2 Aprile, 2020

Provv. dir. Agenzia entrate 1 aprile 2020, n. 150163

1. Modalità di richiesta per l’acquisizione massiva degli ulteriori dati

necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per

il periodo di imposta 2019 da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione

telematica delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente

1.1 Ai fini dell’acquisizione massiva dei dati relativi agli ulteriori elementi

necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli

indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d’imposta

2019, indicati nell’allegato 96 del decreto del Ministro dell’economia e

delle finanze 24 dicembre 2019, come modificato dal decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze 28 febbraio 2020, i soggetti incaricati della

trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto 22 luglio

1998, n. 322, trasmettono all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio

telematico Entratel, il file di cui al punto 5.1 del provvedimento del

direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020, contenente

l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del

relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati, predisposto e

controllato tramite i pacchetti software resi disponibili dall’Agenzia delle

entrate, ovvero predisposto con altri strumenti, nel rispetto delle specifiche

tecniche indicate negli allegati 1.1 e 1.2, utilizzando il software di controllo

reso disponibile dall’Agenzia delle entrate.

2. Modalità di richiesta per l’acquisizione massiva degli ulteriori dati

necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per

il periodo di imposta 2019 da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione

telematica non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del

contribuente

2.1 Ai fini dell’acquisizione massiva dei dati relativi agli ulteriori elementi

necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli

indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d’imposta

2019, indicati nell’allegato 96 del decreto del Ministro dell’economia e

delle finanze 24 dicembre 2019, come modificato dal decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze 28 febbraio 2020, i soggetti incaricati della

trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto 22 luglio

1998, n. 322, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale

del contribuente, ai fini dell’acquisizione massiva di tali dati, trasmettono

all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, il file di

cui al punto 5.2 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate

del 31 gennaio 2020, contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano

delegati alla richiesta dei medesimi dati, predisposto e controllato tramite i

pacchetti software resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ovvero

predisposto con altri strumenti, nel rispetto delle specifiche tecniche

indicate negli allegati 1.1 e 1.2, utilizzando il software di controllo reso

disponibile dall’Agenzia delle entrate.

3. Disponibilità dei dati richiesti in modalità massiva

3.1 I file di cui al punto 5.4 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle

entrate del 31 gennaio 2020, contenenti gli ulteriori elementi necessari alla

determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di

affidabilità fiscale applicabili per il periodo d’imposta 2019, indicati

nell’allegato 96 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24

dicembre 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e

delle finanze 28 febbraio 2020, sono resi disponibili secondo le specifiche

tecniche di cui agli allegati 2.1 e 2.2.

4. Modifica al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31

gennaio 2020

4.1 L’allegato 3 al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del

31 gennaio 2020 è sostituito con quello riportato in allegato 3 al presente

provvedimento.

(Omessi gli allegati).

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