30 Settembre, 2016

Ris. 29 settembre 2016, n. 84/E, dell’Agenzia delle entrate

“Quesito. La banca istante rappresenta di essere una banca residente in Austria, ivi stabilita e senza stabile organizzazione in Italia, che eroga finanziamenti a medio e lungo termine ad imprese residenti in Italia.
In capo alla banca istante, gli interessi ed altri proventi relativi a tali finanziamenti costituiscono redditi di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Su tali redditi di capitale, le imprese italiane che pagano gli interessi alla banca istante non applicano alcuna ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 26, comma 5-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
La banca istante chiede se la mancata applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta comporti l’obbligo del percettore non residente di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia al fine di assoggettare ad imposta i suddetti interessi.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. Con riferimento alla fattispecie descritta, la società istante ritiene che gli interessi ed altri proventi corrisposti, su finanziamenti a medio e lungo termine di cui all’articolo 26, comma 5-bis, del D.P.R. 600 del 1973, dalle imprese italiane agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione Europea (UE) siano esenti da qualunque tassazione in Italia.

Parere dell’Agenzia delle entrate. Ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del TUIR, il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti “è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di imposta sostitutiva.”.
In mancanza di una stabile organizzazione in Italia del soggetto estero, l’articolo 152, comma 2, del TUIR prevede che “i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano”.
Pertanto i redditi di capitale sono determinati ai sensi dell’articolo 45 del TUIR e, qualora siano corrisposti da un soggetto che riveste la qualifica di sostituto d’imposta, sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. n. 600 del 1973.
In particolare, gli interessi dovuti alle banche estere, prive di una stabile organizzazione in Italia, che concedono finanziamenti a soggetti residenti in Italia, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Nei confronti dei soggetti non residenti, la ritenuta si applica nella misura del 26 per cento o nella misura ridotta indicata nella convenzione per evitare le doppie imposizioni in vigore con il Paese del soggetto percettore.
Il successivo comma 5-bis del medesimo articolo 26 – introdotto dall’articolo 22, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modifiche – prevede la non applicazione della ritenuta di cui al comma 5 sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese qualora erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione Europea (UE), dagli enti individuati all’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri della UE o da investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.
Dalla relazione illustrativa dell’articolo 22 del decreto legge n. 91 del 2014 emerge che, al fine di favorire i finanziamenti alle imprese, la disposizione in esame mira ad ampliare la platea di soggetti nei cui confronti si rende applicabile “il regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi attualmente riservato soltanto ai soggetti residenti in Italia”.
La tesi della possibilità che la non applicazione della ritenuta alla fonte non si traduca in un’esenzione, ma piuttosto, nel ben più gravoso obbligo per il percettore estero di assoggettare ad imposta gli interessi a seguito della presentazione di una dichiarazione dei redditi, non può essere condivisa, in quanto si pone in radicale contrasto con la ratio dell’articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973, che finirebbe quindi con il perdere qualsiasi significato.
Con la disposizione in esame, infatti, il legislatore ha inteso eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica degli interessi, che economicamente risulta traslato sul debitore attraverso apposite clausole contrattuali, favorendo in ultima analisi l’accesso alle imprese italiane anche a fonti di finanziamento estere a costi competitivi.
Al riguardo si segnala che l’articolo 17, comma 2, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 ha modificato la disposizione in esame prevedendo come condizione per l’applicazione della stessa che restano ferme le disposizioni in tema di riserva di attività per l’erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – TUB).
Nel presupposto che l’istante rispetti queste ultime disposizioni, si ritiene che sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese ad essa corrisposti non si applichi la ritenuta di cui al comma 5 dell’articolo 26 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Inoltre, considerato che l’esclusione prevista dal comma 5-bis del citato articolo 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 concerne una ritenuta a titolo d’imposta e che la stessa ha carattere di prelievo definitivo per l’espressa previsione contenuta nel citato comma 1 dell’articolo 151 del TUIR, si ritiene che gli interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine erogati dalla banca istante non debbano essere assoggettati a tassazione in Italia”.

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