controllo di veridicità, anche a campione,
successivamente all’iscrizione nell’Elenco; nell’ipotesi di constatata falsità, la Direzione della Giustizia Tributaria
procederà alla revoca dell’abilitazione secondo la procedura descritta nel paragrafo 5.4, nonché a segnalare
alla competente autorità giudiziaria i casi di dichiarazione mendace.
Per i soggetti per i quali è richiesta, dai rispettivi datori di lavoro, l’iscrizione nelle sezioni III, IV e V
dell’Elenco nazionale, la domanda dovrà, altresì, contenere:
. per la sezione III, l’attestazione comprovante il rapporto di dipendenza con l’associazione di
categoria e l’iscrizione alla data del 15 gennaio 1993 negli elenchi tenuti dalla ex Intendenza di
Finanza competente per territorio;
. per la sezione IV, l’attestazione comprovante il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con le
associazioni di categoria rappresentate nel CNEL, con le imprese o con le loro controllate ai sensi
dell’art. 2359, primo comma, numero 1), del Cod. Civ, con l’indicazione della data di assunzione e
della tipologia di contratto lavorativo coerente con la funzione da esercitare.
. per la sezione V, l’attestazione rilasciata dal CAF e/o dalla società di servizi comprovante il
rapporto di lavoro dipendente, sottoscritta dal Responsabile dell’assistenza fiscale di cui all’articolo
33, comma 2, del D.Lgs. n. 241/97 e dall’amministratore del CAF stesso, con l’indicazione della data
di assunzione, della tipologia di contratto lavorativo coerente con la funzione da esercitare, ovvero
del rapporto contrattuale di servizio sussistente tra la società di servizi e il relativo C.A.F.
3.2 Invio della domanda di iscrizione tramite PEC. Si precisa che il richiedente (persona fisica o datore di lavoro), in ossequio a quanto previsto dal terzo
comma del citato art. 5 del Regolamento, è tenuto a trasmettere la domanda corredata dalla suddetta
documentazione utilizzando esclusivamente la casella di PEC., di cui risulta titolare e che ha indicato
nell’apposito modulo.
La variazione della PEC deve essere prontamente comunicata mediante l’apposito modulo pubblicato
sul portale istituzionale indicato in precedenza.
3.3 Adempimenti per i soggetti già iscritti negli elenchi al 31 marzo 2020. Al fine di assolvere alla previsione contenuta nell’art. 7 del Regolamento, i soggetti già iscritti negli elenchi
alla data del 31 marzo 2020, inseriti di diritto nell’Elenco nazionale a partire dal 1°aprile 2020, sono tenuti
a trasmettere entro il 31 ottobre 2020 tramite PEC, l’apposito modulo presente sul Portale della Giustizia
Tributaria, al seguente indirizzo:
In tale modulo, detti soggetti dovranno:
. dichiarare, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti prescritti per
la iscrizione all’apposita sezione e l’assenza di cause di incompatibilità;
. comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.);
. trasmettere una fotografia conforme ai più recenti standard ICAO ed ISO (adottati per le foto uso
documento d’identità, in particolare per il rilascio del passaporto), necessaria per il rilascio della tessera
di riconoscimento;
. comunicare le necessarie liberatorie al fine di prestare il consenso per la pubblicazione sul Portale dei
dati personali.
Anche in tal caso, l’interessato deve utilizzare la stessa PEC indicata nel modulo.
3.4 Rilascio della Tessera di riconoscimento. A ciascun soggetto iscritto nell’Elenco, compresi coloro che alla data del 31 marzo 2020 risultavano già
iscritti negli elenchi tenuti dal M.E.F. e dall’A.E., la Direzione della Giustizia Tributaria rilascia una tessera di
riconoscimento conforme alle indicazioni contenute nell’art. 8 del Regolamento.
A tal fine, unitamente alla domanda di abilitazione, ciascun interessato deve trasmettere, per via
telematica, una fotografia conforme ai più recenti standard ICAO ed ISO, adottati per le foto uso documento
d’identità (in particolare, per il rilascio del passaporto), per la sua apposizione nella Tessera identificativa che
conterrà anche i seguenti dati:
1. nome;
2. cognome;
3. comune di nascita;
4. data di nascita;
5. sezione e numero d’iscrizione nell’Elenco;
6. data del provvedimento di Autorizzazione;
7. eventuale data di scadenza.
Il soggetto richiedente è informato dell’avvenuta autorizzazione con apposita comunicazione inviata
dall’indirizzo PEC [email protected].
Con la predetta comunicazione viene, altresì, indicata la Commissione tributaria presso la quale
l’interessato potrà recarsi per il ritiro della tessera di riconoscimento; trattasi della Commissione tributaria più vicina al luogo di residenza ovvero della diversa Commissione indicata dal richiedente nella domanda di
iscrizione.
Detta tessera potrà essere ritirata esclusivamente dietro presentazione di tre marche da bollo nella
misura indicata nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/72 (fissata, ad oggi, in euro 16,00), rispettivamente per la domanda di iscrizione, per il provvedimento di autorizzazione e per il rilascio della Tessera personale.
L’Ufficio di segreteria della Commissione tributaria individuata per il ritiro della tessera avrà cura di
richiedere all’interessato di sottoscrivere un’attestazione di avvenuto ritiro, con apposizione delle tre marche da bollo opportunamente annullate.
In caso di furto o smarrimento della tessera di riconoscimento, il titolare è tenuto a presentare denuncia
alla competente autorità di pubblica sicurezza e a darne tempestiva comunicazione alla Direzione della
Giustizia Tributaria, alla quale può richiedere il rilascio di un duplicato, allegando copia della denuncia di
smarrimento o furto.
Nei casi di cancellazione dall’Elenco o di scadenza dell’abilitazione – nel caso di pensionamento del
dipendente dell’impresa/CAF -, la tessera deve essere restituita alla Direzione della Giustizia Tributaria,
mediante consegna diretta presso la sua sede in Roma o per il tramite di una delle Commissioni tributarie,
entro i 10 giorni successivi alla notifica del provvedimento di cancellazione o alla scadenza del titolo abilitativo.
4 DOVERI DEONTOLOGICI E OBBLIGO DI FORMAZIONE
L’articolo 10 del Regolamento, recante norme in materia di dovere e deontologia, chiarisce che l’attività
di assistenza tecnica del contribuente deve essere svolta in piena indipendenza e fondata sull’autonomia del giudizio intellettuale.
In particolare, il comma 2 prescrive specifiche modalità di esercizio dell’attività di assistenza tecnica,
dal momento che viene richiesto che la stessa venga esercitata con coscienza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza.
E’ richiesto, altresì, che nello svolgimento dell’attività:
. siano rispettati i principi della corretta e della leale concorrenza;
. sia assicurata la qualità della prestazione professionale anche attraverso un continuo e
costante aggiornamento della propria competenza professionale.
Il comma 6 dell’articolo 10 del Regolamento chiarisce che, per quanto non espressamente disciplinato
dal medesimo articolo, si applicano le disposizioni del Codice deontologico forense del 31 gennaio 2014, in
quanto compatibili. Trattasi, in particolare, delle disposizioni contenute nei titoli I (Principi generali), II (rapporti con il cliente e la parte assistita), III (Rapporto con i colleghi), IV (Doveri nel processo), V (Rapporti con i terzi e controparti).
Con riguardo alla formazione e aggiornamento professionale, si ritengono applicabili ai soggetti iscritti
nell’Elenco nazionale i principi contenuti nell’articolo 15 del citato Codice deontologico forense, ove è stabilito
che il professionista deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. In
particolare, il regolamento16 luglio 2014, n. 6, del Consiglio Nazionale Forense (CNF), disciplina le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua, nonché la gestione e l’organizzazione
delle attività formative.
Pertanto, l’iscritto ha l’obbligo di curare la propria competenza professionale mediante la
partecipazione ad attività formative nell’interesse del cliente e della parte assistita, della amministrazione della giustizia e della collettività. L’obbligo di detta formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’Elenco nazionale a prescindere dall’esercizio effettivo dell’attività professionale, salvo particolari situazioni oggettive di impedimento.
La Direzione della Giustizia Tributaria, in qualità di soggetto che detiene ex lege l’elenco nazionale dei
soggetti abilitati all’assistenza tecnica davanti alle Commissioni tributarie, promuove e coordina l’attività di
formazione e di aggiornamento professionale degli iscritti, anche mediante protocolli di intesa con enti pubblici e privati previamente accreditati. Con successive linee guida saranno definiti il contenuto dell’obbligo formativo e la determinazione dei crediti formativi, il piano dell’offerta formativa (POF), le procedure e i criteri per l’accreditamento degli enti di formazione.
L’obbligo di formazione continua per i soggetti iscritti all’elenco nazionale inizia a decorrere dal 1°
gennaio 2021. L’accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la
mancata o infedele attestazione di tale adempimento può comportare, a seconda della gravità, l’adozione di provvedimenti sanzionatori.
5 CAUSE DI INCOMPATIBILITA’, PROCEDURE DI DINIEGO, SOSPENSIONE, REVOCA E
CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE.
L’articolo 9 del Regolamento individua le cause di incompatibilità che comportano il diniego di
iscrizione ovvero la cancellazione dall’elenco nazionale se intervenute successivamente.
Il medesimo articolo 9, comma 1, dispone che l’attività di assistenza tecnica non può essere
esercitata:
1. nella regione o nelle province, con essa confinanti, in cui gli iscritti abbiano con i giudici delle
Commissioni tributarie provinciali rapporti di coniugio, convivenza e parentela fino al secondo
grado e di affinità in primo grado o siano con gli stessi uniti civilmente ai sensi della legge 20
maggio 2016, n. 76;
2. nella regione, o in quelle confinanti, in cui gli iscritti abbiano con i giudici delle Commissioni
tributarie regionali rapporti di coniugio, convivenza e parentela fino al secondo grado e di
affinità in primo grado o siano con gli stessi uniti civilmente ai sensi della legge 20 maggio
2016, n. 76;
Il successivo comma 2 precisa che l’attività di assistenza tecnica è incompatibile:
a) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale, svolta in nome proprio o in nome o per
conto altrui;
b) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, aventi
quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite;
c) con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma
cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di
gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente
all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a
capitale interamente pubblico;
d) con lo svolgimento di lavoro subordinato, salvi i casi di rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma
2, del Regolamento riferiti ai dipendenti delle associazioni di categoria, di imprese o delle loro controllate
ovvero dei CAF.
Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, la Direzione della giustizia tributaria adotta i provvedimenti di
diniego, di sospensione o di revoca di cui agli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento.
Il comma 6 del medesimo articolo 11 prevede, comunque, che le Agenzie fiscali, gli altri enti impositori
e i soggetti della riscossione segnalano alla DGT i casi di incompatibilità, di diniego, di sospensione e di revoca relativi agli iscritti nell’Elenco nazionale.
5.1 Diniego dell’iscrizione. Nel caso di carenza dei requisiti indispensabili per l’iscrizione, così come indicati nell’art. 3 del Regolamento, la Direzione della Giustizia Tributaria, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica, tramite P.E.C., i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l’istante ha facoltà di presentare
per iscritto tramite PEC le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione dei
motivi ostativi all’accoglimento della domanda di iscrizione interrompe i termini per la conclusione del
procedimento autorizzatorio, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle suddette
osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni.
In caso di mancato accoglimento delle osservazioni, la Direzione della Giustizia Tributaria adotta il
provvedimento motivato di diniego, nel quale sono rappresentate i motivi per i quali le osservazioni ed i
documenti prodotti non sono stati ritenuti idonei a provare il possesso dei requisiti richiesti.
Il provvedimento di diniego dell’iscrizione è notificato all’indirizzo PEC indicato nella domanda.
5.2 Sospensione dell’iscrizione. L’articolo 13 del Regolamento, che disciplina la sospensione dell’esercizio dell’attività di assistenza
tecnica, mira a sanzionare «comportamenti e responsabilità gravi», tenendo conto dei principi di gradualità di
cui al Codice deontologico forense, in quanto applicabili. Anche in tal caso, la DGT procede preventivamente
alla comunicazione dei motivi alla base dell’adozione del provvedimento di cui trattasi, secondo le modalità
già indicate al punto 5.1.
Il provvedimento di sospensione, adottato secondo l’art. 11, commi 2, 3 e 7 del Regolamento, può
essere disposto per un periodo non inferiore ai due mesi e non superiore ai cinque anni.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato; la sanzione è unica anche
quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento.
La sanzione è commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo
ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle
circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione. Nella determinazione della
sanzione si tiene conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita nonché degli eventuali
precedenti disciplinari dell’iscritto.
5.3 Sospensione cautelare. La sospensione cautelare di cui all’art. 15 del Regolamento, ha una finalità precauzionale e può essere
assunta dalla Direzione della Giustizia Tributaria al ricorrere di specifiche circostanze riguardanti l’iscritto
all’elenco nazionale, indicate tassativamente al comma 1 del richiamato articolo, ovvero:
a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non
impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
b) irrogazione, con la sentenza penale di primo grado, della pena accessoria di cui all’articolo 35
del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena;
c) applicazione della misura di sicurezza detentiva;
d) condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del
codice penale, se commessi nell’ambito dell’esercizio dell’attività di rappresentanza e
assistenza tecnica, nonché dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;
e) condanna in primo grado per uno di reati contro la pubblica amministrazione per i quali e’
prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero non aver
beneficiato dell’applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;
f) condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
La sospensione cautelare si configura come una misura sanzionatoria provvisoria, comminata in attesa
dell’accertamento definitivo della colpevolezza o meno dell’iscritto e viene adottata con provvedimento
motivato, previo contraddittorio con il medesimo.
Il provvedimento di sospensione è notificato all’iscritto tramite PEC o altro mezzo idoneo.
L’interessato ha diritto di presentare, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento, un’istanza di
riesame, corredata da eventuali documenti a supporto. La Direzione della Giustizia Tributaria, entro trenta
giorni dalla ricezione dell’istanza di riesame, notifica un provvedimento di conferma o di revoca della
sospensione.
La sospensione cautelare non può avere una durata superiore ad un anno, che decorre dalla notifica
del provvedimento; quest’ultimo ha un’efficacia massima di sei mesi dalla citata data di notifica sempreché la Direzione della Giustizia Tributaria non adotti entro detto termine il provvedimento sanzionatorio.
La Direzione della Giustizia Tributaria, d’ufficio o su istanza di parte, può in qualunque momento
revocare o modificare la durata della sospensione qualora, anche per circostanze sopravvenute, la stessa non appaia più adeguata alla minore o maggiore gravità dei fatti commessi.
5.4 Revoca dell’iscrizione. La revoca consiste nella definitiva cancellazione dall’Elenco ed è disposta dalla Direzione della Giustizia
Tributaria nelle seguenti ipotesi:
a) violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’Elenco. Trattasi di
gravi violazioni dei doveri professionali e deontologici;
b) sopravvenuta carenza dei requisiti di iscrizione;
c) sopravvenute cause di incompatibilità;
d) accertamento di false dichiarazioni, rese dall’iscritto, in merito alla sussistenza dei requisiti e delle
condizioni autocertificate ai sensi del DPR. n. 445/2000, al momento della domanda di iscrizione;
e) cessazione del rapporto di lavoro, limitatamente agli iscritti nelle sezioni IV e V.
Gli effetti della revoca decorrono dalla notifica all’interessato del provvedimento, adottato con le
modalità di cui all’art. 11 commi 2, 3 e 7 del Regolamento. Per i dipendenti iscritti nelle sezioni IV e V dell’Elenco nazionale, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, primo periodo, gli effetti della revoca decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Al riguardo, l’amministratore e il responsabile del CAF comunicano prontamente alla Direzione della Giustizia Tributaria, comunque non oltre 10 giorni, la cessazione del rapporto di lavoro del soggetto precedentemente autorizzato.
5.5 Cancellazione. La Direzione della Giustizia Tributaria provvede alla cancellazione dell’iscritto dall’Elenco nazionale nei
seguenti casi:
1) revoca;
2) decesso;
3) espressa richiesta dell’interessato;
4) omessa trasmissione, entro il 31 ottobre 2020, della documentazione di cui al paragrafo 3.3 da parte
dei soggetti abilitati di diritto alla data di entrata in vigore del Regolamento poiché appartenenti ai
precedenti elenchi detenuti dal MEF e dall’Agenzia delle Entrate;
5) sopraggiunte modifiche normative che rendano incompatibile il mantenimento nell’Elenco dell’iscritto.
È sempre possibile presentare una nuova domanda di iscrizione all’Elenco nazionale qualora
l’interessato dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la cancellazione.
5.6 Impugnazione dei provvedimenti. Avverso i provvedimenti sanzionatori elencati ai paragrafi precedenti, l’interessato o l’iscritto all’Elenco nazionale ha facoltà di agire a tutela dei propri diritti attraverso la proposizione del ricorso innanzi al giudice ordinario (Cfr. Cassazione Sezioni unite ordinanza n. 6821 del 15 marzo 2017).
6 DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
La Direzione della Giustizia Tributaria procede al trattamento dei dati personali dei soggetti interessati
per fini esclusivamente istituzionali, connessi all’istruzione dei procedimenti relativi alla tenuta dell’Elenco
nazionale dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di protezione e riservatezza dei dati personali di cui al Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR) e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
7 PUBBLICAZIONE E INTERROGAZIONE DELL’ELENCO
L’Elenco nazionale, periodicamente aggiornato a cura della Direzione della Giustizia Tributaria, è
pubblicato sul Portale della Giustizia Tributaria, al seguente l’indirizzo Web:
La consultazione pubblica dell’Elenco può avvenire esclusivamente per singoli nominativi, inserendo il
cognome insieme al nome oppure al numero del tesserino del singolo abilitato. Per prevenire indebite
estrazioni massive degli archivi, mediante applicativi informatici, l’utente è obbligato, inoltre, a trascrivere un codice di sicurezza (“CAPTCHA”), visualizzato nella stessa schermata di interrogazione degli iscritti ed appositamente generato dal sistema, in maniera casuale, ad ogni tentativo di consultazione”.
(Omissis).