Decreto min. 22 dicembre 2017, in G.U. n. 5 del 8.1.2018
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai rimborsi da conto fiscale di
cui all’art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, pagati ai
contribuenti a partire dal 1° gennaio 2018, a prescindere dal periodo
d’imposta a cui si riferiscono.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «struttura di gestione», l’apposita struttura individuata ai
sensi dell’art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241;
b) «ambito provinciale», la struttura territoriale dell’Agenzia
delle entrate – Riscossione e di Riscossione Sicilia S.p.A.
competente per il rimborso;
c) «ufficio», l’ufficio dell’Agenzia delle entrate
territorialmente competente per il rimborso;
d) «data di erogabilita’», la data a partire dalla quale il
rimborso e’ erogabile ai sensi dell’art. 78, comma 33, lettera a),
della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Art. 3
Adempimenti relativi ai pagamenti effettuati da struttura di gestione
1. La struttura di gestione, utilizzando le risorse finanziarie
disponibili sulla contabilita’ speciale n. 1778 «Agenzia delle
entrate – Fondi di bilancio», effettua mediante accreditamento su
conto il pagamento dei rimborsi di cui all’art. 1, sulla base delle
informazioni messe a disposizione dagli uffici e dagli ambiti
provinciali. In fase di predisposizione dell’accreditamento, la
struttura di gestione aggiunge all’importo da rimborsare gli
eventuali interessi di cui all’art. 78, comma 33, lettera a), della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, maturati successivamente alla
trasmissione dei dati di cui all’art. 4, comma 1, e alle disposizioni
dei rimborsi di cui all’art. 5.
2. Ferma restando la priorita’ all’erogazione dei rimborsi
dell’imposta sul valore aggiunto individuati ai sensi dell’art.
38-bis, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, i fondi disponibili sono utilizzati per
l’erogazione dei rimborsi aventi, nell’ordine:
a) data di erogabilita’ piu’ remota;
b) data di presentazione piu’ remota;
c) periodo di riferimento, infra annuale o annuale, piu’ remoto;
d) importo minore.
3. La struttura di gestione comunica gli esiti dell’attivita’ di
cui al comma 1 agli ambiti provinciali.
4. Nel caso di mancato accredito l’ufficio o l’ambito provinciale,
per le attivita’ di rispettiva competenza, si attiva per
l’eliminazione delle cause che hanno determinato il mancato
accredito.
5. Eventuali variazioni delle generalita’ dei beneficiari, ivi
comprese quelle derivanti da cessioni di credito, e dei codici IBAN
dei conti sui quali accreditare i rimborsi continuano ad essere
comunicate dai beneficiari, secondo le vigenti disposizioni,
esclusivamente agli ambiti provinciali e agli uffici territorialmente
competenti in relazione al rimborso.
Art. 4
Attivita’ degli ambiti provinciali
1. Per le richieste di rimborso effettuate ai sensi dell’art. 20,
comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, ivi
compresi i rimborsi gia’ richiesti al 31 dicembre 2017 e a tale data
non ancora pagati, l’ambito provinciale trasmette alla struttura di
gestione i dati necessari per effettuare il pagamento, distinguendo
le somme da destinare al beneficiario del rimborso, ivi compresi gli
interessi maturati fino alla data di trasmissione, da quelle
eventualmente necessarie all’attivita’ di riscossione che l’ambito
provinciale dovra’ espletare nei confronti dello stesso beneficiario.
Ai fini delle attivita’ di cui all’art. 3, l’ambito provinciale
indica, tra l’altro, i codici IBAN e gli intestatari dei conti sui
quali effettuare l’accreditamento.
2. Per i rimborsi di cui all’art. 20, comma 4-bis, del decreto
interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, e non ancora erogati al
31 dicembre 2017, l’ambito provinciale trasmette alla struttura di
gestione i codici IBAN e i dati degli intestatari dei conti sui quali
accreditare le somme.
Art. 5
Attivita’ degli uffici
1. Per le richieste di rimborso non effettuate con le modalita’ di
cui all’art. 20, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre
1993, n. 567, l’ufficio, prima di disporre il rimborso, chiede
all’ambito provinciale di indicare le eventuali somme necessarie
all’attivita’ di riscossione che lo stesso ambito provinciale dovra’
espletare nei confronti del beneficiario del rimborso. In tali casi,
l’ufficio dispone un rimborso a favore del beneficiario e, sulla base
delle informazioni di cui al periodo precedente, un pagamento a
favore dell’ambito provinciale, dopo aver ricevuto la comunicazione
dei codici IBAN e dei dati degli intestatari dei conti sui quali
accreditare le somme.
Art. 6
Disposizioni finali e transitorie
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto
continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le vigenti
disposizioni in materia di rimborsi erogabili mediante le modalita’
di cui all’art. 78, commi da 33 a 38, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, e ai relativi decreti concernenti l’istituzione e il
funzionamento del conto fiscale.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le contabilita’ speciali di cui
al decreto interministeriale 1° febbraio 1999, «Apertura di
contabilita’ speciale per l’effettuazione dei rimborsi da conto
fiscale», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999,
sono chiuse, restando temporaneamente aperte nel caso di pignoramenti
in essere al 31 dicembre 2017 sino al completamento delle procedure
esecutive.
3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
approvati i contenuti e le modalita’ di trasmissione dei flussi
informativi previsti dal presente decreto.