Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, in G.U. n. 95 del 24.42014
TITOLO I
RIDUZIONI DI IMPOSTE E NORME FISCALI
CAPO I
Rilancio dell’economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale
Art. 1
(Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati)
1. In attesa dell’intervento normativo strutturale da attuare con
la legge di stabilita’ per l’anno 2015 e mediante l’utilizzo della
dotazione del fondo di cui all’articolo 50, comma 6, al fine di
ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro
e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo
finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata
con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della
spesa pubblica, all’articolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
“1-bis. Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui
agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2,
lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e
l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai
sensi del comma 1, e’ riconosciuto un credito, che non concorre alla
formazione del reddito, di importo pari:
1) a 640 euro, se il reddito complessivo non e’ superiore a
24.000 euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 24.000
euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.”.
2. Il credito di cui al comma precedente e’ rapportato al periodo
di lavoro nell’anno.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo
periodo d’imposta 2014.
4. Per l’anno 2014, i sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e
29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi
dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal presente decreto, ripartendolo fra le
retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. Il
credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ riconosciuto, in via
automatica, dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ attribuito sugli emolumenti
corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo
stesso. A tal fine, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza,
l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo
di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per
il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente
all’applicazione del presente articolo, non si procede al versamento
della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme
restando le aliquote di computo delle prestazioni. L’importo del
credito riconosciuto e indicato nella certificazione unica dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
6. L’INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non versati dai
sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle
ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualita’ di
sostituto d’imposta.
7. In relazione alla effettiva modalita’ di fruizione del credito
di cui ai precedenti commi, il Ministro dell’economia e delle finanze
e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio compensative, anche tra l’entrata e la spesa,
al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.
Art. 2
(Disposizioni in materia di IRAP)
1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2013, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16, comma 1, le parole “l’aliquota del 3,9 per
cento” sono sostituite dalle seguenti: “l’aliquota del 3,50 per
cento”;
b) all’articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) alla lettera a), le parole “l’aliquota del 4,20 per cento”
sono sostituite dalle seguenti: “l’aliquota del 3,80 per cento”;
2) alla lettera b), le parole “l’aliquota del 4,65 per cento”
sono sostituite dalle seguenti: “l’aliquota del 4,20 per cento”;
3) alla lettera c), le parole “l’aliquota del 5,90 per cento”
sono sostituite dalle seguenti: “l’aliquota del 5,30 per cento”;
c) all’articolo 45, comma 1, le parole “nella misura dell’1,9 per
cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 1,70 per
cento”.
2. Ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il
criterio previsionale, di cui all’articolo 4 del decreto legge 2
marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere a),
b), e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene conto, rispettivamente,
delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento.
3. All’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, le parole “fino ad un massimo di un punto percentuale”
sono sostituite dalle seguenti: “fino ad un massimo di 0,92 punti
percentuali”.
4. Le aliquote dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora
variate ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono rideterminate applicando le
variazioni adottate alle aliquote previste dal comma 1 del presente
articolo.
CAPO II
Trattamento fiscale dei redditi di natura finanziaria e altre
disposizioni fiscali
Art. 3
(Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria)
1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e
ogni altro provento di cui all’articolo 44 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui
all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del
medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura
del 26 per cento.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica sugli
interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi
diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo
testo unico, relativi a:
a) obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati;
b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al
decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del testo
unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei
suddetti Stati;
c) titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui
all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica altresi’ agli
interessi di cui al comma 8-bis dell’articolo 26-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili
di cui all’articolo 27, comma 3, secondo periodo, e comma 3-ter, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare
di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
4. All’articolo 27, comma 3, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «di
un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «degli undici
ventiseiesimi».
5. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 2, l’ultimo periodo e’ sostituito dal
seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma
1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da
enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del
48,08 per cento dell’ammontare realizzato.»;
b) all’articolo 6, comma 1, l’ultimo periodo e’ sostituito dal
seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma
1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da
enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del
48,08 per cento dell’ammontare realizzato.»;
c) all’articolo 7, comma 4, l’ultimo periodo e’ sostituito dal
seguente: «Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle
obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e obbligazioni
emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella
misura del 48,08 per cento del loro ammontare.».
6. La misura dell’aliquota di cui al comma 1 si applica agli
interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all’articolo 44
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti
esigibili e ai redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1,
lettere da c-bis) a c-quinquies), del predetto testo unico realizzati
a decorrere dal 1° luglio 2014.
7. La misura dell’aliquota di cui al comma 1 si applica:
a) ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati, percepiti dalla
data indicata al comma 6;
b) agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti
correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da
certificati, nonche’ da obbligazioni, titoli similari e cambiali
finanziarie di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maturati a decorrere dalla
suddetta data.
8. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura
dell’aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e
ad ogni altro provento di cui all’articolo 44 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati a decorrere dal 1°
luglio 2014.
9. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 8,
per gli interessi e altri proventi soggetti all’imposta sostitutiva
di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli
intermediari di cui all’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto
provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui
all’articolo 3 del citato decreto alla data del 30 giugno 2014, per
le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente
scadenza non inferiore a un anno dalla data del 30 giugno 2014,
ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o
rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi
dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto
del valore del cambio alla data del 30 giugno 2014.
10. La misura dell’aliquota di cui al comma 1 si applica,
relativamente ai redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera
g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli
interessi e ad altri proventi delle obbligazioni e dei titoli
similari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, dal
giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti
contro termine stipulato anteriormente al 1° luglio 2014 e avente
durata non superiore a 12 mesi.
11. Per i redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettere
g-quater) e g-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 30 giugno 2014,
la misura dell’aliquota di cui al comma 1 si applica sulla parte dei
suddetti redditi maturati a decorrere dal 1 luglio 2014.
12. Per i proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i redditi
diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo
decreto derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento
collettivo del risparmio, la misura dell’aliquota di cui al comma 1,
si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, in
sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. Sui
proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad
importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l’aliquota in vigore
fino al 30 giugno 2014.
13. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui
all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portati in deduzione
dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’articolo
67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del citato testo
unico, realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, con
le seguenti modalita’:
a) per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino
alla data del 31 dicembre 2011;
b) per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal
1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Restano fermi i limiti temporali
di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del medesimo testo
unico e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
14. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo
7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura
dell’aliquota di cui al comma 1 si applica sui risultati maturati a
decorrere dal 1° luglio 2014. Dai risultati di gestione maturati a
decorrere dal 1° luglio 2014 sono portati in deduzione i risultati
negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non
compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 48,08
per cento del loro ammontare, e quelli rilevati nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla data
del 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro
ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati
negativi di gestione previsti dall’articolo 7, comma 10, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461. L’imposta sostitutiva sul
risultato maturato alla data del 30 giugno 2014 e’ versata nel
termine ordinario di cui al comma 11 dell’articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
15. A decorrere dal 1° luglio 2014, agli effetti della
determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo
67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di
acquisto, o del valore determinato ai sensi dell’articolo 14, commi 6
e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o
dell’articolo 2, commi 29 e seguenti, del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011 n. 148, puo’ essere assunto il valore dei titoli, quote,
diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o
monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30
giugno 2014, a condizione che il contribuente:
a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle
plusvalenze, delle minusvalenze relative ai predetti titoli,
strumenti finanziari, rapporti e crediti, escluse quelle derivanti
dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del
risparmio di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del citato
testo unico;
b) provveda al versamento dell’imposta sostitutiva eventualmente
dovuta nella misura del 20 per cento, secondo i criteri stabiliti nel
comma 16.
16. Nel caso di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, l’opzione di cui al comma 15 si estende a
tutti i titoli e strumenti finanziari detenuti alla data del 30
giugno 2014, tenendo conto delle minusvalenze realizzate e non ancora
compensate a tale data; l’imposta sostitutiva dovuta e’ corrisposta
entro il 16 novembre 2014. L’ammontare del versamento e le
compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate entro il 30
giugno 2014 vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo di imposta 2014. Nel caso di cui all’articolo 6 del
medesimo decreto legislativo, l’opzione e’ resa mediante apposita
comunicazione all’intermediario entro il 30 settembre 2014 e si
estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di
custodia o amministrazione, posseduti alla data del 30 giugno 2014
nonche’ alla data di esercizio dell’opzione; l’imposta sostitutiva e’
versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, ricevendone
provvista dal contribuente.
17. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui
all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dall’esercizio
delle opzioni di cui ai commi 15 e 16 sono portati in deduzione dalle
plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del citato testo unico,
realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota pari al
76,92 per cento del loro ammontare, ovvero per una quota pari al
48,08 per cento qualora si tratti di minusvalenze, perdite e
differenziali negativi realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011
e non compensate in sede di applicazione dell’imposta dovuta a
seguito dell’esercizio delle suindicate opzioni.
18. Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 17 non si applicano per
i titoli indicati nel comma 2, lettere a) e b).
Art. 4
(Disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre
2013, n. 147)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 3 hanno effetto a decorrere
dal 1° luglio 2014. Ai fini dell’applicazione del citato articolo 3,
rilevano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell’economia
e delle finanze 13 dicembre 2011, emanati ai sensi dell’articolo 2,
commi 13, lettera b), 23, 26 e 34 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138. convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, nonche’ le eventuali integrazioni degli stessi disposte con
successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.
2. E’ abrogato il comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227.
3. Sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 4 dell’articolo
13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44.
4. All’articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 5 e’ inserito il
seguente: “5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui
proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o
azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve
matematiche dei rami vita.”.
5. All’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo il
comma 4 e’ inserito il seguente: “4-bis. La ritenuta di cui ai commi
1 e 2 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di
assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti
a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.”.
6. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996,
n. 239, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) enti di cui
all’articolo 73, comma 1, lettera c), e quelli di cui all’articolo 74
del medesimo testo unico, n. 917 del 1986, esclusi gli organismi di
investimento collettivo del risparmio;».
7. All’articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, primo periodo, le parole:
“ovvero con la minore aliquota prevista per
i titoli di cui alle
lettere a) e b) del comma 7 dell’articolo 2 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148” sono sostituite con le seguenti: “ovvero con
la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di
cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse
dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del
1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati.”.
8. All’articolo 26-quinquies, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: “e alle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917” sono aggiunte le parole: “e alle
obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati”.
9. All’articolo 10-ter, comma 2-bis, della legge 23 marzo 1983, n.
77, dopo le parole: “e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”
sono aggiunte le parole: “e alle obbligazioni emesse da enti
territoriali dei suddetti Stati”.
10. All’articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, dopo le parole: “e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”
sono aggiunte le parole: “e alle obbligazioni emesse da enti
territoriali dei suddetti Stati”.
11. Il comma 145 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 e’ sostituito dal seguente: “Le imposte sostitutive di cui ai
commi 142 e 143 sono versate in unica soluzione entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare
possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.”.
12. Il comma 148 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 e’ sostituito dal seguente: “148. Ai maggiori valori iscritti
nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2013, per
effetto dell’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014,
n. 5, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e di eventuali
addizionali, da versarsi in unica soluzione entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare
possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. L’imposta e’ pari al 26 per cento del valore nominale
delle quote alla suddetta data, al netto del valore fiscalmente
riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera riallineato
al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore
nominale, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Se il valore iscritto in
bilancio e’ minore del valore nominale, quest’ultimo valore rileva
comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d’imposta.”.
Art. 5
(Modifiche all’articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91)
1. Al comma 3 dell’articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013,
n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,
n.112, le parole “20 aprile 2014” sono sostituite dalle seguenti: “15
luglio 2014”, le parole “1° maggio 2014” sono sostituite dalle
seguenti “1° agosto 2014” e le parole “33 milioni” sono sostituite
dalle seguenti: “23 milioni”.
CAPO III
Contrasto all’evasione fiscale
Art. 6
(Strategie di contrasto all’evasione fiscale)
1. Nelle more dell’attuazione degli obiettivi di stima e
monitoraggio dell’evasione fiscale e di rafforzamento dell’attivita’
conoscitiva e di controllo di cui agli articoli 3 e 9 della legge 11
marzo 2014, n. 23, il Governo, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla
realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione fiscale, sui
risultati conseguiti nel 2013 e nell’anno in corso, nonche’ su quelli
attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da
accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore
propensione all’adempimento da parte dei contribuenti, come effetto
delle misure e degli interventi definiti.
2. Anche sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo
definisce un programma di ulteriori misure ed interventi al fine di
implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il
rafforzamento dei controlli, l’azione di prevenzione e di contrasto
all’evasione fiscale allo scopo di conseguire nell’anno 2015 un
incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta
all’evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell’anno 2013.
Art. 7
(Destinazione dei proventi della lotta all’evasione fiscale)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 36, terzo e quarto
periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, cosi’ come
modificato dall’articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, si applicano fino all’annualita’ 2013 con riferimento alla
valutazione delle maggiori entrate dell’anno medesimo rispetto a
quelle del 2012. Le maggiori entrate strutturali ed effettivamente
incassate nell’anno 2013 derivanti dall’attivita’ di contrasto
all’evasione fiscale, valutate ai sensi del predetto articolo 2,
comma 36, in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrono alla
copertura degli oneri derivanti dal presente decreto.
TITOLO II
RISPARMI ED EFFICIENZA DELLA SPESA PUBBLICA
CAPO I
Razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi
(Omissis).
Art. 11
(Riduzione dei costi di riscossione fiscale)
1. L’Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle
condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei
versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri
operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento,
in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l’anno 2014,
al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di
quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i trasferimenti alla
predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l’anno 2014 e
di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti gia’
previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di
cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto
delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della
riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano
effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo
positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della
riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo
finale sia di importo superiore a mille euro.
3. L’utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli
intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle
entrate puo’ inviare la delega di versamento anche di un soggetto
terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo
rilascio all’intermediario di apposita autorizzazione, anche
cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell’intestatario
effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni
effetto.
(Omissis).
CAPO III
Trasferimenti e sussidi
Art. 22
(Riduzione delle spese fiscali)
1. All’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e successive modificazioni, le parole: “e si considerano produttive
di reddito agrario” sono sostituite dalle seguenti: “. Il reddito e’
determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle
operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul
valore aggiunto il coefficiente di redditivita’ del 25 per cento,”.
Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e
di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell’acconto
delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d’imposta.
2. Il comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.
44, e’ sostituito dal seguente: “5-bis. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e
dell’interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere
dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione di cui alla lettera
h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei
comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti
nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere
un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di
euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior
gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell’adozione
del decreto di cui al periodo precedente, e’ operato, per i comuni
delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e
Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell’articolo
1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell’articolo
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
(Omissis).
TITOLO III
PAGAMENTO DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(Omissis).
CAPO II
Strumenti per favorire l’estinzione dei debiti delle pubbliche
Amministrazioni
(Omissis).
Art. 39
(Crediti compensabili)
1. All’articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al primo periodo, sono
soppresse le parole “maturati al 31 dicembre 2012”.
Art. 40
(Termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della
compensabilita’ con i crediti certificati)
1. All’articolo 9, comma 02, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
le parole “31 dicembre 2012”, sono sostituite dalle seguenti “30
settembre 2013”.
(Omissis).
TITOLO IV
NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE
(Omissis).
Art. 51
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.