16 Maggio, 2015

Legge 7 maggio 2015, n. 62, in G.U. n. 112 del 16.5.2015)

 

Art. 1

Campo di applicazione

 

  1. In deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento  tributario

nazionale, laddove applicabili, la presente  legge  si  applica  alle

persone fisiche e giuridiche che sono residenti in uno od in entrambi

i territori di cui all’articolo 2, comma 3.

                              

Art. 2

Imposte considerate

 

  1. La presente legge si applica alle imposte sul reddito  prelevate

per conto di un territorio, delle sue suddivisioni  amministrative  o

dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

  2. Sono considerate «imposte sul reddito» le imposte prelevate  sul

reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese  le  imposte

sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili,  le

imposte  sull’ammontare  complessivo  degli  stipendi  e  dei  salari

corrisposti dalle imprese, nonche’ le imposte sui plusvalori.

  3. Le imposte cui si applica la presente legge sono in particolare:

    a) per quanto  concerne  il  territorio  in  cui  si  applica  la

legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell’economia e delle

finanze italiano:

      1) l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

      2) l’imposta sul reddito delle societa’ (IRES);

      3) l’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP);

    b) per quanto  concerne  il  territorio  in  cui  si  applica  la

legislazione fiscale amministrata  dall’Agenzia  fiscale  di  Taiwan,

Ministero delle finanze, in Taipei:

      1) l’imposta sul reddito  delle  imprese  con  scopo  di  lucro

(profit-seeking enterprise income tax);

      2) l’imposta sul  reddito  consolidato  delle  persone  fisiche

(individual consolidated income tax);

      3) l’imposta di base sul reddito (income basic tax) comprese le

imposte  addizionali  ivi  riscosse,  ancorche’   riscosse   mediante

ritenuta alla fonte.

  4. La presente legge si applica altresi’  alle  imposte  future  di

natura identica o sostanzialmente analoga a quelle di cui al comma  3

istituite a decorrere dalla data della  sua  entrata  in  vigore  nei

rispettivi territori, in aggiunta, o in sostituzione,  delle  imposte

esistenti.  Le  autorita’  competenti   dei   territori   considerati

comunicano reciprocamente le  modifiche  sostanziali  apportate  alle

rispettive legislazioni fiscali.

                            

Art. 3

Definizioni generali

 

  1. Ai fini della  presente  legge,  a  meno  che  il  contesto  non

richieda una diversa interpretazione:

    a) il termine «territorio» designa il territorio di cui al  comma

3, lettera a), ovvero lettera b), dell’articolo 2, come  il  contesto

richiede. I termini «altro territorio» e «territori» si  interpretano

di conseguenza;

    b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le societa’

ed ogni altra associazione di persone;

    c) il termine «societa’» designa qualsiasi  persona  giuridica  o

qualsiasi  ente  che  e’  considerato  persona  giuridica   ai   fini

dell’imposizione;

    d)  le  espressioni  «impresa  di  un  territorio»   e   «impresa

dell’altro   territorio»   designano    rispettivamente    un’impresa

esercitata da un residente di un territorio e  un’impresa  esercitata

da un residente dell’altro territorio;

    e) per «traffico internazionale» si intende  qualsiasi  attivita’

di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un  aeromobile  da

parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva e’ situata  in

un territorio, ad eccezione del caso in cui la  nave  o  l’aeromobile

siano utilizzati  esclusivamente  tra  localita’  situate  nell’altro

territorio;

    f) l’espressione «autorita’ competente» designa:

      1) il  Dipartimento  delle  finanze,  per  quanto  concerne  il

territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal

Ministero dell’economia e delle finanze italiano;

      2)  il  Direttore  generale   dell’Agenzia   fiscale   o   suoi

rappresentanti autorizzati, per quanto concerne il territorio in  cui

si applica la legislazione fiscale amministrata dall’Agenzia  fiscale

di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei.

  2. Ai fini  dell’applicazione  delle  disposizioni  della  presente

legge, in qualunque momento da parte di un territorio, le espressioni

ivi non definite hanno, a meno  che  il  contesto  non  richieda  una

diversa interpretazione, il significato che ad esse e’ attribuito  in

quel momento dalla legislazione  di  detto  territorio  relativamente

alle imposte cui la legge si  applica,  prevalendo  ogni  significato

attribuito dalle leggi fiscali applicabili di  detto  territorio  sul

significato dato al termine  nell’ambito  di  altre  leggi  di  detto

territorio.

                               

Art. 4

Residenti

 

  1. Ai fini della presente legge,  l’espressione  «residente  di  un

territorio» designa ogni persona che, in virtu’ della legislazione di

detto territorio, e’ ivi assoggettata ad imposta  a  motivo  del  suo

domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione  o  di

ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche  l’autorita’

che amministra un territorio e ogni sua suddivisione amministrativa o

ente locale.

  2. Ai fini della presente legge una persona non e’ residente di  un

territorio se e’ assoggettata ad imposta in detto territorio soltanto

per il reddito che  essa  ricava  da  fonti  situate  nel  territorio

medesimo, purche’ il presente comma non si applichi a persone fisiche

che sono residenti del territorio di cui  al  comma  3,  lettera  b),

dell’articolo 2, finche’ le medesime persone fisiche  residenti  sono

assoggettate ad imposta soltanto per il reddito che esse ricavano  da

fonti situate in detto territorio.

  3. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2,  una  persona

fisica e’ considerata residente  di  entrambi  i  territori,  la  sua

situazione e’ determinata nel seguente modo:

    a) detta persona e’ considerata residente solo del territorio nel

quale  ha  un’abitazione   permanente;   quando   essa   dispone   di

un’abitazione permanente in  entrambi  i  territori,  e’  considerata

residente solo del territorio nel quale le sue relazioni personali ed

economiche sono piu’  strette,  cosiddetto  «centro  degli  interessi

vitali»;

    b) se non si puo’  determinare  il  territorio  nel  quale  detta

persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima  non

ha  un’abitazione  permanente  in  alcuno  dei  territori,  essa   e’

considerata  residente  solo  del   territorio   in   cui   soggiorna

abitualmente;

    c)  se  detta  persona  soggiorna  abitualmente  in  entrambi   i

territori, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno  di  essi,  le

autorita’ competenti dei territori risolvono la questione  di  comune

accordo.

  4. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2,  una  persona

diversa da una persona fisica e’ residente di entrambi  i  territori,

si ritiene che essa e’ residente solo del territorio in cui si  trova

la sede della sua direzione effettiva.

                              

Art. 5

Stabile organizzazione

 

  1.  Ai  sensi  della   presente   legge,   l’espressione   «stabile

organizzazione» designa una sede fissa  di  affari  per  mezzo  della

quale l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita’.

  2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

    a) una sede di direzione;

    b) una succursale;

    c) un ufficio;

    d) una officina;

    e) un laboratorio;

    f) una miniera, un pozzo o altro luogo di estrazione  di  risorse

naturali.

  3. L’espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:

    a) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione  o

le attivita’ di supervisione ad essi collegate, ma solo quando  detto

cantiere o attivita’ si protragga per  un  periodo  superiore  a  sei

mesi;

    b) la prestazione di servizi, compresi i servizi  di  consulenza,

effettuati da un’impresa per mezzo di impiegati o di altro  personale

utilizzati dall’impresa a tale scopo, quando  le  attivita’  di  tale

natura si protraggano, per lo  stesso  progetto  o  per  un  progetto

collegato, in un territorio per un periodo o periodi  cumulativamente

superiori a sei mesi in un periodo di dodici mesi.

  4. Non si considera che vi sia  una  «stabile  organizzazione»  nei

seguenti casi:

    a) se si fa uso di un’installazione ai soli fini di deposito,  di

esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;

    b)  se  i  beni  o  le  merci   appartenenti   all’impresa   sono

immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

    c)  se  i  beni  o  le  merci   appartenenti   all’impresa   sono

immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di  un’altra

impresa;

    d) se una sede fissa di affari e’  utilizzata  ai  soli  fini  di

acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;

    e) se una sede fissa di affari e’  utilizzata  per  l’impresa  ai

soli fini  di  pubblicita’,  di  fornire  informazioni,  di  ricerche

scientifiche  o  di  attivita’   analoghe   che   abbiano   carattere

preparatorio o ausiliario;

    f) se una sede fissa di affari e’ utilizzata ai soli  fini  della

combinazione delle attivita’ di cui alle lettere da a) a e),  purche’

l’attivita’ della sede fissa nel suo insieme, quale risulta  da  tale

combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

  5. Quando una persona, diversa da un agente che goda di uno  status

indipendente, di cui al comma 6, agisce in un territorio per conto di

un’impresa dell’altro territorio si considera che tale impresa  abbia

una  stabile  organizzazione  in  detto  territorio  se  dispone,  ed

esercita  abitualmente  in  detto  territorio,  di  poteri   che   le

permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso

in cui le attivita’ di detta persona siano limitate  all’acquisto  di

beni e merci per l’impresa.

  6. Non si considera che  un’impresa  di  un  territorio  abbia  una

stabile organizzazione nell’altro territorio per il  solo  fatto  che

essa esercita in questo altro territorio  la  propria  attivita’  per

mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni  altro

intermediario che goda di uno status indipendente, a  condizione  che

dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attivita’.

  7. Il fatto che una societa’ residente di un territorio controlli o

sia controllata  da  una  societa’  residente  dell’altro  territorio

ovvero svolga la propria attivita’ in questo altro territorio tramite

una stabile organizzazione o senza di essa, non  costituisce  di  per

se’ motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle  dette

societa’ una stabile organizzazione dell’altra.

                            

Art. 6

Redditi immobiliari

 

  1.  I  redditi,  inclusi  i  redditi  delle  attivita’  agricole  o

forestali, che un residente di un territorio ritrae da beni  immobili

situati  nell’altro  territorio  sono  imponibili  in   detto   altro

territorio.

  2. L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad  essa  e’

attribuito dal diritto del territorio  in  cui  i  beni  stessi  sono

situati.  La  suddetta  espressione  comprende  in  ogni   caso   gli

accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali,

i diritti ai quali si applicano le disposizioni del  diritto  privato

riguardanti la proprieta’ fondiaria. Si  considerano  altresi’  «beni

immobili» l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni

variabili  o  fissi  per  lo  sfruttamento  o  la  concessione  dello

sfruttamento  di  giacimenti  minerari,  sorgenti  ed  altre  risorse

naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non  sono  considerati

beni immobili.

  3. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  ai  redditi

derivanti dalla utilizzazione diretta,  dalla  locazione  o  da  ogni

altra utilizzazione di beni immobili.

  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano  altresi’  ai

redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonche’  ai  redditi

dei beni immobili  utilizzati  per  l’esercizio  di  una  professione

indipendente.

                             

Art. 7

Utili delle imprese

 

  1. Gli  utili  di  un’impresa  di  un  territorio  sono  imponibili

soltanto in  detto  territorio,  a  meno  che  l’impresa  non  svolga

un’attivita’ industriale  o  commerciale  nell’altro  territorio  per

mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa  svolge

in tal modo la sua attivita’, gli utili dell’impresa sono  imponibili

nell’altro territorio, ma soltanto nella misura in  cui  detti  utili

sono attribuibili alla stabile organizzazione.

  2. Fatte salve le disposizioni del comma 3, quando un’impresa di un

territorio svolge un’attivita’ industriale o  commerciale  nell’altro

territorio per mezzo di una stabile organizzazione  ivi  situata,  in

ciascun territorio sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli

utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se  l’impresa

fosse stata distinta e separata e avesse svolto attivita’ identiche o

analoghe in condizioni identiche o analoghe e in  piena  indipendenza

dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

  3. Nella determinazione degli utili di una stabile  organizzazione,

sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti

dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e

le spese generali di amministrazione, sia nel territorio  in  cui  e’

situata la stabile organizzazione, sia altrove.

  4. Qualora  uno  dei  territori  interessati  segua  la  prassi  di

determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione  in

base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra  le  diverse

parti di essa, la disposizione di cui al  comma  2  non  impedisce  a

detto territorio di  determinare  gli  utili  imponibili  secondo  la

ripartizione in uso; tuttavia, il metodo  di  riparto  adottato  deve

essere tale che il risultato sia conforme ai principi  contenuti  nel

presente articolo.

  5.  Nessun  utile   puo’   essere   attribuito   ad   una   stabile

organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o  merci

per l’impresa.

  6. Ai fini dei commi da 1 a 5, gli utili da attribuire alla stabile

organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a

meno che non esistano  validi  e  sufficienti  motivi  per  procedere

diversamente.

  7. Quando gli utili comprendono  elementi  di  reddito  considerati

separatamente in altri articoli della presente legge, le disposizioni

di tali articoli  non  vengono  modificate  da  quelle  del  presente

articolo.

                             

Art. 8

Navigazione marittima ed aerea

 

  1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico  internazionale,

di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto  nel  territorio  in

cui e’ situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

  2.  Ai  fini  del  presente   articolo,   negli   utili   derivanti

dall’esercizio di navi o di  aeromobili  in  traffico  internazionale

sono inclusi,  qualora  tale  noleggio,  impiego  o  manutenzione,  a

seconda dei casi, sia occasionale rispetto all’esercizio di navi o di

aeromobili in traffico internazionale:

    a) gli utili derivanti dal noleggio  di  navi  o  di  aeromobili,

armati ed equipaggiati per un periodo determinato o  per  un  singolo

viaggio, o dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo;

    b) gli utili derivanti dall’impiego,  dalla  manutenzione  o  dal

noleggio di container inclusi rimorchi e relative attrezzature per il

trasporto di container utilizzati per il trasporto di beni o merci.

  3.  Se  la  sede  della  direzione  effettiva  di  una  impresa  di

navigazione marittima e’ situata a bordo di una nave, detta  sede  si

considera situata  nel  territorio  in  cui  si  trova  il  porto  di

immatricolazione della nave, oppure,  in  mancanza  di  un  porto  di

immatricolazione, nel territorio di cui e’ residente  l’esercente  la

nave.

  4. Le disposizioni del comma 1 si applicano  parimenti  agli  utili

derivanti dalla  partecipazione  a  un  fondo  comune  (pool),  a  un

esercizio in comune o ad un organismo  internazionale  di  esercizio,

unicamente nella  misura  in  cui  gli  utili  sono  imputabili  alla

partecipazione  in  proporzione  alla  sua  quota  nell’esercizio  in

comune.

                             

Art. 9

Imprese associate

 

  1.  Se  un’impresa  di  un  territorio  partecipa  direttamente   o

indirettamente  alla  direzione,  al  controllo  o  al  capitale   di

un’impresa dell’altro territorio, o le medesime  persone  partecipano

direttamente o indirettamente  alla  direzione,  al  controllo  o  al

capitale di un’impresa di un territorio e  di  un’impresa  dell’altro

territorio, e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro

relazioni commerciali o finanziarie,  sono  vincolate  da  condizioni

accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state  convenute

tra  imprese  indipendenti,  gli  utili  che,  in  mancanza  di  tali

condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a

causa di dette condizioni non lo sono stati, possono  essere  inclusi

negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

  2. Se un territorio include tra gli utili di  un’impresa  di  detto

territorio, e di conseguenza assoggetta a tassazione, gli  utili  sui

quali  un’impresa  dell’altro  territorio  e’  stata   sottoposta   a

tassazione in detto altro territorio, e gli utili cosi’ inclusi  sono

utili  che  sarebbero  stati  realizzati   dall’impresa   del   primo

territorio se le condizioni convenute  tra  le  due  imprese  fossero

state quelle che si sarebbero  convenute  tra  imprese  indipendenti,

allora l’altro territorio procede  ad  un  aggiustamento  appropriato

dell’importo  dell’imposta  ivi  applicata  su   tali   utili.   Tali

aggiustamenti dovranno effettuarsi  unicamente  in  conformita’  alla

procedura amichevole di cui all’articolo 25.

                              

Art. 10

Dividendi

 

  1. I dividendi pagati da una societa’ residente di un territorio ad

un residente dell’altro territorio sono  imponibili  in  detto  altro

territorio.

  2. I dividendi di cui al comma 1 possono essere tassati  anche  nel

territorio di cui la societa’ che paga i dividendi e’ residente ed in

conformita’ della legislazione di detto territorio;  tuttavia  se  la

persona che percepisce i dividendi ne e’ il  beneficiario  effettivo,

l’imposta  cosi’  applicata  non  puo’  eccedere  il  10  per   cento

dell’ammontare lordo  dei  dividendi.  Le  autorita’  competenti  dei

territori stabiliranno di comune accordo le modalita’ di applicazione

di tali limitazioni. Il presente  comma  non  riguarda  l’imposizione

della societa’ per  gli  utili  con  i  quali  sono  stati  pagati  i

dividendi.

  3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi»  designa  i

redditi derivanti da azioni, da azioni o  diritti  di  godimento,  da

quote  minerarie,  da  quote  di  fondatore  o  da  altre  quote   di

partecipazione agli  utili,  ad  eccezione  dei  crediti,  nonche’  i

redditi di  altre  quote  sociali  assoggettati  al  medesimo  regime

fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale  del

territorio di cui e’ residente la societa’ distributrice. Il  termine

include altresi’ qualsiasi altro elemento di  reddito  che,  in  base

alla legislazione del territorio di  cui  e’  residente  la  societa’

distributrice, sia considerato come un dividendo o una  distribuzione

di dividendo di una societa’.

  4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui

il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di un  territorio,

eserciti nell’altro territorio, di cui e’ residente la  societa’  che

paga i dividendi, un’attivita’ industriale o commerciale per mezzo di

una  stabile  organizzazione  ivi  situata  oppure  una   professione

indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione

generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile

organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei

casi, le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.

  5. Qualora una societa’ residente di un territorio ricavi  utili  o

redditi  dall’altro  territorio,  detto  altro  territorio  non  puo’

applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa’, a  meno

che tali dividendi siano  pagati  ad  un  residente  di  detto  altro

territorio o che  la  partecipazione  generatrice  dei  dividendi  si

ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una  base

fissa  situate  in  detto  altro  territorio,  ne’  prelevare  alcuna

imposta, a titolo di imposizione degli utili non  distribuiti,  sugli

utili non distribuiti della societa’, anche se i dividendi  pagati  o

gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte  utili  o

redditi realizzati in detto altro territorio.

  6. Le disposizioni del presente articolo non si  applicano  qualora

lo scopo principale  o  uno  degli  scopi  principali  della  persona

interessata alla creazione o alla cessione delle azioni  o  di  altre

quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi sia stato quello di

ottenere i benefici previsti  dal  presente  articolo  mediante  tale

creazione o cessione.

                             

Art. 11

Interessi

 

  1. Gli interessi provenienti  da  un  territorio  e  pagati  ad  un

residente  dell’altro  territorio  sono  imponibili  in  detto  altro

territorio.

  2. Gli interessi di cui  al  comma  1  sono  imponibili  anche  nel

territorio dal  quale  essi  provengono  ed  in  conformita’  con  la

legislazione di detto territorio,  ma,  se  l’effettivo  beneficiario

degli interessi e’  un  residente  dell’altro  territorio,  l’imposta

cosi’ applicata non puo’ eccedere  il  10  per  cento  dell’ammontare

lordo degli interessi.

  3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi»  designa  i

redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e

portanti o meno una clausola di  partecipazione  agli  utili,  e,  in

particolare, i  redditi  dei  titoli  del  debito  pubblico  e  delle

obbligazioni di prestiti, compresi i premi connessi a tali  titoli  o

obbligazioni. Il termine non comprende gli elementi  di  reddito  che

sono  considerati  come  dividendi  ai   sensi   delle   disposizioni

dell’articolo 10.

  4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del  presente  articolo  non  si

applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli  interessi,

residente di un territorio, eserciti nell’altro territorio dal  quale

provengono gli interessi, un’attivita’ industriale o commerciale  per

mezzo di una stabile organizzazione ivi  situata  o  una  professione

indipendente mediante una base  fissa  ivi  situata,  ed  il  credito

generatore  degli  interessi  si  ricolleghi  effettivamente  a  tale

stabile organizzazione o base fissa. In tal  caso,  si  applicano,  a

seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

  5. Gli interessi si considerano provenienti da un territorio quando

il debitore e’ un residente di detto territorio. Tuttavia, quando  il

debitore degli interessi, sia esso residente o no di  un  territorio,

ha in un territorio una stabile organizzazione o una base  fissa  per

le cui necessita’ viene contratto il debito sul quale sono pagati gli

interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione

o della base fissa, gli interessi stessi si  considerano  provenienti

dal territorio in cui e’ situata la stabile organizzazione o la  base

fissa.

  6. Se,  in  conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra

debitore e beneficiario effettivo o tra  ciascuno  di  essi  e  terze

persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il

quale sono pagati, eccede quello  che  sarebbe  stato  convenuto  tra

debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni,  le

disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano   soltanto   a

quest’ultimo  ammontare.  In  tale  caso,  la  parte  eccedente   dei

pagamenti e’ imponibile in conformita’ della legislazione di  ciascun

territorio e tenuto conto delle  altre  disposizioni  della  presente

legge.

  7. Le disposizioni del presente articolo non si  applicano  qualora

lo scopo principale  o  uno  degli  scopi  principali  della  persona

interessata alla creazione o alla cessione del  credito  rispetto  al

quale sono pagati gli  interessi  sia  stato  quello  di  ottenere  i

benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta  creazione

o cessione.

                             

Art. 12

Canoni

 

  1. I canoni provenienti da un territorio e pagati ad  un  residente

dell’altro territorio sono imponibili in detto  altro  territorio  se

tale residente e’ il beneficiario effettivo dei canoni.

  2. I canoni di cui al comma 1 sono imponibili anche nel  territorio

dal quale essi provengono ed  in  conformita’  alla  legislazione  di

detto territorio, ma, se l’effettivo beneficiario dei  canoni  e’  un

residente dell’altro territorio, l’imposta cosi’ applicata  non  puo’

eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni.

  3. Ai fini del presente articolo  il  termine  «canoni»  designa  i

compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o  la  concessione

in uso di un diritto  d’autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o

scientifiche,  ivi  comprese  le   pellicole   cinematografiche,   di

brevetti, marchi di fabbrica  o  di  commercio,  disegni  o  modelli,

progetti, formule o processi segreti, o per informazioni  concernenti

esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

  4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui

il beneficiario effettivo dei canoni,  residente  di  un  territorio,

eserciti  nell’altro  territorio  dal  quale  provengono   i   canoni

un’attivita’ commerciale o  industriale  per  mezzo  di  una  stabile

organizzazione ivi situata o una  professione  indipendente  mediante

una base fissa ivi situata, nonche’ il diritto o il  bene  generatore

dei  canoni   si   ricolleghino   effettivamente   a   tale   stabile

organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei

casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

  5. I canoni si considerano provenienti da un territorio  quando  il

debitore e’ un residente di detto  territorio.  Tuttavia,  quando  il

debitore dei canoni, sia esso residente o no di un territorio, ha  in

un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le  cui

necessita’ viene contratto il debito sul quale sono pagati i canoni e

tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o  della  base

fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dal  territorio  in

cui e’ situata la stabile organizzazione o la base fissa.

  6. Se, in conseguenza di particolari  relazioni  esistenti  tra  il

debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze

persone, l’ammontare dei canoni, tenuto  conto  dell’uso,  diritto  o

informazione per la  quale  sono  stati  pagati,  eccede  quello  che

sarebbe stato convenuto tra  debitore  e  beneficiario  effettivo  in

assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si

applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal  caso,  la  parte

eccedente  dei  pagamenti  e’   imponibile   in   conformita’   della

legislazione  di  ciascun  territorio  e  tenuto  conto  delle  altre

disposizioni della presente legge.

  7. Le disposizioni del presente articolo non si  applicano  qualora

lo scopo principale  o  uno  degli  scopi  principali  della  persona

interessata alla creazione o alla cessione dei  diritti  rispetto  ai

quali sono pagati i canoni sia stato quello di  ottenere  i  benefici

previsti dal  presente  articolo  per  mezzo  di  detta  creazione  o

cessione.

                               

Art. 13

Utili di capitale

 

  1.  Gli  utili  provenienti  dall’alienazione  di  beni   immobili,

definiti al comma 2 dell’articolo 6, sono  tassabili  nel  territorio

dove detti beni sono situati.

  2. Gli utili derivanti  dall’alienazione  di  beni  mobili  facenti

parte della proprieta’ aziendale di una  stabile  organizzazione  che

un’impresa di un territorio ha nell’altro territorio, ovvero di  beni

mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente  di

un  territorio  nell’altro  territorio   per   l’esercizio   di   una

professione    indipendente,    compresi    gli    utili    derivanti

dall’alienazione di detta  stabile  organizzazione,  autonomamente  o

unitamente all’intera impresa, o di detta base fissa, sono imponibili

in detto altro territorio.

  3. Gli utili derivanti dall’alienazione di  navi  o  di  aeromobili

utilizzati nel traffico internazionale  o  di  beni  mobili  relativi

all’utilizzo di dette navi o  aeromobili  sono  imponibili  solo  nel

territorio in cui  e’  situata  la  sede  della  direzione  effettiva

dell’impresa.

  4.  Gli  utili  che  un   residente   di   un   territorio   ritrae

dall’alienazione di azioni che non  sono  quotate  in  borsa  il  cui

valore  derivi  per  piu’  del   50   per   cento,   direttamente   o

indirettamente, da beni immobili situati nell’altro  territorio  sono

imponibili in detto altro territorio.

  5. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene, diverso

da quelli menzionati ai commi 1, 2, 3 e 4, sono  imponibili  soltanto

nel territorio di cui l’alienante e’ residente.

                             

Art. 14

Professioni indipendenti

 

  1.  I  redditi  che  un   residente   di   un   territorio   ritrae

dall’esercizio  di  una  libera  professione  o  da  altre  attivita’

indipendenti di carattere simile sono imponibili  soltanto  in  detto

territorio, fatta eccezione per le seguenti circostanze, allorche’  i

redditi possono essere considerati imponibili nell’altro  territorio:

a) se tale residente dispone abitualmente  nell’altro  territorio  di

una base fissa per l’esercizio delle sue attivita’; in  tal  caso,  i

redditi sono imponibili nell’altro territorio,  ma  unicamente  nella

misura in cui sono imputabili a detta base fissa; oppure b)  se  tale

residente soggiorna nell’altro territorio per un  periodo  o  periodi

che ammontano a, ovvero oltrepassano, in totale centottantatre giorni

in un periodo di dodici mesi  che  inizi  o  che  termini  nel  corso

dell’anno fiscale considerato; in tal caso, i redditi sono imponibili

nell’altro  territorio,  ma  unicamente  nella  misura  in  cui  sono

imputabili all’attivita’ esercitata.

  2. Ai fini del presente articolo, il termine  «libera  professione»

comprende, in particolare, le  attivita’  indipendenti  di  carattere

scientifico, letterario, artistico, educativo o  pedagogico,  nonche’

le  attivita’   indipendenti   dei   medici,   avvocati,   ingegneri,

architetti, dentisti e contabili.

                          

Art. 15

Lavoro subordinato

 

  1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i  salari,

gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di un

territorio riceve in corrispettivo di  un’attivita’  dipendente  sono

imponibili soltanto in detto territorio, a meno  che  tale  attivita’

non venga svolta nell’altro territorio. Se l’attivita’ e’  svolta  in

detto altro territorio, le remunerazioni percepite a tal titolo  sono

imponibili in questo altro territorio.

  2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le remunerazioni  che

un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un’attivita’

dipendente svolta nell’altro territorio sono imponibili soltanto  nel

primo territorio qualora: a)  il  beneficiario  soggiorna  nell’altro

territorio per un periodo o periodi che non  oltrepassano  in  totale

centottantatre giorni in un periodo di dodici mesi che  inizi  o  che

termini nel  corso  dell’anno  fiscale  considerato,  nonche’  b)  le

remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di  lavoro  che

non e’ residente dell’altro  territorio,  nonche’  c)  l’onere  delle

remunerazioni non e’ sostenuto da una stabile organizzazione o da una

base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro territorio.

  3.  Fermo  restando  quanto  disposto  dal  presente  articolo,  le

remunerazioni percepite in corrispettivo  di  un  lavoro  subordinato

svolto a  bordo  di  navi  o  di  aeromobili  impiegati  in  traffico

internazionale sono imponibili nel territorio nel quale e’ situata la

sede della direzione effettiva dell’impresa.

  4. Se un residente di un territorio  diviene  residente  dell’altro

territorio, i pagamenti ricevuti  da  detto  residente  in  relazione

all’attivita’ dipendente svolta nel primo territorio, come indennita’

di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga,  sono

imponibili  solo   in   detto   territorio.   Nel   presente   comma,

l’espressione  «indennita’  di  fine  rapporto»  comprende  qualunque

pagamento effettuato in conseguenza della cessazione del rapporto  di

impiego o di una carica.

                             

Art. 16

Compensi e gettoni di presenza

 

  1. I compensi, i  gettoni  di  presenza  e  le  altre  retribuzioni

analoghe che un residente di un  territorio  riceve  in  qualita’  di

membro del consiglio di amministrazione  di  una  societa’  residente

dell’altro territorio, sono imponibili in detto altro territorio.

                             

Art. 17

Artisti e sportivi

 

  1. Ferme restando le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi

che un residente  di  un  territorio  ritrae  dalle  sue  prestazioni

personali svolte nell’altro territorio in qualita’ di  artista  dello

spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o  della

televisione, o in qualita’ di musicista, nonche’  di  sportivo,  sono

imponibili in detto altro territorio.

  2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali  esercitate

da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale  qualita’,  e’

attribuito ad una  persona  diversa  dall’artista  o  dallo  sportivo

medesimi, detto reddito puo’ essere tassato nel territorio dove dette

prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli  7,

14 e 15.

  3. Ferme restando le disposizioni  dei  commi  1  e  2,  i  redditi

ritratti in un territorio dalle attivita’  di  cui  al  comma  1  del

presente articolo esercitate nell’altro  territorio  sono  imponibili

soltanto nel primo territorio  se  dette  attivita’  sono  finanziate

totalmente o per la  maggior  parte  con  fondi  pubblici  del  primo

territorio.

                             

Art. 18

Pensioni

 

  1. Fatte salve le disposizioni del comma  2  dell’articolo  19,  le

pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di

un territorio in relazione ad un  cessato  impiego,  sono  imponibili

soltanto in questo territorio.

                             

Art. 19

Funzioni pubbliche

 

  1.  Le  remunerazioni,  diverse  dalle  pensioni,  pagate   da   un

territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo  ente

locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto

territorio o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in

detto  territorio.  Tali  remunerazioni  sono   imponibili   soltanto

nell’altro territorio se i servizi vengono resi in detto territorio e

la persona fisica e’ un residente di detto territorio che: a)  ha  la

nazionalita’ di detto territorio; oppure b) non e’ divenuto residente

di detto territorio al solo scopo di rendervi i servizi.

  2. Qualunque pensione corrisposta da un territorio  o  da  una  sua

suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente

sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona

fisica in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a  detta

suddivisione od ente e’ impossibile soltanto  in  questo  territorio.

Tale pensione e’ compatibile soltanto nell’altro  territorio  qualora

la persona fisica sia un residente di questo territorio e ne abbia la

nazionalita’.

  3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e  18  si  applicano  alle

remunerazioni o alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi

nell’ambito di un’attivita’ industriale o commerciale  esercitata  da

un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o  da  un  suo

ente locale.

                             

Art. 20

Professori e insegnanti

 

  1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente

in un territorio, per un periodo non superiore a due  anni,  al  solo

scopo  di  insegnare  o  di  effettuare  studi  di   ricerca   presso

un’universita’,  collegio,  scuola  o  altro  analogo   istituto   di

istruzione, e che e’, o era immediatamente prima di  tale  soggiorno,

residente dell’altro territorio, e’ esente da imposta nel detto primo

territorio limitatamente alle remunerazioni derivanti  dall’attivita’

di insegnamento o di ricerca.

                            

Art. 21

Studenti

 

  1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale  e’,  o  era

immediatamente  prima  di  recarsi  in   un   territorio,   residente

dell’altro territorio e che soggiorna nel primo  territorio  al  solo

scopo  di  compiervi  i  suoi  studi  o  di  attendere  alla  propria

formazione  professionale,  riceve  per  sopperire  alle   spese   di

mantenimento, d’istruzione o di formazione  professionale,  non  sono

imponibili  in  detto  territorio,  a  condizione  che   tali   somme

provengano da fonti situate fuori di detto territorio.

                              

Art. 22

Altri redditi

 

  1. Gli elementi di  reddito  di  un  residente  di  un  territorio,

indipendentemente dalla provenienza, non disciplinati negli  articoli

precedenti sono imponibili soltanto in questo territorio.

  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi  diversi

da quelli derivanti da beni immobili cosi’ come definiti al  comma  2

dell’articolo 6, nel caso in cui il  beneficiario  di  tali  redditi,

residente  di   un   territorio,   eserciti   nell’altro   territorio

un’attivita’ commerciale o  industriale  per  mezzo  di  una  stabile

organizzazione ivi situata o una  professione  indipendente  mediante

una base fissa ivi situata, ed il diritto o il  bene  produttivo  del

reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione  o

base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 7

e 14.

  3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, gli elementi  di

reddito di un residente  di  un  territorio  non  disciplinati  negli

articoli precedenti sono imponibili soltanto in questo territorio.

                             

Art. 23

Eliminazione della doppia imposizione

 

  1.  La  doppia  imposizione  e’  eliminata  secondo  le   modalita’

stabilite dal presente articolo.

  2. Per quanto concerne il territorio di cui all’articolo  2,  comma

3, lettera a):

    a) se un residente  di  detto  territorio  possiede  elementi  di

reddito  che  sono  imponibili  nell’altro   territorio,   il   primo

territorio menzionato, nel calcolare le proprie imposte  sul  reddito

specificate nell’articolo 2, puo’ includere nella base imponibile  di

tali  imposte  detti  elementi  di  reddito,  a  meno  che   espresse

disposizioni della presente legge non stabiliscano  diversamente.  In

tal caso, il primo  territorio  deve  detrarre  dalle  imposte  cosi’

calcolate l’imposta sui  redditi  pagata  nell’altro  territorio,  ma

l’ammontare della detrazione non puo’ eccedere la  quota  di  imposta

del primo territorio attribuibile ai  predetti  elementi  di  reddito

nella proporzione in cui gli stessi concorrono  alla  formazione  del

reddito complessivo;

    b) l’imposta pagata nell’altro territorio per la quale spetta  la

deduzione e’ solo quella  pro  rata  corrispondente  alla  parte  del

reddito estero che concorre alla formazione del reddito  complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione e’ accordata ove l’elemento  di  reddito

venga assoggettato  nel  primo  territorio  ad  imposizione  mediante

imposta sostitutiva  o  ritenuta  a  titolo  di  imposta,  ovvero  ad

imposizione sostitutiva con  la  stessa  aliquota  della  ritenuta  a

titolo di imposta, anche su scelta del contribuente, ai  sensi  della

legislazione del territorio stesso.

  3. Per quanto concerne il territorio di cui all’articolo  2,  comma

3, lettera b), se un residente di detto territorio ritrae dei redditi

nell’altro territorio, l’ammontare delle  imposte  per  quei  redditi

pagate nell’altro territorio,  ma  con  l’esclusione,  nel  caso  dei

dividendi, dell’imposta pagata in corrispettivo degli utili percepiti

per i dividendi, e in conformita’ delle disposizioni  della  presente

legge, e’ accreditato a fronte dell’imposta dovuta da quel  residente

nel primo territorio.  L’ammontare  del  credito  non  deve  tuttavia

eccedere l’ammontare dell’imposta del primo  territorio  sui  redditi

calcolati in conformita’ alle proprie disposizioni e leggi fiscali.

                              

Art. 24

Non discriminazione

 

  1. I nazionali di un territorio non  sono  assoggettati  nell’altro

territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi

o piu’ onerosi di quelli cui sono o potranno  essere  assoggettati  i

nazionali di detto altro  territorio  che  si  trovino  nella  stessa

situazione.  Ferme  restando  le  disposizioni  dell’articolo  1,  il

presente comma  si  applica  altresi’,  alle  persone  che  non  sono

residenti di uno o di entrambi i territori.

  2. L’imposizione di una stabile organizzazione che una  impresa  di

un territorio ha nell’altro territorio  non  puo’  essere  in  questo

altro territorio meno  favorevole  dell’imposizione  a  carico  delle

imprese di detto altro territorio che svolgono la medesima attivita’.

La presente disposizione non puo’ essere interpretata nel  senso  che

faccia obbligo ad un territorio di accordare ai residenti  dell’altro

territorio le deduzioni personali, le esenzioni  e  le  riduzioni  di

imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione  alla  loro

situazione o ai loro carichi di famiglia.

  3. Fatta  salva  l’applicazione  delle  disposizioni  del  comma  1

dell’articolo  9,  del  comma  6  dell’articolo  11  o  del  comma  6

dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre  spese  pagati  da

una impresa di un territorio ad un  residente  dell’altro  territorio

sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili  imponibili

di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili

se fossero stati pagati ad un residente del primo territorio.

  4. Le imprese di un territorio, il cui capitale e’ in  tutto  o  in

parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da  uno

o piu’ residenti dell’altro territorio,  non  sono  assoggettate  nel

primo territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad  essa  relativo,

diversi  o  piu’  onerosi  di  quelli  cui  sono  o  potranno  essere

assoggettate  le  altre  imprese  della  stessa  natura   del   primo

territorio.

  5. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano,  ferme

restando le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni genere

o denominazione.

  6.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   non   limitano

l’applicazione delle disposizioni interne per prevenire l’evasione  e

l’elusione fiscale.

Art. 25

Procedura amichevole

 

  1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da  uno  o  da

entrambi i territori comportano o comporteranno  nei  suoi  confronti

un’imposizione non conforme alle disposizioni della  presente  legge,

essa puo’, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla  legislazione

nazionale  di   detti   territori,   sottoporre   il   proprio   caso

all’autorita’ competente del territorio di cui e’ residente, o, se il

suo caso ricade nel comma 1 dell’articolo 24, a quella del territorio

di cui ha la nazionalita’. Il caso deve essere sottoposto entro i tre

anni  successivi  alla  prima  notifica  della  misura  che  comporta

un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge.

  2. L’autorita’ competente, se il ricorso le  appare  fondato  e  se

essa non e’ in grado di giungere ad una soddisfacente  soluzione,  si

adoperera’ per regolare il caso per via  di  amichevole  composizione

con l’autorita’ competente dell’altro territorio, al fine di  evitare

una tassazione non conforme alla presente legge.

  3. Le autorita’ competenti dei territori si adoperano per risolvere

per via di amichevole composizione le difficolta’ o i dubbi  inerenti

all’interpretazione o all’applicazione  della  presente  legge.  Esse

possono altresi’ consultarsi per eliminare la doppia imposizione  nei

casi non previsti dalla presente legge.

  4.  Le  autorita’  competenti  dei  territori  possono   comunicare

direttamente tra loro  al  fine  di  pervenire  ad  un  accordo  come

indicato  nei  commi  precedenti.  Qualora  risulti  opportuno,   per

pervenire ad un accordo, le  autorita’  possono  comunicare  opinioni

oralmente; tale scambio potra’ aver luogo attraverso una  commissione

formata da rappresentanti delle  autorita’  competenti  degli  stessi

territori.

                              

Art. 26

Scambio di informazioni

 

  1.  Le  autorita’  competenti  dei  territori   si   scambiano   le

informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le  disposizioni

della presente legge o per l’amministrazione o  l’applicazione  delle

leggi  interne  relative  alle  imposte   di   qualsiasi   genere   e

denominazione  prelevate  per  conto  dei   territori,   delle   loro

suddivisioni amministrative o dei loro enti locali, nella  misura  in

cui la tassazione che tali leggi  prevedono  non  e’  contraria  alla

presente  legge,  nonche’  per  prevenire  l’elusione  e   l’evasione

fiscale.  Lo  scambio  di  informazioni   non   e’   limitato   dalle

disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.

  2. Le informazioni ricevute ai sensi del comma 1 da  un  territorio

sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in  base

alla legislazione interna di  detto  territorio,  e  sono  comunicate

soltanto  alle  persone  od  autorita’,   ivi   inclusi   l’autorita’

giudiziaria e gli organi amministrativi, incaricate dell’accertamento

o della riscossione delle imposte di cui al comma 1, delle  procedure

o dei procedimenti  concernenti  tali  imposte,  delle  decisioni  di

ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle  attivita’

precedenti. Le persone ovvero le autorita’ sopra citate utilizzeranno

tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di

queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

  3. Le disposizioni dei commi 1 e  2  non  possono  in  nessun  caso

essere interpretate nel senso di imporre ad un territorio l’obbligo:

    a)  di  adottare  provvedimenti  amministrativi  in  deroga  alla

propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a  quelle

dell’altro territorio;

    b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute  in

base alla propria legislazione o nel  quadro  della  propria  normale

prassi amministrativa o di quelle dell’altro territorio;

    c) di fornire informazioni che  potrebbero  rivelare  un  segreto

commerciale, industriale, professionale o  un  processo  commerciale,

oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine

pubblico.

  4.  Se  le  informazioni  sono  richieste  da  un   territorio   in

conformita’ al presente articolo, l’altro  territorio  utilizzera’  i

poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste,

anche qualora le stesse  non  siano  rilevanti  per  i  fini  fiscali

interni di detto altro territorio. L’obbligo di cui al presente comma

e’  soggetto  alle  limitazioni  previste  dal  comma  3,   ma   tali

limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel  senso

di permettere ad un territorio di rifiutarsi di fornire  informazioni

solo perche’ lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

  5. Le disposizioni del comma 3 non possono in  nessun  caso  essere

interpretate nel senso che un territorio possa rifiutare  di  fornire

le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una  banca,

da un’altra istituzione finanziaria, da un mandatario o  una  persona

che opera  in  qualita’  di  agente  o  fiduciario  o  perche’  dette

informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

                             

Art. 27

Rimborsi

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  1. Le imposte riscosse in  un  territorio  mediante  ritenuta  alla

fonte sono rimborsate a richiesta dell’interessato qualora il diritto

alla percezione di dette  imposte  sia  limitato  dalle  disposizioni

contenute nella presente legge.

  2. Le istanze di rimborso, da prodursi in  osservanza  dei  termini

stabiliti dalla legislazione del territorio tenuto ad  effettuare  il

rimborso stesso, devono essere corredate da  un  attestato  ufficiale

del territorio di cui il contribuente e’ residente  certificante  che

sussistono le condizioni richieste per aver diritto  all’applicazione

dei benefici previsti dalla presente legge.

  3. Le autorita’ competenti dei  territori  stabiliranno  di  comune

accordo,  conformemente  alle  disposizioni  dell’articolo   25,   le

modalita’ di applicazione del presente articolo.

                              

Art. 28

Limitazione dei benefici

 

  1.  Ferme  restando  le  disposizioni  della  presente  legge,   un

residente  di  un  territorio  non  potra’   beneficiare   dall’altro

territorio di riduzioni o  esenzioni  dalle  imposte  previste  nella

presente legge se lo scopo principale o uno  degli  scopi  principali

della creazione o dell’esistenza di tale residente o  di  ogni  altra

persona collegata a tale residente e’  stato  quello  di  ottenere  i

benefici previsti dalla  legge,  dei  quali  altrimenti  non  avrebbe

goduto.

  2.  Le  disposizioni  della   presente   legge   non   pregiudicano

l’applicazione della normativa interna  per  prevenire  l’evasione  e

l’elusione fiscali relativa alla limitazione  delle  spese  ed  altre

deduzioni derivanti da transazioni tra imprese  di  un  territorio  e

imprese situate nell’altro territorio, qualora lo scopo principale  o

uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle

transazioni svolte tra di esse e’ stato quello di ottenere i benefici

ai sensi della presente legge, dei  quali  altrimenti  non  avrebbero

goduto.

  3. Ferme restando le  disposizioni  della  presente  legge,  ad  un

residente di un territorio il quale,  in  virtu’  delle  disposizioni

interne, non e’ assoggettato ad imposta o e’ assoggettato ad  imposta

ad aliquota ridotta in quel territorio sui redditi o sui capital gain

non viene concessa l’agevolazione della  riduzione  o  dell’esenzione

dall’imposta previste nella  presente  legge  dall’altro  territorio,

qualora lo scopo principale o uno  degli  scopi  principali  di  tale

residente o di ogni altra persona collegata a tale residente e’ stato

quello di ottenere i benefici previsti dalla legge.

                             

Art. 29

Disposizioni diverse

 

  1.  Con  riferimento  all’articolo  2,  comma  3,  lettera  b),  le

disposizioni della presente legge non hanno effetto  sull’imposizione

della land value increment tax.

  2. Le disposizioni del comma 3 dell’articolo 5, si interpretano  in

base al paragrafo 18 del commentario all’articolo 5  del  Modello  di

Convenzione fiscale OCSE sul reddito e sul capitale del 2005.

  3. Con riferimento al comma 3 dell’articolo 7, per «spese sostenute

per gli scopi perseguiti  dalla  stessa  stabile  organizzazione»  si

intendono le spese direttamente connesse  con  l’attivita’  di  detta

stabile organizzazione.

  4. Con riferimento all’articolo 19, il personale inviato all’estero

per lavorare rispettivamente presso l’Ufficio  di  rappresentanza  di

Taipei in  Italia  e  l’Ufficio  italiano  di  promozione  economica,

commerciale e culturale a Taipei, ricade nell’ambito di  applicazione

del presente articolo.

  5.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  3  dell’articolo  27  non

pregiudicano il diritto delle autorita’ competenti dei  territori  di

stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione di

benefici fiscali previsti dalla presente legge.

  6. Con riferimento agli articoli  30  e  31,  l’espressione  «somme

realizzate il, o successivamente al, 1º  gennaio»  designa  tutte  le

somme maturate ed esigibili il, o successivamente al, 1º gennaio.

  7.  Le  disposizioni  della   presente   legge   non   pregiudicano

l’applicazione della legislazione fiscale nazionale finalizzata  alla

prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscale.

                            

Art. 30

Efficacia

 

  1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia  dalla

data di comunicazione con la quale l’Ufficio italiano  di  promozione

economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l’Ufficio  di

rappresentanza  di  Taipei  in  Italia  si  informano   dell’avvenuta

emanazione da parte dei rispettivi territori di analoghe disposizioni

interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni in

materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali:

    a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta  alla

fonte, alle somme realizzate il, o  successivamente  al,  1º  gennaio

dell’anno solare successivo a quello in  cui  le  disposizioni  della

presente legge hanno efficacia;

    b) con riferimento alle altre imposte sul reddito,  alle  imposte

relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al,

1º  gennaio  dell’anno  solare  successivo  a  quello   in   cui   le

disposizioni della presente legge hanno efficacia.

  2. Le stesse disposizioni continuano  ad  avere  efficacia  fino  a

quando l’analoga disposizione e’  applicata  in  ciascun  territorio.

L’Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a

Taipei in Taiwan e l’Ufficio di rappresentanza di  Taipei  in  Italia

comunicano  alle  rispettive  amministrazioni  fiscali  le  eventuali

variazioni alle presenti disposizioni, notificando la modifica  o  la

cessazione della loro applicazione almeno sei mesi prima  della  fine

di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni  dalla  data

dalla quale hanno effetto le disposizioni della  presente  legge.  In

tal caso, le presenti disposizioni cessano di avere efficacia:

    a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme

realizzate il, o successivamente  al,  1º  gennaio  dell’anno  solare

successivo a quello nel quale e’ stata notificata la denuncia;

    b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle  imposte

relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al,

1º gennaio dell’anno solare successivo a quello nel  quale  e’  stata

notificata la denuncia.

                              

Art. 31

Copertura finanziaria

 

  1. Alle minori entrate derivanti  dalla  presente  legge,  valutate

nell’importo di euro 393.000 annui a decorrere dal 2015, si  provvede

mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni  2015

e 2016, dello stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte  corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,  nell’ambito  del

programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da

ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell’economia  e

delle finanze per l’anno 2014, allo  scopo  parzialmente  utilizzando

l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  e’  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

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