27 Aprile, 2014

Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, in G.U. n. 95 del 24.42014

 

TITOLO I

RIDUZIONI DI IMPOSTE E NORME FISCALI

CAPO I

Rilancio dell’economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale

Art. 1

(Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati)

 

1. In attesa dell’intervento normativo strutturale da  attuare  con

la legge di stabilita’ per l’anno 2015 e  mediante  l’utilizzo  della

dotazione del fondo di cui all’articolo  50,  comma  6,  al  fine  di

ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro

e  nella  prospettiva  di  una  complessiva  revisione  del  prelievo

finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale,  finanziata

con una riduzione e riqualificazione strutturale  e  selettiva  della

spesa pubblica, all’articolo 13 del testo  unico  delle  imposte  sui

redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

“1-bis. Qualora l’imposta lorda determinata sui  redditi  di  cui

agli articoli 49, con esclusione di  quelli  indicati  nel  comma  2,

lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d),  h-bis)  e

l), sia di importo superiore a quello della detrazione  spettante  ai

sensi del comma 1, e’ riconosciuto un credito, che non concorre  alla

formazione del reddito, di importo pari:

1) a 640 euro, se il reddito complessivo  non  e’  superiore  a

24.000 euro;

2) a 640 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a  24.000

euro  ma  non  a  26.000  euro.  Il  credito  spetta  per  la   parte

corrispondente al rapporto tra l’importo di  26.000  euro,  diminuito

del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.”.

2. Il credito di cui al comma precedente e’ rapportato  al  periodo

di lavoro nell’anno.

3. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  per  il  solo

periodo d’imposta 2014.

4. Per l’anno 2014, i sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e

29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.

600,  riconoscono  il  credito  eventualmente  spettante   ai   sensi

dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,

come  modificato  dal   presente   decreto,   ripartendolo   fra   le

retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata  in  vigore

del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga  utile.  Il

credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del  testo  unico  delle

imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e’  riconosciuto,  in  via

automatica, dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del testo  unico

delle imposte sui  redditi, di cui al decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ attribuito  sugli  emolumenti

corrisposti in ciascun  periodo  di  paga  rapportandolo  al  periodo

stesso. A tal fine, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza,

l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo

di paga e, per la differenza,  i contributi previdenziali dovuti  per

il medesimo periodo di paga, in  relazione  ai  quali,  limitatamente

all’applicazione del presente articolo, non si procede al  versamento

della  quota  determinata  ai  sensi  del  presente  articolo,  ferme

restando le aliquote di  computo  delle  prestazioni.  L’importo  del

credito riconosciuto  e   indicato  nella  certificazione  unica  dei

redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

6. L’INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non  versati  dai

sostituti di imposta alle gestioni  previdenziali  rivalendosi  sulle

ritenute da versare mensilmente  all’Erario  nella  sua  qualita’  di

sostituto d’imposta.

7. In relazione alla effettiva modalita’ di fruizione  del  credito

di cui ai precedenti commi, il Ministro dell’economia e delle finanze

e’ autorizzato ad  apportare,  con   propri  decreti,  le  necessarie

variazioni di bilancio compensative, anche tra l’entrata e la  spesa,

al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.

 

Art. 2

(Disposizioni in materia di IRAP)

 

1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello  in  corso

al 31 dicembre 2013, al decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.

446,  sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1, le parole “l’aliquota  del  3,9  per

cento” sono sostituite  dalle  seguenti:  “l’aliquota  del  3,50  per

cento”;

b) all’articolo 16,  comma  1-bis,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

1) alla lettera a), le parole “l’aliquota del 4,20  per  cento”

sono sostituite dalle seguenti: “l’aliquota del 3,80 per cento”;

2) alla lettera b), le parole “l’aliquota del 4,65  per  cento”

sono sostituite dalle seguenti: “l’aliquota del 4,20 per cento”;

3) alla lettera c), le parole “l’aliquota del 5,90  per  cento”

sono sostituite dalle seguenti: “l’aliquota del 5,30 per cento”;

c) all’articolo 45, comma 1, le parole “nella misura dell’1,9 per

cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella  misura  del  1,70  per

cento”.

2. Ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo di

imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013  secondo  il

criterio previsionale, di cui all’articolo  4  del  decreto  legge  2

marzo 1989, n. 69,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  27

aprile 1989, n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere  a),

b), e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta  successivo  a

quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene conto, rispettivamente,

delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento.

3. All’articolo 16, comma 3, del  decreto legislativo  15  dicembre

1997, n. 446, le parole “fino ad un massimo di un punto  percentuale”

sono sostituite dalle seguenti: “fino ad un massimo  di  0,92   punti

percentuali”.

4. Le aliquote dell’imposta regionale  sulle  attivita’  produttive

vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,  qualora

variate ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del  decreto  legislativo

15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo  5,  comma  1,  del  decreto

legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono  rideterminate  applicando  le

variazioni adottate alle aliquote previste dal comma 1  del  presente

articolo.

CAPO II

Trattamento fiscale dei redditi di natura finanziaria e altre

disposizioni fiscali

Art. 3

(Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria)

 

1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli  interessi,  premi  e

ogni altro provento di cui all’articolo  44  del  testo  unico  delle

imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui  redditi  diversi  di  cui

all’articolo 67, comma 1,  lettere  da  c-bis)  a  c-quinquies),  del

medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella  misura

del 26 per cento.

2. La  disposizione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica  sugli

interessi, premi e ogni altro provento di  cui  all’articolo  44  del

testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  sui  redditi

diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo

testo unico, relativi a:

a) obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto

del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601  ed

equiparati;

b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui  al

decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma  1,  del  testo

unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali  dei

suddetti Stati;

c) titoli  di  risparmio  per  l’economia  meridionale  di  cui

all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  altresi’  agli

interessi di cui al comma 8-bis dell’articolo 26-quater  del  decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili

di cui all’articolo 27, comma 3, secondo periodo, e comma 3-ter,  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e

al risultato netto maturato delle forme di  previdenza  complementare

di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

4. All’articolo 27,  comma  3,  ultimo  periodo,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «di

un  quarto»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «degli   undici

ventiseiesimi».

5. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 2, l’ultimo periodo  e’  sostituito  dal

seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti

dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui  all’articolo  31  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601  ed

equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella

lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma

1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da

enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura  del

48,08 per cento dell’ammontare realizzato.»;

b) all’articolo 6, comma 1, l’ultimo periodo  e’  sostituito  dal

seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti

dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui  all’articolo  31  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601  ed

equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella

lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma

1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da

enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura  del

48,08 per cento dell’ammontare realizzato.»;

c) all’articolo 7, comma 4, l’ultimo periodo  e’  sostituito  dal

seguente: «Ai fini del presente  comma,  i  redditi  derivanti  dalle

obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601  ed

equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella

lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma

1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  obbligazioni

emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono  computati  nella

misura del 48,08 per cento del loro ammontare.».

6. La misura dell’aliquota di  cui  al  comma  1  si  applica  agli

interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui  all’articolo  44

del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del

Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  divenuti

esigibili e ai redditi diversi  di  cui  all’articolo  67,  comma  1,

lettere da c-bis) a c-quinquies), del predetto testo unico realizzati

a decorrere dal 1° luglio 2014.

7. La misura dell’aliquota di cui al comma 1 si applica:

a) ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati, percepiti dalla

data indicata al comma 6;

b) agli interessi  e  agli  altri  proventi  derivanti  da  conti

correnti e depositi bancari e  postali,  anche  se  rappresentati  da

certificati, nonche’ da  obbligazioni,  titoli  similari  e  cambiali

finanziarie di cui all’articolo 26 del decreto del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  maturati  a  decorrere  dalla

suddetta data.

8. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui  all’articolo  2,

comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.  239,  la  misura

dell’aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e

ad ogni altro provento di cui all’articolo 44 del testo  unico  delle

imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  maturati  a  decorrere  dal  1°

luglio 2014.

9. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma  8,

per gli interessi e altri proventi soggetti  all’imposta  sostitutiva

di  cui  al  decreto  legislativo  1°  aprile  1996,  n.   239,   gli

intermediari di cui all’articolo 2, comma  2,  del  medesimo  decreto

provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di  cui

all’articolo 3 del citato decreto alla data del 30 giugno  2014,  per

le obbligazioni e titoli similari senza cedola o  con  cedola  avente

scadenza non inferiore a un anno  dalla  data  del  30  giugno  2014,

ovvero in occasione della scadenza della cedola o  della  cessione  o

rimborso del titolo, per le obbligazioni e  titoli  similari  diversi

dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto

del valore del cambio alla data del 30 giugno 2014.

10.  La  misura  dell’aliquota  di  cui  al  comma  1  si  applica,

relativamente ai redditi di cui all’articolo  44,  comma  1,  lettera

g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e  agli

interessi e  ad  altri  proventi  delle  obbligazioni  e  dei  titoli

similari di cui al decreto legislativo 1 aprile  1996,  n.  239,  dal

giorno successivo alla data  di  scadenza  del  contratto  di  pronti

contro termine stipulato anteriormente al 1°  luglio  2014  e  avente

durata non superiore a 12 mesi.

11. Per  i  redditi  di  cui  all’articolo  44,  comma  1,  lettere

g-quater) e g-quinquies), del testo unico delle imposte sui  redditi,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,

n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 30  giugno  2014,

la misura dell’aliquota di cui al comma 1 si applica sulla parte  dei

suddetti redditi maturati a decorrere dal 1 luglio 2014.

12. Per i proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del

testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i redditi

diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo

decreto derivanti dalla partecipazione ad organismi  di  investimento

collettivo del risparmio, la misura dell’aliquota di cui al comma  1,

si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, in

sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o  azioni.  Sui

proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014  e  riferibili  ad

importi maturati al 30 giugno 2014 si applica  l’aliquota  in  vigore

fino al 30 giugno 2014.

13. Le  minusvalenze,  perdite  e  differenziali  negativi  di  cui

all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a  c-quater),  del  testo

unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portati in  deduzione

dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di  cui  all’articolo

67, comma 1, lettere da  c-bis)  a  c-quinquies),  del  citato  testo

unico, realizzati successivamente alla data del 30 giugno  2014,  con

le seguenti modalita’:

a) per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino

alla data del 31 dicembre 2011;

b) per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati  dal

1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Restano fermi i  limiti  temporali

di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del medesimo  testo

unico e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

14. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui  all’articolo

7 del decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  la  misura

dell’aliquota di cui al comma 1 si applica sui risultati  maturati  a

decorrere dal 1° luglio 2014. Dai risultati di  gestione  maturati  a

decorrere dal 1° luglio 2014 sono portati in  deduzione  i  risultati

negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre  2011  e  non

compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al  48,08

per cento del loro ammontare, e quelli rilevati nel periodo  compreso

tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla  data

del 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per  cento  del  loro

ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati

negativi di gestione previsti dall’articolo 7, comma 10, del  decreto

legislativo 21 novembre  1997,  n.  461.  L’imposta  sostitutiva  sul

risultato maturato alla data  del  30  giugno  2014  e’  versata  nel

termine ordinario di cui al comma  11  dell’articolo  7  del  decreto

legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

15.  A  decorrere  dal  1°  luglio   2014,   agli   effetti   della

determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di  cui  all’articolo

67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico  delle

imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o  valore  di

acquisto, o del valore determinato ai sensi dell’articolo 14, commi 6

e seguenti, del decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461  o

dell’articolo 2, commi 29 e seguenti, del  decreto  legge  13  agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011 n. 148,  puo’  essere  assunto  il  valore  dei  titoli,  quote,

diritti,  valute  estere,  metalli  preziosi  allo  stato  grezzo   o

monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data  del  30

giugno 2014, a condizione che il contribuente:

a)  opti  per  la  determinazione,  alla   stessa   data,   delle

plusvalenze,  delle  minusvalenze  relative   ai   predetti   titoli,

strumenti finanziari, rapporti e crediti,  escluse  quelle  derivanti

dalla partecipazione ad  organismi  di  investimento  collettivo  del

risparmio di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del citato

testo unico;

b) provveda al versamento dell’imposta sostitutiva  eventualmente

dovuta nella misura del 20 per cento, secondo i criteri stabiliti nel

comma 16.

16. Nel caso di cui  all’articolo  5  del  decreto  legislativo  21

novembre 1997, n. 461, l’opzione di cui al  comma  15  si  estende  a

tutti i titoli e strumenti  finanziari  detenuti  alla  data  del  30

giugno 2014, tenendo conto delle minusvalenze realizzate e non ancora

compensate a tale data; l’imposta sostitutiva dovuta  e’  corrisposta

entro  il  16  novembre  2014.  L’ammontare  del  versamento   e   le

compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze  maturate  entro  il  30

giugno 2014 vanno indicati nella dichiarazione dei  redditi  relativa

al periodo di imposta 2014.  Nel  caso  di  cui  all’articolo  6  del

medesimo decreto legislativo, l’opzione  e’  resa  mediante  apposita

comunicazione all’intermediario entro  il  30  settembre  2014  e  si

estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di

custodia o amministrazione, posseduti alla data del  30  giugno  2014

nonche’ alla data di esercizio dell’opzione; l’imposta sostitutiva e’

versata dagli intermediari entro il  16  novembre  2014,  ricevendone

provvista dal contribuente.

17. Le  minusvalenze,  perdite  e  differenziali  negativi  di  cui

all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  derivanti  dall’esercizio

delle opzioni di cui ai commi 15 e 16 sono portati in deduzione dalle

plusvalenze e dagli altri redditi diversi  di  cui  all’articolo  67,

comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del  citato  testo  unico,

realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota  pari  al

76,92 per cento del loro ammontare, ovvero  per  una  quota  pari  al

48,08  per  cento  qualora  si  tratti  di  minusvalenze,  perdite  e

differenziali negativi realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011

e non compensate  in  sede  di  applicazione  dell’imposta  dovuta  a

seguito dell’esercizio delle suindicate opzioni.

18. Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 17 non si applicano per

i titoli indicati nel comma 2, lettere a) e b).

 

Art. 4

(Disposizioni di coordinamento e modifiche  alla  legge  27  dicembre

2013, n. 147)

 

1. Le disposizioni di cui all’articolo 3 hanno effetto a  decorrere

dal 1° luglio 2014. Ai fini dell’applicazione del citato articolo  3,

rilevano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell’economia

e delle finanze 13 dicembre 2011, emanati ai sensi  dell’articolo  2,

commi 13, lettera b), 23, 26 e 34 del decreto-legge 13  agosto  2011,

n. 138. convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,

n. 148, nonche’ le eventuali integrazioni degli stessi  disposte  con

successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.

2. E’ abrogato il comma 2  dell’articolo  4  del  decreto-legge  28

giugno 1990, n. 167 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4

agosto 1990, n. 227.

3. Sono abrogati gli ultimi due periodi del comma  4  dell’articolo

13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44.

4. All’articolo  26-quinquies  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 5 e’ inserito  il

seguente: “5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non  si  applica  sui

proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o

azioni  comprese  negli  attivi  posti  a  copertura  delle   riserve

matematiche dei rami vita.”.

5. All’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.  77,  dopo  il

comma 4 e’ inserito il seguente: “4-bis. La ritenuta di cui ai  commi

1 e  2  non  si  applica  sui  proventi  spettanti  alle  imprese  di

assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti

a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.”.

6. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile  1996,

n. 239, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) enti  di  cui

all’articolo 73, comma 1, lettera c), e quelli di cui all’articolo 74

del medesimo testo unico, n. 917 del 1986, esclusi gli  organismi  di

investimento collettivo del risparmio;».

7. All’articolo 26, comma 3-bis, del decreto del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  primo  periodo,  le  parole:

“ovvero con la minore aliquota prevista per

i  titoli  di  cui  alle

lettere a) e b) del comma 7  dell’articolo  2  del  decreto-legge  13

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14

settembre 2011, n. 148” sono sostituite con le seguenti: “ovvero  con

la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di

cui all’articolo 31 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 601 ed  equiparati  e  dalle  obbligazioni  emesse

dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto  emanato  ai  sensi

dell’articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n.  917  del

1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati.”.

8. All’articolo 26-quinquies, comma 3, del decreto  del  Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole:  “e  alle

obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto

emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle  imposte

sui redditi approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica

22  dicembre  1986,  n.  917”  sono  aggiunte  le  parole:  “e   alle

obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati”.

9. All’articolo 10-ter, comma 2-bis, della legge 23 marzo 1983,  n.

77, dopo le parole: “e alle obbligazioni emesse dagli  Stati  inclusi

nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,

comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  il

decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917”

sono  aggiunte  le  parole:  “e  alle  obbligazioni  emesse  da  enti

territoriali dei suddetti Stati”.

10. All’articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.

148, dopo le parole: “e alle obbligazioni emesse dagli Stati  inclusi

nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,

comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  il

decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917”

sono  aggiunte  le  parole:  “e  alle  obbligazioni  emesse  da  enti

territoriali dei suddetti Stati”.

11. Il comma 145 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.

147 e’ sostituito dal seguente: “Le imposte  sostitutive  di  cui  ai

commi 142 e 143 sono versate in unica soluzione entro il  termine  di

versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il  periodo

di imposta in corso al 31  dicembre  2013.  Gli  importi  da  versare

possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo  9  luglio

1997, n. 241.”.

12. Il comma 148 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.

147 e’ sostituito dal seguente:  “148. Ai  maggiori  valori  iscritti

nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2013, per

effetto dell’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013,

n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  gennaio  2014,

n. 5, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui  redditi  e

dell’imposta regionale sulle  attivita’  produttive  e  di  eventuali

addizionali, da versarsi in  unica  soluzione  entro  il  termine  di

versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il  periodo

d’imposta in corso al  31  dicembre  2013.  Gli  importi  da  versare

possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo  9  luglio

1997, n. 241. L’imposta e’ pari al 26 per cento del  valore  nominale

delle quote alla suddetta  data,  al  netto  del  valore  fiscalmente

riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera  riallineato

al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore

nominale, a partire dal periodo  d’imposta  in  corso  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto.  Se  il  valore  iscritto  in

bilancio e’ minore del valore nominale,  quest’ultimo  valore  rileva

comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d’imposta.”.

 

Art. 5

(Modifiche all’articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91)

 

1. Al comma 3 dell’articolo 14 del  decreto-legge  8  agosto  2013,

n.91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre  2013,

n.112, le parole “20 aprile 2014” sono sostituite dalle seguenti: “15

luglio 2014”, le  parole  “1°  maggio  2014”  sono  sostituite  dalle

seguenti “1° agosto 2014” e le parole “33  milioni”  sono  sostituite

dalle seguenti: “23 milioni”.

 

CAPO III

Contrasto all’evasione fiscale

Art. 6

(Strategie di contrasto all’evasione fiscale)

 

1.  Nelle  more  dell’attuazione  degli  obiettivi   di   stima   e

monitoraggio dell’evasione fiscale e di rafforzamento  dell’attivita’

conoscitiva e di controllo di cui agli articoli 3 e 9 della legge  11

marzo 2014, n. 23, il Governo, entro sessanta giorni dall’entrata  in

vigore del presente decreto, presenta alle Camere un  rapporto  sulla

realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione fiscale,  sui

risultati conseguiti nel 2013 e nell’anno in corso, nonche’ su quelli

attesi, con riferimento sia  al  recupero  di  gettito  derivante  da

accertamento di evasione che  a  quello  attribuibile  alla  maggiore

propensione all’adempimento da parte dei contribuenti,  come  effetto

delle misure e degli interventi definiti.

2. Anche sulla  base  degli  indirizzi  delle  Camere,  il  Governo

definisce un programma di ulteriori misure ed interventi al  fine  di

implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale  ed  il

rafforzamento dei controlli, l’azione di prevenzione e  di  contrasto

all’evasione fiscale allo  scopo  di  conseguire  nell’anno  2015  un

incremento di almeno 2  miliardi  di  euro  di  entrate  dalla  lotta

all’evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell’anno 2013.

 

Art. 7

(Destinazione dei proventi della lotta all’evasione fiscale)

 

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 36, terzo e  quarto

periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  cosi’  come

modificato dall’articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre  2012,

n. 228, si applicano fino all’annualita’ 2013  con  riferimento  alla

valutazione delle maggiori  entrate  dell’anno  medesimo  rispetto  a

quelle del 2012. Le maggiori entrate  strutturali  ed  effettivamente

incassate  nell’anno  2013  derivanti  dall’attivita’  di   contrasto

all’evasione fiscale, valutate ai  sensi  del  predetto  articolo  2,

comma 36, in 300 milioni di euro  annui  dal  2014,  concorrono  alla

copertura degli oneri derivanti dal presente decreto.

 

TITOLO II

RISPARMI ED EFFICIENZA DELLA SPESA PUBBLICA

CAPO I

Razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi

(Omissis).

 

Art. 11

(Riduzione dei costi di riscossione fiscale)

 

1.  L’Agenzia  delle  entrate   provvede   alla   revisione   delle

condizioni, incluse quelle di  remunerazione  delle  riscossioni  dei

versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto  legislativo  9

luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche  e  degli  altri

operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe  di  pagamento,

in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per  l’anno  2014,

al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40  per  cento  di

quella sostenuta nel  2013;  conseguentemente  i  trasferimenti  alla

predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l’anno 2014 e

di  100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.

2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando  i  limiti  gia’

previsti da altre disposizioni vigenti in materia,  i  versamenti  di

cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,

sono eseguiti:

a)  esclusivamente  mediante  i  servizi   telematici   messi   a

disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto

delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b)  esclusivamente  mediante  i  servizi   telematici   messi   a

disposizione dall’Agenzia delle entrate e  dagli  intermediari  della

riscossione convenzionati con  la  stessa,  nel  caso  in  cui  siano

effettuate delle compensazioni e  il  saldo  finale  sia  di  importo

positivo;

c)  esclusivamente  mediante  i  servizi   telematici   messi   a

disposizione dall’Agenzia delle entrate e  dagli  intermediari  della

riscossione convenzionati con la stessa, nel caso  in  cui  il  saldo

finale sia di importo superiore a mille euro.

3. L’utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli

intermediari della  riscossione  convenzionati  con  l’Agenzia  delle

entrate puo’ inviare la delega di versamento  anche  di  un  soggetto

terzo, mediante addebito su propri  strumenti  di  pagamento,  previo

rilascio  all’intermediario   di   apposita   autorizzazione,   anche

cumulativa, ad  operare  in  tal  senso  da  parte  dell’intestatario

effettivo della delega,  che  resta  comunque  responsabile  ad  ogni

effetto.

 

(Omissis).

 

CAPO III

Trasferimenti e sussidi

Art. 22

(Riduzione delle spese fiscali)

 

1. All’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

e successive modificazioni, le parole: “e si  considerano  produttive

di reddito agrario” sono sostituite dalle seguenti: “. Il reddito  e’

determinato  applicando   all’ammontare   dei   corrispettivi   delle

operazioni soggette a registrazione  agli  effetti  dell’imposta  sul

valore aggiunto il coefficiente di redditivita’ del 25  per  cento,”.

Le disposizioni del presente  comma  si  applicano  a  decorrere  dal

periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e

di esse si tiene conto  ai  fini  della  determinazione  dell’acconto

delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d’imposta.

2. Il comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2  marzo  2012,

n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.

44, e’ sostituito dal seguente: “5-bis. Con  decreto  di  natura  non

regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto

con i Ministri delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  e

dell’interno, sono  individuati  i  comuni  nei  quali,  a  decorrere

dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione di cui alla lettera

h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto  legislativo  30  dicembre

1992, n. 504, sulla base dell’altitudine  riportata  nell’elenco  dei

comuni italiani predisposto  dall’Istituto  nazionale  di  statistica

(ISTAT),  diversificando  eventualmente  tra  terreni  posseduti   da

coltivatori diretti e  imprenditori  agricoli  professionali  di  cui

all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti

nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere

un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350  milioni  di

euro a decorrere dal medesimo anno  2014.  Il  recupero  del  maggior

gettito, come risultante per ciascun comune a  seguito  dell’adozione

del decreto di cui al periodo precedente, e’ operato,  per  i  comuni

delle Regioni  a  statuto  ordinario  e  delle  Regioni  Siciliana  e

Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell’articolo

1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni

Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle  province  autonome  di

Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell’articolo

13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

(Omissis).

 

TITOLO III

PAGAMENTO DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

(Omissis).

CAPO II

Strumenti per favorire l’estinzione dei debiti delle pubbliche

Amministrazioni

(Omissis).

 

Art. 39

(Crediti compensabili)

 

1. All’articolo  28-quinquies  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  al  primo  periodo,  sono

soppresse le parole “maturati al 31 dicembre 2012”.

 

Art. 40

(Termine  di  notifica  delle  cartelle  esattoriali  ai  fini  della

compensabilita’ con i crediti certificati)

 

1. All’articolo 9, comma 02, del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.

35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,

le parole “31 dicembre 2012”,  sono  sostituite  dalle  seguenti  “30

settembre 2013”.

 

(Omissis).

 

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

(Omissis).

Art. 51

(Entrata in vigore)

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.