Decreto min. 16 settembre 2013, in G.U. n. 221 del 20.9.2013
Art. 1
1. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21
febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28
febbraio 2013, recante attuazione dei commi da 491 a 499
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:
“1-bis. L’imposta si applica anche al trasferimento della nuda
proprieta’.”;
b) all’articolo 3, comma 3, dopo le parole “strumenti finanziari
partecipativi”, ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: “o
titoli rappresentativi”;
c) all’articolo 4, comma 2, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b) in caso di
acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli
rappresentativi, a seguito di regolamento degli strumenti finanziari
di cui al comma 492 diversi da quelli negoziati su mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il maggiore
tra il valore di esercizio stabilito delle azioni, strumenti
finanziari partecipativi e titoli rappresentativi ed il prezzo di
liquidazione delle medesime azioni, strumenti finanziari
partecipativi e titoli rappresentativi contrattualmente stabilito per
lo specifico strumento finanziario di cui al comma 492. Qualora il
contratto non faccia riferimento ad alcun prezzo di liquidazione, si
assume come tale il prezzo ufficiale delle azioni, strumenti
finanziari partecipativi e titoli rappresentativi sottostanti (se
quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di
negoziazione) del giorno precedente al regolamento dello strumento
finanziario stesso. Qualora le azioni, strumenti finanziari
partecipativi e titoli rappresentativi sottostanti non siano quotati
su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, si
assume, per prezzo di liquidazione, il valore normale ai sensi
dell’articolo 9, comma 4 del TUIR;”;
2) dopo la lettera b) e’ inserita la seguente: “b-bis) in caso di
acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli
rappresentativi, a seguito di regolamento degli strumenti finanziari
di cui al comma 492 negoziati su mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione, il valore di esercizio stabilito delle
azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli
rappresentativi;”;
d) all’articolo 6, comma 1, primo periodo, le parole “del valore
della transazione” sono soppresse;
e) all’articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, primo periodo, le parole “alla data di emissione per
gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma
precedente che sono negoziati su mercati regolamentati e sistemi
multilaterali di negoziazione, ed alla data di conclusione
dell’operazione su tali strumenti negli altri casi.” sono sostituite
dalle seguenti: “: a) alla data di emissione per gli strumenti
finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma precedente che sono
quotati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di
negoziazione, sempreche’ non sia possibile modificare il sottostante
o il valore di riferimento; b) alla data di emissione ed alla data di
variazione del sottostante o valore di riferimento per gli strumenti
finanziari e i valori mobiliari di cui al comma precedente che sono
quotati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di
negoziazione, qualora sia possibile modificare il sottostante o il
valore di riferimento; c) alla data di sottoscrizione o emissione, ed
alla data di variazione del sottostante o valore di riferimento per
gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma
precedente che non sono quotati su mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione.”;
2) dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente: “3. Ai soli fini del
presente decreto e dell’applicazione dell’imposta di cui al comma
492: a) gli strumenti finanziari derivati ed i valori mobiliari che
abbiano come sottostante o come valore di riferimento dividendi su
azioni non sono inclusi nell’ambito di applicazione dell’imposta; b)
le obbligazioni e i titoli di debito diversi da quelli di cui
all’articolo 15, comma 1, lettere b) e b-bis), e i diritti di opzione
sono considerati valori mobiliari di cui alla lettera b) del
precedente comma 1.”;
f) all’articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al secondo periodo, le parole “o della scadenza” sono sostituite
dalle parole “, della scadenza, del sottostante o del valore di
riferimento; ai soli fini dell’assoggettamento ad imposta non
costituiscono modifica del contratto le variazioni del sottostante o
del valore di riferimento che non sono decise dalle parti, purche’ il
contratto sia gia’ stato assoggettato ad imposta”;
2) al terzo periodo, le parole “in modo automatico e non
discrezionale, in base a previsione definita nel contratto” sono
sostituite dalle seguenti: “o in diminuzione, che non dipenda da una
modifica del sottostante o del valore di riferimento”;
3) dopo il terzo periodo e’ aggiunto il seguente: “In caso di
modifica delle parti, l’imposta e’ dovuta dalla parte sostituita e
dalla parte subentrante.” ;
g) all’articolo 9, comma 1, dopo il numero 4), sono inseriti i
seguenti:
1) “4-bis) per i diritti di opzione, il prezzo pagato o ricevuto
per la cessione o l’acquisto del diritto;”;
2) “11-bis) per le obbligazioni e titoli di debito, il numero di
obbligazioni o titoli di debito acquistati o venduti moltiplicato per
il prezzo di acquisto o vendita;”;
h) all’articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
a) alla lettera b), dopo le parole “titoli di debito” sono aggiunte
le seguenti: “, che contengono l’obbligazione incondizionata di
pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi
indicata”;
b) dopo la lettera b) e’ inserita la seguente: “b-bis) le
operazioni su obbligazioni e titoli di debito rilevanti in materia di
adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle
discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati
dalla Banca d’Italia o da soggetti vigilati dall’IVASS;”;
c) alla lettera d), dopo la parola “conversione” sono aggiunte le
seguenti: “, dello scambio o del rimborso”;
d) dopo la lettera d), e’ inserita la seguente: “d-bis)
l’assegnazione di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli
rappresentativi a fronte di distribuzione di utili, riserve o di
restituzione di capitale sociale;”;
e) alla lettera g), dopo le parole “dalla stessa societa’” sono
aggiunte le seguenti: “, nonche’ tra OICR master e OICR feeder di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;”;
2) al comma 2, lettera b), e’ aggiunto in fine il seguente periodo:
“Ai sistemi esteri autorizzati e vigilati da un’Autorita’ pubblica
nazionale, non istituiti in Stati e territori inclusi nella anzidetta
lista, si applicano le previsioni della presente lettera qualora si
impegnino a conservare i dati relativi agli acquisti degli strumenti
di cui al comma 491 ed alle operazioni di cui al comma 492 di cui al
primo periodo della presente lettera e a trasmetterli su richiesta
all’Agenzia delle entrate.”;
i) all’articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti
parole: “. CONSOB, sulla base delle informazioni ricevute, conferma
il possesso dei requisiti necessari, entro i termini definiti con
successivo provvedimento del predetto organo. Resta ferma la facolta’
della CONSOB di chiedere documentazione integrativa; in tale caso, i
termini decorrono dalla ricezione della suddetta documentazione.
Nelle more del rilascio, da parte della Commissione Europea, della
dichiarazione di equivalenza prevista dall’articolo 2, paragrafo 1,
lettera k) del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento e del
Consiglio del 14 marzo 2012, ai fini dell’esenzione per l’attivita’
di supporto agli scambi prevista nel secondo periodo, si considerano
equivalenti i mercati regolamentati o i sistemi multilaterali di
negoziazione che siano:
a) autorizzati e sottoposti a vigilanza da un’Autorita’ pubblica
nazionale, con la quale la CONSOB ha stipulato un accordo di
cooperazione bilaterale, cosi’ come individuato nell’apposita sezione
del sito internet della CONSOB
(http://www.consob.it/main/consob/cosa_fa/impegni_internazionali/acco
rdi.html)
oppure
b) autorizzati e sottoposti a vigilanza da un’Autorita’ pubblica
nazionale, con la quale la CONSOB ha stipulato un accordo di
cooperazione multilaterale, cosi’ come individuato nell’apposita
sezione del sito internet della IOSCO
(http://www.iosco.org/library/index.cfm?section=mou_siglist, Annex
A), purche’ siano istituiti in Stati e territori inclusi nella lista
di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis
del TUIR oppure
c) riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 67, comma 2,
del TUF, come da elenco pubblicato sul sito internet del predetto
organo
(http://www.consob.it/main/mercati/regolamentati/mercati_accordi.html
)”;
2) al comma 3, lettera b), dopo il primo periodo, e’ inserito il
seguente: “Per gli Stati ai quali non si applicano le citate
direttive, il soggetto che agisce nell’ambito dell’attivita’ di
sostegno alla liquidita’ e’ ammesso a fruire dell’esenzione, purche’
abbia provveduto ad inoltrare apposita istanza alla CONSOB; il
predetto organo disciplina con proprio provvedimento le modalita’ e i
termini per la presentazione dell’istanza e per la risposta al
richiedente. Il soggetto e’ tenuto a dimostrare di aver stipulato un
contratto per lo svolgimento dell’attivita’ direttamente con la
societa’ emittente del titolo azionario e, fatto salvo quanto
previsto nel periodo successivo, di rispettare le medesime condizioni
operative richieste dalla prassi di mercato ammessa denominata
“Liquidity Enhancement Agreements” approvata dalla CONSOB e
pubblicata nell’apposita sezione del sito internet dell’ESMA
(http://www.esma.europa.eu/content/Accepted-Market-Practics-Liquidity
-Enhancement-Agreements-and-Purchase-own-shares-set-shares).
L’attivita’ deve essere svolta su mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione che siano:
a) autorizzati e sottoposti a vigilanza da un’Autorita’ pubblica
nazionale, con la quale la CONSOB ha stipulato un accordo di
cooperazione bilaterale, cosi’ come individuato nell’apposita sezione
del sito internet della CONSOB
(http://www.consob.it/main/consob/cosa_fa/impegni_internazionali/acco
rdi.html) oppure
b) autorizzati e sottoposti a vigilanza da un’Autorita’ pubblica
nazionale, con la quale la CONSOB ha stipulato un accordo di
cooperazione multilaterale, cosi’ come individuato nell’apposita
sezione del sito internet della IOSCO
(http://www.iosco.org/library/index.cfm?section=mou_siglist, Annex
A), purche’ siano istituiti in Stati e territori inclusi nella lista
di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis
del TUIR oppure
c) riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 67, comma 2,
del TUF, come da elenco pubblicato sul sito internet del predetto
organo
(http://www.consob.it/main/mercati/regolamentati/mercati_accordi.html
).”;
3) al comma 5, ultimo periodo, la parola “fondi” e’ sostituita
dalla seguente: “soggetti”.
j) nell’articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, l’ultimo periodo e’ soppresso;
2) al comma 3, in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: “In caso
di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione, la verifica dell’inclusione nella
lista delle societa’ di cui ai commi 1 e 2 avviene a decorrere
dall’esercizio successivo a quello per il quale e’ possibile
calcolare una capitalizzazione media per il mese di novembre; fino a
tale esercizio, si presume una capitalizzazione inferiore al limite
di capitalizzazione di cui al comma 491, ultimo periodo.”.
Art. 2
1. Le modifiche al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 21 febbraio 2013 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e),
numero 2) relativa alle obbligazioni e ai titoli di debito, lettera
g), numero 2) e lettera h), numero 1), lettera a), hanno efficacia a
decorrere dal 1° gennaio 2014.