Ris. 2 agosto 2018, n. 59/E, dell’Agenzia delle entrate
“Quesito. La Società ALFA (di seguito, la Società istante), premesso che:
. svolge l’attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (codice ATECO 103900);
. l’articolo 29, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122 (Legge comunitaria 2016) ha aggiunto il punto 20-bis) nel corpo della Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo l’applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento relativamente alle cessioni di “tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato”;
chiede di conoscere se l’aliquota IVA ridotta si renda applicabile alle cessioni di tartufo:
a. congelato e surgelato (intero, in pezzi o di tritume);
b. conservato mediante tecniche di stabilizzazione termica a cui sono sottoposti appositi contenitori in vetro o in metallo, immerso in acqua salata o in olio.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. La società ritiene che l’aliquota agevolata del 10 per cento trovi applicazione esclusivamente per le tipologie di prodotti richiamati dal punto 20-bis) della Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 (i.e. tartufo fresco, refrigerato e temporaneamente conservato). Conseguentemente, alle cessioni di tartufo congelato e conservato di cui ai punti sub a) e b), si renderebbe applicabile l’IVA in misura ordinaria.
Tuttavia, a parere dell’istante, si pongono dubbi in ordine alla riconducibilità del tartufo conservato nel menzionato punto 20-bis), che disciplina, tra l’altro, il prodotto conservato, ma non specificamente preparato per il consumo immediato.
Parere dell’Agenzia delle entrate. Al fine di dare soluzione alla fattispecie prospettata dalla Società istante, si fa presente, preliminarmente, che l’articolo 29, terzo comma, della legge n. 122 del 7 luglio 2016 (Legge comunitaria 2016) ha inserito il punto 20-bis) nel corpo della Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento alle cessioni di “tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato”. La norma, per come formulata, sembrerebbe agevolare esclusivamente il prodotto non destinato nell’immediatezza al consumo, in quanto sottoposto ad un processo di conservazione temporanea, che richiede successive fasi di lavorazione.
Il citato articolo 29 della legge comunitaria ha, altresì, eliminato l’inciso “esclusi i tartufi” dai punti 21) e 70) della medesima Tabella A, che disciplinano l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento rispettivamente per gli “ortaggi e piante mangerecce, macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.04 e 07.06)” e per gli “ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. ex 20.02)”.
Sulla base del parere tecnico rilasciato dall’Agenzia delle Dogane in conformità alla circolare n. 32/E del 14 giugno 2010 (cfr. nota prot. n. 21192 R.U. del 19 febbraio 2018), risulta che:
. il prodotto congelato di cui al punto sub a) – “costituito da tartufi estivi, lavati e confezionati, per ristoranti ed industria” – può essere classificato nell’ambito del Capitolo 7 della Tariffa Doganale “Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili” e, in particolare, alla voce 07.10 “Ortaggi o legumi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati”. A seguito del processo di surgelamento effettuato a livello industriale, il prodotto, una volta decongelato, conserva lo stesso aspetto di quello fresco;
. il prodotto conservato di cui al punto sub b) – “costituito da tartufi estivi” – può essere “confezionato in barattoli di vetro trasparente e sottoposto al solo processo di sterilizzazione termica” ovvero “conservato in barattoli di vetro con tappo in metallo, con olio extravergine di oliva, sale e aroma”. La prima tipologia di prodotto è riconducibile alla voce 07.09 della Tariffa doganale (trattandosi di prodotto non cotto ma solo sterilizzato); la seconda nell’ambito del Capitolo 20 e, in particolare, alla voce 20.03 “Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico”.
Il suddetto parere è stato reso dall’Agenzia delle Dogane sulla base delle informazioni rilasciate dalla Società sui prodotti in questione e non a seguito di analisi di laboratorio effettuate sui relativi campioni.
Tanto premesso, si ritiene che al tartufo congelato (ipotesi sub a), si renda applicabile l’aliquota IVA ordinaria, in quanto il punto 20-bis) limita l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10 per cento esclusivamente alla tipologia di prodotto fresco, refrigerato e temporaneamente conservato. Per le tipologie di tartufo “conservato” (ipotesi sub b), trova applicazione l’aliquota IVA del 10 per cento, in forza della classificazione doganale attribuita a ciascuna tipologia di prodotto oggetto di commercializzazione.
In particolare, il tartufo conservato “non cotto ma solo sterilizzato” è agevolabile ai sensi del punto 20-bis), in quanto riconducibile alla voce doganale 07.09 relativa a “altri ortaggi freschi o refrigerati”. Il tartufo conservato “in olio di oliva”, beneficia dell’aliquota ridotta ai sensi del successivo punto 70), stante la riconducibilità dello stesso alla voce doganale 20.03, corrispondente alla ex voce 20.02, cui la norma in esame espressamente rinvia”.