Provv. dir. Agenzia entrate 30 maggio 2019, n. 164664)
1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile
2018 concernente “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture
elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti
residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni,
utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei
dati delle operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi transfrontaliere e
per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e
6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”, come modificato dai
provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 e del
29 aprile 2019
1.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018,
come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
21 dicembre 2018 e del 29 aprile 2019, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 8-bis “Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle
fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”:
. al primo periodo, le parole “a decorrere dal 31 maggio 2019” sono
sostituite dalle parole “a decorrere dal 1° luglio 2019”;
. al quarto periodo, le parole “entro 30 giorni” sono sostituite dalle
parole “entro 60 giorni”;
b) al punto 8-ter “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o
dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio”:
. il primo periodo è sostituito dal seguente: “Al fine di strutturare la
funzionalità di adesione e consentire ai contribuenti che intendono
aderire al servizio di poter consultare la totalità dei file delle fatture
emesse/ricevute, fino al 1° luglio 2019, data di disponibilità della
funzionalità di adesione, e per il periodo previsto per effettuare
l’adesione stessa (dal 1° luglio 2019 al 31 ottobre 2019), l’Agenzia
delle entrate procede alla temporanea memorizzazione dei file delle
fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione al
cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari
da questi delegati.”;
. all’ultimo periodo, le parole “entro 30 giorni” sono sostituite dalle
parole “entro 60 giorni”.