5 Marzo, 2016

Decreto legislativo 11 febbraio 2016, n. 24, in G.U. n. 52 del 3.3.2016

Art. 1

       Modifiche alla disciplina IVA sull'inversione contabile

  1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Debitore
d'imposta»;
  b) al sesto comma, lettera b),  le  parole:  «,  nonche'  dei  loro
componenti ed accessori» sono soppresse;
  c) al sesto comma la lettera c) e' sostituita dalla  seguente:  «c)
alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop,  nonche'  alle
cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e
unita'  centrali  di  elaborazione,  effettuate  prima   della   loro
installazione in prodotti destinati al consumatore finale;»;
  d) al sesto comma le lettere d) e d-quinquies) sono abrogate;
  e) il settimo comma e' sostituito dal  seguente:  «Le  disposizioni
del quinto comma si applicano alle ulteriori  operazioni  individuate
dal Ministro dell'economia e delle finanze, con  propri  decreti,  in
base agli articoli 199 e  199-bis  della  direttiva  2006/112/CE  del
Consiglio, del 28 novembre 2006, nonche' in base alla misura speciale
del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo  199-ter  della
stessa direttiva, ovvero individuate con  decreto  emanato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  nei
casi, diversi da quelli precedentemente indicati, in cui necessita il
rilascio di una misura speciale di deroga ai sensi dell'articolo  395
della citata direttiva 2006/112/CE.»;
  f) dopo il settimo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:
  «Le disposizioni di cui al sesto comma,  lettere  b),  c),  d-bis),
d-ter)  e  d-quater),  del  presente  articolo  si   applicano   alle
operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018.
  Le  pubbliche  amministrazioni  forniscono  in  tempo   utile,   su
richiesta dell'amministrazione competente, gli elementi utili ai fini
della predisposizione delle richieste delle misure speciali di deroga
di  cui  all'articolo  395  della  direttiva  2006/112/CE,  anche  in
applicazione del meccanismo di reazione rapida  di  cui  all'articolo
199-ter della stessa direttiva, nonche'  ai  fini  degli  adempimenti
informativi  da  rendere  obbligatoriamente   nei   confronti   delle
istituzioni europee ai sensi dell'articolo  199-bis  della  direttiva
2006/112/CE.».
                               Art. 2

                             Decorrenza

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, sesto comma, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del  1972,  come
sostituite  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  c),  del  presente
decreto, si  applicano  alle  operazioni  effettuate  a  partire  dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto.
                               Art. 3

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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