13 Giugno, 2014

SOMMARIO: 1. Premessa2. Spesometro (comunicazione ex art. 21, comma 1, del D.L. n. 78/2010); 2.1 Adempimenti a carico di tutti i soggetti titolari di partita IVA; 2.2 Disposizioni transitorie a favore delle banche, quali soggetti assimilati ai “commercianti al minuto”; 2.3 Esclusione delle operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria – 3. Il c.d. “spesometro-carte di credito” (comunicazione ex art. 21, comma 1-ter, del D.L. n. 78/2010) 4. Particolari adempimenti dichiarativi mediante l’utilizzo del c.d. “modello di comunicazione polivalente”; 4.1 Comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo effettuate in contanti di importo inferiore a 1.000 euro, compiute in deroga all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 (cfr. art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 16/2012); 4.2 Comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati anagrafici dei propri clienti relativamente ai contratti di leasing, noleggio e locazione commerciale di particolari mezzi; 4.3 Comunicazione dell’annotazione degli acquisti dalla Repubblica di San Marino; 4.4 Comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici con sede, domicilio o residenza negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato – 5. Gli aspetti sanzionatori6. Postilla.

1. Premessa

Come si ricorderà, con l’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, c.d. “Manovra correttiva 2010”), è stato introdotto nel nostro ordinamento l’obbligo di comunicare telematicamente (attraverso Fisconline o Entratel) all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore al limite (allora stabilito) di 3.000 euro. La norma aveva l’obiettivo di rafforzare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per il contrasto dei comportamenti fraudolenti di maggior rilevanza, soprattutto in materia IVA.

L’adempimento interessava i soggetti passivi IVA che effettuavano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, ossia cessioni e acquisti di beni o prestazioni di servizi imponibili, non imponibili ed esenti (1).

Sennonché, con l’art. 2, sesto comma, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, c.d. “Decreto sulle semplificazioni”), è stato profondamente modificato il citato art. 21 del D.L. n. 78/2010, che attualmente – in stretta sintesi – prevede l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, per i quali è obbligatoria l’emissione della fattura, mediante trasmissione, per ciascun cliente o fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.

Per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo dell’emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’IVA.

Conseguentemente è stato sostituito il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 22 dicembre 2010, n. 184182 (2), con cui erano state inizialmente definite le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni telematiche in oggetto, in attuazione di quanto richiesto dal richiamato art. 21, con il provvedimento direttoriale 2 agosto 2013, n. 94908 (3), per tener conto delle ricordate modificazioni nel frattempo intervenute e a valere sulle operazioni effettuate a partire dall’anno 2012.

I vigenti commi 1-bis e 1-ter(4) dell’art. 21 del D.L. n. 78/2010 hanno poi introdotto un particolare adempimento posto a carico degli operatori finanziari che emettono carte di credito, carte di debito e carte prepagate, atteso che sarà posto a loro carico – in luogo degli operatori commerciali e professionali interessati dal relativo pagamento – il dovere di segnalazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate con l’utilizzo di detti strumenti di pagamento. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 29 dicembre 2011, n. 185905 (5), sono state dettate le relative modalità applicative (c.d. “Spesometro carte di credito”).

Recentemente infine è stato messo a disposizione dei contribuenti nel sito Internet dell’Agenzia delle entrate il c.d. “Modello di comunicazione polivalente” (con le relative istruzioni per la compilazione e le caratteristiche “tecniche”) con cui si potranno comunicare sia i dati richiesti dal citato art. 21 del D.L. n. 78/2010 sia:

le operazioni legate al turismo effettuate in contanti in deroga all’art. 49, primo comma, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (art. 3, primo comma, del D.L. n. 16/2012);

gli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino, di cui all’art. 16, lett. c), del D.M. 24 dicembre 1993;

le operazioni effettuate con controparti residenti o domiciliate in Paesi a fiscalità privilegiata, come individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e dal D.M. 21 novembre 2001;

i dati anagrafici dei propri clienti relativamente ai contratti di leasing, noleggio e locazione commerciale di particolari mezzi.

Nei seguenti paragrafi cercheremo di illustrare partitamente le singole fattispecie, con particolare attenzione a quanto più recentemente disposto in merito alla scadenza dell’adempimento (invero più volte rinviato nel tempo) in considerazione della complessa predisposizione dei relativi software di invio, richiesti per la corretta comunicazione.

[-protetto-]

2. Spesometro (comunicazione ex art. 21, comma 1, del D.L. n. 78/2010)

2.1 Adempimenti a carico di tutti i soggetti titolari di partita IVA

Premesso che sono tenuti all’obbligo comunicativo in oggetto (6) tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, ne sono comunque esonerati espressamente i cc.dd. “contribuenti minimi(7), compresi i c.d. “nuovi minimi(8), nonché le pubbliche Amministrazioni (9). Per quanto concerne invece le esclusioni oggettive, non formano oggetto di comunicazione le importazioni, le esportazioni, le operazioni intracomunitarie e – come vedremo meglio in seguito – quelle che costituiscono già oggetto di obbligo comunicativo all’Anagrafe tributaria, nonché quelle non documentate da fattura, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA e il cui pagamento sia avvenuto mediante carte di credito, debito o prepagate. Quest’ultima esclusione è riferita agli operatori economici che accettano tale modalità di pagamento, in quanto saranno tenuti in loro vece alla segnalazione delle operazioni della specie, se di importo superiore a 3.600 euro (al lordo dell’eventuale IVA), gli intermediari finanziari che emettono le carte di pagamento.

Devono, quindi, essere comunicate tutte le cessioni di beni e servizi rese e ricevute per le quali:

sussiste l’obbligo di emissione della fattura (a prescindere dal loro importo);

qualora non sussista tale obbligo di emissione, qualora l’ammontare delle singole operazioni sia pari o superiore a 3.600 euro (a lordo dell’IVA).

Si ricorda, peraltro, che se viene emessa fattura in luogo documento fiscale, seppur legittimamente ammesso (scontrino, ricevuta fiscale, ecc.), sorge comunque l’obbligo comunicativo.

Per motivi di semplificazione, in sede di prima applicazione, è stato previsto che i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio possano comunicare, relativamente agli anni 2012 e 2013, le sole operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario, comprensivo di IVA, pari o superiore a 3.600 euro.

La principale novità introdotta dal citato provvedimento attuativo n. 94908/2013 è rappresentata dalla possibilità di trasmettere i dati in forma “analitica” ovvero “aggregata”, con l’esercizio della relativa opzione da indicare nella prima pagina del modello, nell’apposita sezione denominata “Formato comunicazione”.

Gli elementi da indicare nella comunicazione analitica sono l’anno di riferimento, la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore o del cessionario/committente, nonché, per ciascuna fattura attiva o passiva, la data (del documento per le fatture emesse, ovvero di registrazione per quelle ricevute), il corrispettivo al netto dell’IVA, l’imposta, nonché eventuali titoli di esenzione o di non imponibilità.

Relativamente alle operazioni per le quali non sussista l’obbligo di emissione della fattura ma che devono essere ugualmente comunicate (essendo di importo superiore a quello già indicato di 3.600 euro), devono essere indicati solamente l’anno di riferimento, il codice fiscale del cessionario o committente e i corrispettivi comprensivi dell’imposta, come stabilito al punto 6.2 del provvedimento n. 94908/2013. Da notare che così si fa riferimento solo alle prestazioni attive effettuate dal soggetto comunicante, mentre il precedente punto 3.1, lett. b), dello stesso provvedimento, prende in considerazione, fra le operazione della specie che si devono comunicare, anche le prestazioni ricevute.

In caso di utilizzo di documenti riepilogativi delle fatture di vendita o di acquisto inferiori a 300 euro (10), deve essere comunicato il numero del documento riepilogativo, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni, nonché quello dell’IVA.

Infine, devono essere altresì indicati, per ciascuna controparte e per ogni operazione, l’importo delle note di variazione di cui all’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’eventuale imposta afferente.

L’altro formato utilizzabile per il nuovo spesometro è quello aggregato, che prevede l’indicazione, per ciascuna controparte e distintamente per le operazioni attive e passive, di:

partita IVA o, in mancanza, codice fiscale della controparte;

importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;

importo totale delle operazioni fuori del campo IVA;

importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;

importo totale delle note di variazione;

imposta totale sulle operazioni imponibili;

imposta totale relativa alle note di variazione.

Lo spesometro relativo alle operazioni effettuate nel 2012 dovrà essere trasmesso (dopo diversi rinvii delle scadenze precedentemente previste), mediante gli abituali canali telematici Entratel o Fisconline, entro il:

12 novembre 2013 da parte dei contribuenti che effettuano la liquidazione mensile dell’IVA;

21 novembre 2013 per i contribuenti IVA “trimestrali”.

Va però detto che – in considerazione del fatto che il primo invio delle comunicazioni di che trattasi avrebbe richiesto elaborate predisposizioni di software e che le relative “specifiche tecniche” sono state diffuse estremamente a ridosso delle previste scadenze – l’Agenzia delle entrate ha concesso una congrua “proroga” al 31 gennaio 2014 per l’invio non solo in riferimento al descritto “spesometro generale” ma anche alle altre comunicazioni contenute nel c.d. “modello polivalente” e alle comunicazioni a cui sono tenuti i soggetti emittenti delle carte di credito/pagamento, di cui ai paragrafi successivi (11).

Tale riconoscimento, anticipato con un comunicato stampa 7 novembre 2013 (12), ha trovato conferma con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 130406/2013 (13) portante la stessa data, proprio (come si legge nelle relative “Motivazioni”): «… per dare modo ai soggetti obbligati di predisporre il software necessario all’invio dei dati in funzione della nuova struttura delle informazioni, di recente consolidata in consultazione con le principali associazioni di categoria, e delle specifiche tecniche. Il rinnovo è disposto, inoltre, allo scopo di definire una diversa e più ampia scansione temporale degli adempimenti comunicativi, in considerazione degli elevati livelli di impegno del canale Entratel, interessato contestualmente da fluissi relativi ad altri adempimenti» (14).

Per l’anno 2014, in riferimento, quindi, alle operazioni effettuate nel 2013, lo spesometro dovrà essere inviato entro il:

10 aprile 2014 per i contribuenti IVA “mensili”;

20 aprile 2014 per i contribuenti IVA “trimestrali”.

Queste ultime scadenze saranno valide anche per le trasmissioni degli anni successive (c.d. “a regime”), in relazione alle operazioni effettuate nell’anno precedente. Ogni invio potrà essere annullato e sostituito entro un anno dalle previste scadenze.

In riferimento ai prossimi anni va, però, ricordato che in sede di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. “Decreto del fare”), avvenuta con la legge 9 agosto 2013, n. 98, è stato inserito l’art. 50-bis(15) che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i soggetti titolari di partita IVA potranno comunicare telematicamente, con cadenza giornaliera, all’Agenzia delle entrate, i dati analitici delle fatture di acquisto e di cessione di beni e servizi, comprese quelle relative a rettifiche in aumento o in diminuzione. Conseguentemente, dovranno altresì essere trasmessi anche gli ammontari dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti da appositi registri.

Saranno conseguentemente esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi ad operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e altri Organismi di diritto pubblico, nonché da soggetti (tra cui le banche) che applicano la disciplina di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972, relativo alla dispensa da adempimenti in relazione alle operazioni esenti.

Ai soggetti che opteranno per l’invio quotidiano dei dati analitici delle fatture di acquisto/cessione di beni/servizi non si applicheranno più le descritte disposizioni sullo spesometro, nonché:

sull’obbligo di invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a 500 euro effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici eventi sede, residenza o domicilio in c.d. “Paesi black-list” (ex art. 1, commi da 1 a 3, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, così come attuato con il D.M. 30 marzo 2010);

sulla solidarietà del cessionario al pagamento dell’IVA in caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale (ex art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972);

sull’obbligo di invio telematico della comunicazione all’Anagrafe tributaria da parte delle Amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati (ex art. 20, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605);

sull’obbligo dell’invio telematico della comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti che cedono beni e servizi nei confronti di contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA, perché destinati all’esportazione, e dei dati contenuti nelle c.d. “dichiarazioni di intento” da questi ricevute [ex art. 1, primo comma, lett. c), ultimo periodo, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, così come attuato con provvedimento 14 marzo 2005 (16)];

sulla responsabilità in solido dell’appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto di opere o di servizi (ex art. 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) (17).

In proposito si è però in attesa della necessaria emanazione di un apposito provvedimento attuativo al fine di definire: «Le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, allo scopo di allineare il contenuto dei medesimi alle segnalazioni» sopraelencate ed abrogare: «in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni già ricomprese nelle medesime segnalazioni» (18).

Dalla data di entrata in vigore di tale provvedimento saranno altresì soppresse alcune disposizioni relative al Modello INTRASTAT delle prestazioni di servizi ricevute (ex art. 50, sesto comma, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) (19).

2.2 Disposizioni transitorie a favore delle banche, quali soggetti assimilati ai “commercianti al minuto”

Come è noto, ai sensi dell’art. 22, primo comma, n. 5), del D.P.R. n. 633/1972, le banche (e le società finanziarie e fiduciarie) per le prestazioni (imponibili ad IVA) di custodia ed amministrazione titoli e per (tutti) gli altri servizi resi sono assimilati ai c.d. “commercianti al minuto” e, conseguentemente, non sono tenuti all’emissione della fattura se non è richiesta dal cliente al momento dell’effettuazione dell’operazione.

Stessa disposizione vale, ai sensi del successivo n. 6) dello stesso art. 22, anche in riferimento alle operazioni esenti di cui ai nn. da 1) a 5), 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 che rappresentano la quasi totalità dei servizi a carattere finanziario (ma non solo) offerti dalle banche.

Infine, ai sensi dell’art. 36-bis del medesimo D.P.R. n. 633/1972, i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni esenti da IVA (come appunto le banche) (20) – se esercitano la relativa opzione – sono dispensati dagli obblighi di fatturazione e di registrazione di siffatte operazioni (21) (rinunciando però al diritto alla detrazione dell’IVA addebitata sugli acquisti).

Tenendo presente dette “agevolazioni” e il già descritto ambito oggettivo delle operazioni soggette agli obblighi dello spesometro, il legislatore ha introdotto (per quanto transitoriamente) per i soggetti considerati nel richiamato art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 (nonché all’art. 74-ter dello stesso decreto, ossia le agenzie di viaggio e turismo) una ulteriore semplificazione.

Invero ai sensi del terzo periodo del primo comma del citato art. 21 del D.L. n. 78/2010: «Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto».

Sicché, per le operazioni effettuate da tali soggetti, l’obbligo di comunicazione (22) è limitato esclusivamente alle operazioni di importo minimo di 3.600 euro, al lordo dell’IVA (indipendentemente dal fatto che sia stata emessa o meno, non ricorrendone l’obbligo, la relativa fattura).

Dal tenore letterale della riportata disposizione di legge non è possibile, però, rilevare con sicurezza quale debba essere il comportamento del contribuente nel caso in cui egli abbia comunque emesso la fattura pur non essendone obbligato (come avviene, per quanto riguarda ad esempio le banche, nel caso in cui il cliente espressamente la richieda, essendo interessato a detrarsi il tributo addebitato) per le operazioni inferiori a 3.600 euro.

A tale proposito sovviene (almeno in via transitoria), la normativa secondaria. Invero, il provvedimento attuativo n. 94908/2013, dopo aver precisato al punto 3.2:

«L’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione …», precisa, al successivo punto 3.3 che: «Per motivi di semplificazione …, con riguardo alle operazioni relative agli anni 2012 e 2013, ai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell’imposta sul valore aggiunto».

In definitiva – almeno negli anni di vigenza di detta disposizione transitoria – l’obbligo comunicativo per le banche, in virtù della loro ricomprensione nella categoria dei c.d. “commercianti al minuto”, e delle ulteriori disposizioni speciali per esse stabilite, sarà limitato ai casi – invero alquanto individuabili – di servizi imponibili (di natura non “finanziaria”) superiori a 3.600 euro effettuati nei confronti di clienti che ne hanno espressamente richiesto la relativa fattura (avendone interesse ai fini di poterne detrarre la relativa IVA, essendo anch’essi soggetti passivi del tributo), nonché di cessioni di beni imponibili e operazioni esenti (sempre al di sopra del cennato importo) per i quali sussiste comunque l’obbligo dell’emissione della fattura (come, ad esempio, le operazioni relative all’oro da investimento) (23).

Del resto, in forza della disposizione che esamineremo meglio nel paragrafo successivo, dette segnalazioni saranno presumibilmente limitate ad un numero relativamente esiguo. D’altro canto, si noti che la norma di semplificazione transitoria fa riferimento esclusivamente alle “operazioni attive”.

Sicché tutte le operazioni c.d. “a monte” rilevanti ai fini IVA per le quali sussisterebbe l’obbligo di emissione (e di richiesta) della fattura saranno oggetto di segnalazione, indipendentemente dal loro importo. Il limite dei 3.600 euro varrà solo per i casi in cui la banca avrà come fornitore di beni e servizi un soggetto passivo IVA che, a sua volta, non è obbligato ad emettere la fattura per la sua prestazione (24).

2.3 Esclusione delle operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria

Una ulteriore limitazione (non comunque riferita ad un periodo transitorio) dall’obbligo di comunicare le operazioni effettuate dalle banche (nonché dalle poste italiane s.p.a. e dalle società finanziarie, fiduciarie e assicurative) deriva dall’altra disposizione contenuta al quinto periodo del primo comma dell’art. 21 del D.L. n. 78/2010, per la quale: «Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».

La disposizione ha un evidente riflesso per l’attività delle banche e degli altri operatori finanziari che, come è noto, in forza delle disposizioni citate nella norma appena riportata, sono tenute a trasmettere all’Anagrafe tributaria tutti i dati inerenti ai rapporti e alle operazioni (anche occasionali) di natura finanziaria intrattenuti con la propria clientela – c.d. “Archivio dei rapporti finanziari”. Come è parimenti noto, entro il 31 ottobre 2013 dovevano essere segnalati, con riferimento ai rapporti risalenti al 2011, anche i dati relativi ai saldi e i movimenti delle operazioni effettuate nel 2011 (25).

Questa limitazione, unitamente a quella già esaminata al paragrafo precedente, circoscrive di fatto notevolmente l’impatto operativo che il nuovo adempimento comunicativo avrà per le banche e gli altri intermediari finanziari, che dovrà sostanzialmente avere per oggetto solamente le operazioni di natura non strettamente finanziaria per le quali corre l’obbligo di emissione della fattura (26) ovvero, qualora detto obbligo non sia previsto in virtù della particolare disciplina che devono osservare le banche, dette operazioni non finanziarie, non altrimenti segnalate all’Anagrafe tributaria, risultino di importo superiore a 3.600 euro (al lordo dell’IVA eventualmente dovuta).

Le descritte disposizioni hanno l’evidente scopo di evitare una inutile duplicazione di oneri di segnalazione quando questi sono già previste dalla previgente normativa, di cui è da tutti noto il notevole impegno richiesto per il relativo adeguamento da parte degli operatori finanziari (27).

In relazione all’importante fattispecie delle cessioni immobiliari, corre l’obbligo di ricordare che l’Agenzia delle entrate ebbe a suo tempo occasione di precisare che: «in quanto tale informazione affluirà, in via autonoma, all’Anagrafe tributaria … sono escluse dallo Spesometro le fatture di acconto e saldo emesse da imprese edile, di un immobile che formerà oggetto di successiva vendita» (28).

A parte il riferimento alle “imprese edili” (che può sembrare inconferente), crea qualche perplessità tale riconoscimento, al fine di escludere dalle comunicazioni operazioni così rilevanti quali possono essere quelle immobiliari. Al riguardo basti osservare che, per quanto già note all’Anagrafe tributaria, dette operazioni non possono qualificarsi come “finanziarie” e, come tali, affluenti nell’Archivio dei rapporti di cui ai citati commi quinto e sesto dell’art. 7 del D.P.R. n. 605/1973.

Comunque la norma attuativa (29) espressamente esclude dallo spesometro: «le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria» e tale esclusione, in riferimento alle operazioni immobiliari, è stata più volte ribadita dalla stessa Amministrazione finanziaria (30), sicché non sembra contestabile una mancata segnalazione di una operazione immobiliare ai fini che ci occupano.

Come ha avuto modo di precisare la stessa Agenzia delle entrate (31), rimangono escluse dal c.d. spesometro anche quelle operazioni relative a rapporti tra operatori finanziari con finalità di mero regolamento contabile, peraltro già escluse dalla circolare n. 18/E/2007 (32) anche dalla segnalazione all’archivio dei rapporti finanziari, trattandosi di operazioni non rilevanti per il monitoraggio delle situazioni a rischio di evasione.

Attesa l’ampia portata della precisazione (del resto ripetuta nelle istruzioni per la compilazione del relativo modello di comunicazione polivalente), si può ritenere che il riferimento possa estendersi a tutte le operazioni che vengono regolate in tali rapporti “interbancari”, anche se non strettamente finanziarie e anche se imponibili ad IVA.

Analogamente non costituiscono oggetto di comunicazione, ai sensi dell’art. 21 del D.L n. 78/2010, i rapporti e le operazioni di tipo finanziario effettuate tra compagnie di assicurazione nonché le operazioni riguardanti coassicurazione e riassicurazione, operazioni tipiche dell’attività assicurativa in cui il rischio viene ripartito tra più società di assicurazione, senza alcuna variazione delle condizioni contrattuali nei confronti del cliente.

3. Il c.d. “spesometro-carte di credito” (comunicazione ex art. 21, comma 1-ter, del D.L. n. 78/2010)

Una palese contraddizione con quanto appena osservato (volontà di evitare una inutile duplicazione di oneri comunicativi) si manifesta però con quanto previsto dal comma 1-ter dell’art. 21 in esame, secondo cui: «Gli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all’Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate» (33).

Si tratta, di tutta evidenza, di operazioni di natura finanziaria che già gli istituti emittenti carte di credito (anche le c.d. “revolving”), di debito (c.d. “bancomat”) o prepagate sono tenuti a segnalare alla richiamata “Archivio dei rapporti finanziari”.

Una parziale giustificazione a detta scelta è rilevabile nel richiamato precedente comma 1-bis dello stesso art. 21, secondo cui (con la volontà di liberare da questo particolare onere gli altri operatori commerciali, destinatari effettivi dei pagamenti in tal modo effettuati): «Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l’obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» (34).

Invero l’ABI aveva in un primo momento sottolineato tale contraddizione, arrivando ad affermare: «È parimenti noto che l’ABI aveva già preposto, nell’ambito del tavolo governativo sulle semplificazioni in materia tributaria, la soppressione di tale obbligo di comunicazione, stante la sua evidente sovrapposizione con il nuovo e più completo obbligo di comunicazione all’archivio dei rapporti finanziari della comunicazione dei saldi e movimenti (c.d. liste selettive dei contribuenti). Con la suddetta disposizione lo “spesometro carte di credito” deve ritenersi abrogato, ancorché non in forma espressa ma per effetto dello jus superveniens. Sul punto è comunque opportuno attendere una comunicazione ufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate» (35).

Successivamente, però, la stessa Associazione di categoria ha dovuto rivedere tale indicazione, evidentemente in forza di successivi contatti intervenuti con l’Amministrazione finanziaria, sicché: «Confermiamo quindi che l’obbligo di realizzare una banca dati contenente le informazioni relative alle transazioni effettuate con carte di pagamento per importi superiori a 3.600 euro persiste tuttora, diversamente da quanto ipotizzato dalla scrivente nella menzionata mail del 9 agosto scorso» (36).

Comunque l’Agenzia delle entrate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 11 ottobre 2012, n. 143439 (37), ha dettato le disposizioni attuative di detto adempimento (modificando quelle disposte con analogo provvedimento n. 185905/2011).

Recentemente, altresì, sono state pubblicate le specifiche tecniche per l’invio telematico di tali comunicazioni con il provvedimento n. 121812/2013 (38).

Il termine per l’invio telematico della comunicazione è stato fissato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 2 luglio 2013, n. 80821 (39) (dopo diversi rinvii) (40) al 12 novembre 2013 (41) (come già notato precedentemente, anche tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2014), in relazione alle operazione della specie rilevate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011.

Già l’originario provvedimento n. 185905/2011 prevedeva, al punto 1.3, che «I dati relativi alle operazioni di cui al punto 1.1 rilevate a partire dall’anno solare 2012 sono effettuate entro il 30 aprile dell’annosuccessivo a quello di riferimento». Allo stato attuale non è però chiaro, dato il tempo trascorso e il susseguirsi delle varie proroghe per la scadenza dell’adempimento, quando si dovranno dichiarare i dati relativi all’ormai trascorso anno 2012.

Al riguardo sembrerebbe opportuno provvedere, entro la prossima scadenza del 31 gennaio 2014, a tutte le scadenze previste ai punti 1.2, 1.3 e 2.1 (ovverosia, in riferimento alle operazioni della specie a decorrere dal 6 luglio 2011 fino alla fine dello stesso anno; alle operazioni relative all’anno solare 2012 e all’indicazione del codice fiscale dei soggetti ove è istallato un terminale POS) (42) dell’originario provvedimento n. 185905/2011, così da adempiere – a regime – entro il prossimo 30 aprile 2014 in relazione ai dati riguardanti il corrente anno 2013.

Molto spesso le banche o altri operatori finanziari si limitano al mero “collocamento” delle carte di credito, debito o prepagate, di cui risultano “emittenti” e “titolari” altri istituti di credito più strutturati. In tali casi sarà compito di questi ultimi di provvedere alle richieste comunicazioni.

Va altresì precisato che si registrano alcuni casi in cui il contratto con il singolo esercente commerciale per l’assegnazione del terminale POS viene stipulato a proprio nome dalla banca mera “collocatrice” della relativa carta. Per questi casi, sembrerebbe rimanere fermo l’obbligo dichiarativo da parte della banca interessata, seppur limitatamente a questo aspetto.

Infatti, al punto 2.1. del più volte citato provvedimento n. 185905/2011 è stabilito che gli operatori finanziari devono comunicare: «… il numero di codice fiscale dei soggetti associati (43)ovvero con i quali hanno stipulato un contratto di istallazione ed utilizzo dei dispositivi POS (Point of sale), comprese le eventuali cessazioni, con la specifica evidenza di ciascun terminale».

Si noti, peraltro, che l’ultimo provvedimento n. 121812/2013, in riferimento ai dati relativi al “punto di pagamento” da indicare nella segnalazione, non fa più riferimento al codice fiscale dell’esercente commerciale ma al “codice identificativo del soggetto che ha convenzionato l’esercente” (presumibilmente il “codice ABI” identificativo della banca interessata) nonché il “codice identificativo univoco che contraddistingue l’apparecchio POS”.

Purtuttavia, nelle esposta fattispecie, rimane fermo il fatto che non debba essere la singola banca tenuta all’adempimento della segnalazione di detti POS, per quanto abbia direttamente contrattualizzato l’esercente commerciale ove è installato il POS, in quanto non risulta “titolare” ed “emettitrice” della carta di credito e/o debito attraverso la quale sono regolate le relative operazioni di pagamento, eventualmente da segnalare se di rilevante importo. Si ritiene quindi che, anche nella particolare situazione contrattuale descritta, rimanga onere della banca “titolare” della carta segnalare anche tali dati, in quanto “responsabile” del rapporto “principale” che presuppone le segnalazioni all’Anagrafe tributaria.

Per quanto non espressamente previsto negli specifici provvedimenti attuativi, si fa richiamo (44) a quanto disposto nel citato provvedimento n. 184182/2010, relativo al più generale “spesometro” esaminato nei paragrafi precedenti.

4. Particolari adempimenti dichiarativi mediante l’utilizzo del c.d. “modello di comunicazione polivalente”

4.1 Comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo effettuate in contanti di importo inferiore a 1.000 euro, compiute in deroga all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 (cfr. art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 16/2012)

Con il D.L. n. 16/2012 è stata concessa agli operatori del settore del commercio al minuto e delle agenzie di viaggio e turismo la possibilità di vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia derogando i limiti relativi all’uso del denaro contante.

Tale deroga è condizionata all’invio di un’apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini stabiliti con il provvedimento 23 marzo 2012, n. 45160 (45).

Il già esaminato “modello di comunicazione polivalente” appena elaborato deve essere utilizzato per le operazioni in contanti legate al turismo effettuate con persone fisiche non residenti di cittadinanza diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (46).

Per le operazioni della specie compiute negli anni 2012 e 2013 la comunicazione può limitarsi a quelle attive pari o superiori a 3.600 euro (al lordo dell’IVA).

4.2 Comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati anagrafici dei propri clienti relativamente ai contratti di leasing, noleggio e locazione commerciale di particolari mezzi

Con provvedimento 21 novembre 2011, n. 165979 (47) [integrativo del precedente provvedimento 5 agosto 2011, n. 119563 (48)] è stato esteso anche agli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio e leasing di specifici beni mobili (autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili) l’obbligo di comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi a detti contratti.

Era stato altresì introdotto l’obbligo per gli operatori commerciali di comunicare – entro il 30 giugno di ogni anno – i dati anagrafici, compreso il codice fiscale, dei propri clienti, nonché i dati dei garanti e dei beni oggetto del contratto.

Nella comunicazione dovevano essere indicati anche i dati relativi alle cessioni e agli acquisti non connessi ai contratti di leasing, locazione o noleggio di importo pari o superiore a 3.600 euro, a partire dal 2011, e a 25.000 euro per il 2010.

Con riferimento alle operazioni della specie relative all’anno 2012, gli operatori che svolgono attività di leasing e di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, potranno effettuare la comunicazione (in alternativa alle ordinarie comunicazioni previste dal citato provvedimento n. 165979/2011) utilizzando il nuovo modello polivalente in esame, da inviare entro il 12 novembre 2013, come stabilito con provvedimento 25 giugno 2013, n. 77279 (49).

Nel caso in cui venga emessa fattura, la comunicazione riguarderà soltanto i contratti della specie di valore pari o superiore a 3.600 euro.

4.3 Comunicazione dell’annotazione degli acquisti dalla Repubblica di San Marino

Attualmente, a seguito di una cessione di beni, senza addebito dell’IVA in fattura, da parte di un fornitore sanmarinese a favore di un operatore economico nazionale, quest’ultimo deve integrare con l’imposta dovuta la fattura ricevuta e provvedere alla sua annotazione sia sul registro delle fatture emesse sia su quello delle fatture ricevute.

Si doveva, inoltre, comunicare in modalità cartacea le avvenute annotazioni entro cinque giorni (50) all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente, indicando i numeri progressivi annuali attribuiti nei rispettivi registri (51).

Ora è previsto che gli operatori economici italiani che effettuano acquisti da operatori economici sanmarinesi comunichino gli acquisti in esame direttamente on-line, utilizzando il modello polivalente.

Per gli acquisti da San Marino, effettuati fino al 31 dicembre 2013, è consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, la precedente modalità di comunicazione.

4.4 Comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici con sede, domicilio o residenza negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato

I soggetti passivi IVA dovevano presentare una comunicazione ad hoc per informare il fisco sulle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici stabiliti nei c.d. “Paesi black-list(52).

Attualmente, anche per queste operazioni si deve utilizzare il modello di comunicazione polivalente (53).

I soggetti IVA possono così utilizzare un unico canale comunicativo per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative alle operazioni effettuate nei confronti di tutti gli operatori economici, ovunque localizzati.

Non cambiano i periodi di riferimento della comunicazione (trimestrali o mensili in ragione del volume d’affari) e il termine per la comunicazione (entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento).

Per le operazioni black-list effettuate fino al 31 dicembre 2013 è consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello di comunicazione polivalente, le precedenti modalità di comunicazione.

5. Gli aspetti sanzionatori

L’omessa comunicazione tramite il descritto modello polivalente, nonché la trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è punita con la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro (54), ai sensi dell’art. 11, primo comma, lett. a), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, al pari di quanto previsto per ogni altra: «… comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di Finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto …».

Ma con particolare riguardo ai dati incompleti o non veritieri, va tuttavia tenuto presente che il già esaminato provvedimento attutivo n. 94908/2013 espressamente prevede, ai punti 9.1 e 9.2, che: «La procedura di annullamento dei file inviati è attiva fino al termine di una anno dalle scadenze dei termini stabiliti al punto 8» (12-21 novembre 2013 e, a seguire, 10-20 aprile di ogni anno) e: «La procedura di sostituzione di un file, precedentemente inviato, con un nuovo riferito allo stesso periodo, è attiva fino al termine di un anno dalla scadenza del termine stabilito al punto 8» (55).

Ciò sta a significare che il contribuente può – entro un anno decorso dalle previste scadenze – rettificare e sostituire i dati trasmessi con le precedenti comunicazioni, senza per ciò incorrere in alcuna sanzione.

Si noti che, secondo le disposizioni contenute nel precedente analogo provvedimento n. 184182/2010 (56), il contribuente poteva integrare la comunicazione/“spesometro” precedentemente inviata presentandone una nuova solamente entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, senza incorrere in alcuna sanzione. Trascorso detto termine era semmai possibile regolarizzare la posizione attraverso lo strumento del c.d. “ravvedimento operoso” entro un anno dalla scadenza, come riconosciuto dall’art. 13, primo comma, lett. c), del D.Lgs. n. 472/1997 (57).

Si sottolinea che l’apprezzabile riconoscimento non è utilizzabile in riferimento alla assoluta “omissione” dell’adempimento nei termini di scadenza previsti e che la “sostituzione” della precedente “segnalazione” necessita, tramite idonee procedure telematiche, l’“annullamento” del precedente tracciato inviato.

A questo fine però ha provveduto il richiamato ultimo provvedimento 130406/2013, almeno allo scopo di riconoscere validità, ovviamente, senza applicazione delle descritte sanzioni, per l’invio delle prescritte comunicazioni entro il 31 gennaio 2014.

Desta semmai confusione la precisazione contenuta nel relativo Comunicato stampa: «Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii» quando, come abbiamo appena visto, già il provvedimento n. 94908/2013 riconosce per tali “sostituzione” il ben più ampio termine di un anno dalle scadenze previste.

6. Postilla

Con l’esaminato “Modello di comunicazione polivalente” (nonché per quanto specificamente previsto per le operazioni effettuate con l’utilizzo di carte di credito/debito) sembra meritoriamente realizzato un organico disegno di “segnalazione di dati sensibili” ai fini dell’accertamento dell’IVA, in luogo di altri strumenti che si sono dimostrati nel tempo del tutto inidonei (chi non si ricorda la travagliata storia dei c.d. “elenchi clienti/fornitori”, sin dalla loro originaria previsione all’art. 29 del D.P.R. n. 633/1972).

Il sistema fiscale italiano risulta, di fatto, all’avanguardia per quanto riguarda le procedure di presentazione telematica delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali e dei versamenti d’imposta, per non parlare di quanto si sta approntando ai fini della definitiva implementazione del c.d. “Archivio dei rapporti finanziari”, verso cui si pongono fondati motivi di fiducia per il contrasto più incisivo all’evasione fiscale.

Dispiace, però, pur date queste premesse, che questo intento di “razionalizzazione” e di “semplificazione” (abbiamo visto come le stesse disposizioni legislative esaminate spesso esordiscano con tale motivazione al fine di introdurre i nuovi adempimenti!) si scontri con modalità di produzione legislativa e di provvedimenti attuativi raffazzonati e in contraddizione fra loro.

I ripetuti rinvii, l’emanazione degli strumenti attuativi a ridosso delle scadenze previste, la duplicazione di adempimenti aventi la medesima finalità (58), non hanno fatto altro che ingenerare dubbi e confusioni, che abbiamo cercato di tratteggiare e che sono stati ampiamente sottolineati dalla stampa specializzata qui richiamata.

Da troppo tempo si attende i più volte annunciati Testi-unici delle varie imposte e una più generale “riforma tributaria”, il cui d.d.l. è stato ripetutamente presentato come in dirittura d’arrivo.

Certo la situazione politica ed economica fa quasi disperare in un repentino “cambio di rotta” ma sembra auspicabile, quanto meno, una più attenta “qualità legislativa” nei prossimi provvedimenti che saranno emanati nel settore.

Avv. Gianni Polo

 

 

(1) Sull’argomento cfr. circ. 30 maggio 2011, n. 24/E, in Boll. Trib., 2011, 949; circ. 21 giugno 2011, n. 28/E, ibidem, 1025; nonché circ. ABI, serie trib., 8 febbraio 2011, n. 2; e circ. Federcasse 6 settembre 2011, n. 136.

(2) In Boll. Trib., 2011, 29.

(3) In Boll. Trib., 2013, 1246, recante: «Definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’art. 2, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Comunicazione delle operazioni di cui all’art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44».

(4) Quest’ultimo aggiunto dall’art. 23, comma 41, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

(5) In Boll. Trib., 2012, 45; si veda anche il provv. 18 ottobre 2013, n. 121812, ivi, 2013, 1476, con cui sono state diffuse le “specifiche tecniche” per l’inoltro della relativa comunicazione.

(6) Sull’argomento cfr. A. Bergoglio, Spesometro integrato con le altre comunicazioni telematiche, in il fisco, n. 34/II/2013; L. Gaiani, Doppia chance per lo spesometro, in Il Sole 24 Ore, 3 agosto 2013, pag. 19; ID., Spesometro con tutte le fatture, ivi, 12 ottobre 2013, pag. 23; ID., Spesometro con invio “large”, ivi, 5 novembre 2013, pag. 21; M. Piazza A. Scagliarini, Spesometro, avvio difficile, ivi, 29 ottobre 2013, pag. 24; AA.VV., Le scadenze fiscali. Le comunicazioni dei contribuenti, in Inserto de Il Sole 24 Ore, 23 ottobre 2013; M. Brusaterra, Spesome
tro con meno carburanti
, ivi, 16 ottobre 2013, pag. 28; D. Menciassi, Mal di testa per lo spesometro, in Italia Oggi, 27 settembre 2013, pag. 22; F. Ricca, Spesometro, raccolta dati più ampia, ivi, 12 ottobre 2013, pag. 26; D. Menciassi, Spesometro a doppia visuale, ivi, 1° novembre 2013, pag. 27; R. Rosati, Lo spesometro aggrega di più, ivi, 15 ottobre 2013, pag. 30; A. Superti, Lo spesometro in crisi, ivi, 23 ottobre 2013, pag. 29; F. Ricca, Operazioni non rilevanti fuori, ivi, 21 ottobre 2013, pag. 11; A. Bongi, Lo spesometro divide i contribuenti in buoni e cattivi, ivi, 7 novembre 2013, pag. 27; M. Bellinazzo, Nello spesometro solo dati inediti, in Il Sole 24 Ore, 11 ottobre 2013, pag. 27; ID., Spesometro, assist della Corte dei Conti, ivi, 1° novembre 2013, pag. 19; G. Parente B. Santacroce, Spesometro e P.A., spunta il rinvio, ibidem, pag. 29; N. Forte, Spesometro senza sconti per il regime forfetario, ivi, 25 ottobre 2013, pag. 30; G. Albano V. Casale, Lo spesometro sceglie l’invio, in Norme e Tributi de Il Sole 24 Ore, 28 ottobre 2013, pag. 3; R. Rizzardi, Spesometro e altre comunicazioni: le molte criticità del nuovo modello, in Corr. trib., 2013, 3156; G. Liberatore, Spesometro: pubblicate le istruzioni operative, in Prat. fisc. prof., 2013, 16; e B. Santacroce – M. Mantovani, Spesometro: incognite su applicazione del provvedimento attuativo e armonizzazione con altri adempimenti, in Corr. trib., 2013, 3071. Ved. anche circ. Assofiduciaria 4 novembre 2013, n. 70; e circ. Ernst&Young 30 ottobre 2013, nn. 39 e 40, mentre, per la più completa disamina dei vari obblighi di comunicazione, cfr. circ. Assonime 6 novembre 2013, n. 35, con le relative osservazioni: Lo spesometro visto da Assonime, in Il Quotidiano del professionista, ww.fiscal-focus.info, 8 novembre 2013.

(7) Di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

(8) Si tratta di coloro che adottano il nuovo regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011.

(9) Stato, Regioni, Province, Comuni e altri Organismi di diritto pubblico, in relazione alle operazioni effettuate nell’ambito della loro attività istituzionale. Sull’argomento cfr. P. ParodiB. Santacroce, PA alle corse sullo spesometro, in Il Sole 24 Ore, 14 settembre 2013, pag. 23. Si veda, al riguardo, anche il provv. 5 novembre 2013, n. 128483, in Boll. Trib., 2013, 1571, che modifica, sul punto, il precedente provv. n. 94908/2013. Cfr. anche R. Rosati, Niente spesometro per le P.A., in Italia Oggi, 6 novembre 2013, pag. 48; e B. Santacroce, Niente spesometro per la P.A., in Il Sole 24 Ore, 6 novembre 2013.

(10) Di cui all’art. 6, commi da 1 a 6, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695. Si rammenta che le banche, ai sensi del D.M. 12 febbraio 2004, n. 75, possono emettere (art. 1) fatture “cumulative” comprendenti tutte le operazioni effettuate con lo stesso soggetto in periodi di tempo non superiore al mese solare successivo a quello in cui le suddette operazioni si considerano effettuate e si possono inserire (art. 4, commi 1 e 2), ai fini della registrazione, in un unico documento “riepilogativo”, le fatture relative agli acquisti di energia elettrica, acqua, gas, oli da gas e di servizi tramite reti telefoniche, nonché gli acquisti di titoli, valori mobiliari e strumenti finanziari effettuati presso lo stesso soggetto, qualunque sia il loro importo.

(11) Non solo, ma anche con riferimento alle segnalazione dei rapporti e delle operazioni finanziarie al c.d. ”Archivio dei rapporti” previsto dall’art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, a cui sono tenuti le banche e gli altri intermediari finanziari in relazione ai rapporti intrattenuti con la clientela nel 2011, che già dovevano essere trasmessi entro il 31 ottobre 2013.

(12) Integrato con un ulteriore comunicato stampa 8 novembre 2013, per precisare che il rinvio riguarda sia l’utilizzo del canale Entratel che di quello Fisconline.

(13) Provv. 7 novembre 2013, n. 130406, in Boll. Trib., 2013, 1570.

(14) Per i commenti a detto provvedimento cfr. M. Bellinazzo, Spesometro al 31 gennaio 2014, in Il Sole 24 Ore, 8 novembre 2013, pag. 29; ID., Spesometro, proroga integrale, ivi, 9 novembre 2013, pag. 21; V. Stroppa, Più tempo per lo spesometro, in Italia Oggi, 8 novembre 2013, pag. 25; F.G. Poggiani, Spesometro, dilazione per tutti, ivi, 9 novembre 2013, pag. 28; nonché circ. Assofiduciaria 8 novembre 2013, n. 75; e circ. Ernst&Young 8 novembre 2013, n. 41.

(15) Per il relativo commento cfr. circ. Ernst&Young 8 ottobre 2013, n. 37; e circ. Ernst&Young 16 ottobre 2013, n. 38; M. PasiniA. Passeri, Decreto del fare. D.L. n. 69/2013. Alcune novità fiscali, in TLS Newsletter, n. 8-bis/2013, pag. 9; A.A. Zanatto – D. Brenna, Decreto del fare: principali novità IVA, ibidem, 18; e B. Santacroce, La fattura elettronica semplifica l’invio dei dati, in Il Sole 24 Ore, 6 novembre 2012, pag. 23.

(16) In Boll. Trib., 2005, 426.

(17) Su questa responsabilità fiscale solidale ved. più diffusamente circ. Federcasse 10 settembre 2013, n. 146; G. Polo, Disposizioni in materia di responsabilità fiscale del committente e dell’appaltatore (e dell’eventuale subappaltatore) nei contratti di appalto di opere, servizi e forniture, in Boll. Trib., 2013, 253; e ID., Le modifiche intervenute in materia di responsabilità fiscale negli appalti, ibidem, 1470.

(18) Cfr. in tal senso art. 50-bis, quinto comma, del D.L. n. 69/2013.

(19) Al riguardo cfr. R. Rosati, Modello Intrastat verso l’addio, in Italia Oggi, 10 settembre 2013, pag. 26.

(20) Al riguardo, si veda altresì lo specifico D.M. n. 75/2004, ossia il «Regolamento recante la determinazione delle modalità applicative dell’imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalle banche».

(21) Fatte salve le operazioni di cui ai punti 11), 18) e 19) dell’art. 10 dello stesso D.P.R. n. 633/1972.

(22) In riferimento a detti soggetti, in un primo momento, la previgente disposizione prevedeva la descritta agevolazione solamente in via transitoria, in riferimento alle operazioni relative agli anni 2012 e 2013.

(23) Invero, sono state richiamate le operazioni in oro da investimento per mera esigenza esemplificativa allo scopo di indicare una fattispecie fra quelle in cui una banca, pur in regime ex36-bis”, è comunque tenuta ad emettere la fattura. In realtà, dette operazioni rientrano nel novero di quelle c.d. “finanziarie” per cui corre l’obbligo di segnalazione ex art. 7 del D.P.R. n. 605/1973 e, come tali, sono escluse dall’adempimento dello “spesometro” di che trattasi per i motivi che immediatamente esamineremo.

(24) Al riguardo, si ricorda che ai sensi del terzo comma del citato art. 22 del D.P.R. n. 633/1972: «Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l’emissione della fattura sono obbligati a richiederla».

(25) Sull’argomento cfr. nota 6 marzo 2012 (pur se il relativo documento riporta erroneamente la data del 6 marzo 2011) della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle entrate – Settore Analisi e Strategie, Ufficio Basi dati e strumenti e analisi – emanata in riferimento ai numerosi quesiti formulati in materia dalle Associazioni di categoria degli operatori finanziari e dall’ANIA.

(26) Salvo quanto previsto per gli anni 2012 e 2013 in riferimento alle operazioni della specie fatturate per un importo inferiore ai 3.600 euro dalla “semplificazione” transitoria appena ricordata nel paragrafo precedente.

(27) A questo proposito non si può non notare come una analoga attenzione non sia stata dal legislatore riconosciuta ad altri operatori commerciali diversi da quelli finanziari, quali gli erogatori di servizi di utenza (gas, luce e telefono), che ugualmente sono tenuti – in virtù di altre disposizioni previste dal medesimo art. 7 del citato D.P.R. n. 605/1973 – ad obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria in relazione ai rapporti con essi intrattenuti. Sull’argomento cfr. R. Rizzardi, Spesometro senza bussola, in Il Sole 24 Ore, 7 novembre 2013, pag. 30.

(28) Cfr. nota 22 dicembre 2011 della Direzione Centrale Accertamento – Settore Analisi e Strategie – quale risposta ai quesiti posti dalle Associazioni di categoria.

(29) Cfr. provv. n. 94908/2013, punto 4.1, lett. d), cit.

(30) Cfr. circ. n. 24/E/2011, cit.; circ. n. 28/E/2011, cit.; nonché nota FAQ 13 gennaio 2012; e circ. Assonime n. 35/2013, cit., che esclude del resto, per analoghi motivi, la necessità di segnalare le operazioni di locazione immobiliare. Al riguardo, ved. anche L. Gaiani, Gli affitti fuori dalla comunicazione, in Il Sole 24 Ore, 8 novembre 2013, pag. 29.

(31) Con la medesima declaratoria citata nella precedente nota.

(32) Cfr. circ. 4 aprile 2007, n. 18/E, in Boll. Trib., 2007, 628.

(33) Su tale particolare adempimento cfr. M. Bellinazzo, Spesometro, tracciabilità completa, in Il Sole 24 ore, 30 gennaio 2013, pag. 15; ID., Rinvio per i dati dello spesometro, ivi, 3 luglio 2013, pag. 15; R. Sposati, Spesometro, rischio doppioni, in Italia Oggi, 4 settembre 2013, pag. 28; nonché circ. Assofiduciaria 1° agosto 2013, n. 56.

(34) Si noti che risulterebbe esclusa, in virtù della disposizione appena riportata e di quella che prevede che gli operatori commerciali che accettano pagamenti da parte di privati consumatori con l’uso di dette carte elettroniche non le debbano inserire nel proprio “spesometro”, la segnalazione delle operazioni della specie di importo inferiore a 3.600 euro. Al riguardo si può osservare che anche queste operazioni sono comunque segnalate all’Anagrafe dei rapporti, ma è la medesima considerazione per cui si è lamentata la duplicazione degli adempimenti per quelle aventi importo superiore. Evidentemente il legislatore si è voluto precostituire un sistema di indagine più “specializzato” in riferimento a tali strumenti di pagamento, riservato ad operazioni di così rilevante importo (e alle carte che ne consentono il relativo plafond).

(35) Cfr. Comunicazione via e-mail ai Componenti dei Gruppi di Lavoro, Imposte Indirette, IVA e Accertamenti bancari, con oggetto: Spesometro 2012 – scadenza 12 novembre 2013. Nuova regolamentazione degli obblighi di comunicazione, 9 agosto 2013.

(36) Cfr. Comunicazione via e-mail ai Componenti del Gruppo di Lavoro, Carte di pagamento, con oggetto: Spesometro per le transazioni di importo rilevante effettuate con carte di pagamento, 7 ottobre 2013.

(37) In Boll. Trib., 2012, 1467.

(38) Su tale provv. cfr.: Spesometro: acquisti con POS, le specifiche per la comunicazione, in www.FiscoOggi.it, 28 ottobre 2013; e G. Galli, L’ultimo tassello per lo spesometro, in Italia Oggi, 19 ottobre 2013, pag. 24.

(39) In Boll. Trib., 2013, 1005.

(40) La scadenza, inizialmente fissata al 30 aprile 2012 dal provv. n. 185905/2011, cit., è stata poi prorogata al 15 ottobre 2012 con il provv. 13 aprile 2012, n. 56565, in Boll. Trib., 2012, 600, al 31 gennaio 2013 con il provv. n. 143439/2012, cit., e al 3 luglio 2013 con il provv. 31 gennaio 2013, ivi, 2013, 205.

(41) Si noti peraltro che – per quanto l’osservazione risulta di fatto superata dal generalizzato riconoscimento della proroga del particolare adempimento al 31 gennaio 2014 – in questo caso, a differenza di quanto attiene al c.d. “spesometro ordinario”, non si fa una distinzione di scadenze per i contribuenti IVA “mensili” o “trimestrali”. Per quanto possa suscitare meraviglia, per il particolare sistema di valorizzazione del volume d’affari per i contribuenti in c.d. “regime ex 36-bis”, come per quasi la totalità degli operatori finanziari e delle assicurazioni, esistono molte banche che sono tenute al versamento di quanto dovuto a titolo IVA con cadenza trimestrale.

(42) Aderendo così alla pertinente interpretazione formulata dai Colleghi della Federazione Trentina delle Cooperative con messaggio e-mail del 20 giugno 2013. Del resto, ai dati relativi all’anno 2012 faceva cenno il comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate 15 aprile 2013 (diffuso e commentato dall’ABI con messaggio e-mail del 16 aprile 2013) che – nell’annunciare un’ulteriore proroga dell’adempimento – rimetteva ad un successivo provvedimento attuativo l’esame della questione. Non risulta che però questo aspetto sia stato sufficientemente chiarito nelle successive disposizioni che sono state diramate.

(43) Trattasi, come da rubrica dello stesso punto 2, dell’elenco: «dei soggetti convenzionati e abilitati alla ricezione di pagamenti effettuati con carte di debito, di credito o prepagate».

(44) Cfr. punto 1.4 del più volte citato provv. n. 185905/2011.

(45) In Boll. Trib., 2012, 505.

(46) In merito cfr. A. M. Mastromatteo B. Santacroce F. Vernassa, A partire da mille euro la comunicazione preventiva, in Focus Norme e Tributi de Il Sole 24 Ore, 22 ottobre 2013, pag. 13.

(47) In Boll. Trib. On-line.

(48) In Boll. Trib., 2011, 1217.

(49) In Boll. Trib., 2013, 918; sul punto cfr. E. Greco, Anche il leasing viaggia sul modello polivalente, in Norme e Tributi de Il Sole 24 Ore, 28 ottobre 2013, pag. 3; e F. Ricca, Spesometro, leasing e black-list vanno nel modello polivalente, in Italia Oggi, 21 ottobre 2013, pag. 10.

(50) Cfr. circ. 20 aprile 1973, n. 30/510542, in Boll. Trib., 1973, 895.

(51) Al riguardo cfr. F. Ricca, San Marino, sugli acquisti si applica l’IVA a destinazione, in Italia Oggi, 30 settembre 2013, pag. 9; e ID., Scambi esentati da tutti i dazi, ivi, pag. 10.

(52) Vedi l’elenco aggiornato all’11 ottobre 2013 sul sito www.agenzieentrate.it.

(53) Sull’argomento cfr. F. Ricca, Operazioni IVA con Paesi black-list, in Inserto di Italia Oggi, 7 ottobre 2013; G. Albano E. Greco, Black-list, doppio modello, in Norme e Tributi del Il Sole 24 Ore, 21 ottobre 2013, pag. 3; G. Gavelli – M. Sirri, Operazioni con l’estero: lunga lista di esclusioni, ivi, 28 ottobre 2013, pag. 3; G.P. Tosoni, Fuori le operazioni black-list sotto i 500 euro, in Il Sole 24 Ore, 11 ottobre 2013, pag. 27; B. Santacroce, Black-list, import-export nella rete, ivi, 12 ottobre 2013, pag. 23; ID., Black-list fuori dallo spesometro, ivi, 27 settembre 2013, pag. 32; M. Mantovani – B. Santacroce, Spesometro senza ripescaggi, ivi, 9 ottobre 2013, pag. 23; e A. Antonelli – A. Mengozzi, Spesometro a effetto allargato, ivi, 5 settembre 2013, pag. 24.

(54) In relazione alla comunicazione delle operazioni con i Paesi black-list, le suddette sanzioni sono raddoppiate (quindi vanno da 516 a 4.130 euro), in forza dell’art. 1, terzo comma, del D.L. n. 40/2010.

(55) Al riguardo cfr. D. Deotto, Per l’omessa comunicazione penalità a portata variabile, in Focus di Norme e Tributi de Il Sole 24 Ore, 23 ottobre 2013, pag. 14; G. Parente A. Sacrestano, Spesometro soft sulle sanzioni, in Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2013, pag. 29; M. Brusaterra, Non puniti gli errori formali, ivi, 20 ottobre 2013, pag. 25; e G. Parente, Partita aperta sulle sanzioni, ivi, 6 novembre 2013, pag. 25.

(56) Si veda anche in proposito circ. n. 24/E/2011, cit.

(57) Quindi, se sono valide tali osservazioni, al di fuori del fatto più grave della completa omissione della comunicazione, viene riconosciuta al contribuente la possibilità di correggere i dati già inviati molto al di là dei termini già riconosciuti dal ricordato istituto del ravvedimento operoso. Per quanto questa scelta sia molto apprezzabile, non può sottacersi l’anomalia di una norma “secondaria”, quale quella contenuta nel citato provvedimento attuativo, che abbia nello specifico rettificato la norma legislativa “primaria” di cui al D.Lgs. n. 472/1997 (a meno che alla esaminata “comunicazione polivalente” sia stata attribuita una valenza diversa e “minore” delle “dichiarazioni fiscali” propriamente dette, prese in considerazione dal ricordato art. 13).

(58) Basti in proposito ricordare quanto recentemente avvenuto in tema di “responsabilità fiscale solidale” in materia di appalti e il gran numero di adempimenti fiscali di prossima scadenza, come da ultimo evidenziato da G. Trovati, Caos fiscale di fine anno in 22 tappe, in Il Sole 24 Ore, 10 novembre 2013, pag. 3; e C. dell’Oste G. Parente, Il Fisco semplice resta ancora un miraggio, ivi, 11 novembre 2013, pag. 3.

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