Provv. dir. Agenzia entrate 4 marzo 2013, n. 27645
1. Modificazioni del modello di dichiarazione “730/2013” e delle relative
istruzioni
1.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2013, pubblicato in data 17 gennaio 2013, concernente l’approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel frontespizio del modello, dopo i campi relativi al domicilio fiscale al 31/12/2012, è inserita una casella denominata “Casi particolari addizionale regionale”;
b) alla pagina 3 delle istruzioni, nella tabella intitolata “Condizione generale di esonero”, nella formula le parole “imposta lorda” sono sostituite da “imposta lorda (*)” e alla fine della tabella è inserito il seguente periodo: “(*) L’imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo.”;
c) alla pagina 11 delle istruzioni, al termine del paragrafo “Domicilio fiscale ai fini dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale” è inserito il testo seguente: “La casella ‘Casi particolari addizionale regionale’ va barrata esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nella regione Veneto e si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce “Veneto – Addizionale regionale casi particolari”, al fine di fruire di un’aliquota agevolata.”;
d) alla pagina 15 delle istruzioni, in corrispondenza del codice Titolo ‘5’, dopo le parole “il reddito agrario va riportato in colonna 3” e in corrispondenza del codice Titolo ‘10’, dopo le parole “L’importo va indicato nella colonna 1”, è inserito il seguente periodo “Non vanno indicati i giorni e la percentuale di possesso”;
e) alla pagina 52 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo F3, colonna 1, le parole “punto 35 del CUD 2013” sono sostituite da “punto 36 del CUD 2013”, in corrispondenza del rigo F3, colonna 5, le parole “punto 38 del CUD 2013” sono sostituite da “punto 39 del CUD 2013” e in corrispondenza del rigo F4, colonna 2, le parole “punto 36 del CUD 2013” sono sostituite da “punto 37 del CUD 2013”;
f) alla pagina 53 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo F4, colonna 5, le parole “punto 37 del CUD 2013” sono sostituite da “punto 38 del CUD 2013”;
g) alla pagina 63 delle istruzioni, alla voce “Oneri sostenuti dalle società semplici”, nel primo punto elenco del secondo capoverso, le parole “misura 19 per cento” sono sostituite da “ misura del 19 per cento” e le parole “- i agrari;” sono sostituite da: “– interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;”;
h) alla pagina 65 delle istruzioni, alla voce “Società semplici e imprese familiari in agricoltura” dell’Appendice, le parole “Mod. Unico Persone fisiche 2012” sono sostituite da: “Mod. Unico Persone fisiche 2013”;
i) alla pagina 69 delle istruzioni, dopo la voce “Variazione di coltura dei terreni” dell’Appendice, è inserito il testo seguente: “Veneto – Addizionale regionale casi particolari. La regione Veneto ha previsto un’aliquota agevolata dello 0,9% a favore di: – soggetti disabili ai sensi dell’art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un reddito imponibile per l’anno 2012 non superiore ad euro 45.000; – contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata legge n. 104/1992, fiscalmente a carico con un reddito imponibile per l’anno 2012 non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti l’aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi
delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00. In presenza di queste condizioni, per usufruire dell’aliquota agevolata dello 0,9% deve essere barrata la casella “Casi particolari addizionale regionale” presente nel frontespizio del modello 730, nel riquadro del domicilio fiscale.”.