Provv. dir. Agenzia entrate 25 gennaio 2016, n. 13352
1. Aggiornamento delle specifiche tecniche ed integrazione delle istruzioni
1.1 Le comunicazioni di cui al punto 1.1 del provvedimento del 10 febbraio 2015 devono essere effettuate avvalendosi delle istruzioni riportate nell’allegato n. 1 (Modalità di compilazione Anagrafe Rapporti Tracciato Unico) al presente provvedimento.
1.2 La comunicazione integrativa annuale relativa all’anno 2015 deve essere effettuata in base al tracciato record allegato n. 2 al presente provvedimento secondo le modalità descritte nel documento tecnico allegato n. 3 al presente provvedimento.
1.3 Per la restituzione degli esiti della trasmissione è utilizzato il tracciato record allegato n. 4 al presente provvedimento.
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I suddetti allegati fanno parte integrante del presente provvedimento e sostituiscono integralmente gli allegati del provvedimento del 10 febbraio 2015.
2. Termini per l’invio delle comunicazioni
2.1 Il termine per l’invio della comunicazione integrativa annuale per l’anno 2015 è stabilito al 31 marzo 2016.
2.2 Il termine per l’invio della comunicazione mensile dei dati dei mesi di gennaio e febbraio 2016 è stabilito al 30 aprile 2016. Entro tali termini tale invio è considerato comunicazione ordinaria.
3. Invii nei termini di comunicazioni parziali
3.1 Non costituisce adempimento dell’obbligo di comunicazione l’invio, seppur nei termini, di parte della comunicazione.
4. Modifiche al provvedimento del 10 febbraio 2015
4.1 Il punto 6.1 del provvedimento del 10 febbraio 2015 è così sostituito:
“6.1 Al fine di garantire il consolidamento dei dati dell’Archivio dei rapporti:
a) non sono consentiti invii ordinari di comunicazioni integrative annuali oltre 90 giorni dal termine stabilito. Decorso tale termine, eventuali modifiche ai saldi comunicati è possibile solo con comunicazione straordinaria;
b) le variazioni ordinarie riferite alle anagrafiche o ai dati descrittivi del rapporto intervenute nel mese precedente devono essere comunicate con invio di tipo straordinario (aggiornamento o sostituzione).”.
5. Modifiche ed integrazioni al provvedimento del 25 marzo 2013
5.1 Il punto 7.1 del provvedimento del 25 marzo 2013 è sostituito dal seguente:
“7.1 L’Agenzia delle Entrate certifica l’avvenuta presentazione delle comunicazioni, a fronte del risultato positivo dell’elaborazione di controllo formale, mediante una ricevuta nella quale sono indicati:
a) l’identificativo del file attribuito dall’utente;
b) il protocollo attribuito al file.
In caso di utilizzo del canale FTP, è considerato presentato nei termini un file rilevato entro i venti minuti dopo la mezzanotte del giorno di scadenza.”
6. Correzioni al tracciato record ed alle specifiche tecniche
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Eventuali correzioni o implementazioni al tracciato record ed alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
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(Omessi gli allegati).