24 Settembre, 2013

Decreto min. 16 settembre 2013, in G.U. n. 221 del 20.9.2013


Art. 1

 

1. Al  decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  21

febbraio 2013, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del  28

febbraio  2013,  recante  attuazione  dei  commi   da   491   a   499

dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, dopo  il  comma  1,  e’  aggiunto  il  seguente:

“1-bis. L’imposta  si  applica  anche  al  trasferimento  della  nuda

proprieta’.”;

b) all’articolo 3, comma 3, dopo le  parole  “strumenti  finanziari

partecipativi”, ovunque ricorrano,  sono  aggiunte  le  seguenti:  “o

titoli rappresentativi”;

c)  all’articolo  4,  comma   2,   sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

1) la lettera b) e’ sostituita  dalla  seguente:  “b)  in  caso  di

acquisto di  azioni,  strumenti  finanziari  partecipativi  e  titoli

rappresentativi, a seguito di regolamento degli strumenti  finanziari

di  cui  al  comma  492  diversi  da  quelli  negoziati  su   mercati

regolamentati o sistemi multilaterali di  negoziazione,  il  maggiore

tra  il  valore  di  esercizio  stabilito  delle  azioni,   strumenti

finanziari partecipativi e titoli rappresentativi  ed  il  prezzo  di

liquidazione   delle   medesime    azioni,    strumenti    finanziari

partecipativi e titoli rappresentativi contrattualmente stabilito per

lo specifico strumento finanziario di cui al comma  492.  Qualora  il

contratto non faccia riferimento ad alcun prezzo di liquidazione,  si

assume  come  tale  il  prezzo  ufficiale  delle  azioni,   strumenti

finanziari partecipativi e  titoli  rappresentativi  sottostanti  (se

quotati  su  mercati  regolamentati  o   sistemi   multilaterali   di

negoziazione) del giorno precedente al  regolamento  dello  strumento

finanziario  stesso.  Qualora   le   azioni,   strumenti   finanziari

partecipativi e titoli rappresentativi sottostanti non siano  quotati

su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione,  si

assume, per prezzo  di  liquidazione,  il  valore  normale  ai  sensi

dell’articolo 9, comma 4 del TUIR;”;

2) dopo la lettera b) e’ inserita la seguente: “b-bis) in  caso  di

acquisto di  azioni,  strumenti  finanziari  partecipativi  e  titoli

rappresentativi, a seguito di regolamento degli strumenti  finanziari

di cui al comma 492 negoziati  su  mercati  regolamentati  o  sistemi

multilaterali di negoziazione, il valore di esercizio stabilito delle

azioni,    strumenti    finanziari     partecipativi     e     titoli

rappresentativi;”;

d) all’articolo 6, comma 1, primo periodo, le  parole  “del  valore

della transazione” sono soppresse;

e) all’articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, primo periodo, le parole “alla data di emissione per

gli strumenti finanziari ed  i  valori  mobiliari  di  cui  al  comma

precedente che sono negoziati  su  mercati  regolamentati  e  sistemi

multilaterali  di  negoziazione,  ed   alla   data   di   conclusione

dell’operazione su tali strumenti negli altri casi.” sono  sostituite

dalle seguenti: “: a)  alla  data  di  emissione  per  gli  strumenti

finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma precedente che  sono

quotati  su  mercati  regolamentati  e   sistemi   multilaterali   di

negoziazione, sempreche’ non sia possibile modificare il  sottostante

o il valore di riferimento; b) alla data di emissione ed alla data di

variazione del sottostante o valore di riferimento per gli  strumenti

finanziari e i valori mobiliari di cui al comma precedente  che  sono

quotati  su  mercati  regolamentati  e   sistemi   multilaterali   di

negoziazione, qualora sia possibile modificare il  sottostante  o  il

valore di riferimento; c) alla data di sottoscrizione o emissione, ed

alla data di variazione del sottostante o valore di  riferimento  per

gli strumenti finanziari ed  i  valori  mobiliari  di  cui  al  comma

precedente che non sono quotati su mercati  regolamentati  o  sistemi

multilaterali di negoziazione.”;

2) dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente: “3. Ai soli  fini  del

presente decreto e dell’applicazione dell’imposta  di  cui  al  comma

492: a) gli strumenti finanziari derivati ed i valori  mobiliari  che

abbiano come sottostante o come valore di  riferimento  dividendi  su

azioni non sono inclusi nell’ambito di applicazione dell’imposta;  b)

le obbligazioni e i  titoli  di  debito  diversi  da  quelli  di  cui

all’articolo 15, comma 1, lettere b) e b-bis), e i diritti di opzione

sono  considerati  valori  mobiliari  di  cui  alla  lettera  b)  del

precedente comma 1.”;

f)  all’articolo  8,  comma   1,   sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

1) al secondo periodo, le parole “o della scadenza” sono sostituite

dalle parole “, della scadenza,  del  sottostante  o  del  valore  di

riferimento;  ai  soli  fini  dell’assoggettamento  ad  imposta   non

costituiscono modifica del contratto le variazioni del sottostante  o

del valore di riferimento che non sono decise dalle parti, purche’ il

contratto sia gia’ stato assoggettato ad imposta”;

2)  al  terzo  periodo,  le  parole  “in  modo  automatico  e   non

discrezionale, in base a  previsione  definita  nel  contratto”  sono

sostituite dalle seguenti: “o in diminuzione, che non dipenda da  una

modifica del sottostante o del valore di riferimento”;

3) dopo il terzo periodo e’  aggiunto  il  seguente:  “In  caso  di

modifica delle parti, l’imposta e’ dovuta dalla  parte  sostituita  e

dalla parte subentrante.” ;

g) all’articolo 9, comma 1, dopo il  numero  4),  sono  inseriti  i

seguenti:

1) “4-bis) per i diritti di opzione, il prezzo  pagato  o  ricevuto

per la cessione o l’acquisto del diritto;”;

2) “11-bis) per le obbligazioni e titoli di debito,  il  numero  di

obbligazioni o titoli di debito acquistati o venduti moltiplicato per

il prezzo di acquisto o vendita;”;

h) all’articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) alla lettera b), dopo le parole “titoli di debito” sono aggiunte

le seguenti:  “,  che  contengono  l’obbligazione  incondizionata  di

pagare alla scadenza  una  somma  non  inferiore  a  quella  in  essi

indicata”;

b)  dopo  la  lettera  b)  e’  inserita  la  seguente:  “b-bis)  le

operazioni su obbligazioni e titoli di debito rilevanti in materia di

adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle

discipline prudenziali nazionali,  emessi  da  intermediari  vigilati

dalla Banca d’Italia o da soggetti vigilati dall’IVASS;”;

c) alla lettera d), dopo la parola “conversione” sono  aggiunte  le

seguenti: “, dello scambio o del rimborso”;

d)  dopo  la  lettera  d),  e’  inserita   la   seguente:   “d-bis)

l’assegnazione di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli

rappresentativi a fronte di distribuzione  di  utili,  riserve  o  di

restituzione di capitale sociale;”;

e) alla lettera g), dopo le parole  “dalla  stessa  societa’”  sono

aggiunte le seguenti: “, nonche’ tra OICR master e OICR feeder di cui

all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

58;”;

2) al comma 2, lettera b), e’ aggiunto in fine il seguente periodo:

“Ai sistemi esteri autorizzati e vigilati  da  un’Autorita’  pubblica

nazionale, non istituiti in Stati e territori inclusi nella anzidetta

lista, si applicano le previsioni della presente lettera  qualora  si

impegnino a conservare i dati relativi agli acquisti degli  strumenti

di cui al comma 491 ed alle operazioni di cui al comma 492 di cui  al

primo periodo della presente lettera e a  trasmetterli  su  richiesta

all’Agenzia delle entrate.”;

i) all’articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, lettera  a),  sono  aggiunte  in  fine  le  seguenti

parole: “. CONSOB, sulla base delle informazioni  ricevute,  conferma

il possesso dei requisiti necessari, entro  i  termini  definiti  con

successivo provvedimento del predetto organo. Resta ferma la facolta’

della CONSOB di chiedere documentazione integrativa; in tale caso,  i

termini decorrono  dalla  ricezione  della  suddetta  documentazione.

Nelle more del rilascio, da parte della  Commissione  Europea,  della

dichiarazione di equivalenza prevista dall’articolo 2,  paragrafo  1,

lettera k) del regolamento (UE) n.  236/2012  del  Parlamento  e  del

Consiglio del 14 marzo 2012, ai fini dell’esenzione  per  l’attivita’

di supporto agli scambi prevista nel secondo periodo, si  considerano

equivalenti i mercati regolamentati  o  i  sistemi  multilaterali  di

negoziazione che siano:

a) autorizzati e sottoposti a vigilanza  da  un’Autorita’  pubblica

nazionale, con  la  quale  la  CONSOB  ha  stipulato  un  accordo  di

cooperazione bilaterale, cosi’ come individuato nell’apposita sezione

del          sito           internet           della           CONSOB

(http://www.consob.it/main/consob/cosa_fa/impegni_internazionali/acco

rdi.html)

oppure

b) autorizzati e sottoposti a vigilanza  da  un’Autorita’  pubblica

nazionale, con  la  quale  la  CONSOB  ha  stipulato  un  accordo  di

cooperazione  multilaterale,  cosi’  come  individuato  nell’apposita

sezione       del       sito       internet        della        IOSCO

(http://www.iosco.org/library/index.cfm?section=mou_siglist,    Annex

A), purche’ siano istituiti in Stati e territori inclusi nella  lista

di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis

del TUIR oppure

c) riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell’articolo  67,  comma  2,

del TUF, come da elenco pubblicato sul  sito  internet  del  predetto

organo

(http://www.consob.it/main/mercati/regolamentati/mercati_accordi.html

)”;

2) al comma 3, lettera b), dopo il primo periodo,  e’  inserito  il

seguente: “Per  gli  Stati  ai  quali  non  si  applicano  le  citate

direttive, il  soggetto  che  agisce  nell’ambito  dell’attivita’  di

sostegno alla liquidita’ e’ ammesso a fruire dell’esenzione,  purche’

abbia provveduto  ad  inoltrare  apposita  istanza  alla  CONSOB;  il

predetto organo disciplina con proprio provvedimento le modalita’ e i

termini per la  presentazione  dell’istanza  e  per  la  risposta  al

richiedente. Il soggetto e’ tenuto a dimostrare di aver stipulato  un

contratto per  lo  svolgimento  dell’attivita’  direttamente  con  la

societa’  emittente  del  titolo  azionario  e,  fatto  salvo  quanto

previsto nel periodo successivo, di rispettare le medesime condizioni

operative  richieste  dalla  prassi  di  mercato  ammessa  denominata

“Liquidity  Enhancement  Agreements”   approvata   dalla   CONSOB   e

pubblicata  nell’apposita  sezione  del   sito   internet   dell’ESMA

(http://www.esma.europa.eu/content/Accepted-Market-Practics-Liquidity

-Enhancement-Agreements-and-Purchase-own-shares-set-shares).

L’attivita’ deve essere svolta su  mercati  regolamentati  o  sistemi

multilaterali di negoziazione che siano:

a) autorizzati e sottoposti a vigilanza  da  un’Autorita’  pubblica

nazionale, con  la  quale  la  CONSOB  ha  stipulato  un  accordo  di

cooperazione bilaterale, cosi’ come individuato nell’apposita sezione

del          sito           internet           della           CONSOB

(http://www.consob.it/main/consob/cosa_fa/impegni_internazionali/acco

rdi.html) oppure

b) autorizzati e sottoposti a vigilanza  da  un’Autorita’  pubblica

nazionale, con  la  quale  la  CONSOB  ha  stipulato  un  accordo  di

cooperazione  multilaterale,  cosi’  come  individuato  nell’apposita

sezione       del       sito       internet        della        IOSCO

(http://www.iosco.org/library/index.cfm?section=mou_siglist,    Annex

A), purche’ siano istituiti in Stati e territori inclusi nella  lista

di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis

del TUIR oppure

c) riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell’articolo  67,  comma  2,

del TUF, come da elenco pubblicato sul  sito  internet  del  predetto

organo

(http://www.consob.it/main/mercati/regolamentati/mercati_accordi.html

).”;

3) al comma 5, ultimo periodo,  la  parola  “fondi”  e’  sostituita

dalla seguente: “soggetti”.

j) nell’articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, l’ultimo periodo e’ soppresso;

2) al comma 3, in fine, e’ aggiunto il seguente periodo:  “In  caso

di ammissione alla negoziazione su mercati  regolamentati  o  sistemi

multilaterali di  negoziazione,  la  verifica  dell’inclusione  nella

lista delle societa’ di cui ai  commi  1  e  2  avviene  a  decorrere

dall’esercizio  successivo  a  quello  per  il  quale  e’   possibile

calcolare una capitalizzazione media per il mese di novembre; fino  a

tale esercizio, si presume una capitalizzazione inferiore  al  limite

di capitalizzazione di cui al comma 491, ultimo periodo.”.

Art. 2

 

1. Le modifiche al  decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze 21 febbraio 2013 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera  e),

numero 2) relativa alle obbligazioni e ai titoli di  debito,  lettera

g), numero 2) e lettera h), numero 1), lettera a), hanno efficacia  a

decorrere dal 1° gennaio 2014.