Ris. 22 giugno 2018, n. 47/E, dell’Agenzia delle entrate
“Quesito. Il signor X (di seguito istante), in qualità di legale rappresentante della società “Y
SAS”, chiede un parere in merito al caso concreto di seguito prospettato.
L’istante fa presente di aver scelto a giugno 2017 – in sede di redazione del
Modello Redditi/2017 della società da lui rappresentata, e di pagamento delle
relative imposte – di optare già dal 2017 per l’assoggettamento all’IRI (Imposta sul
reddito d’impresa ex articolo 55-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917) in luogo del regime di trasparenza fiscale.
Per l’effetto, l’istante riduceva gli importi versati a titolo di acconti 2017 “vista la
presenza di riserve di utili ante opzione IRI, quindi, già tassati per trasparenza,
iscritte a Patrimonio della Società partecipata e ben superiori e
sovradimensionati rispetto agli effettivi prelevamenti presunti da tutti i soci”.
Tuttavia, considerato che l’entrata in vigore del regime opzionale citato -introdotto
dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – è stata posticipata dalla legge 27 dicembre
2017, n. 205, al periodo d’imposta 2018, l’istante chiede di chiarire “le modalità di
versamento degli acconti IRPEF, ad oggi, carenti a seguito delle sopravvenute
disposizioni normative”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. Il soggetto istante ritiene di dover pagare gli acconti dovuti, per il periodo d’imposta 2017, entro il termine per il pagamento dei versamenti a saldo (giugno
2018) senza applicazione di sanzioni e interessi da parte dell’Agenzia delle entrate,
nel rispetto dei diritti del Contribuente, così come previsti dalla legge 27 luglio
2000 n. 212.
Detto comportamento sarebbe, peraltro, in linea con quanto chiarito dalla
risoluzione del 12 agosto 2003 n. 176/E , in materia di IRAP, con cui era stata
riconosciuta la disapplicazione delle sanzioni in presenza di un carente versamento
generato da una modifica di legge con effetto retroattivo.
Parere dell’Agenzia delle entrate. L’articolo 1, commi 547-548, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2017, l’imposta sul reddito d’impresa
(IRI), mediante l’aggiunta dell’articolo 55-bis al Testo Unico delle Imposte sui
Redditi.
Il regime prevede, in sintesi, che il reddito d’impresa prodotto dalle imprese
individuali, dalle società di persone e dalle società a responsabilità limitata a
ristretta base sociale, non concorra alla formazione del reddito complessivo dei
soci – secondo il criterio generale di tassazione per trasparenza previsto per i
soggetti IRPEF (articolo 5 TUIR) – ma venga assoggettato a tassazione separata
con la medesima aliquota prevista per i soggetti IRES (24%), nella misura in cui lo
stesso rimanga nel circuito aziendale. La tassazione è, invece, operata
ordinariamente se gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti sono prelevati
dall’imprenditore o distribuiti ai soci.
Con il successivo articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, tuttavia, è stata rinviata al 1° gennaio 2018 la decorrenza delle disposizioni
contenute nel citato articolo 55-bis del TUIR.
Per l’effetto, l’istante che – avendo scelto di avvalersi del nuovo regime
impositivo – calcolava gli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2017 su base
previsionale (nel presupposto di dover percepire minori utili tassabili), versava di
fatto acconti in misura insufficiente.
Ciò detto, laddove il versamento risulti insufficiente esclusivamente per
effetto dello slittamento dell’applicazione dell’IRI al periodo d’imposta 2018, e,
non anche per altre previsioni rivelatesi errate, in applicazione del principio di
tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente (articolo 10 della legge
27 luglio 2000, n. 212), non è contestabile la sanzione per carente versamento ex
articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.
Tale soluzione è, peraltro, in linea con quella già prospettata dalla scrivente
con la risoluzione n. 176/E del 2003, menzionata dall’istante. In tale sede è stato
chiarito che il comportamento di un contribuente non può essere sanzionato
laddove egli abbia posto in essere comportamenti conformi al tenore letterale della
normativa applicabile “ratione temporis”, e l’errore sia scaturito da modifiche
normative introdotte successivamente al versamento degli acconti ma con efficacia
retroattiva.
Ne consegue che, al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, l’istante
dovrà, entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’imposta,
determinare definitivamente l’imposta dovuta, per il periodo d’imposta 2017, senza
applicazione di sanzioni ed interessi, e, di conseguenza, provvedere alla
compilazione dei righi RS148″ Rideterminazione dell’acconto” e RN38 “Acconti”
del modello Redditi PF 2018”.