22 Giugno, 2015

Decreto min. 15 giugno 2015, in G.U. n. 142 del 22.6.2015

 

Art. 1

Elenco delle quote annullate per crediti di importo  fino  a  duemila

euro

 

  1. Ai fini del conseguente discarico, l’elenco delle quote riferite

ai crediti di importo fino a duemila  euro  di  cui  all’articolo  1,

comma  527,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.   228,   annullati

automaticamente ai sensi della predetta disposizione alla data del 1°

luglio 2013, e’  trasmesso  dall’agente  della  riscossione  all’ente

creditore, su  supporto  magnetico,  ovvero  in  via  telematica,  in

conformita’ alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1.

  2.  Le  quote  contenute  nell’elenco  di  cui  al  comma  1   sono

automaticamente  discaricate  senza  oneri  amministrativi  a  carico

dell’ente  creditore  e  sono  eliminate  dalle  scritture  contabili

dell’ente creditore. Tale discarico non opera per le  quote  inserite

nell’elenco prive dei requisiti di cui  all’articolo  1,  comma  527,

della legge n. 228 del 2012. L’erroneo inserimento di tali quote puo’

essere rilevato dall’ente creditore entro e  non  oltre  i  sei  mesi

dalla data di ricezione del predetto elenco.

                              

Art. 2

Comunicazione  della   conclusione   delle   attivita’   svolte   con

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riferimento alle quote di importo superiore a duemila euro

 

  1. Con riferimento ai crediti di importo superiore a  duemila  euro

di cui all’articolo 1, comma 528, della legge 24  dicembre  2012,  n.

228, l’agente della  riscossione  trasmette  all’ente  creditore,  su

supporto magnetico, ovvero in via  telematica,  in  conformita’  alle

specifiche tecniche di cui all’allegato 2, l’elenco delle quote  che,

alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  non  sono

interessate da procedure esecutive avviate, da contenzioso  pendente,

da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e  previdenziali

in corso, da insinuazioni in  procedure  concorsuali  ancora  aperte,

ovvero, da dilazioni in corso concesse ai sensi dell’articolo 19  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  2.  Le  quote  contenute  nell’elenco  di  cui  al  comma  1   sono

automaticamente  discaricate  senza  oneri  amministrativi  a  carico

dell’ente  creditore  e  sono  eliminate  dalle  scritture  contabili

dell’ente  creditore.  Tale  discarico  non  opera   per   le   quote

erroneamente  inserite  nell’elenco  prive  dei  requisiti   di   cui

all’articolo 1, comma 528, della legge n.  228  del  2012.  L’erroneo

inserimento di tali quote puo’ essere  rilevato  dall’ente  creditore

entro e non oltre i sei mesi dalla data  di  ricezione  del  predetto

elenco.

                             

Art. 3

Comunicazione della pendenza di procedure, contenziosi o di piani  di

rateazione attivi con riferimento alle quote di importo superiore a

duemila euro.

 

  1. Con riferimento ai crediti di importo superiore a  duemila  euro

di cui all’articolo 1, comma 528, della legge 24  dicembre  2012,  n.

228, le quote che, alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto,  sono  interessate  dalle  procedure  o  pendenze   di   cui

all’articolo 2, comma 1, del  presente  decreto,  restano  in  carico

all’agente della riscossione.

  2. Le quote di cui al comma 1,  se  successivamente  alla  data  di

entrata  in  vigore  del  presente  decreto  non  sono  integralmente

riscosse per effetto delle procedure esecutive avviate o del piano di

rateazione concesso o a seguito della definizione  degli  accordi  di

ristrutturazione, delle transazioni fiscali  e  previdenziali,  delle

procedure concorsuali o del contenzioso pendente, sono inserite in un

elenco trasmesso dall’agente  della  riscossione  all’ente  creditore

entro  due  mesi  dalla  conclusione  delle  attivita’,  su  supporto

magnetico, ovvero in via telematica, in conformita’  alle  specifiche

tecniche di cui all’allegato 3.

  3.  Le  quote  contenute  nell’elenco  di  cui  al  comma  2   sono

automaticamente  discaricate  senza  oneri  amministrativi  a  carico

dell’ente  creditore  e  sono  eliminate  dalle  scritture  contabili

dell’ente  creditore.  Tale  discarico  non  opera   per   le   quote

erroneamente inserite  nell’elenco  e  prive  dei  requisiti  di  cui

all’articolo 1, comma 528, della legge n.  228  del  2012.  L’erroneo

inserimento di tali quote puo’ essere  rilevato  dall’ente  creditore

entro e non oltre i sei mesi dalla data  di  ricezione  del  predetto

elenco.

                             

Art. 4

Rimborso agli agenti della riscossione delle spese

per le procedure esecutive poste in essere

 

  1. Le spese per le procedure esecutive poste in essere dagli agenti

della riscossione relativamente alle quote di cui agli art. 1 e 2 del

presente decreto sono rimborsate nella misura  prevista  dalla  legge

tempo per tempo vigente:

    a) in dieci rate annuali,  senza  interessi,  con  riferimento  a

spese relative a ruoli erariali;

    b) in venti rate annuali,  senza  interessi,  con  riferimento  a

spese relative a ruoli non erariali.

  2. Ai fini dei rimborsi  di  cui  al  comma  1,  gli  agenti  della

riscossione presentano, entro il 30 settembre 2015,  sulla  base  dei

crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2014 dai propri  bilanci

certificati, apposita istanza  al  Ministero  dell’economia  e  delle

finanze per le spese relative a ruoli  erariali  e  ai  singoli  enti

creditori per le spese relative a ruoli non erariali.

  3. La prima rata dei rimborsi di cui al comma 1 e’ erogata entro il

30 giugno 2016.

  4.  L’eventuale  rimborso  delle  spese  relative  alle   procedure

esecutive poste  in  essere  per  il  recupero  delle  quote  di  cui

all’articolo 3 del presente decreto e’  richiesto  dall’agente  della

riscossione con apposita istanza da presentarsi, entro il  30  giugno

dell’anno successivo a quello di conclusione delle  attivita’,  sulla

base dell’ultimo bilancio certificato, al Ministero  dell’economia  e

delle finanze per le spese relative a ruoli  erariali  e  ai  singoli

enti creditori per i ruoli non erariali. Il rimborso di tali spese e’

ripartito sulle rimanenti rate di cui al comma 1.

                              

Art. 5

Ambito di applicazione

 

  1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai crediti

iscritti a ruolo costituenti  risorse  proprie  tradizionali  di  cui

all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e  b),  della  Decisione  del

Consiglio n. 94/728/CE, Euratom del 31 ottobre 1994, come  modificato

dalla Decisione del Consiglio n. 2007/436/CE,  Euratom  del  7  giugno

2007 e all’IVA all’importazione.

 

(Omessi gli allegati).