23 Dicembre, 2015

Provv. dir. Agenzia entrate 23 dicembre 2015, n. 164098

1. Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta

1.1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, concesso a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all’articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 2 dicembre 2014. Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

2. Procedura di controllo automatizzato

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2.1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie del credito, con l’importo concesso a ciascuna di esse.

2.2. Con le stesse modalità telematiche di cui al punto 2.1, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica all’Agenzia delle entrate le variazioni agli elenchi delle imprese beneficiarie già trasmessi, nonché le revoche dei crediti già concessi, entro 15 giorni da quando il citato Ministero ha conoscenza dell’evento che ha determinato la variazione o la revoca. In tali casi, il modello F24 è presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni e delle revoche da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo all’Agenzia delle entrate.

2.3. Per ciascun modello F24 ricevuto, l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati comunicati ai sensi dei punti 2.1 e 2.2, effettua controlli automatizzati. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito residuo, ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

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