24 Giugno, 2019

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2019, in G.U. n. 144 del 21.6.2019)

Art. 1

Finalita’

1. Il presente decreto stabilisce le modalita’ di individuazione
dei soggetti ammessi al riparto della quota del cinque per mille
dell’imposta sui redditi delle persone fisiche destinata, a scelta
del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette,
ai sensi dell’ art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172, nonche’ le procedure per la corresponsione delle quote.
2. Quanto previsto dal presente decreto si applica a decorrere
dall’anno finanziario 2018 con riferimento al precedente periodo di
imposta.
3. Per quanto non previsto dal presente decreto, trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, e successive
modificazioni, richiamato in premessa nonche’ le disposizioni di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art.
4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.

Art. 2

Individuazione dei soggetti ammessi al riparto

1.Ai fini del presente decreto:
a) le aree protette sono i parchi nazionali di cui all’art. 2,
comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
b) gli enti gestori delle aree protette sono gli enti parco di
cui all’art. 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Ai fini del presente decreto, per soggetti da ammettere al
riparto, ai sensi dell’art. 1, sono da intendersi:
a) gli enti parco nazionali che risultino istituiti alla data di
pubblicazione del presente provvedimento;
b) gli enti parco nazionali che siano stati istituiti
successivamente alla data di pubblicazione del presente
provvedimento.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), che intendono
beneficiare del riparto, presentano istanza di iscrizione in un
apposito elenco tenuto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare (di seguito anche «Ministero»). L’istanza deve
essere presentata, per l’anno in corso, entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento e, per gli anni successivi,
entro il 28 febbraio di ciascun anno, esclusivamente per via
telematica, secondo le modalita’ indicate sul sito web del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente
indirizzo: www.minambiente.it
4. Per l’anno in corso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine
di presentazione delle istanze, il Ministero redige l’elenco degli
enti di cui al comma 2, che hanno presentato istanza, indicando per
ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco e’
pubblicato sul sito web del Ministero. Il legale rappresentante
dell’ente richiedente puo’ chiedere la rettifica di eventuali errori
di iscrizione entro 10 giorni dalla pubblicazione di detto elenco.
Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di
iscrizione il Ministero, entro i successivi 15 giorni, pubblica sul
proprio sito web due distinti elenchi definitivi, relativi ai
soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, che trasmette
altresi’ all’Agenzia delle entrate.
5. Per gli anni successivi, entro il 31 marzo il Ministero redige
l’elenco degli enti di cui al comma 2, che hanno presentato istanza,
indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale.
Tale elenco e’ pubblicato sul sito web del Ministero. Il legale
rappresentante dell’ente richiedente puo’ chiedere la rettifica di
eventuali errori di iscrizione entro 10 giorni dalla pubblicazione di
detto elenco. Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali
errori di iscrizione il Ministero, entro il 26 aprile, pubblica sul
proprio sito web due distinti elenchi definitivi, relativi ai
soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, che trasmette
altresi’ all’Agenzia delle entrate.
6. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o in
giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo
successivo.
7. I soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti
sono esclusi dall’elenco con provvedimento del direttore generale
della Direzione generale della protezione della natura e del mare.
8. La richiesta di iscrizione al riparto della quota del cinque per
mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche regolarmente
adempiuta, esplica effetti, fermi restando i requisiti per l’accesso
al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello
di iscrizione.
9. Gli enti parco che, in presenza delle condizioni di cui al comma
8 del presente articolo, non sono tenuti a riprodurre la domanda di
iscrizione sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato
e pubblicato sul sito web del Ministero entro il 31 marzo di ciascun
anno. Eventuali errori rilevati nell’elenco o variazioni intervenute
possono essere fatti valere, entro il 10 aprile dal legale
rappresentante dell’ente richiedente, ovvero da un suo delegato,
presso il medesimo Ministero. Entro il 26 aprile il Ministero
pubblica sul proprio sito web l’elenco definitivo dei soggetti
ammessi al riparto, che trasmette all’Agenzia delle entrate.
10. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in
carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell’art. 6.
Art. 3

Destinazione del cinque per mille

1. I contribuenti effettuano la scelta del cinque per mille della
loro imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando la scheda
annessa al modello di Certificazione unica, il modello 730-1, ovvero
la scheda annessa al modello Redditi persone fisiche.
2. Nel riquadro presente nei modelli di cui al comma 1
corrispondente alla finalita’ di cui all’art. 1, il contribuente
oltre all’apposizione della propria firma, puo’ altresi’ indicare il
codice fiscale dello specifico ente cui intende destinare
direttamente la quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche. L’elenco degli enti accreditati e dei relativi
codici fiscali e’ disponibile sul sito del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. L’apposizione della firma in piu’ riquadri rende nulle le scelte
operate. L’apposizione nel riquadro di segno non riconducibile a
firma rende nulla la scelta effettuata.
4. Gli importi relativi alle scelte prive di indicazione del codice
fiscale, ovvero recanti un codice fiscale che risulti errato o
riferibile ad un soggetto non inserito negli elenchi di cui all’art.
2, sono ripartiti in proporzione al numero complessivo delle scelte
ottenute da ciascuno dei soggetti presenti nei predetti elenchi.
5. Ai fini della determinazione del cinque per mille afferente ai
singoli contribuenti, l’Agenzia delle entrate deve fare riferimento
all’imposta personale netta di ciascuno.

Art. 4

Corresponsione del cinque per mille

1. L’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai
contribuenti, trasmette in via telematica al Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi
all’imposta sui redditi delle persone fisiche, gli importi delle
somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i
contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del
cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone
fisiche, tenuto conto dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 111.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono ripartiti, nei limiti di
quanto stanziato in bilancio sul Fondo di cui all’art. 1, comma 154,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decreto di variazione di
bilancio del Ministro dell’economia e delle finanze, nello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle
entrate.
3. La corresponsione a ciascun beneficiario delle somme spettanti
sara’ effettuata, sulla base degli elenchi all’uopo predisposti
dall’Agenzia delle entrate, dal Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare che provvede, altresi’, a pubblicare
per gli enti ammessi e per quelli esclusi dal beneficio l’importo
delle scelte attribuite e gli importi spettanti.
4. Per ragioni di economicita’ amministrativa, non verranno erogate
le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con
le indicazioni contenute nell’art. 25, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, fino all’entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all’art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 111.
5. Entro tre mesi dalla data di erogazione del contributo, il
Ministero provvede alla pubblicazione in apposita sezione del proprio
sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo e’
stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.
Art. 5

Obbligo di rendicontazione delle somme
e di pubblicazione dei rendiconti

1. Con riferimento agli obblighi relativi alla rendicontazione da
parte dei soggetti destinatari delle somme di cui al precedente
articolo, e agli obblighi di pubblicazione dei rendiconti da parte
dell’amministrazione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 8
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, nonche’ le
disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all’art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 111. A tal fine l’amministrazione competente e’ il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Le somme erogate quali contributo del cinque per mille non
possono in ogni caso essere utilizzate per coprire le spese di
pubblicita’ sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla
destinazione della quota del cinque per mille dell’imposta sui
redditi delle persone fisiche, a pena di recupero del contributo
utilizzato in violazione del divieto di cui al presente comma.

Art. 6

Modalita’ e termini per il recupero delle somme

1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei casi e secondo
le modalita’ previsti dall’art. 13 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, e successive modificazioni,
nonche’ dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all’art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 111.
2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, previa contestazione, provvede al recupero del contributo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *