Provv. dir. Agenzia delle entrate 27 febbraio 2020, n. 96911
1. Informazioni a disposizione del fornitore dell’esportatore abituale
1.1 Al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di
effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell’articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’Agenzia delle entrate, a partire dal 2 marzo
2020 e con le modalità previste nel punto 2.1 del presente provvedimento, rende
disponibili a ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di
intento acquisite dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera
c) del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1984, n. 17, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento
stesse.
2. Modalità di consultazione delle dichiarazioni di intento
2.1 I fornitori, comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di
intento acquisite dall’Agenzia delle entrate, possono accedere alle informazioni di
cui al punto 1.1 mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, consultando
il proprio “Cassetto fiscale”.
2.2 Le informazioni di cui al punto 1.1 possono essere consultate anche dagli
intermediari già delegati dai fornitori di cui al precedente punto 2.1 ad accedere al
proprio “Cassetto fiscale”.
3. Aggiornamento del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o
importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle
relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
3.1 Il modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi
senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, le relative istruzioni per la
compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, approvati
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016, sono
sostituiti da quelli allegati al presente provvedimento.
3.2 L’utilizzo del modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016 è
comunque consentito fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
3.3 Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione
del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
(Omessi gli allegati).