Decreto min. 15 giugno 2015, in G.U. n. 142 del 22.6.2015
Art. 1
Elenco delle quote annullate per crediti di importo fino a duemila
euro
1. Ai fini del conseguente discarico, l’elenco delle quote riferite
ai crediti di importo fino a duemila euro di cui all’articolo 1,
comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, annullati
automaticamente ai sensi della predetta disposizione alla data del 1°
luglio 2013, e’ trasmesso dall’agente della riscossione all’ente
creditore, su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in
conformita’ alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1.
2. Le quote contenute nell’elenco di cui al comma 1 sono
automaticamente discaricate senza oneri amministrativi a carico
dell’ente creditore e sono eliminate dalle scritture contabili
dell’ente creditore. Tale discarico non opera per le quote inserite
nell’elenco prive dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 527,
della legge n. 228 del 2012. L’erroneo inserimento di tali quote puo’
essere rilevato dall’ente creditore entro e non oltre i sei mesi
dalla data di ricezione del predetto elenco.
Art. 2
Comunicazione della conclusione delle attivita’ svolte con
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riferimento alle quote di importo superiore a duemila euro
1. Con riferimento ai crediti di importo superiore a duemila euro
di cui all’articolo 1, comma 528, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, l’agente della riscossione trasmette all’ente creditore, su
supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformita’ alle
specifiche tecniche di cui all’allegato 2, l’elenco delle quote che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono
interessate da procedure esecutive avviate, da contenzioso pendente,
da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali
in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte,
ovvero, da dilazioni in corso concesse ai sensi dell’articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Le quote contenute nell’elenco di cui al comma 1 sono
automaticamente discaricate senza oneri amministrativi a carico
dell’ente creditore e sono eliminate dalle scritture contabili
dell’ente creditore. Tale discarico non opera per le quote
erroneamente inserite nell’elenco prive dei requisiti di cui
all’articolo 1, comma 528, della legge n. 228 del 2012. L’erroneo
inserimento di tali quote puo’ essere rilevato dall’ente creditore
entro e non oltre i sei mesi dalla data di ricezione del predetto
elenco.
Art. 3
Comunicazione della pendenza di procedure, contenziosi o di piani di
rateazione attivi con riferimento alle quote di importo superiore a
duemila euro.
1. Con riferimento ai crediti di importo superiore a duemila euro
di cui all’articolo 1, comma 528, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, le quote che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono interessate dalle procedure o pendenze di cui
all’articolo 2, comma 1, del presente decreto, restano in carico
all’agente della riscossione.
2. Le quote di cui al comma 1, se successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto non sono integralmente
riscosse per effetto delle procedure esecutive avviate o del piano di
rateazione concesso o a seguito della definizione degli accordi di
ristrutturazione, delle transazioni fiscali e previdenziali, delle
procedure concorsuali o del contenzioso pendente, sono inserite in un
elenco trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore
entro due mesi dalla conclusione delle attivita’, su supporto
magnetico, ovvero in via telematica, in conformita’ alle specifiche
tecniche di cui all’allegato 3.
3. Le quote contenute nell’elenco di cui al comma 2 sono
automaticamente discaricate senza oneri amministrativi a carico
dell’ente creditore e sono eliminate dalle scritture contabili
dell’ente creditore. Tale discarico non opera per le quote
erroneamente inserite nell’elenco e prive dei requisiti di cui
all’articolo 1, comma 528, della legge n. 228 del 2012. L’erroneo
inserimento di tali quote puo’ essere rilevato dall’ente creditore
entro e non oltre i sei mesi dalla data di ricezione del predetto
elenco.
Art. 4
Rimborso agli agenti della riscossione delle spese
per le procedure esecutive poste in essere
1. Le spese per le procedure esecutive poste in essere dagli agenti
della riscossione relativamente alle quote di cui agli art. 1 e 2 del
presente decreto sono rimborsate nella misura prevista dalla legge
tempo per tempo vigente:
a) in dieci rate annuali, senza interessi, con riferimento a
spese relative a ruoli erariali;
b) in venti rate annuali, senza interessi, con riferimento a
spese relative a ruoli non erariali.
2. Ai fini dei rimborsi di cui al comma 1, gli agenti della
riscossione presentano, entro il 30 settembre 2015, sulla base dei
crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2014 dai propri bilanci
certificati, apposita istanza al Ministero dell’economia e delle
finanze per le spese relative a ruoli erariali e ai singoli enti
creditori per le spese relative a ruoli non erariali.
3. La prima rata dei rimborsi di cui al comma 1 e’ erogata entro il
30 giugno 2016.
4. L’eventuale rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive poste in essere per il recupero delle quote di cui
all’articolo 3 del presente decreto e’ richiesto dall’agente della
riscossione con apposita istanza da presentarsi, entro il 30 giugno
dell’anno successivo a quello di conclusione delle attivita’, sulla
base dell’ultimo bilancio certificato, al Ministero dell’economia e
delle finanze per le spese relative a ruoli erariali e ai singoli
enti creditori per i ruoli non erariali. Il rimborso di tali spese e’
ripartito sulle rimanenti rate di cui al comma 1.
Art. 5
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai crediti
iscritti a ruolo costituenti risorse proprie tradizionali di cui
all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della Decisione del
Consiglio n. 94/728/CE, Euratom del 31 ottobre 1994, come modificato
dalla Decisione del Consiglio n. 2007/436/CE, Euratom del 7 giugno
2007 e all’IVA all’importazione.
(Omessi gli allegati).