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Ris. 29 settembre 2016, n. 85/E, dell’Agenzia delle entrate
“Quesito. La società istante produce e commercializza, tra l’altro, latte intero di alta qualità, omogeneizzato e stabilizzato mediante trattamento termico di pastorizzazione in confezioni da 10 e da 20 litri. Tale prodotto è ceduto esclusivamente a laboratori di pasticceria e di gelateria, e non anche ceduto al dettaglio per il diretto utilizzo dei consumatori.
L’istante, che dichiara di applicare a dette cessioni l’aliquota IVA ridotta del 10%, in ossequio al n. 11 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, segnala un comportamento non univoco da parte di altri produttori, i quali ritengono applicabile l’aliquota del 4% prevista dal n. 3 della Tabella A, Parte II, allegata allo stesso DPR.
La società ritiene che ci siano dubbi in merito all’applicazione di una delle due aliquote, stante il tenore letterale delle disposizioni citate e, per tale motivo, chiede un chiarimento da parte della scrivente Agenzia.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. L’istante rileva che nonostante siano intervenuti atti di prassi da parte dell’Amministrazione finanziaria, esistono comunque evidenti dubbi interpretativi.
L’istante, in particolare, ritiene che si possa applicare l’aliquota del 4%, in quanto il latte intero fresco di alta qualità pastorizzato contenuto nelle confezioni da 10 e da 20 litri è idoneo al consumo alimentare, come richiesto dal citato n. 3 della Tabella A, Parte II. Secondo tale tesi, sarebbe non rilevante che il latte stesso possa essere impiegato dai soggetti acquirenti come materia prima per la produzione dei propri prodotti alimentari.
La società sostiene, quindi, che occorre avere riguardo alle caratteristiche oggettive del bene esistente al momento della cessione.
L’istante, inoltre, ritiene che anche le confezioni di latte fresco intero pastorizzato da uno e da due litri, prodotte dalla stessa e per le quali è pacifica l’applicazione dell’aliquota IVA del 4%, possono essere cedute alla medesima tipologia di acquirenti – pasticcerie e gelaterie – e da questi impiegate, oltre che per la rivendita e la consumazione in loco da parte dei propri clienti, anche per la preparazione di gelati e di altri prodotti di pasticceria.
Parere dell’Agenzia delle entrate. Il n. 3 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972, dispone l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% a “latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie”.
Il n. 11 della Tabella A, Parte III, allegata allo stesso DPR, di contro, disciplina l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%, tra l’altro, a “latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati”.
Come rilevato dalla società istante, in entrambi i casi si tratta di latte fresco, anche se, nel tempo, una cospicua prassi dell’Amministrazione finanziaria è intervenuta sul punto per meglio chiarire la diversa portata delle disposizioni riportate.
Dalla lettura sistematica delle citate disposizioni, che rilevano entrambe per le cessioni di latte fresco, occorre evidenziare che per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% deve trattarsi di “latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie”; in buona sostanza deve trattarsi di latte fresco che, nel rispetto delle norme in materia, deve essere pronto per il consumo alimentare, senza che necessitino ulteriori lavorazioni o trasformazioni e, elemento importante, deve essere confezionato per la vendita la minuto.
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta con la risoluzione n. 353048 del 18 ottobre 19891, con la quale è stato precisato che la ratio della norma agevolativa “è quella di agevolare il latte destinato al consumatore e non ad usi industriali”.
In tal senso, non può non assumere rilievo la circostanza secondo la quale, per poter godere dell’aliquota IVA agevolata del 4%, pur trattandosi della stessa tipologia di prodotto, il latte deve essere “confezionato per la vendita al minuto”, secondo la precisa prescrizione del menzionato n. 3.
Nel caso di specie, pur ammettendo che il prodotto contenuto nelle confezioni destinate alla vendita al minuto al consumatore finale abbia le stesse caratteristiche del latte ceduto ai laboratori di pasticceria ed ai produttori di gelati sia lo stesso, occorre rilevare che quest’ultimo non è destinato al consumatore finale, per cui le relative cessioni non possono godere dell’aliquota IVA ridotta del 4%, bensì devono essere assoggettate ad imposta con l’aliquota del 10% ai sensi del citato n. 11 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972”.