7 Marzo, 2016

Provv. dir. Agenzia entrate 7 marzo 2016, n. 35375

 

 

 

  1. Oggetto

    1.1 Il provvedimento individua le modalità applicative per l’attribuzione del contributo una tantum di 1.000 euro previsto dall’art. 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel limite complessivo di quindici milioni di euro, a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, anticipato dal rivenditore o produttore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, e del correlato credito di imposta, di pari importo, spettante a quest’ultimo.

 


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    Ambito soggettivo, oggettivo e temporale del contributo

    2.1 Il contributo spetta agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati di cui all’allegato 1, iscritti e in regola con il pagamento delle tasse e contributi dovuti all’Istituzione, nell’anno accademico 2016-2017, ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, indicati nell’allegato n. 2.

    2.2 Il contributo è concesso per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo e coerente con il corso principale cui è iscritto lo studente, in base all’allegato 2, o per lo strumento considerato “affine”, in base alle dichiarazioni di conformità con gli obiettivi disciplinari del corso di studio rilasciate dalle istituzioni di appartenenza.

    2.3 Il contributo spetta per gli acquisti effettuati nel 2016, una sola volta, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, per un importo non superiore a 1.000 euro e, comunque, in misura non eccedente il prezzo dell’acquisto, nel limite complessivo dello stanziamento di spesa di quindici milioni di euro.

     

    3. Modalità di riconoscimento del contributo

    3.1 Per accedere al contributo, che è erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita praticato dal rivenditore o produttore, lo studente richiede al conservatorio di musica o all’istituto musicale pareggiato, che è tenuto al relativo rilascio, un certificato d’iscrizione non ripetibile “per tale finalità”, da cui risulti il suo cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di frequenza nonché lo strumento musicale coerente con il corso di studi.

    3.2 Il predetto certificato, che attesta la sussistenza dei requisiti per fruire del contributo ed indica lo strumento agevolabile, è predisposto dal conservatorio di musica o dall’istituto musicale pareggiato in duplice esemplare di cui uno conservato dall’emittente e uno rilasciato allo studente il quale è tenuto a consegnarlo al produttore o al rivenditore al momento dell’acquisto dello strumento.

    1. Il produttore o il rivenditore conserva il certificato di iscrizione fino al termine entro il quale l’Agenzia delle entrate può esercitare l’attività di accertamento e documenta la vendita dello strumento mediante fattura, anche semplificata, o ricevuta fiscale o scontrino parlante che indichi, oltre agli altri dati ordinariamente richiesti, il codice fiscale dello studente, il prezzo totale della vendita, sul quale è applicata l’imposta sul valore aggiunto, e l’ammontare pagato mediante il contributo.

       

  1. Credito d’imposta per il produttore o rivenditore

    4.1 Ai rivenditori o ai produttori degli strumenti musicali è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto agli studenti sotto forma di sconto, nel limite delle risorse stanziate di 15 milioni di euro, assegnate in ordine cronologico.

    4.2. Per fruire del credito d’imposta, il rivenditore o produttore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate i seguenti dati: il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo totale, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, e l’ammontare del contributo.

    4.3 I rivenditori o produttori degli strumenti musicali effettuano le comunicazioni previste al punto precedente a decorrere dal 28 aprile 2016 utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, o avvalendosi degli intermediari di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Al fine della compilazione e della trasmissione telematica dei file devono essere utilizzati i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.

    4.4 Per ogni comunicazione di cui al punto 4.2 inviata, il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta in ragione della capienza nello stanziamento complessivo di cui al punto 2.3, della correttezza dei dati e della verifica dell’unicità del bonus assegnabile a ciascuno studente.

    4.5 Il credito d’imposta maturato è utilizzabile dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio dell’apposita ricevuta che ne attesta la fruibilità, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare maturato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet del servizio telematico Entratel o Fisconline. Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

    4.6 Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell’apposita ricevuta di cui al punto 4.4, la vendita dello strumento musicale non si concluda il rivenditore o il produttore invierà una comunicazione di annullamento della vendita, utilizzando i medesimi servizi e prodotti software di cui al punto 4.3, così da consentire allo studente di poter usufruire nuovamente del contributo. Il rivenditore o produttore dello strumento musicale che avesse già utilizzato in compensazione il relativo credito di imposta dovrà riversarlo tramite modello F24 utilizzando lo stesso codice tributo di cui al punto 4.5.

    4.7 Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai produttori e dai rivenditori ai sensi del presente provvedimento, le risorse stanziate per la copertura finanziaria del credito d’imposta sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle Entrate – fondi di bilancio”, aperta presso la Banca d’Italia.

     

  1. Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d’imposta illegittimamente fruito 5.1 L’amministrazione finanziaria verificherà il rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e, qualora accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta da parte dei produttori o dei rivenditori, per il mancato rispetto degli adempimenti posti a loro carico, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo disposizioni di legge.

 

(Omessi gli allegati).

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