23 Maggio, 2018

Decreto min. 14 maggio 2018, in G.U. n. 118 del 23.5.2018

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, tenuto conto delle migliori pratiche
internazionali, fornisce le linee guida per l’applicazione delle
disposizioni contenute nell’art. 110, comma 7, del Testo Unico delle
Imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito «TUIR»), ai fini del
rispetto del principio di libera concorrenza ivi contenuto.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) imprese associate: l’impresa residente nel territorio dello
Stato e le societa’ non residenti allorche’:
1) una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, nella
gestione, nel controllo o nel capitale dell’altra, o
2) lo stesso soggetto partecipa, direttamente o indirettamente,
nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese;
b) partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale:
a) la partecipazione per oltre il 50 per cento nel capitale,
nei diritti di voto, o negli utili di un’altra impresa; oppure
b) l’influenza dominante sulla gestione di un’altra impresa,
sulla base di vincoli azionari o contrattuali;
c) imprese indipendenti: le imprese che non sono qualificabili
come imprese associate;
d) operazione controllata: qualsiasi operazione di natura
commerciale o finanziaria intercorrente tra imprese associate,
accuratamente delineata sulla base dei termini contrattuali, ovvero
dell’effettivo comportamento tenuto dalle parti se divergente dai
termini contrattuali o in assenza degli stessi;
e) operazione non controllata: qualsiasi operazione di natura
commerciale o finanziaria tra imprese indipendenti;
f) indicatore finanziario: il prezzo, il rapporto tra il margine
di profitto, lordo o netto, e un’appropriata base di commisurazione a
seconda delle circostanze del caso (ivi inclusi i costi, i ricavi
delle vendite e le attivita’), nonche’ la percentuale di ripartizione
di utili o perdite.

Art. 3

Nozione di comparabilita’

1. Un’operazione non controllata si considera comparabile ad
un’operazione controllata ai fini dell’applicazione delle
disposizioni del comma 7 dell’art. 110 del TUIR quando:
a) non sussistono differenze significative tali da incidere in
maniera rilevante sull’indicatore finanziario utilizzabile in
applicazione del metodo piu’ appropriato;
b) in presenza delle differenze di cui alla lettera a), sia
possibile effettuare in modo accurato rettifiche di comparabilita’,
cosi’ da eliminare o ridurre in modo significativo gli effetti di
tali differenze ai fini della comparazione.
2. Le caratteristiche economicamente rilevanti o fattori di
comparabilita’ che devono essere identificati nelle relazioni
commerciali o finanziarie tra le imprese associate per delineare in
modo accurato l’effettiva operazione tra di loro intercorsa, nonche’
per determinare se due o piu’ operazioni siano comparabili tra loro,
possono essere classificati come segue:
a) i termini contrattuali delle operazioni;
b) le funzioni svolte da ciascuna delle parti coinvolte nelle
operazioni, tenendo conto dei beni strumentali utilizzati e dei
rischi assunti, inclusi il modo in cui queste funzioni si collegano
alla piu’ ampia generazione del valore all’interno del gruppo
multinazionale cui le parti appartengono, le circostanze che
caratterizzano l’operazione e le consuetudini del settore;
c) le caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati;
d) le circostanze economiche delle parti e le condizioni di
mercato in cui esse operano;
e) le strategie aziendali perseguite dalle parti.

Art. 4

Metodi per la determinazione
dei prezzi di trasferimento

1. La valorizzazione di un’operazione controllata in base al
principio di libera concorrenza e’ determinata applicando il metodo
piu’ appropriato alle circostanze del caso. Ad eccezione di quanto
previsto dal comma 5, il metodo piu’ appropriato deve essere
selezionato fra i metodi indicati al comma 2 del presente articolo,
tenendo conto dei seguenti criteri:
a) i punti di forza e di debolezza di ciascun metodo a seconda
delle circostanze del caso;
b) l’adeguatezza del metodo in considerazione delle
caratteristiche economicamente rilevanti dell’operazione controllata;
c) la disponibilita’ di informazioni affidabili, in particolare,
in relazione a operazioni non controllate comparabili;
d) il grado di comparabilita’ tra l’operazione controllata e
l’operazione non controllata, considerando anche l’affidabilita’ di
eventuali rettifiche di comparabilita’ necessarie per eliminare gli
effetti delle differenze tra le predette operazioni.
2. Ai fini dell’applicazione del comma 1 del presente articolo, i
metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento conformi al
principio di libera concorrenza sono:
a) metodo del confronto di prezzo: basato sul confronto tra il
prezzo praticato nella cessione di beni o nelle prestazioni di
servizi resi in un’operazione controllata con il prezzo praticato in
operazioni non controllate comparabili;
b) metodo del prezzo di rivendita: basato sul confronto tra il
margine lordo che un acquirente in una operazione controllata
realizza nella successiva rivendita in una operazione non controllata
con il margine lordo realizzato in operazioni non controllate
comparabili;
c) metodo del costo maggiorato: basato sul confronto tra il
margine lordo realizzato sui costi direttamente e indirettamente
sostenuti in un’operazione controllata con il margine lordo
realizzato in operazioni non controllate comparabili;
d) metodo del margine netto della transazione: basato sul
confronto tra il rapporto tra margine netto ed una base di
commisurazione appropriata, che puo’ essere rappresentata, a seconda
delle circostanze, da costi, ricavi o attivita’, realizzato da
un’impresa in una operazione controllata e il rapporto tra il margine
netto e la medesima base realizzato in operazioni non controllate
comparabili;
e) metodo transazionale di ripartizione degli utili: basato
sull’attribuzione a ciascuna impresa associata che partecipa ad
un’operazione controllata della quota di utile, o di perdita,
derivante da tale operazione, determinata in base alla ripartizione
che sarebbe stata concordata in operazioni non controllate
comparabili, tenendo conto del contributo rispettivamente offerto
alla realizzazione dell’operazione controllata dalle imprese
associate ovvero attribuendo a ciascuna di esse quota parte
dell’utile, o della perdita, che residua dopo che alcune delle
funzioni svolte in relazione all’operazione controllata sono state
valorizzate sulla base di uno dei metodi descritti nelle lettere da
a) a d) che precedono.
3. Se, tenendo conto dei criteri di cui al comma 1, puo’ essere
applicato con uguale grado di affidabilita’ un metodo descritto dalle
lettere da a) a c) del comma 2, e un metodo descritto dalle
successive lettere d) ed e), il metodo descritto dalle citate lettere
da a) a c) e’ preferibile. In ogni caso, se, tenendo conto dei
criteri di cui al comma 1, puo’ essere applicato con lo stesso grado
di affidabilita’ il metodo del confronto di prezzo descritto dalla
lettera a) del comma 2 e ogni altro metodo descritto dalle lettere da
b) ad e), il metodo del confronto di prezzo e’ da preferire.
4. Non e’ necessario applicare piu’ di un metodo per valorizzare
un’operazione controllata in base al principio di libera concorrenza.
5. Il contribuente puo’ applicare un metodo diverso dai metodi
descritti al comma 2, qualora dimostri che nessuno di tali metodi
puo’ essere applicato in modo affidabile per valorizzare
un’operazione controllata in base al principio di libera concorrenza
e che tale diverso metodo produce un risultato coerente con quello
che otterrebbero imprese indipendenti nel realizzare operazioni non
controllate comparabili.
6. Qualora un’impresa abbia utilizzato un metodo che rispetta le
disposizioni dei commi da 1 a 5 per valorizzare un’operazione
controllata, la verifica da parte dell’amministrazione finanziaria
sulla coerenza di detta valorizzazione con il principio di libera
concorrenza si deve basare sul metodo applicato dall’impresa.

Art. 5

Aggregazione delle operazioni

1. Il principio di libera concorrenza e’ applicato operazione per
operazione. Tuttavia se un’impresa associata realizza due o piu’
operazioni controllate che risultano tra loro strettamente legate, o
che formano un complesso unitario, tale da non poter essere valutate
separatamente in maniera affidabile, tali operazioni devono essere
aggregate in maniera unitaria ai fini dell’analisi di comparabilita’
di cui all’art. 3 e dell’applicazione dei metodi di cui all’art. 4.

Art. 6

Intervallo di valori conformi
al principio di libera concorrenza

1. Si considera conforme al principio di libera concorrenza
l’intervallo di valori risultante dall’indicatore finanziario
selezionato in applicazione del metodo piu’ appropriato ai sensi
dell’art. 4, qualora gli stessi siano riferibili a un numero di
operazioni non controllate, ognuna delle quali risulti parimenti
comparabile all’operazione controllata, in esito all’analisi di cui
all’art. 3.
2. Un’operazione controllata, o un insieme di operazioni
controllate aggregate in base all’art. 5, si considerano realizzati
in conformita’ al principio di libera concorrenza, qualora il
relativo indicatore finanziario sia compreso nell’intervallo di cui
al comma 1 del presente articolo.
3. Se l’indicatore finanziario di un’operazione controllata, o di
un insieme di operazioni aggregate in base all’art. 5, non rientra
nell’intervallo di libera concorrenza, l’amministrazione finanziaria
effettua una rettifica al fine di riportare il predetto indicatore
all’interno dell’intervallo di cui al comma 1, fatti salvi il diritto
per l’impresa associata di presentare elementi che attestino che
l’operazione controllata soddisfa il principio di libera concorrenza,
e la potesta’ per l’amministrazione finanziaria di non tenere conto
di tali elementi adducendo idonea motivazione.

Art. 7

Servizi a basso valore aggiunto

1. Ai fini della valorizzazione in base al principio di libera
concorrenza di un’operazione controllata consistente nella
prestazione di servizi a basso valore aggiunto e’ data facolta’ al
contribuente di scegliere un approccio semplificato in base al quale,
previa predisposizione di apposita documentazione, la valorizzazione
del servizio e’ determinata aggregando la totalita’ dei costi diretti
e indiretti connessi alla fornitura del servizio stesso, aggiungendo
un margine di profitto pari al 5% dei suddetti costi.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati servizi a basso
valore aggiunto quei servizi che:
a) hanno natura di supporto;
b) non sono parte delle attivita’ principali del gruppo
multinazionale;
c) non richiedono l’uso di beni immateriali unici e di valore, e
non contribuiscono alla creazione degli stessi;
d) non comportano l’assunzione o il controllo di un rischio
significativo da parte del fornitore del servizio ne’ generano in
capo al medesimo l’insorgere di un tale rischio.
3. Non si considerano in ogni caso a basso valore aggiunto quei
servizi che il gruppo multinazionale presta a soggetti indipendenti.

Art. 8

Documentazione

1. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
aggiornate, in linea con le migliori pratiche internazionali, le
disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di
trasferimento.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 aggiorna in particolare, i
requisiti in base ai quali la documentazione predisposta dal
contribuente si considera idonea a consentire il riscontro della
conformita’ al principio di libera concorrenza dei prezzi di
trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’art.
110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ai fini dell’accesso al regime di cui all’art. 1, comma
6, ed all’art. 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre
1997 n. 471, fermo restando che:
a) la documentazione deve essere considerata idonea in tutti i
casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli
elementi conoscitivi necessari ad effettuare un’analisi dei prezzi di
trasferimento praticati, a prescindere dalla circostanza che il
metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione
delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente
risultino diversi da quelli individuati dall’Amministrazione
finanziaria;
b) la presenza nella medesima documentazione di omissioni o
inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l’analisi
degli organi di controllo non puo’, in ogni caso, comportare
l’inidoneita’ della stessa.

Art. 9

Ulteriori disposizioni applicative

1. Con uno o piu’ provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate sono emanate ulteriori disposizioni applicative, tenendo
conto in particolare di quanto previsto dalle Linee Guida dell’OCSE
come periodicamente aggiornate.

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