6 Marzo, 2013

Decreto min. 21 dicembre 2012, in G.U. n. 50 del 28.2.2013

Art. 1

              Modalità di fruizione del regime fiscale

 

1. Ai fini dell’applicazione del regime di esenzione  previsto  dal comma 4  dell’art.  31  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  i Fondi per il Venture  Capital  sono  gli  organismi  di  investimento collettivo del risparmio i quali prevedono nei loro  regolamenti  che almeno il 75 per cento dei relativi attivi sia investito in  società non quotate qualificabili piccole e  medie  imprese  ai  sensi  della raccomandazione n. 2003/261/CE della Commissione del 6 maggio 2003  e aventi le caratteristiche stabilite nel comma 3 del citato art. 31  e che le azioni o quote di investimento in ogni piccola e media impresa siano inferiori al limite indicato nel comma 5 del medesimo  art.  31 su un periodo di dodici mesi.  Il  riferimento  a  tale  limite  deve essere inteso nel senso che le quote di investimento devono risultare

comunque inferiori al livello massimo delle tranche  di  investimento previsto dalla disciplina degli Orientamenti comunitari  sugli  aiuti di Stato destinati a  promuovere  gli  investimenti  in  capitale  di rischio nelle piccole e medie imprese  (COM  194/2006)  e  successive modifiche, calcolato per piccola e media impresa destinataria  su  un periodo di dodici mesi.

2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, il criterio previsto  dal comma 3, lettera c), dell’art. 31 del decreto-legge n.  98  del  2011 deve essere inteso nel senso che, al  momento  dell’investimento,  le

quote od azioni delle società  in  cui  investono  i  Fondi  per  il Venture Capital siano direttamente detenute almeno per il cinquantuno per cento da persone fisiche.

3. I proventi di cui all’art. 44, comma 1, lettera  g),  del  testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  non  sono  soggetti  ad imposizione qualora i Fondi per il Venture Capital prevedano nei loro regolamenti le condizioni di  investimento  di  cui  al  comma  1  e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio dei  Fondi  per  il Venture Capital o dalla data di adeguamento del loro regolamento alla disposizione contenuta nel comma 1, il  valore  dell’investimento  in società non quotate aventi le caratteristiche indicate nel  comma  3 dell’art. 31 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98  non  risulti inferiore, nel corso dell’anno solare, al 75  per  cento  del  valore degli attivi per più di tre mesi.

4. Il valore degli attivi dei  Fondi  per  il  Venture  Capital  è rilevato al netto dei risultati negativi di gestione  non  utilizzati ai sensi del comma 71 dell’art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010,

n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011, n. 10.

5. Le società di gestione del risparmio  e  i  soggetti  residenti incaricati del pagamento dei proventi di cui all’art.  44,  comma  1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi  tengono a disposizione dell’Amministrazione finanziaria  fino  alla  scadenza dei termini stabiliti dall’art. 43 del decreto del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto  informatico, appositi   prospetti   contabili   che   consentono   di   verificare l’osservanza del requisito minimo di investimento previsto dal  comma 1.

6. Nel caso di Fondi per  il  Venture  Capital  di  diritto  estero situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo  che  sono  inclusi  nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis, comma  1, del  citato  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  i  soggetti incaricati  residenti  tengono  a  disposizione  dell’Amministrazione finanziaria fino alla scadenza  dei  medesimi  termini  indicati  nel comma 5 anche il regolamento  dell’organismo  di  investimento  e  le eventuali modifiche.

7. L’Agenzia delle entrate procede al recupero dell’imposta  dovuta e delle relative sanzioni a carico dei soggetti di cui al comma 5 nel caso in cui i limiti di cui al comma 1 non siano stati rispettati.

Art. 2

Soggetti investitori nei Fondi

per il Venture Capital

 

1. Le quote dei  FVC  possono  essere  sottoscritte  esclusivamente dagli investitori che sono considerati investitori  professionali  in conformità  alla  sezione  I  dell’allegato   II   della   direttiva 2004/39/CE  o  che  possono,  su  richiesta,  essere  trattati   come investitori   professionali   in   conformità   alla   sezione    II dell’allegato II della  direttiva  2004/39/CE,  oppure  presso  altri investitori qualora:

a) i suddetti altri investitori si impegnino a  investire  almeno 100 000 EUR;

b) i suddetti altri investitori dichiarino per  iscritto,  in  un documento  separato  dal  contratto  da  stipulare  per  l’impegno  a investire, di essere consapevoli dei rischi  connessi  all’impegno  o

all’investimento previsto;

c) il gestore di FVC effettui una valutazione  della  competenza, esperienza e conoscenza dell’investitore, senza  presumere  a  priori che l’investitore possieda la conoscenza e  l’esperienza  di  mercato propria dei soggetti elencati nella sezione I dell’allegato II  della direttiva 2004/39/CE;

d) il gestore di FVC sia ragionevolmente sicuro, alla luce  della natura dell’impegno o dell’investimento previsto,  che  l’investitore è in grado di assumere  decisioni  autonome  di  investimento  e  di comprenderne i rischi connessi, e  che  un  impegno  del  genere  sia appropriato per il suddetto investitore;

e) il gestore di FVC confermi per iscritto di aver effettuato  la valutazione di cui  alla  lettera  c),  e  che  sono  soddisfatte  le condizioni di cui alla lettera d).

 

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