14 Aprile, 2015

 

 

SOMMARIO: Premessa – 1. Processo tributario: il riferimento normativo specifico dell’appello tributario e quello generale delle comunicazioni e notificazioni 2. Processo civile: cenni sulla disciplina delle comunicazioni e notificazioni e luogo di notificazione dell’impugnazione 3. La questione sull’applicabilità dell’art. 330 c.p.c. al processo tributario e la soluzione offerta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile 4. Le conseguenti osservazioni 5. La concreta possibilità di sanatoria 6. L’estraneità della problematica della notificazione al procuratore “extra districtum” al processo tributario.

 

Premessa

Il presente scritto intende occuparsi del luogo in cui deve essere notificato l’appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale nei casi in cui la parte, pur assistita o difesa da un professionista, non abbia eletto domicilio presso quest’ultimo.

Per una migliore rappresentazione argomentativa della suindicata questione, è bene anticipare che rileva, ai fini della risoluzione del quesito e a sommesso avviso di chi scrive, quale sia il ruolo (di «assistenza tecnica» o, al contrario, di «rappresentanza e difesa») che la parte abbia inteso conferire al consulente, sebbene innanzi le Commissioni di merito questa distinzione sembra passare “sotto traccia” nonostante i diversi riflessi che l’assunzione dell’uno o dell’altra figura può riverberare in capo al professionista schierato a tutela degli interessi del contribuente.

Sembra, pertanto, opportuno riepilogare brevemente i tratti identificativi di queste due forme di rapporto tra consulente e cliente e, a tal proposito, va rammentato che nel “codice” del processo tributario (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) il legislatore, pur non vietando la possibilità della «rappresentanza e difesa», ha obbligatoriamente previsto – quale “minima” tutela professionale delle ragioni del contribuente avanti le Commissioni tributarie – la figura della «assistenza tecnica» (1), esercitabile mediante il conferimento di «incarico» al professionista, secondo i dettami di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992.

L’intero decreto citato, infatti, non prevede quel «ministero del difensore» e, parallelamente, non contempla il rilascio a questi di quella «procura» alle liti che, ad esempio, è richiamata negli artt. 82 (“patrocinio”) (2), 83 (“procura alle liti”) (3) e 84 (“poteri del difensore”) c.p.c. e che pur costituisce la fonte, oltre che della sostituzione procuratoria ex art. 170 c.p.c., dell’esercizio dei poteri-doveri processuali, ben conosciuta come ius postulandi ovvero del diretto compimento degli atti giudiziali in nome della parte (4).

Il dato letterale, scelto dal legislatore, probabilmente è conseguente al fatto che nel processo tributario – essendo abilitati ex lege alla tutela dei contribuenti anche dei professionisti diversi dagli avvocati (categoria professionale da sempre preposta alle attività processuali e per la quale è tipicamente previsto il «ministero» difensivo) – in sede di formazione della norma si è preferito adottare la figura più onnicomprensiva dell’«assistenza» (5), evidentemente anche in ragione del fatto che la stessa «assistenza» è un modello comunque conosciuto alla classe forense (ad esempio, nell’attuale disciplina del giudizio avanti il giudice di pace, ove secondo la formulazione dell’art. 82, secondo comma, c.p.c., nelle cause di valore superiore a euro 1.100,00 la parte può stare in giudizio col ministero o con l’assistenza di un difensore).

A questa peculiarità del processo tributario se ne aggiunge poi un’altra riscontrabile nel fatto che – a differenza di quanto accade nel processo civile – la presenza dell’assistente tecnico o del difensore non è richiesta neppure al momento della costituzione in giudizio, essendo tale partecipazione rimessa all’osservanza dell’ordine del giudice di munirsi di tale ausilio professionale solo nelle liti di valore superiore a euro 2.582,28 (6). Diversamente, nel giudizio civile, vale il disposto di cui all’art. 163, terzo comma, n. 6, c.p.c., secondo cui l’atto di citazione deve contenere «il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata» (7).

A parte questa considerazione, non può essere sottaciuto che «assistenza tecnica» (c.d. difesa “consultiva” o “passiva”) e «ministero del difensore» sono attività tra loro sicuramente distinte. Infatti, come già rammentato in dottrina, mentre l’«assistente tecnico» si limita ad affiancare la parte – senza assunzione di rappresentanza alcuna, adoperandosi nelle esternazioni, scritte od orali, utili a sostenere le ragioni di quest’ultima – il «rappresentante e difensore» che presta il proprio ministero agisce (come ci insegna il processo ordinario) come procuratore in giudizio della parte svolgendo funzioni di difesa attiva, potendo compiere e ricevere – ex art. 84 c.p.c. – nell’interesse di questa tutti gli atti del processo (che non siano espressamente riservati alla parte stessa) divenendone il naturale destinatario per effetto della sostituzione procuratoria degli atti processuali (8) (9). Ora, alla luce di queste preliminari considerazioni, appaiono subito evidenti le (anticipate) differenze tra «assistenza» e «rappresentanza e difesa» (10) e, pertanto, da queste premesse è più agevole verificare i riflessi – rispettivamente derivanti dai due distinti ruoli – sul luogo di notifica delle impugnazioni in caso di mancata elezione di domicilio da parte del ricorrente.

Anche su questi ultimi aspetti è però necessario ripercorrere alcune differenze tra processo civile e processo tributario.

[-protetto-]

1. Processo tributario: il riferimento normativo specifico dell’appello tributario e quello generale delle comunicazioni e notificazioni

Nel processo tributario, per quel che riguarda il tema specifico delle impugnazioni, è ampiamente incidente l’art. 49 del D.Lgs. n. 546/1992 che rinvia a larga parte del regolamento del codice di procedura civile; in via generale, le comunicazioni e le notificazioni debbono essere però fatte – salva la consegna a mani proprie – in primis nel domicilio eletto (11) o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte «costituita», secondo quanto stabilito dalla disciplina di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992. L’ultimo comma di tale norma si preoccupa di rimarcare che, ove manchino o siano assolutamente incerte l’elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato, gli atti sono comunicati o notificati presso la segreteria della Commissione tributaria (12).

2. Processo civile: cenni sulla disciplina delle comunicazioni e notificazioni e luogo di notificazione dell’impugnazione

Nel processo civile, invece, assumono rilevanza gli artt. 170 e 330 c.p.c. che ruotano entrambi intorno la figura del c.d. «procuratore costituito».

La prima norma (13) dispone, al relativo primo comma, che dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al «procuratore costituito», salvo che la legge disponga altrimenti; la seconda si occupa del luogo e del destinatario della notificazione della sentenza e dell’impugnazione, stabilendo che «se nell’atto di notificazione della sentenza (14) la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell’articolo 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio».

Appare quindi chiaro che nella disposizione contenuta nell’art. 170 c.p.c. è rintracciabile la c.d. sostituzione procuratoria, poiché, nell’ipotesi di costituzione a mezzo di procuratore, è quest’ultimo il soggetto che appare e che in effetti è il titolare del potere di condurre il giudizio (15). La dottrina, inoltre, ha precisato che oggetto di tale disciplina sono i c.d. atti endoprocessuali, cioè quelli formati all’interno del singolo grado processuale (16) in forza del fatto che il contenuto espresso dall’art. 170 c.p.c. (17) fa discendere ex lege e quindi automaticamente dalla costituzione in giudizio la diretta legittimazione del procuratore costituito a ricevere gli atti (18).

Per ulteriore inciso e per maggior ampiezza espositiva, vi è anche da dire che, nonostante parte della giurisprudenza affermi la piena equivalenza tra la notificazione effettuata al procuratore domiciliatario della parte e la notificazione fatta alla parte «presso il procuratore» (19), si deve ritenere che la prima modalità comporti la nullità della notificazione, per quanto sanabile (20).

Certo è che il quadro che viene a delinearsi sottintende al fatto che solo una acclarata estraneità degli artt. 330 e 170 c.p.c. al processo tributario servirebbe ad escludere in radice la valenza della notifica dell’appello presso il difensore-rappresentante che, in quanto tale, è investito di sostituzione procuratoria.

Tale aspetto, come si accinge ad esporre, è stato però già affrontato e risolto.

3. La questione sull’applicabilità dell’art. 330 c.p.c. al processo tributario e la soluzione offerta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile

In dottrina si è ampiamente dibattuto sull’ammissibilità dell’art. 330 c.p.c. nel processo tributario e il pensiero degli studiosi non è stato univoco.

A favore della tesi negativa (21), cioè dell’inapplicabilità dell’art. 330 c.p.c. innanzi alle Commissioni tributarie, è stata richiamata la asserita specialità dell’art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992 e la circostanza che, mentre l’art. 12 del medesimo decreto imporrebbe l’assistenza tecnica (e non la rappresentanza della parte ad opera del difensore tributario), l’art. 330 c.p.c. appare invece indirizzato a privilegiare la persona del «difensore».

Tale conclusione, avversata da parte della giurisprudenza (22), è stata confutata da una decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile (23) che ha indicato l’operatività innanzi le Commissioni tributarie della norma de qua sulla base di varie considerazioni e, tra queste, una delle più importanti, almeno per il tema che ci occupa, giunge alla conclusione che l’art. 17 citato costituisce eccezione all’art. 170 c.p.c. per le sole «notificazioni endoprocessuali», di modo che per le notificazioni degli atti di impugnazione – in difetto di una norma ad hoc nel D.Lgs. n. 546/1992 – deve spiegare i propri effetti proprio l’art. 330 c.p.c. in ragione del combinato disposto degli artt. 1, secondo comma, e 49 del D.Lgs. n. 546/1992.

Il procuratore costituito cui fa riferimento la norma ex art. 330 c.p.c. è quello del giudizio a quo (24) salvo che sia già avvenuta la costituzione a mezzo di altro procuratore (25).

La sua qualità di destinatario della notificazione è assunta in virtù di una proroga ex lege dei poteri conferitigli con la procura alle liti nel precedente grado di giudizio (26).

Il responso delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile nell’occasione rimarcava preliminarmente come la giurisprudenza formatasi nel vecchio rito tributario ex D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, già avesse ritenuto rituale il gravame interposto dall’Ufficio ritualmente notificato alla parte presso il procuratore legale patrocinante nel grado precedente «ancorché non vi fosse stata elezione di domicilio, così come consentito dall’art. 330 c.p.c., norma non derogata da alcuna disposizione speciale del contenzioso tributario, disciplinato dal D.P.R. n. 636/1972» (27); inoltre l’arresto si preoccupava poi di esplicitare come, visto l’adeguamento del rito tributario a quello civile richiesto dalla Legge Delega per la riforma del “contenzioso tributario” (legge 30 dicembre 1991, n. 413), «sarebbe davvero singolare che nel quadro di una disciplina che dovrebbe “armonizzarsi” con le disposizioni sul processo civile trovassero spazio dubbi sull’applicabilità dell’art. 330 c.p.c., che non insorgevano nel vigore della precedente disciplina che dal sistema processualcivilistico era (dallo stesso legislatore) ritenuta distante. Piuttosto appare maggiormente credibile, e più costituzionalmente conforme, la lettura delle norme processualtributarie in una trama di continuità con le norme del processo civile capace di colmare ogni possibile lacuna».

Il verdetto de quo viene altresì ricordato, oltre per l’affermazione dell’ammissibilità nel processo tributario dell’art. 330 c.p.c., per aver stabilito il principio innovativo, di applicazione generale (non limitato al solo processo tributario), in base al quale è stata ritenuta valida ed efficace la notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito “per più parti con un unico atto”.

4. Le conseguenti osservazioni

Va premesso che la pronuncia appena richiamata ha cercato di far luce in un contesto ove – al dubbio sull’alternatività o, al contrario, della sussidiarietà della notificazione presso il procuratore costituito rispetto a quello della residenza dichiarata o del domicilio eletto – è stato talvolta statuito che l’impugnante ha piena facoltà di scegliere dove eseguire la notificazione, se presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio (28).

Il responso della citata sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 29290/2008 non lascia però adito a dubbi sulla legittimità della notificazione, ex art. 330 c.p.c., al procuratore costituito dell’appello alla Commissione tributaria regionale, a fortiori tenendosi presente che – in base ad una lettura combinata degli artt. 83 e 84, primo comma, c.p.c. (29), e 17, secondo comma, del D.Lgs. n. 546/1992 – il luogo delle notificazioni si “proroga” – salvo espresso mutamento – anche per i gradi del giudizio successivi al primo (30).

Sostanzialmente, a sommesso parere dello scrivente, solo qualora dal mandato rilasciato risulti che la parte abbia incaricato il professionista abilitato esclusivamente alla assistenza tecnica in proprio favore, senza alcun investimento del potere di rappresentanza, torna applicabile – quanto al luogo ove eseguire la notificazione della impugnazione – l’art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992.

Pertanto, laddove invece la parte contribuente si avvalga di un soggetto non munito di sostituzione procuratoria, cioè di un «assistente tecnico», la notificazione del gravame deve necessariamente indirizzarsi al domicilio eletto o, in difetto dello stesso, a quello dello stesso ricorrente.

Ben vero, siccome nessuna norma riserva «espressamente» alla parte l’atto di impugnazione, il difensore che sia invece munito del potere di rappresentanza (quindi avente titolo per ricevere tali atti) ovvero il professionista che non sia stato solo «incaricato» della mera «assistenza» alla parte (31) certamente è titolato a ricevere l’atto di impugnazione ex art. 84, primo comma, c.p.c.; così sostanzialmente si rispetterebbe la deduzione che, nel processo tributario, non vi sarebbe potere di rappresentanza dell’“assistente tecnico”, restando però salva la (diversa) volontà del contribuente di provvedere, secondo quanto accade pressoché puntualmente nelle liti tributarie, alla nomina di un rappresentante cioè di un “difensore” attraverso l’apposizione di procura all’atto introduttivo. In vero, quanto appena argomentato tiene in debita considerazione il fatto che, alla luce di quanto espresso anche da autorevolissimi studiosi del processo civile, l’«assistenza» del difensore, «non opera in nome della parte, ma opera in persona propria, a favore della parte», tant’è che neppure necessita di «procura» e che la sua attività non si estrinseca «sul piano formale degli atti del processo», pur contribuendo rilevantemente alla formazione del loro «contenuto» (32).

Appare addirittura incongruo sostenere che, finanche in assenza di domiciliazione, il difensore non debba ricevere le notifiche e questo in quanto, qualora la domiciliazione vi sia, le notifiche al difensore pervengono nella qualità di «rappresentante» della parte e non di «domiciliatario» di quest’ultima.

A tal proposito va necessariamente rammentato che il difetto di elezione di domicilio denota qualche rischio per chi non vi ha provveduto e non certo per la controparte. Ne è riprova il fatto che neppure nel processo civile si impone (a pena di nullità dell’atto introduttivo) l’elezione di domicilio nel distretto (33): infatti, innanzi il giudice ordinario è obbligatorio solo il ministero di un procuratore iscritto all’albo del distretto giudiziale ove si tiene il processo e, pertanto, è previsto che il procuratore che agisce extra districtum elegga domicilio nel luogo in cui si svolge il giudizio (34): ma ciò con il solo effetto che gli atti devono essergli notificati nel domicilio eletto, e non presso la cancelleria (art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37).

In altre parole, tenuto presente che il patrocinante del processo tributario non è necessariamente anche procuratore in giudizio, cioè rappresentante della parte, in quanto può assumere le vesti di «assistente», ne consegue che l’art. 330 c.p.c. (specie che sortisce inevitabilmente la notifica del gravame presso il procuratore costituito) trova applicazione nel contenzioso tributario, qualora la parte abbia anche investito il professionista del potere di rappresentarla in giudizio.

Questo assetto interpretativo appare consono alle altre affermazioni rilasciate dalle Sezioni Unite civili con la richiamata pronuncia del 2008, ove la (contraria) osservazione della (ulteriore) specialità dell’art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 secondo la Suprema Corte «appare superabile in quanto la norma, se pur prevede come obbligatoria la (sola) assistenza tecnica, non esclude che la parte possa (validamente) affidare al proprio difensore (anche) l’incarico di rappresentarla in giudizio come “procuratore ad litem” (con la differenza, rispetto al processo civile, che tale rappresentanza è, nel processo tributario, di carattere facoltativo). Peraltro, si può rilevare che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto applicabile nel processo tributario le disposizioni di cui all’art. 83 del codice di procedura civile (ad es. Cass. Sez. Trib. n. 3537 del 2002)».

In questa ottica di largo recepimento delle norme del codice di procedura civile nell’ambito del rito tributario, non può sottacersi che in dottrina si era altresì argomentato che nella diversa fattispecie di costituzione a mezzo procuratore nessun ostacolo sistematico potrebbe rendere inapplicabile la regola di cui all’art. 170, primo comma, c.p.c., considerato altresì che detta disposizione corrisponde al corollario logico dell’istituto della rappresentanza che agevola grandemente la snellezza del procedimento. Se così non fosse – come sottolineato dalla medesima fonte di pensiero – non troverebbe giustificazione l’art. 49 del D.Lgs. n. 546/1992 che rende applicabili anche al processo tributario le disposizione generali sulle impugnazioni di cui al titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, con l’esclusione soltanto dell’art. 337 del medesimo codice (35).

Il ragionamento seguito dalla più volte citata sentenza n. 29290/2008 è, pertanto, condivisibile anche perché – oltre ad essere funzionale ad assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale – valorizza e attua, nell’interpretazione delle vigenti norme processuali e in coerenza con la più recente evoluzione giurisprudenziale del processo civile e del processo tributario (36) – quella «ragionevole durata» del giudizio di cui all’art. 111, secondo comma, Cost.

5. La concreta possibilità di sanatoria

Va sottolineato che qualora la notificazione non avvenisse nei luoghi appena dianzi indicati, non può non rammentarsi che la disciplina della nullità della notificazione può eventualmente confrontarsi con quella della sanatoria in caso di raggiungimento dello scopo cui è preposto l’atto, laddove tale evento coincida con il compimento dell’atto successivo cui lo stesso atto è indirizzato; pertanto, deve richiamarsi, ai fini di una più ampia e completa esposizione, la consolidata affermazione che, ex art. 160 c.p.c., la costituzione del convenuto sana la nullità con efficacia ex tunc (37). Sul punto non vi sono incertezze, tant’è che anche in giurisprudenza è pacifico che la costituzione del convenuto sana la nullità con effetto retroattivo (38) e che, per produrre tale effetto, si è ritenuta sufficiente anche la sola mera comparizione all’udienza, senza formale costituzione (39).

In particolare, è stato statuito che la nullità si sana anche se la costituzione avviene al solo scopo di eccepire la nullità (40), riservandosi quindi la sanzione della giuridica inesistenza o della radicale nullità insanabile alla sola diversa ipotesi in cui la notificazione avvenga in luogo o a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario dell’atto stesso (41).

La regola del resto si ricava dall’art. 291 c.p.c., ove è evidente infatti che la costituzione spontanea del convenuto non può essere dotata di efficacia sanante inferiore rispetto a quella della rinnovazione che il giudice deve ordinare a seguito di mancata comparizione del convenuto.

Detta norma è stata richiamata dalla Suprema Corte anche nella recente sentenza n. 2707/2014 (42) per affermare che nel diverso caso in cui la notifica dell’atto di appello “tributario” è effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore, nel domicilio dichiarato o eletto, viene a prodursi non l’inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta “ex officio” la rinnovazione appunto ex art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata “ex tunc” secondo il principio generale dettato dall’art. 156, secondo comma, c.p.c. (43).

6. L’estraneità, al processo tributario, della problematica della notificazione al procuratore «extra districtum»

Per quel che riguarda la notificazione dell’impugnazione al difensore-avvocato, deve tenersi conto che nel processo tributario non si pone l’ulteriore problema dell’art. 82 del R.D. n. 37/1934; tale norma trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori del circondario di assegnazione dell’avvocato, come derivante dall’iscrizione al relativo ordine professionale; pertanto, gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati devono, all’atto della costituzione nel giudizio medesimo, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’Autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso; in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa Autorità giudiziaria.

Come anticipato, anche i professionisti della classe forense operano dinanzi alle Commissioni tributarie in tutto il territorio dello Stato, senza limitazioni spaziali e questo in ragione del fatto che una estensione dell’art. 82 citato anche alle liti tributarie si sarebbe rilevato incoerente con l’intera struttura processuale, improntata su un modello che consente a dottori commercialisti, ragionieri, periti edili, dottori agronomi, geometri, ecc., di esercitare funzioni di difesa tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, in assenza di regole limitative dettate dai rispettivi ordinamenti professionali.

La problematica della notificazione de qua potrebbe però volgere al termine anche nel processo civile, stante il fatto che – a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c. apportate dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183 – interpretazioni sia di carattere sistematico sia costituzionalmente orientate inducono a ritenere che l’obbligo della domiciliazione “ex lege”, presso la cancelleria dell’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio, nasce soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 per gli atti di parte (e dall’art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione) non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (44).

Avv. Antonino Russo

(1) Secondo F. Mazzarella, Avvocato e procuratore (diritto processuale), in Enc giur. Trecc., IV, Roma, 1998, 1 ss., trattasi di una difesa tecnica «che, per le peculiari ragioni concernenti le materie discusse avanti alle commissioni tributarie, può essere svolta anche da non giuristi, purché si tratti sempre di persone affidabili perché iscritte ad albi professionali o ad elenchi tenuti dall’amministrazione. Ciò presuppone che il processo tributario sia improntato alla massima semplicità, sicché non ci sia da discutere sulle questioni sostanziali del merito delle valutazioni».

(2) Secondo tale norma, la partecipazione al giudizio civile avviene – di regola – con il «ministero» di un «procuratore legalmente esercente», ossia di un procuratore iscritto «nell’albo professionale territorialmente compreso nell’ambito del distretto di Corte d’Appello comprendente la circoscrizione del giudice davanti al quale si svolge il processo», sull’argomento cfr. C. Mandrioli, Dei difensori, in Commentario del codice di procedura civile, I, Torino, 1973, sub art. 82, 932.

(3) Al riguardo, autorevole dottrina ha descritto che «la procura conferisce al difensore il potere di rappresentare la parte del processo e quindi di compiere e ricevere nel suo interesse tutti gli atti del processo che la legge non riservi espressamente alla parte personalmente; ciò sta a significare che il difensore non ha il potere di compiere atti che importino la disposizione del diritto in contesa, se tale potere non gli è stato espressamente conferito»; così F. Tesauro, Il processo tributario, in Giur. sistematica dir. trib., Torino, 1998, 246 ss.

(4) Nel D.Lgs. n. 546/1992 si fa riferimento ad «incarico» all’art. 18, terzo comma, in tema di forma del ricorso, e in tema di suo conferimento (con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o anche in calce o a margine di un atto del processo, «nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato», nonché verbalmente all’udienza pubblica dandosene atto a verbale) all’art. 12, terzo comma.

(5) Autorevolissima dottrina, in ordine al profilo generale del patrocinante, ha affermato che «lo ius postulandi attribuito al difensore tributario ha dimensione sua propria, che lo differenzia sensibilmente da quello dell’avvocato con procura del processo civile, sia in ragione della diversa struttura dell’un processo rispetto all’altro e sia in ragione del diverso regime e del diverso ambito, qualitativo e quantitativo, della categoria dei difensori tributari rispetto a quella dell’avvocato nel processo civile», sul punto ved. C. Glendi, I luoghi di notifica dei gravami nel processo tributario, in Riv. giur. trib., 2000, 1080.

(6) Cfr. Cass., sez. trib., 23 maggio 2014, n. 11476, in Boll. Trib. On-line.

(7) La specificazione secondo cui l’indicazione della procura è necessaria solo nel caso che sia già stata rilasciata si riconduce alla possibilità di rilascio successivamente alla notificazione della citazione, ma entro la costituzione in giudizio dell’attore, prevista dall’art. 125, secondo comma, c.p.c.; cfr. ex multis C. Mandrioli, Diritto processuale civile, Torino, 2009; e L. Montesano G. Arieta, Trattato di diritto processuale civile, I, Padova, 2001; la giurisprudenza non ritiene causa di nullità la mancata sottoscrizione del procuratore nella copia notificata della citazione, purché consenta di identificare la provenienza dell’atto dal difensore (cfr. Cass., sez. II, 13 aprile 1999, n. 3620, in Rep. foro it., 1999, Citazione civile [1310], n. 9; e Cass., sez. III, 1° giugno 1995, n. 6131, ivi, 1995, Procedimento civile [5190], n. 201), né la sottoscrizione soltanto sotto la certificazione di conformità della firma della parte che conferisce la procura (cfr. Cass., sez. lav., 6 marzo 2004, n. 4617, in Rep. foro it., 2004, Procedimento civile [5190], n. 97); considera invece inesistente la citazione non sottoscritta dal procuratore nell’originale (così Cass., sez. II, 22 marzo 2001, n. 4116, ivi, 2001, Citazione civile [1310], n. 6) ovvero sottoscritta da procuratore non legalmente esercente o in forza di procura nulla (cfr. Cass., sez. trib., 20 agosto 2004, n. 16474, in Boll. Trib. On-line).

(8) Cfr. A. Rossi, Difesa tecnica e mancata assistenza del difensore nel contenzioso tributario: limiti, effetti e conseguenze processuali, in il fisco, 2001, 11038.

(9) Inoltre V. Azzoni, La delega al difensore della parte privata nel processo tributario: sinossi della giurisprudenza, in il fisco, 2007, 2882, rammenta, invece, molto efficacemente che l’assistenza “tecnica” obbligatoria non vuole significare nulla più di quanto letteralmente indica, cioè che la parte privata, componente essenziale del confronto, deve essere assistita – nel senso di accompagnata, seguita, aiutata – da un difensore qualificato. Questi funge da collaboratore e da ausiliario del soggetto a cui unicamente è riconducibile la locuzione tecnica dello stare in giudizio (art. 11, primo comma), essendo egli solo il centro di imputazione degli interessi sostanziali di riferimento, come tale detentore della cosiddetta legittimazione processuale. In altre parole, a fianco del privato – e in stretta correlazione con le rivendicazioni di costui – deve esistere uno specialista del ramo che rimedi alla di lui (presunta ex lege) impreparazione in fatto di nozioni e di esperienza. Come dire: dei poteri processuali è titolare la parte, la quale protegge se stessa e agisce in nome proprio; del loro esercizio è invece responsabile il difensore (che non è “la parte”, ma “di parte” sì); sulle differenze tra assistenza e rappresentanza e sulle distinte discipline del processo tributario e civile, cfr. A.M. Socci P. Sandulli, Manuale del nuovo processo tributario, Bologna,1997, 30.

(10) Ha distinto tra “semplice assistenza tecnica” e “rappresentanza” anche la Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 189, in Boll. Trib., 2000, 1191). È stato poi statuito che nel contenzioso tributario il difensore svolge compiti «di assistenza tecnica, non di sostituzione procuratoria in senso stretto», così Cass., sez. trib., 5 luglio 2001, n. 9104, in Boll. Trib. On-line.

(11) Nel giudizio tributario, l’elezione di domicilio è solo eventuale.

(12) Secondo Cass., sez. un., 7 luglio 1994, n. 6375, in Boll. Trib. On-line, rientrano in questa fattispecie anche le ipotesi in cui la comunicazione o la notificazione al domicilio eletto o alla residenza o alla sede dichiarata non sia concretamente possibile per reale inesistenza, all’atto della comunicazione o notificazione, del luogo presso il quale era stato eletto domicilio o era stata dichiarata la residenza o la sede.

(13) Integrata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, con il richiamo alla previsione dell’art. 170 c.p.c. (al cui commento si rinvia): ciò significa che viene ora ritenuto applicabile anche il secondo comma dell’art. 170, con la conseguenza che risulta valida la notificazione di una sola copia dell’atto di impugnazione anche se nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata quel medesimo difensore rappresentava più parti (sull’argomento C. Consolo, Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, Padova, 2009, 388); in precedenza, in caso di notificazione fatta al procuratore costituito per più parti dovevano essere consegnate allo stesso tante copie dell’atto quante fossero le parti che egli rappresentava (cfr. Cass., sez. II, 31 marzo 2006, n. 7631, in Rep. foro it., 2006, Impugnazioni civili [3460], n. 30); l’innovazione codifica un «principio di buon senso, contrastato da un formalismo giurisprudenziale che solo negli ultimi anni aveva consentito la sanatoria di una notificazione per lungo tempo considerata inesistente»; così B. Sassani R. Tiscini, Prime osservazioni sulla legge 18 giugno 2009, n. 69, in www.judicium.it.

(14) Ved. art. 285 c.p.c.

(15) Cfr. S. Satta, Commentario al codice di procedura civile, II, Milano, 1962, 47.

(16) Ved., in particolare, A. Cerino Canova, Dell’introduzione della causa, in Commentario del codice di procedura civile, II, Torino, 1980, 442 ss., dove tra l’altro (spec. 444) ben si precisa che «la definizione degli atti suscettibili di trasmissione ex art. 170 si risolve a quelli “endoprocedimentali” ovvero compiuti all’interno di un grado di istanza già promosso e non ancora esaurito».

(17) L’art. 170 c.p.c. prevede che le notificazioni e le comunicazioni vadano fatte «al» procuratore costituito e non «presso il» procuratore costituito (come manifesta, invece, l’art. 330 c.p.c.).

(18) Restano però salvi gli atti che riguardano esclusivamente le parti (come l’ordinanza che ammette il giuramento decisorio).

(19) Cfr. Cass., sez. I, 25 agosto 2005, n. 17299, in Rep. foro it., 2005, Impugnazioni civili [3460], n. 77; e Cass., sez. I, 21 agosto 1997, n. 7818, ivi, 1997, Impugnazioni civili [3460], n. 38.

(20) Cfr. Cass., sez. un., 14 giugno 1994, n. 5785, in Giust. civ., 1995, I, 181.

(21) Ved. F. Pistolesi, in T. Baglione S. Menchini M. Miccinesi (a cura di), Il nuovo processo tributario, Commentario, Milano, 1997, 424.

(22) Si veda Cass., sez. trib., 16 aprile 2007, n. 8972, in Boll. Trib. On-line, anticipatoria delle conclusioni espresse successivamente dalle Sezioni Unite.

(23) Cfr. Cass., sez. un., 15 settembre 2008, n. 29290, in Boll. Trib., 2010, 1143, con nota di T. Elefante, Le notificazioni e le comunicazioni nel processo tributario.

(24) Cfr. Cass., sez. I, 17 ottobre 1989, n. 4162, in Rep. foro it., 1989, Impugnazioni civili [3460], n. 36.

(25) Cfr. Cass., sez. I, 1995, n. 7050, in Rep. foro it., 1996, Impugnazioni civili [3460], n. 7.

(26) Cfr. Cass., sez. III, 12 gennaio 1995, n. 291, in Rep. foro it., 1995, Impugnazioni civili [3460], n. 96.

(27) Così Cass., sez. I, 14 maggio 1987, n. 4468, in Boll. Trib. On-line.

(28) Cfr. ex pluribus Cass., sez. un., 20 dicembre 1993, n. 12593, in Giur. it., 1994, I, 1, 544; e Cass., sez. lav., 1° dicembre 1994, n. 10285, in Rep. foro it., 1994, Impugnazioni civili [3460], n. 59.

(29) «Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell’interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati».

(30) Con riferimento al «domicilio eletto» cfr. Cass., sez. trib., 2 luglio 2009, n. 15523, in Boll. Trib. On-line.

(31) Si è già discusso se la parte possa, oltre che farsi assistere (come è obbligatorio che faccia), anche farsi rappresentare, secondo le norme del codice e con gli effetti che a tale rappresentanza sono legati (sul punto cfr. A. Finocchiaro M. Finocchiaro, Commentario al nuovo contenzioso tributario, Milano, 1996, 18).

(32) Per tutti C. Mandrioli, Dei difensori, op. cit., 928 ss.; e ID., Corso di diritto processuale civile, I, Torino, 1997, 299 ss.

(33) Si tornerà su tale aspetto nella parte conclusiva di questo lavoro.

(34) Ved. ultimo paragrafo del presente scritto.

(35) Cfr. C. Bafile, Il nuovo processo tributario, Padova, 1994, 65-66, opera richiamata da C. Gobbi, Il processo tributario, Milano, 2011, 81; contra l’ammissibilità nel processo tributario dell’art. 170 c.p.c.: e F. Tesauro, In tema di difesa tecnica nel processo dinanzi alle commissioni tributarie, in Giur. it., n. 3/1997.

(36) Ne sono un esempio i responsi che hanno consacrato il «principio di non contestazione» (Cass., sez. trib., 24 gennaio 2007, n. 1540, in Boll. Trib. On-line), che hanno escluso la rilevabilità d’ufficio del difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883, in Boll. Trib., 2008, 1853, con nota di A. Cuonzo F. Montecchiani, Onlus e Corte di Cassazione – Riconosciuta l’operatività commerciale), che hanno sancito la conservazione degli effetti giuridici sostanziali e processuali della domanda proposta al giudice sfornito di giurisdizione nel giudizio proseguito dinanzi al giudice munito di giurisdizione (Corte Cost. 9 novembre 2007, n. 77, in Boll. Trib., 2007, 1831; e Cass., sez. un., 22 febbraio 2007, n. 4109, in Boll. Trib. On-line), che consentono – in un tempo ragionevolmente contenuto – la notificazione di un atto oltre il termine perentorio quando la notificazione non si sia conclusa positivamente per circostanze non imputabili al richiedente (Cass., sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352, in Giur. it., 2010, 1130).

(37) Cfr. G. Balena, Notificazione e comunicazione, in Dig. civ., XII, Torino, 1995, 275; e S. La China, Notificazione, in Encicl. giur., XXI, Roma, 1990, 7.

(38) Tra le altre Cass., sez. trib., 21 gennaio 2008, n. 1156, in Boll. Trib. On-line; Cass., sez. I, 15 gennaio 2007, n. 621, in Rep. foro it., 2007, Notificazione civile [4460], n. 76; Cass., sez. lav., 22 dicembre 2006, n. 27453, ivi, 2006, Lavoro e previdenza (controversie) [3880], n. 104; Cass., sez. I, 2 maggio 2006, n. 10119, ibidem, Procedimento civile [5190], n. 197; Cass., sez. I, 2 maggio 2005, n. 15103, ivi, 2005, Impugnazioni civili [3460], n. 69; Cass., sez. III, 1 giugno 2004, n. 10495, ivi, 2004, Citazione civile [1310], n. 9; Cass., sez. III, 11 gennaio 2002, n. 317, ivi, 2002, Notificazione civile [4460], n. 72; Cass., sez. trib., 27 gennaio 2001, n. 1184, in Boll. Trib. On-line; e Cass., sez. lav., 18 marzo 1996, n. 2264, in Rep. foro it., 2002, Notificazione civile [4460], n. 72.

(39) Cfr. Cass., sez. III, 22 maggio 2006, n. 11942, in Rep. foro it., 2006, Notificazione civile [4460], n. 77.

(40) Cfr. Cass., sez. lav., 8 marzo 1996, n. 1862, in Giust. civ., 1996, I, 1603.

(41) Ancora di recente Cass., sez. trib., 3 luglio 2013, n. 16684, in Boll. Trib. On-line; tale arresto ha confermato che la notificazione è inesistente quando sia stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell’atto, risultando a costui del tutto estranei, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un simile collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l’atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario.

(42) Cfr. Cass., sez. VI, 6 febbraio 2014, ord. n. 2707, in Boll. Trib. On-line.

(43) Secondo quanto argomentato invece dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass., sez. VI, 5 aprile 2012, ord. n. 5570, in Boll. Trib. On-line), nel processo tributario la notifica dell’atto di appello è valida se consegnata nelle mani della parte anche in presenza di elezione di domicilio presso il difensore.

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(44) Cfr. Cass., sez. un., 20 giugno 2012, n. 10143, in Giust. civ., 2012, I, 1994.

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