Provv. dir. Agenzia entrate 22 marzo 2016, n. 43434
1. Oggetto
- Il provvedimento, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, individua le modalità attraverso le quali determinate categorie di contribuenti possono cedere, ai fornitori che hanno realizzato interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici, il credito corrispondente alla detrazione per le spese relative ai predetti interventi, sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
2. Ambito soggettivo
2.1 La cessione del credito può essere effettuata dai soggetti che non sono tenuti al versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e dell’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Tali condizioni devono sussistere nel periodo d’imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese per gli interventi di cui al punto 1.1.
- La cessione può essere effettuate nei confronti dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta.
3. Credito cedibile
3.1 Il credito cedibile corrisponde alla detrazione IRPEF prevista dall’articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, spettante secondo le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 e successive integrazioni e modificazioni, per interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
- Il credito cedibile è pari al 65 per cento delle spese a carico del condòmino che si trova nelle condizioni di cui al punto 2.1, in base alla tabella millesimale di ripartizione, sostenute – per la parte non ceduta sotto forma di credito – dal condomìnio nell’anno 2016 mediante il bonifico bancario o postale previsto dall’articolo 4 Decreto del Ministro dell’economia delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 e successive integrazioni e modificazioni. La cessione del credito è consentita anche per le spese pagate nel 2016 riferite a interventi iniziati in anni precedenti.
4. Modalità di cessione del credito
4.1 La volontà dei soggetti di cui al punto 2.1 di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica o da specifica comunicazione inviata al condomìnio, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori.
- I fornitori, a loro volta, comunicano in forma scritta al condomìnio di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati.
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5. Obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate
5.1 Il condomìnio è tenuto a trasmettere mediante apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate: il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni, l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento di dette spese, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
5.2 La comunicazione di cui al punto 5.1 è effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2017, direttamente dal condomìnio, o tramite gli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Per la compilazione dei files contenenti le comunicazioni di cui al punto 5.1 devono essere utilizzati i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
5.3 Il condomìnio è tenuto a comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
- Il mancato invio delle predetta comunicazione rende inefficace la cessione del credito di cui al punto 3.
6. Utilizzo del credito
6.1 Il credito ceduto è fruibile dal fornitore in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito che non è fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.
- Il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore all’ammontare maturato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet del servizio telematico Entratel o Fisconline. Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
7. Controlli
7.1 L’amministrazione finanziaria qualora accerti la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al condòmino provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzione.
7.2 L’amministrazione finanziaria qualora accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.