1 Giugno, 2019

Provv. dir. Agenzia entrate 31 maggio 2019, n. 167878

1 Modalità di esercizio dell’opzione
1.1 A partire dal periodo di imposta 2019, la persona fisica titolare di redditi da
pensione di fonte estera che presenta i requisiti di cui all’articolo 24-ter,
commi 1 e 2, del TUIR può optare per il regime di imposta sostitutiva sui
redditi prodotti all’estero di cui al medesimo articolo 24-ter.
1.2 L’opzione per il regime di imposta sostitutiva si perfeziona con la
presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in
cui i soggetti di cui al punto 1.1 hanno trasferito la residenza fiscale, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, del TUIR in uno dei Comuni appartenenti al
territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata,
Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti ed
è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.
1.3 Nella dichiarazione dei redditi di cui al punto 1.2 il contribuente, tra l’altro,
indica:
a) lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a cinque
periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
b) la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale
prima dell’esercizio di validità dell’opzione tra quelle in cui sono in
vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
c) gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non
avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi del comma 8
dell’articolo 24-ter del TUIR;
d) lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi di cui
all’articolo 49, comma 2, lettera a, del TUIR;
e) l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta
sostitutiva di cui al comma 1 dell’articolo 24-ter del TUIR.
1.4 Ai fini dell’individuazione della popolazione residente nel Comune di cui al
punto 1.2 in cui si trasferisce la residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2
del TUIR, si considera il dato riferito a tale Comune come risultante dalla
“Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione”
pubblicata sul sito dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) riferito al 1°
gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’opzione.
1.5 Il dato di cui al punto 1.4 si considera rilevante per ciascuno dei periodi di
validità dell’opzione a condizione che il contribuente non trasferisca la
residenza in altro Comune italiano.
1.6 L’opzione rimane efficace, anche qualora a partire dal secondo periodo di
imposta di validità dell’opzione, il contribuente trasferisca la residenza, ai
sensi dell’articolo 2, comma 2 del TUIR, in un altro Comune di cui al punto
1.2. Per detti Comuni, ai fini della individuazione del dato della popolazione
rilevante ai fini della presente disciplina, si fa riferimento al criterio
individuato al punto 1.4, riferito al 1° gennaio dell’anno antecedente a quello
di trasferimento della residenza.
1.7 La facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, con
riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri di cui al
comma 8 dell’articolo 24-ter del TUIR, può essere esercitata anche nelle
dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi a quello di esercizio
dell’opzione di cui al punto 1.1.
1.8 Gli Stati o territori esteri di cui al comma 8 dell’articolo 24-ter del TUIR, per
i quali il contribuente ha esercitato la facoltà di non avvalersi
dell’applicazione del regime di imposta sostitutiva, possono essere integrati
da ulteriori Stati o territori in una dichiarazione dei redditi relativa a uno dei
periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata la predetta
facoltà.
1.9 L’opzione di cui al punto 1.1 è valida per i primi cinque periodi d’imposta
successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del punto 1.2.
1.10 L’opzione ha validità per tutta la durata del regime, salvo che non intervenga
un’ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell’opzione o di decadenza
dal regime di cui al paragrafo 2.

2 Cessazione degli effetti, revoca dell’opzione e decadenza dal regime
2.1 Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero
cessano, in ogni caso, decorsi i cinque anni successivi al periodo d’imposta
in cui è esercitata l’opzione.
2.2 Il contribuente che ha esercitato l’opzione può revocarla in uno dei periodi
d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata, comunicando tale
revoca nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo di imposta di
validità dell’opzione, anche nell’ipotesi di trasferimento della residenza
fiscale all’estero o in un Comune diverso da quelli di cui al 1.2.
2.3 Il soggetto che esercita l’opzione decade dal regime nei seguenti casi:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui all’articolo 24-ter, commi 1 e 2;
b) omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data
prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto
dal periodo d’imposta rispetto al quale doveva essere eseguito tale
versamento;
c) trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da
quelli indicati al punto 1.2, con effetto dal periodo d’imposta in cui varia
la residenza;
d) trasferimento della residenza fiscale all’estero.
2.4 L’opzione è inefficace laddove, in esito ad attività di controllo, sia accertata
la sussistenza della residenza fiscale in Italia nei cinque anni precedenti
l’esercizio dell’opzione di cui al punto 1.1.
2.5 La revoca dell’opzione e la decadenza dal regime precludono l’esercizio di
una nuova opzione.

3 Versamento dell’imposta
3.1 Per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista
per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, i soggetti di cui al punto
1.1 provvedono al versamento, in un’unica soluzione, dell’imposta sostitutiva
dovuta, calcolata in via forfettaria con l’aliquota del 7 per cento sui redditi
prodotti all’estero.
3.2 L’imposta sostitutiva di cui al punto 3.1 è versata con le modalità di cui agli
articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con
successiva risoluzione è istituito il codice tributo da indicare in fase di
versamento e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello
F24”.

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