Decreto min. 7 maggio 2019, in G.U. n. 156 del 5.7.2019
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione delle
agevolazioni previste dall’art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, e dall’art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.
2. Ai fini del presente decreto:
a) per «Tuir» si intende il Testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
b) per «start-up innovative» si intendono le societa’ indicate
all’art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
anche non residenti in Italia purche’ in possesso dei medesimi
requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano
residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti
all’Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede
produttiva o una filiale in Italia;
c) per «PMI innovative ammissibili» si intendono le PMI che: (i)
rientrano nella definizione di PMI innovativa di cui all’art. 4,
comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, anche non residenti
in Italia purche’ in possesso dei medesimi requisiti, ove
compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati
membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo
Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale
in Italia; (ii) ricevono l’investimento iniziale a titolo della
misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o
entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale.
Le PMI innovative, dopo il periodo di sette anni dalla loro prima
vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto ancora in
fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita:
1) fino a dieci anni dalla loro prima vendita commerciale, se
attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno,
di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di
generare rendimenti;
2) senza limiti di eta’, se effettuano un investimento in
capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un
nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al
50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in
linea con l’art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n.
651/2014;
d) per «incubatore certificato», si intende la societa’ indicata
nell’art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
e) per «organismi di investimento collettivo del risparmio che
investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative
ammissibili» si intendono quegli organismi di investimento collettivo
del risparmio istituiti in Italia o in altri Stati membri dell’Unione
europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico
europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in
cui e’ effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote
di start-up innovative o PMI innovative ammissibili di valore almeno
pari al 70 per cento del valore complessivo delle attivita’
risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso
dell’anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini,
degli investimenti effettuati negli incubatori certificati di cui
alla precedente lettera d);
f) per «altre societa’ di capitali che investono prevalentemente
in start-up innovative o PMI innovative ammissibili» si intendono
quelle societa’ che, al termine del periodo di imposta in corso alla
data in cui e’ effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni
o quote di start-up innovative o PMI innovative ammissibili,
classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie o
comunque non detenute per la negoziazione, di valore almeno pari al
70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni
finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell’anzidetto
periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli
investimenti effettuati negli incubatori certificati di cui alla
precedente lettera d).
Art. 2
Soggetti interessati
1. Le agevolazioni di cui all’art. 4 si applicano ai soggetti
passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al
titolo I del Tuir, nonche’ ai soggetti passivi dell’imposta sul
reddito delle societa’ di cui al titolo II dello stesso Tuir, che
effettuano un investimento agevolato, come definito nell’art. 3, in
una o piu’ start-up innovative o PMI innovative ammissibili nei
periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
2. L’investimento agevolato puo’ essere effettuato indirettamente
per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio
o altre societa’ di capitali che investono prevalentemente in
start-up innovative o PMI innovative ammissibili; tuttavia, nel caso
di investimenti effettuati per il tramite delle altre societa’ di
capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI
innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un
mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione,
le agevolazioni di cui all’art. 4 spettano in misura proporzionale
agli investimenti effettuati nelle start-up innovative o PMI
innovative ammissibili da tali societa’, come risultanti dal bilancio
chiuso relativo all’esercizio in cui e’ effettuato l’investimento
agevolato.
3. Le agevolazioni di cui all’art. 4 non si applicano:
a) nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di
investimento collettivo del risparmio e societa’, direttamente o
indirettamente, a partecipazione pubblica;
b) nel caso di investimenti in start-up innovative o PMI
innovative ammissibili che si qualifichino come:
1) imprese in difficolta’ di cui alla definizione della
comunicazione della Commissione europea «Orientamenti sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non
finanziarie in difficolta’» (2014/C 249/01);
2) imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non
siano stati integralmente recuperati;
3) imprese del settore della costruzione navale e dei settori
del carbone e dell’acciaio;
c) alle start-up innovative, alle PMI innovative ammissibili e
agli incubatori certificati, agli organismi di investimento
collettivo del risparmio, nonche’ alle altre societa’ di capitali che
investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative
ammissibili;
d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite
delle altre societa’ di capitali che investono prevalentemente in
start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non
siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema
multilaterale di negoziazione, ai soggetti che possiedono
partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa o nella
PMI innovativa ammissibile oggetto dell’investimento, ad eccezione
degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste
dal paragrafo 6 dell’art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014.
Art. 3
Nozione di investimento agevolato
1. Le agevolazioni di cui all’art. 4 si applicano ai conferimenti
in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da
sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle
PMI innovative ammissibili o delle societa’ di capitali che investono
prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili,
anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in
azioni o quote di nuova emissione, nonche’ agli investimenti in quote
degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui
all’art. 1, comma 2, lettera e).
2. Ai fini del comma 1 si considera conferimento in denaro anche la
compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del
capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o
prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
3. I conferimenti di cui al comma 1 rilevano nel periodo d’imposta
in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle
imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa
ammissibile, anche nel caso di investimenti indiretti per il tramite
delle altre societa’ che investono prevalentemente in start-up
innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione, dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento
del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito
dell’attestazione che l’aumento del capitale e’ stato eseguito ai
sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile; gli
investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del
risparmio di cui all’art. 1, comma 2, lettera e), e quelli effettuati
per il tramite delle altre societa’ di capitali che investono
prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili
rilevano alla data di sottoscrizione delle quote.
4. I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni
convertibili rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data in cui
ha effetto la conversione.
5. Con riguardo alle start-up innovative o PMI innovative
ammissibili non residenti che esercitano nel territorio dello Stato
un’attivita’ di impresa mediante una stabile organizzazione, le
agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli
incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili
organizzazioni.
Art. 4
Agevolazioni fiscali
1. I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche possono detrarre dall’imposta lorda, un importo pari al 30
per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non
superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d’imposta ai sensi del
presente decreto. Per i soci di societa’ in nome collettivo e in
accomandita semplice l’importo per il quale spetta la detrazione e’
determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione
agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con
riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla societa’.
2. Qualora la detrazione di cui al comma 1 sia di ammontare
superiore all’imposta lorda, l’eccedenza puo’ essere portata in
detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche
dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino
a concorrenza del suo ammontare.
3. I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle societa’
possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30
per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non
superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d’imposta ai sensi
del presente decreto.
4. Qualora la deduzione di cui al comma 3 sia di ammontare
superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza puo’ essere
computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo
dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a
concorrenza del suo ammontare.
5. Per le societa’ e per gli enti che partecipano al consolidato
nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del Tuir, l’eccedenza di
cui al comma 4 e’ ammessa in deduzione dal reddito complessivo
globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso.
L’eccedenza che non trova capienza e’ computata in aumento
dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di
imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole
societa’ fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze
generatesi anteriormente all’opzione per il consolidato non sono
attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito
complessivo dichiarato delle singole societa’. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche all’importo deducibile delle
societa’ e degli enti che esercitano l’opzione per il consolidato
mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del Tuir.
6. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui agli
articoli 115 e 116 del Tuir l’eccedenza di cui al comma 4 e’ ammessa
in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura
proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
L’eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio
e’ computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito
complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo,
dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare. Le
eccedenze generatesi presso la societa’ partecipata anteriormente
all’opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono
ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.
7. Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei
conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna
start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo
di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili
ricevuti dalla start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile nei
periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.
8. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere
cumulate dai contribuenti con le altre misure di favore disposte
dall’art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Art. 5
Condizioni per beneficiare dell’agevolazione fiscale
1. Le agevolazioni di cui all’art. 4 spettano a condizione che gli
investitori di cui all’art. 2, comma 1, o i soggetti di cui all’art.
1, comma 2, lettere e) e f), ricevano e conservino:
a) una certificazione della start-up innovativa o PMI innovativa
ammissibile che attesti di non avere superato il limite di cui
all’art. 4, comma 7, ovvero, se superato, l’importo per il quale
spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro sessanta giorni
dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a partire dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale;
b) copia del piano di investimento della start-up innovativa o
PMI innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate
sull’oggetto della prevista attivita’ della medesima impresa, sui
relativi prodotti, nonche’ sull’andamento, previsto o attuale, delle
vendite e dei profitti.
Per la PMI innovativa ammissibile, dopo il periodo di sette anni
dalla prima vendita commerciale, al piano di investimento si deve
allegare:
1. per un’impresa fino a dieci anni dalla prima vendita
commerciale, una valutazione eseguita da un esperto esterno che
attesti che l’impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di
generare rendimenti o l’assenza di una storia creditizia
sufficientemente solida e di non disporre di garanzie;
2. per un’impresa senza limiti di eta’, un business plan relativo
ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia
superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti
cinque anni, in linea con l’art. 21, paragrafo 5, lettera c), del
regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Il possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2, lettera
e), nonche’, nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle
altre societa’ che investono prevalentemente in start-up innovative o
PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un
mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione,
il possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2, lettera f), e
l’entita’ dell’investimento agevolabile ai sensi del comma 2
dell’art. 2 e’ certificato, previa richiesta dell’investitore, a cura
degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di tali
altre societa’ entro il termine per la presentazione della
dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta
in cui l’investimento si intende effettuato ai sensi dell’art. 3.
3. Qualora l’esercizio delle start-up innovative o PMI innovative
ammissibili, degli organismi di investimento collettivo del risparmio
o delle altre societa’ che investono prevalentemente in start-up
innovative o PMI innovative ammissibili non coincida con il periodo
di imposta dell’investitore e l’investitore riceva la certificazione
nel periodo di imposta successivo a quello in cui l’investimento si
intende effettuato, le agevolazioni di cui all’art. 4 spettano a
partire da tale successivo periodo d’imposta.
Art. 6
Decadenza dalle agevolazioni fiscali
1. Il diritto alle agevolazioni di cui all’art. 4 decade se, entro
tre anni dalla data in cui rileva l’investimento ai sensi dell’art.
3, si verifica:
a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle
partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti
agevolati ai sensi dell’art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che
importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento
e i conferimenti in societa’, salvo quanto disposto al comma 3,
lettere a) e b), nonche’ la cessione di diritti o titoli attraverso
cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
b) la riduzione di capitale nonche’ la ripartizione di riserve o
altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o
quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili o
delle altre societa’ che investono prevalentemente in start-up
innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione;
c) il recesso o l’esclusione degli investitori di cui all’art. 2,
comma 1;
d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma
2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up
innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della
sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25;
e) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1,
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI
innovativa ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico
aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 2
dello stesso art. 4.
2. Nel caso di investimenti effettuati dai soggetti di cui all’art.
2, comma 1, per il tramite delle altre societa’ che investono
prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e
le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un
sistema multilaterale di negoziazione, la condizione di cui al comma
1 deve essere verificata in capo alla stessa societa’ tramite la
quale si effettua l’investimento. Qualora non sia rispettata la
condizione di cui al primo periodo, gli investitori devono riceverne
notizia entro il termine per la presentazione della dichiarazione
delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta in cui si
verifica tale causa di decadenza, al fine del rispetto degli
adempimenti stabiliti nel successivo comma 4.
3. Non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione:
a) i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del
contribuente, nonche’ i trasferimenti conseguenti alle operazioni
straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir; in
tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le
condizioni previste dal presente decreto devono essere verificate a
decorrere dalla data in cui e’ stato effettuato l’investimento
agevolato da parte del dante causa;
b) la perdita dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up
innovativa dovuta (i) alla scadenza dei cinque anni dalla data di
costituzione, (ii) o al superamento della soglia di valore della
produzione annua pari a euro 5.000.000, (iii) alla quotazione su un
sistema multilaterale di negoziazione, (iv) o all’acquisizione dei
requisiti di PMI innovativa ammissibile, di cui all’art. 4, comma 1,
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;
c) la perdita dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa
ammissibile dovuta (i) al superamento delle soglie dimensionali
previste dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
(2003/361/CE) (ii) o alla quotazione su un mercato regolamentato.
4. Nel periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza
dall’agevolazione, il soggetto che ha beneficiato dell’incentivo:
a) se soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, deve incrementare l’imposta lorda di tale periodo d’imposta
di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita
nei periodi di imposta precedenti, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2,
aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento e’
effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche;
b) se soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle societa’,
deve incrementare il reddito imponibile di tale periodo d’imposta
dell’importo corrispondente all’ammontare che non ha concorso alla
formazione del reddito nei periodi di imposta precedenti, ai sensi
dell’art. 4, comma 3. Entro il termine per il versamento a saldo
dell’imposta sul reddito delle societa’ e’ dovuto l’importo degli
interessi legali da determinare sulla imposta sul reddito delle
societa’ non versata per i periodi di imposta precedenti per effetto
delle disposizioni del presente decreto.
Art. 7
Efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in relazione
agli investimenti effettuati nei periodi di imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2016.