22 Aprile, 2016

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa 2. Le norme processuali e procedimentali di riferimento: l’art. 16 del D.Lgs. n. 546/1992 3. (segue): la normativa in materia postale – 4. (segue): l’“evoluzione” temporale dell’art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999 – 5. La posizione della giurisprudenza di legittimità – 6. (segue): le pronunce di merito 7. Osservazioni.

 

 

1. Premessa

Le problematiche interpretative in materia di notificazioni sono indubbiamente tra quelle che più di frequente impegnano i collegi delle varie giurisdizioni nazionali.

In ambito tributario, da qualche tempo, si assiste ad un fermento ermeneutico, sia presso le Commissioni di merito che in sede di legittimità, con riguardo alla questione della validità o meno delle “notificazioni” (il virgolettato, per quanto si dirà a seguire, appare opportuno) di atti – ricorsi ed appelli, ma anche sentenze – del processo tributario di merito eseguite in via “diretta”, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, tramite operatori postali diversi da Poste Italiane s.p.a. (di seguito, anche soltanto Poste).

Nelle pagine che seguono, attraverso l’esame del quadro normativo di riferimento e della principale esegesi giurisprudenziale, si tenterà di offrire alcuni spunti di riflessione e suggerimenti operativi, al fine di orientare l’agire di chi quotidianamente frequenta le aule in cui si amministra la giustizia tributaria.

2. Le norme processuali e procedimentali di riferimento: l’art. 16 del D.Lgs. n. 546/1992

La norma cardine in materia di notificazione degli atti del processo tributario di merito è costituita dall’art. 16 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, oltre ad operare (secondo comma) un generale rinvio alle «norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall’art. 17», prevede nel successivo terzo comma alcune modalità caratteristiche di notifica, peculiari di questo speciale processo.

Per quanto qui d’interesse, infatti, detto terzo comma stabilisce che le notificazioni possono essere fatte anche «direttamente [vale a dire senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario o di altro agente notificatore, n.d.a.] a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto».

La notificazione postale “diretta” è ammessa per la notificazione di tutti gli atti del processo tributario, ivi comprese le sentenze delle Commissioni territoriali provinciali e regionali (1), mentre non è consentita per gli atti del giudizio di legittimità, in quanto non prevista dal codice di rito civile (2).

In base al quinto comma dell’art. 16 del D.Lgs. n. 546/1992, la notificazione a mezzo del servizio postale «si considera fatta nella data della spedizione», mentre i termini che hanno inizio dalla notificazione «decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto».

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3. (segue): la normativa in materia postale  (3)

Secondo quanto chiarito anche dalla Corte di Cassazione, le regole procedimentali della notificazione “diretta” (4) vanno rinvenute nella disciplina delle corrispondenze raccomandate “ordinarie” dettata dal D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655 (regolamento di esecuzione dei libri I e II del “codice postale” approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) e dal decreto del Ministro delle comunicazioni del 9 aprile 2001 («Approvazione delle condizioni generali del servizio postale»), mentre non si applicano le formalità previste per le notificazioni a mezzo del servizio postale eseguite (a mezzo raccomandata c.d. “per atti giudiziari”) (5) dall’ufficiale giudiziario o da altro agente notificatore ai sensi dell’art. 149 c.p.c. e della legge 20 novembre 1982, n. 890 (6).

Ai fini che qui interessano, viene in considerazione anche il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 (7), recante le regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio postale, che in particolare:

all’art. 1, secondo comma, lett. o), definisce «fornitore del servizio universale» (di seguito, anche soltanto fornitore) il «fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale sul territorio nazionale»;

all’art. 3, secondo comma, chiarisce che il «servizio universale» comprende – oltre alla raccolta, al trasporto, allo smistamento e alla distribuzione degli invii postali fino a 2 kg e dei pacchi postali fino a 20 kg – i «servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati»;

all’art. 4, riformulato dal D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, prevede che «Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890» (8) (9);

all’art. 5, dispone che «L’offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, è soggetta al rilascio di licenza individuale da parte del Ministero dello sviluppo economico» (10);

all’art. 23, secondo comma, stabilisce che il servizio universale «è affidato a Poste italiane spa per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE» (11).

4. (segue): l’“evoluzione” temporale dell’art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999

La problematica evidenziata in premessa va dunque esaminata tenendo conto delle norme appena richiamate, e in particolare di quanto previsto (in passato ed attualmente) dall’art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999.

Fino al 29 aprile 2011, infatti, questa norma (al quinto comma) riconosceva al fornitore l’esclusiva su tutti gli «invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie» (12): di conseguenza, anche da un punto di vista squisitamente letterale, si potevano ritenere ricompresi nell’ambito della riserva di legge anche i servizi di recapito delle raccomandate “ordinarie” (di cui al citato art. 16, terzo comma, del D.Lgs. n. 546/1992) utilizzate nella “procedura giudiziaria” – processo tributario.

A decorrere dal successivo 30 aprile (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 58/2011), invece, il novellato art. 4 – che, per quanto d’interesse, circoscrive la riserva alla (almeno letteralmente) più ristretta area dei servizi inerenti le sole notificazioni eseguite ai sensi della legge n. 890/1982 – in combinato disposto con il successivo art. 5, sembra lasciare fuori dall’area di “esclusiva” di Poste gli “invii raccomandati” c.d. “ordinari”.

Questi servizi, invero, pur rientrando nell’ambito del servizio postale universale (art. 3 del D.Lgs. n. 261/1999) non sono riservati in esclusiva a Poste Italiane s.p.a., ma possono essere svolti anche da soggetti diversi che abbiano ottenuto la prescritta licenza individuale.

Da un punto di vista squisitamente letterale, quindi, non si vedono ragioni per cui non debba attribuirsi validità alle raccomandate “ordinarie” utilizzate per la notifica diretta degli atti del processo tributario quando inviate tramite operatori postali privati anziché attraverso Poste Italiane.

Tanto più che le stesse informazioni reperibili sul sito del competente Ministero sottolineano che la raccomandata recapitata da un licenziatario «ha lo stesso valore legale di quella consegnata da Poste Italiane» (13).

Piuttosto, occorre verificare – attraverso l’esame delle pronunce giurisprudenziali – se, al di là del mero tenore letterale della norma, possono individuarsi prevalenti ragioni di coerenza sistematica, o anche soltanto di opportunità, che suggeriscano una diversa soluzione rispetto a quella che scaturisce dal solo dato positivo testuale.

5. La posizione della giurisprudenza di legittimità

Secondo il tradizionale orientamento della Suprema Corte, laddove la legge, «per l’esecuzione di una notificazione (o, comunque, per la spedizione di un atto nell’ambito di una procedura amministrativa o giudiziaria)», stabilisce l’utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, «non può che fare riferimento alla utilizzazione del cd. servizio universale, cioè di quello fornito su tutto il territorio nazionale dall’Ente Poste» (14).

Le richiamate pronunce sono state peraltro emesse in relazione a fattispecie che ricadevano sotto la disciplina dell’art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999 nel testo vigente prima della novella normativa del marzo 2011.

Più di recente sono peraltro intervenute altre pronunce in cui la Corte di Cassazione ha fornito interessanti indicazioni con riferimento alla validità delle “notificazioni” di atti del processo eseguite da operatori postali privati nel regime dell’attuale testo dell’art. 4 in parola.

In particolare, nella sentenza resa dalla III Sezione Penale della Suprema Corte il 22 gennaio 2014, n. 2886 (15), si rileva come tra i servizi attualmente riservati a Poste «non possa rientrare il servizio di spedizione con raccomandata dell’atto di impugnazione di cui all’articolo 583 c.p.p.» (16) trattandosi di un’attività diversa da quella «della “notificazione a mezzo posta di atti giudiziari”, risolvendosi, appunto, in una “spedizione” sia pure a mezzo posta volta a far pervenire non ad una controparte, bensì all’ufficio giudiziario … l’atto di gravame».

Sostanzialmente, applicando la regola enucleata da questa pronuncia al processo tributario, le parti potrebbero validamente affidare all’operatore postale privato la propria costituzione in giudizio (eseguibile a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 22, primo comma (17), del D.Lgs. n. 546/1992), mentre dello stesso mezzo non potrebbero avvalersi per le vere e proprie “notificazioni” (riguardanti, cioè, atti del processo che hanno per destinatario la controparte processuale).

In altra pronuncia (18), la Corte di Cassazione ha rilevato che, laddove per l’invio di una raccomandata ci si sia avvalsi di un operatore postale privato, l’attività dell’incaricato del recapito non è assistita dalla fede privilegiata e non gode di nessuna presunzione di veridicità, «con la conseguenza che le attestazioni relative alla data di consegna dei plichi non sono idonee a far decorrere il termine iniziale per le impugnazioni» (19).

Applicando questo principio, pertanto, a fronte della “notificazione” di una sentenza tributaria eseguita a mezzo raccomandata “ordinaria” tramite agenzia postale privata, non sarebbe possibile individuare con certezza il momento in cui inizia a decorrere per il notificatario il termine “breve” per l’eventuale gravame.

Di validità della notifica postale eseguita con l’intervento di un’agenzia privata di recapito si è occupata anche l’ordinanza della VI Sezione della Corte di Cassazione del 24 luglio 2014, n. 16949 (20), in una fattispecie in cui l’atto (una cartella di pagamento), spedito al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento di Poste Italiane, era stato materialmente consegnato al destinatario da un operatore privato.

In questo caso, spiega ancora la Cassazione, la notifica è validamente eseguita «qualora il notificante si sia rivolto all’ufficio postale, e l’affidamento del plico all’agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell’Ente Poste, … perché in tal caso l’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra l’ente Poste e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del servizio» (21).

Decisamente rilevante, se non addirittura risolutiva della questione che ci occupa, è poi l’ordinanza 18 dicembre 2014, n. 26704 (22), con la quale la VI Sezione ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile per tardività un appello tributario tempestivamente affidato al corriere privato ma recapitato all’Ufficio finanziario a termine d’impugnazione scaduto (23).

Nell’occasione il Supremo Collegio ha concluso che, ai sensi del novellato art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999, la riserva in favore del fornitore relativa alle notificazioni di atti «è stabilita dalla legge senza alcune distinzione tra notificazioni a mezzo posta effettuate dall’ufficiale giudiziario ai sensi della legge n. 890 del 1982, e notificazioni effettuate da soggetti diversi dall’ufficiale giudiziario in base a diverse disposizioni di legge» e che «va tenuto fermo, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 58 del 2011, il principio in forza del quale “la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata non sono assistite dalla funzione probatoria che … [la legge, n.d.a.] ricollega alla nozione di invii raccomandati e devono, pertanto, considerarsi inesistenti (Cass., n. 2262/13)”».

Da ultimo, poi, la sezione tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza 13 febbraio 2015, n. 2922 (24), ha ribadito che la notificazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento è soltanto quella eseguita tramite Poste Italiane e che laddove, invece, tale adempimento sia affidato ad un’agenzia privata di recapito «non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio, sia che trattasi di raccomandata riconducibile nell’ambito dei servizi inerenti le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla l. 890/82, sia alla raccomandata diretta a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 16, comma 3, D.lgs 546/92, ove la notifica sia effettuata nei confronti del contribuente o società privata» (25).

6. (segue): le pronunce di merito

Alle richiamate pronunce della Corte di Cassazione si affiancano anche alcuni arresti dei collegi tributari di merito che di recente hanno avuto modo di occuparsi della problematica di cui si discute.

In particolare, si segnalano le sentenze n. 1313 del 19 marzo 2014 della Commissione tributaria provinciale di Salerno, e n. 502 del 10 giugno 2014 della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta (26) che hanno dichiarato inammissibili i ricorsi spediti per il tramite di un’agenzia postale privata osservando che quando il legislatore prescrive per l’esecuzione di una notificazione l’utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento «non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale» e pertanto «Qualora tale adempimento sia affidato a un’agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall’articolo 140 c.p.c. e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio» (27).

Ancora più di recente (28), la Commissione tributaria provinciale di Campobasso ha dichiarato inammissibile perché “giuridicamente inesistente” un ricorso tributario proposto a mezzo di servizio di posta privata, osservando che il combinato disposto del novellato art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999 e dell’art. 16 del D.Lgs. n. 546/1992 «comporta che nel processo tributario le notificazioni col mezzo della posta possono essere eseguite solo dall’ente Poste Italiane» (29).

7. Osservazioni

Tenuto conto di quanto esposto, le linee guida che allo stato riguardano la problematica di cui si è discusso sembrano convergere sulla conclusione che, laddove eseguita per il tramite esclusivo (30) di un licenziatario privato, la notificazione postale “diretta” non è equiparabile a quella eseguita tramite Poste Italiane e deve pertanto considerarsi invalida.

La giurisprudenza appare infatti piuttosto compatta nel ribadire, anche rispetto al novellato art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999, l’orientamento tradizionale fermo nel riconoscere in capo a Poste, in qualità di fornitore del servizio postale universale, la riserva in ordine a tutte le notificazioni di atti giudiziari eseguite a mezzo di raccomandata, anche quando cioè la notifica venga eseguita in via “diretta” tramite la raccomandata “ordinaria” di cui all’art. 16, terzo comma, del D.Lgs. n. 546/1992.

A questo punto, si ritiene peraltro di dover operare un distinguo a seconda che il ricorso venga ricevuto dall’Ufficio finanziario prima o, invece, successivamente allo spirare del termine decadenziale per il suo compimento.

Quando infatti l’atto venga recapitato all’Ufficio finanziario prima del decorso dei sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato si può ragionevolmente equiparare detto recapito alla notificazione eseguita mediante consegna diretta all’Ufficio (31), che contestualmente alla consegna provvede ad attribuire all’atto un numero di protocollo avente data certa.

In questo caso, non si vede quale ragione osti ad attribuire validità, o quantomeno a considerare soltanto nulla e dunque sanabile per raggiungimento dello scopo attraverso la costituzione in giudizio dell’intimato, detta “notificazione”, ancorché eseguita da soggetto che, secondo l’interpretazione più accreditata, non avrebbe titolo per eseguirla.

D’altra parte, anche in relazione ad altra ipotesi di notificazione eseguita secondo modalità che tradizionalmente vengono ritenute estranee al paradigma normativo, come tali da considerarsi inesistenti, si riscontrano letture più “tolleranti” da parte del collegio di legittimità.

Si veda, infatti, la citata ordinanza n. 26704/2014, nella quale la Suprema Corte – premesso che la notifica all’Agenzia delle entrate del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale «può legittimamente effettuarsi presso gli uffici periferici» dell’Agenzia stessa – ha rilevato che la circostanza che detto ricorso sia stato notificato presso l’Ufficio territoriale dell’ente mediante consegna diretta «determina la nullità della notifica per mancato rispetto della disciplina dettata dall’articolo 137 ss. c.p.c. (non potendo applicarsi al giudizio tributario l’articolo 16 del D.Lgs. n. 546 del 1992, che è applicabile solo nel giudizio tributario di merito …) ma non la sua inesistenza”, con conseguente “sanatoria di tale nullità per effetto dell’intervenuta costituzione dell’Agenzia» (32).

Ove, di contro, la consegna all’Ufficio finanziario dell’atto spedito a mezzo di operatore postale privato sia avvenuta successivamente alla scadenza del termine previsto per la notificazione, sembra debba concludersi per l’inesistenza (33) della notificazione, non trovando neppure applicazione il principio di “anticipazione degli effetti” della notifica postale fissata dall’art. 16, quinto comma, del D.Lgs. n. 546/1992.

Ponendosi su un piano squisitamente pratico, un suggerimento improntato a prudenza e cautela è, ovviamente, quello di spedire l’atto tramite Poste italiane s.p.a. ogniqualvolta si opti per la notificazione “diretta” a mezzo posta.

Con riferimento ai giudizi già incardinati nei quali può venire in contestazione la circostanza che la notifica del ricorso (o dell’appello) sia stata eseguita tramite licenziatario postale privato, si può invocare – previo riconoscimento della mera nullità della notifica (34) – l’applicazione della regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo, in caso di costituzione in giudizio di controparte o, in mancanza, chiedere al giudice di fissare un termine per la rinnovazione della notifica.

Come ulteriore argomento difensivo si potrebbe richiamare a sostegno della validità della notifica la citata sentenza della Corte di Cassazione n. 2886/2014.

Tenuto conto di quanto statuito da questa pronuncia, infatti, non si comprende per quale motivo lo stesso strumento (spedizione a mezzo raccomandata di operatore postale privato) possa essere considerato valido per le trasmissioni al giudice e non per quelle indirizzate alle controparti.

Per quale motivo, infatti, la data di spedizione del ricorso alla Commissione tributaria attestata dall’operatore postale privato dovrebbe valere soltanto ai fini della verifica del rispetto del termine di “trenta giorni dalla proposizione del ricorso” fissato dall’art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992 per la tempestività della costituzione in giudizio e non invece per valutare la tempestività di atti notificati alla controparte?

Il quinto comma dell’art. 16 del D.Lgs. n. 546/1992, nel prevedere, con formulazione di evidente portata generale, che “Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione”, non sembra consentire una discriminazione fondata sul destinatario della trasmissione.

De iure condendo, infine, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore che, onde evitare ulteriori annose questioni ed inutili contenziosi, chiarisca in modo definitivo la problematica in oggetto.

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Dott. Massimo Cancedda

 

(1) In base all’art. 38, secondo comma, del D.Lgs. n. 546/1992, infatti, «Le parti hanno l’onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell’articolo 16».

(2) L’art. 62, secondo comma, del D.Lgs. n. 546/1992, prevede infatti che «Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto».

(3) Utili informazioni e schede di sintesi sul servizio postale in Italia sono reperibili sul sito del Ministero dello sviluppo economico, sezione Comunicazioni>Servizi postali.

(4) Per completezza, si ricorda che la notificazione diretta a mezzo del servizio postale è ammessa anche con riguardo agli atti del procedimento amministrativo tributario, ai sensi di diverse disposizioni. In particolare, in base all’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, «La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari … secondo le modalità previste dalla presente legge». Inoltre altre specifiche norme di settore (tra le quali, l’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; l’art. 3, quarto e quinto comma, del D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331; l’art. 54, settimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; l’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) consentono l’utilizzo della raccomandata “ordinaria” per la notificazione di specifici atti tributari.

(5) L’art. 2 della legge n. 890/1982 prevede che per le notificazioni a mezzo raccomandata “per atti giudiziari”, gli agenti notificatori «fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde …, conformi al modello prestabilito dall’Amministrazione postale». Per le raccomandate “ordinarie”, invece, il modulo per l’avviso di ricevimento è di colore bianco.

(6) Ved. Cass., sez. VI, 9 gennaio 2014, ord. n. 272; Cass., sez. trib., 24 marzo 2014, ord. n. 6906; Cass., sez. trib., 16 aprile 2014, n. 8842; Cass., sez. trib., 4 giugno 2014, n. 12498; Cass., sez. trib., 4 luglio 2014, n. 15317; e Cass., sez. trib., 12 dicembre 2014, n. 26185; tutte in Boll. Trib. On-line.

(7) Che ha subito diverse modifiche ad opera del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari».

(8) In base alla successiva lett. b) costituiscono oggetto di esclusiva, altresì, «i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» (vale a dire le notificazioni a mezzo posta dei verbali di accertamento delle violazioni alle disposizioni del nuovo codice della strada).

(9) Al riguardo, nell’apposita sezione “Servizi postali” del sito del Ministero dello sviluppo economico si legge che «A seguito del processo di liberalizzazione del settore (Direttive dell’Unione europea 97/67/CE, 2002/39/CE, 2008/6/CE), il mercato è stato aperto alla concorrenza di nuovi operatori, attraverso la graduale riduzione nel tempo dell’area di monopolio riservata alla società concessionaria Poste Italiane, fino alla piena liberalizzazione del mercato attuata con il decreto legislativo n. 58 del 2011. Restano affidati in esclusiva a Poste Italiane, per esigenze di ordine pubblico, le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del Codice della Strada. Per effetto delle direttive di liberalizzazione postale, accanto a Poste Italiane, anche altri operatori possono fornire servizi postali, sia nell’ambito del servizio universale (titolari di licenza individuale), sia al di fuori dello stesso nell’ambito dei cosiddetti servizi a valore aggiunto (titolari di autorizzazione generale)».

(10) Si evidenzia che nella sezione Comunicazioni>Servizi postali>Titoli abilitativi: Licenze e autorizzazioni del sito del Ministero dello sviluppo economico è presente un elenco degli operatori postali operanti in Italia, con la specificazione delle autorizzazioni di cui ciascuno è titolare.

(11) Quindi, considerato che il decreto in questione (D.Lgs. n. 58/2011; ved. nota 8) è entrato in vigore il successivo 30 aprile, fino al 30 aprile 2026.

(12) Precisando che «per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l’attività della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica».

(13) In questi termini, letteralmente, si veda l’area FAQ del sito del Ministero dello sviluppo economico>Comunicazioni>Servizi postali>Titoli abilitativi: Licenze e autorizzazioni.

(14) In questi termini, Cass., sez. trib., 7 maggio 2008, n. 11095, in Boll. Trib. On-line; cfr. anche Cass., sez. VI, 19 dicembre 2014, ord. n. 27021, ivi (nella quale si legge che all’attestazione dell’operatore postale privato relativa alla data di spedizione – nella specie, 14 ottobre 2010 – di una raccomandata «non può … essere parificata la certificazione dell’invio raccomandato cui solo l’Ente Poste è abilitato nelle procedure giudiziarie ed amministrative … dovendo ritenersi inesistente la notificazione»); Cass., sez. VI, 31 gennaio 2013, ord. n. 2262, in Mass. Foro it., 2013, 75; Cass., sez. VI, 23 agosto 2011, ord. n. 17593, in Boll. Trib. On-line; Cass., sez. trib., 17 febbraio 2011, ord. n. 3932, in Boll. Trib., 2012, 301 (sulla quale si rinvia a M. Cancedda, Per la ritualità delle notificazioni a mezzo posta è necessario avvalersi dei servizi di Poste Italiane, ibidem, 249); Cass., sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22375, in Mass. Foro it., 2006, 1895; e Cass., sez. I, 21 settembre 2006, n. 20440, in Dir. e giust., 2006, 33.

(15) In Boll. Trib. On-line.

(16) In base all’art. 583 c.p.p. le parti e i difensori «possono proporre l’impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria» (comma 1); l’impugnazione «si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma» (comma 2). La medesima regola affermata dalla pronuncia in questione è stata successivamente ribadita dalla I Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza 18 dicembre 2014, n. 52534, in Boll. Trib. On-line.

(17) Che, infatti, prevede che il ricorrente, «entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento».

(18) Cfr. Cass., sez. VI, 30 gennaio 2014, n. 2035, in Boll. Trib. On-line; in cui la curatela di un fallimento aveva sostenuto la tardività dell’opposizione allo stato passivo del fallimento asseritamente proposta oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione ex art. 97 della legge fallimentare eseguita dal cancelliere tramite raccomandata con avviso di ricevimento di un operatore postale privato.

(19) Cass. n. 2035/2014, cit., spiega inoltre che il termine per la proposizione dell’impugnazione a seguito della notifica della sentenza a mezzo del servizio postale «va desunta, in mancanza di altri elementi, dalla busta di spedizione, ove sul retro sia stata apposta la data di arrivo presso il destinatario, non potendo essere ricavata dal timbro apposto sul plico da parte dello stesso destinatario, pur recante il numero cronologico e la data, … nonostante la natura eventualmente pubblica del predetto soggetto (nel caso di specie trattavasi dell’Agenzia delle entrate)».

(20) In Boll. Trib. On-line.

(21) Negli stessi termini si è espressa, seppure soltanto incidentalmente, Cass. ord. n. 27021/2014, cit.; nonché in precedenza, Cass., sez. VI, 13 marzo 2014, ord. n. 5873; e Cass., sez. trib., 6 giugno 2012, n. 9111, entrambe in Boll. Trib. On-line.

(22) In Boll. Trib. On-line.

(23) Nella pronuncia la Corte riferisce che la decisione impugnata aveva affermato la non assimilabilità del servizio postale privato a quello reso da Poste, concludendo che in caso di spedizione tramite corriere «la raccomandata equivale ad una consegna manuale e la data cui fare affidamento risulta quella del ricevimento» da parte del destinatario dell’atto.

(24) In Boll. Trib. On-line.

(25) La stessa sentenza precisa, altresì, che se trattasi, invece, di notifica effettuata nei confronti dell’Ufficio finanziario o dell’ente locale, prevedendosi la possibilità di consegna diretta dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia, «la notifica a mezzo posta privata è equiparabile alla consegna diretta con l’ulteriore precisazione che la notifica si considera eseguita non nel momento della spedizione, ma nel momento della ricezione, equiparandosi la società privata ad un incaricato alla notifica dell’atto».

(26) Ved. Comm. trib. prov. di Salerno, sez. XIII, 19 marzo 2014, n. 1313, e Comm. trib. prov. di Caltanissetta, sez. III, 10 giugno 2014, n. 502, entrambe in Boll. Trib. On-line, sulla quale si veda anche S. Trovato, Ricorsi solo con le Poste, in Italia Oggi del 21 agosto 2014.

(27) Entrambe le pronunce (emesse in fattispecie in cui l’impugnazione è stata proposta dopo il 29 aprile 2011) hanno dunque fondato le proprie conclusioni richiamando il riferito insegnamento “tradizionale” della Corte di Cassazione, formatosi come detto con riferimento al testo dell’art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999 anteriore alla novella del 2011.

(28) Cfr. Comm. trib. prov. di Campobasso, sez. II, 8 gennaio 2015, n. 1, in Boll. Trib. On-line.

(29) In particolare, secondo il collegio molisano, l’attestazione di avvenuto recapito risultante dall’avviso di ricevimento compilato dall’operatore postale privato «non è assistita dalla funzione probatoria che il citato D.Lgs. 261/99 all’art. 1, lett. I ricollega alla nozione d’invio raccomandato con A.R., poiché difforme dalle formalità prescritte dall’art. 140 c.p.c. e quindi non idoneo al procedimento notificatorio, con conseguente totale inesistenza del procedimento notificatorio stesso (Cfr. Cass., ex multis, 2262/2013)».

(30) Tranne, cioè, le ipotesi di cui si è detto (e che la giurisprudenza considera valide), in cui l’interessato si è rivolto a Poste Italiane e l’affidamento del plico all’agenzia privata di recapito è avvenuto per autonoma determinazione di Poste stessa.

(31) A sostegno di quanto ora affermato si veda anche il passaggio di Cass. n. 2922/2015, riportato nel testo di cui alla nota 24.

(32) Tale ordinanza è in evidente contrasto con quanto affermato da Cass., sez. VI, 1° dicembre 2014, n. 25395, in Boll. Trib. On-line, ove si legge che la consegna diretta del ricorso per cassazione, da parte del ricorrente o del suo difensore, all’impiegato addetto dell’Ufficio «esula completamente dal paradigma normativo della notifica contemplata dal codice di rito … e, pertanto, deve considerarsi inesistente», con conseguente «inammissibilità del ricorso stesso per omessa notifica».

(33) Chi scrive è consapevole che abbracciare la tesi dell’inesistenza della notifica dell’atto processuale eseguita a mezzo operatore postale privato anziché tramite Poste Italiane dovrebbe coerentemente portare a ritenere viziata la notificazione anche quando l’atto venga ricevuto dall’Ufficio entro i termini di legge.

(34) Eventualmente, rappresentando come anche in altre situazioni (quale quella di cui si è detto della notificazione mediante consegna diretta del ricorso per cassazione all’Ufficio) l’interpretazione della Suprema Corte risulta tollerante verso forme di notifica non conformi al dato testuale positivo.

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