8 Gennaio, 2013

Legge 24 dicembre 2012, n. 234, in G.U. n. 3 del 4.1.2013
(Omissis).

‘Capo VIII

 

Aiuti di Stato

(Omissis).

Art. 47

 Aiuti pubblici per calamità naturali

 1. Gli aiuti pubblici concessi, anche sotto forma  di  agevolazione fiscale, in ragione dei danni arrecati da  calamità  naturali  o  da altri eventi eccezionali,  di  cui  all’articolo  107,  paragrafo  2, lettera b),  del  Trattato  sul  funzionamento  dell’Unione  europea, possono  essere  concessi  a  soggetti  che  esercitano  un’attività economica, nei limiti  del  100  per  cento  del  danno  subito,  ivi comprese le somme dei versamenti  a  titolo  di  tributi,  contributi previdenziali e premi assicurativi  dovuti  nel  periodo  di  vigenza
dello stato di emergenza, a condizione che:
a) l’area geografica nella  quale  il  beneficiario  esercita  la propria attività economica rientri fra quelle per le quali e’  stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 2, comma  1, e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
b) vi sia prova che il  danno,  nelle  sue  componenti  di  danno emergente e di lucro cessante,  è  conseguenza  diretta  dell’evento calamitoso;
c) l’aiuto pubblico, anche se concesso da diverse  autorità,  di livello statale, regionale  o  locale,  non  superi  complessivamente l’ammontare del danno subito;
d) l’aiuto pubblico, cumulato con  eventuali  altri  risarcimenti del  medesimo  danno,  provenienti  da  altre   fonti,   non   superi complessivamente  l’ammontare  del  danno,  maggiorato   dell’importo dell’eventuale premio assicurativo pagato per l’anno in corso.
2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, per la concessione di aiuti pubblici, sono disciplinate  con  decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo  17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su  proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri  o  del  Ministro  per  gli affari europei, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo  sport  e  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze. L’efficacia del decreto è subordinata all’autorizzazione da
parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
3. Nelle more dell’adozione del decreto  di  cui  al  comma  2,  la concessione di aiuti pubblici di cui al comma 1 è soggetta a  previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo  108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
4. La concessione di aiuti pubblici  ai  sensi  dell’articolo  107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul  funzionamento  dell’Unione europea, al di fuori del regime previsto dal  presente  articolo,  e’ soggetta alla preventiva autorizzazione da  parte  della  Commissione europea  ai  sensi  dell’articolo  108,  paragrafo  3,  del  medesimo Trattato.
5. Il presente articolo non si applica al settore dell’agricoltura.

Art. 48

Procedure di recupero

 1. La società Equitalia Spa effettua la riscossione degli  importi
dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del  22  marzo  1999, adottate in data successiva alla data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, a prescindere dalla forma dell’aiuto e  dal  soggetto che l’ha concesso.
2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui  al comma 1, con decreto  da  adottare  entro  due  mesi  dalla  data  di notifica  della  decisione,  il  Ministro  competente   per   materia individua,  ove  necessario,  i  soggetti  tenuti  alla  restituzione dell’aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità  e  i termini del pagamento. Il decreto del Ministro competente costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.
3. Nei casi in cui l’ente competente è  diverso  dallo  Stato,  il provvedimento di cui al comma 2  è  adottato  dalla  regione,  dalla provincia autonoma o dall’ente territoriale competente. Le  attività di  cui  al  comma  1  sono  effettuate  dal  concessionario  per  la riscossione delle entrate dell’ente territoriale interessato.
4.   Le   informazioni   richieste   dalla   Commissione    europea sull’esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite  dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee e  per il suo tramite.
(Omissis).
Capo IX
Disposizioni transitorie e finali
(Omissis).

Art. 61

Abrogazioni e modificazioni

(Omissis).
5. L’articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n. 546, continua ad applicarsi ai soli giudizi in  corso  alla  data  di entrata in vigore della presente legge.

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