Decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, in G.U. n. 227 del 30.9.2015
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Art. 1
Copertura effetti finanziari negativi mediante utilizzo delle
maggiori entrate di cui all'art. 1 della legge n. 186 del 2014
1. All'articolo 1, comma 632, terzo periodo, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "misure di deroga," e' inserito il seguente
periodo: "alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi si
provvede, per l'anno 2015, con le maggiori entrate di cui
all'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, attestate
dall'Agenzia delle entrate nel medesimo anno sulla base delle
richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di
cui alla medesima legge 15 dicembre 2014, n. 186, acquisite dalla
medesima Agenzia, che, pertanto, sono iscritte in bilancio;";
b) conseguentemente, dopo le parole: "con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli" sono soppresse le
parole: ", da adottare entro il 30 settembre 2015,";
c) conseguentemente nell'ultimo periodo, penultima parte, la
data: "2015" e' sostituita dalla data: "2016" e la cifra: "1.716" e'
sostituita dalla cifra: "728".
Art. 2
Disposizioni in materia di collaborazione volontaria
1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5-quater:
1) il terzo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: "La
richiesta di accesso alla collaborazione volontaria rimane
irrevocabile e non puo' essere presentata piu' di una volta, anche
indirettamente o per interposta persona.";
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. La procedura di
collaborazione volontaria puo' essere attivata fino al 30 novembre
2015. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di
cui al comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30
dicembre 2015. Al fine di assicurare la trattazione unitaria delle
istanze e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento i
termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, nonche' i termini di decadenza per la notifica
dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 31
dicembre 2015, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle
ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla
procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualita' e le
violazioni oggetto della procedura stessa, sono fissati, anche in
deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.";
b) all'articolo 5-quinquies:
1) nel comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
"b-bis) si applicano le disposizioni in materia di prevenzione del
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ad eccezione di quanto previsto
dall'articolo 58, comma 6, del medesimo decreto;";
2) al comma 3 le parole: "30 settembre 2015" sono sostituite
dalle seguenti: "30 novembre 2015" e dopo le parole: "entro la quale
puo' essere attivata la procedura di collaborazione volontaria" sono
aggiunte le seguenti: ",o sino alla data del 30 dicembre 2015 in
presenza di integrazione dell'istanza o di presentazione dei
documenti e delle informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1,
lettera a)".
2. Ai soli fini della collaborazione volontaria di cui alla legge
15 dicembre 2014, n. 186:
a) le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a
1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo
vigente alla data del 30 dicembre 2014, n. 190, continuano ad
applicarsi fino al 31 dicembre 2016;
b) l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidita' Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, sono
assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del
contribuente, all'aliquota del 5 per cento.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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