27 Febbraio, 2020

Provv. dir. Agenzia delle entrate 27 febbraio 2020, n. 96911

1. Informazioni a disposizione del fornitore dell’esportatore abituale

1.1 Al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di

effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi

dell’articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’Agenzia delle entrate, a partire dal 2 marzo

2020 e con le modalità previste nel punto 2.1 del presente provvedimento, rende

disponibili a ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di

intento acquisite dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera

c) del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 febbraio 1984, n. 17, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento

stesse.

2. Modalità di consultazione delle dichiarazioni di intento

2.1 I fornitori, comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di

intento acquisite dall’Agenzia delle entrate, possono accedere alle informazioni di

cui al punto 1.1 mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, consultando

il proprio “Cassetto fiscale”.

2.2 Le informazioni di cui al punto 1.1 possono essere consultate anche dagli

intermediari già delegati dai fornitori di cui al precedente punto 2.1 ad accedere al

proprio “Cassetto fiscale”.

3. Aggiornamento del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o

importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle

relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

3.1 Il modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi

senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, le relative istruzioni per la

compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, approvati

con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016, sono

sostituiti da quelli allegati al presente provvedimento.

3.2 L’utilizzo del modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016 è

comunque consentito fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del

presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

3.3 Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione

del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

(Omessi gli allegati).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *