9 Giugno, 2019

Ris. 7 giugno 2019, n. 57/E, dell’Agenzia delle entrate

“Quesito. La società Alfa (di seguito “l’istante”, “la società”, o “Alfa”) opera nel
settore finanziario e redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali.
Nell’ambito della propria operatività ordinaria, la società effettua le
seguenti operazioni in valuta, descritte in ordine cronologico:
a) uscita monetaria dal conto intrattenuto in euro e acquisto di valuta
estera, al cambio del giorno dell’operazione, con contestuale apertura di un conto
nella medesima valuta estera;
b) acquisto di azioni in valuta estera, attraverso il conto aperto in valuta
estera. In tale data, il cambio euro-valuta estera può essere diverso da quello
vigente al momento di apertura del conto in valuta;
c) percezione di dividendi in valuta estera, relativi ai titoli posseduti,
incassati sul conto corrente nella medesima valuta;
d) cessione dei titoli ancora esistenti in portafoglio; analogamente alla
situazione rappresentata sub b), il cambio euro-valuta estera può oscillare;
e) valutazioni di fine esercizio: Alfa evidenzia che alla data di chiusura
dell’esercizio, nel bilancio della società sono evidenziati i titoli presenti in
portafoglio, contabilizzati nell’attivo circolante ovvero tra le immobilizzazioni
finanziarie, e il saldo del conto in valuta estera.
In sede di documentazione integrativa, la società ha dichiarato di non
essere un soggetto che opera in contabilità plurimonetaria. Inoltre, Alfa ha
comunicato che le operazioni oggetto della presente istanza non sono oggetto di
alcuna strategia di copertura dal rischio di oscillazione dei tassi di cambio
mediante strumenti finanziari derivati.
Ciò premesso, la società istante chiede di conoscere il corretto trattamento
fiscale delle operazioni in valuta estera sopra descritte.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. In primo luogo, Alfa svolge alcune considerazioni preliminari di carattere
civilistico e contabile in merito alle operazioni in valuta estera. In particolare, la
società evidenzia che la rilevazione delle operazioni effettuate in valuta estera
deve inizialmente avvenire al cambio corrente alla data in cui sono effettuate. In
particolare, ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, n. 8-bis, del codice civile, se le
attività e passività sono monetarie, devono essere iscritte in bilancio al cambio a
pronti alla data di chiusura dell’esercizio; le differenze di cambio da conversione
devono essere imputate al conto economico. Se, invece, le attività e passività
sono non monetarie, devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro
acquisto, ossia al loro costo di iscrizione iniziale; pertanto, le differenze di
cambio non danno luogo ad autonoma e separata rilevazione.
All’interno della prima categoria, inoltre, occorre distinguere tra
operazioni in valuta che si concludono nel corso dell’esercizio e quelle che si
protraggono oltre la chiusura dell’esercizio: nella prima ipotesi, le differenze di
cambio si considerano realizzate e, come tali, concorrono alla formazione del
risultato economico dell’esercizio. Nel secondo caso, l’utile o la perdita su cambi
non possono considerarsi realizzati. Quanto alla definizione di attività e passività
monetaria, la nozione è offerta dal principio contabile internazionale IAS 21,
rubricato “effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere”.
Sotto il profilo fiscale, dal combinato disposto degli articoli 110, commi 2
e 3, del TUIR, come interpretati alla luce delle risoluzioni nn. 83/E e 249/E del
2009, sono fiscalmente irrilevanti fino al realizzo, ossia fino all’incasso o al
pagamento della posta in valuta estera, gli utili e le perdite su cambi da
valutazione, relativi a poste in valuta estera costituite da crediti, debiti, titoli
obbligazionari e titoli a essi assimilabili. Assumono invece rilevanza fiscale il
differenziale (positivo o negativo) derivante dalle operazioni che si considerano
realizzate, le valutazioni al cambio di fine esercizio della liquidità in valuta
detenuta dall’impresa, nonché i saldi dei conti correnti in valuta, da considerarsi
realizzati.
Ciò premesso, in relazione alle operazioni sopra descritte, Alfa ritiene
corrette le seguenti soluzioni interpretative.
In merito all’operazione sub a) (apertura di conto corrente espresso in
valuta estera con contestuale prelievo dal conto liquidità espresso in euro), Alfa
ritiene che l’operazione sia irrilevante ai fini fiscali. Ove, tuttavia, l’istituto di
credito applicasse un tasso di cambio diverso da quello ufficiale, la differenza,
secondo l’istante, dovrebbe concorrere alla formazione del bilancio e alla
conseguente determinazione del reddito d’impresa.
Anche in relazione all’operazione sub b) (ovvero operazione di acquisto
titoli azionari espressi in valuta estera con prelievo dal conto nella medesima
valuta estera), Alfa precisa che le suddette operazioni riguardano sia azioni,
classificate sia come attivo circolante che come immobilizzazioni finanziarie. La
società ritiene che l’operazione non rilevi sotto il profilo fiscale, fatta salva la
necessità di valutare il titolo acquisito in portafoglio secondo le disposizioni
dell’articolo 9 del TUIR. Sul punto, l’istante precisa che l’eventuale
contabilizzazione della differenza di cambio tra il giorno di apertura del conto
corrente e quello di acquisizione del titolo assume rilevanza alla fine
dell’esercizio.
In merito all’operazione sub c) (incasso di dividendi), Alfa ritiene che la
contabilizzazione e il relativo impatto sulla determinazione del reddito
imponibile avvenga attraverso un’operazione di conversione, da effettuarsi
secondo le regole di cui all’articolo 9 del TUIR, ovvero secondo il cambio
ufficiale in vigore al momento del pagamento del dividendo.
Quanto all’operazione sub d) (ossia lo smobilizzo dei titoli in portafoglio),
la società istante ritiene che l’eventuale differenziale sia rappresentato dalla
suddivisione in due componenti, ovvero la plusvalenza o minusvalenza sul titolo
e la differenza di cambi realizzata. Quanto al primo, secondo Alfa il cambio del
giorno in cui avviene la cessione del titolo va assunto nello stesso valore
identificato con riferimento al giorno in cui il titolo è stato acquisito. L’ulteriore
differenziale, invece, rileverà come differenza di cambio.
Secondo l’istante, ove i titoli negoziati siano contabilizzati tra le
immobilizzazioni finanziarie, si applicano le ordinarie regole di determinazione
del reddito d’impresa.
In merito alle operazioni sub e) (Valutazioni di fine esercizio), la
valorizzazione della liquidità deve essere considerata come un’operazione
realizzata. A tale fine, si deve assumere, secondo l’istante, la differenza tra il
cambio di apertura del rapporto, se avvenuta in corso d’anno, o all’apertura
dell’esercizio, se avvenuta in esercizi precedenti, e il cambio di fine esercizio
relativo alla liquidità residua alla chiusura dell’esercizio stesso. La
contabilizzazione delle differenze di cambio e la relativa incidenza sulla
determinazione del reddito d’impresa assumono valenza alla data di chiusura
dell’esercizio ovvero nell’ipotesi in cui il conto in valuta estera sia chiuso o non
presenti più alcuna disponibilità.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per le operazioni di c.d. time
cash, avendo riguardo al periodo di imposta di competenza in cui le stesse
vengono concluse.
Ove alla chiusura dell’esercizio vi fossero dei titoli ancora in portafoglio,
essi dovrebbero essere valutati al costo con il metodo LIFO, espresso in valuta
estera.

Parere dell’Agenzia delle entrate. In via preliminare, si evidenzia che esula dall’analisi della presente istanza
di interpello ordinario la corretta determinazione e quantificazione dei valori
fiscali indicati in istanza e nei vari allegati prodotti, restando impregiudicato
qualsiasi potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria in merito.
Si evidenzia, altresì, che il presente parere non implica o presuppone un
giudizio né in merito alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti
per beneficiare della disciplina della participation exemption prevista
dall’articolo 87 del TUIR, né in relazione all’identificazione degli oneri connessi
alle operazioni descritte.
L’articolo 2425-bis, comma 2, del codice civile stabilisce che: “I ricavi e i
proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere
determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è
compiuta”.
L’articolo 2426, comma 1, numero 8-bis, del codice civile prevede che “le
attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data
di chiusura dell’esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere
imputati al conto economico e l’eventuale utile netto è accantonato in apposita
riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non
monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro
acquisto”.
A tale riguardo il principio contabile OIC 26 (“Operazioni, attività e
passività in valuta estera”) individua tra le attività e passività monetarie le poste
che comportano il diritto di incassare o l’obbligo di pagare, a date future, importi
in denaro in valuta determinati o determinabili. Sono elementi monetari i crediti e
debiti, le disponibilità liquide, i ratei attivi e passivi e i titoli di debito. Per
“elementi non monetari”, secondo il citato principio, si intendono le attività e le
passività che non comportano il diritto a incassare e l’obbligo di pagare importi
di denaro in valuta determinati o determinabili. Tra gli elementi non monetari,
sono inclusi le immobilizzazioni materiali e immateriali, le partecipazioni e altri
titoli che conferiscono il diritto a partecipare al capitale di rischio dell’emittente,
le rimanenze, gli anticipi per l’acquisto o la vendita di beni e servizi, i risconti
attivi e passivi.
Ai fini della corretta imputazione, il citato principio contabile, al
paragrafo 26, stabilisce che le poste monetarie in valuta sono convertite in
bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio; i relativi
utili e perdite su cambi sono imputati al conto economico dell’esercizio. Le
attività e le passività in valuta aventi natura non monetaria, secondo il paragrafo
30, sono iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro
acquisto.
Il comma 2 dell’articolo 9 del TUIR dispone che “per la determinazione
dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o
sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il
cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti”.
Inoltre, l’articolo 110, al comma 2, prevede che, per “la valutazione dei
corrispettivi, proventi, spese e oneri (…) in valuta estera, si applicano, quando
non è diversamente disposto, le disposizioni dell’articolo 9 …” e, al successivo
comma 3, dispone che “la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura
dell’esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di
titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di
altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza”.
Resta fermo che, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 110, “sono
tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori
internazionali indipendenti utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle
operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile
attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili”.
Nel caso di specie in relazione ai diversi quesiti sottoposti, ai fini fiscali, si
rappresenta quanto segue.
Con riguardo all’operazione sub a), ovvero l’acquisto di valuta estera
previa apertura del conto corrente espresso in valuta estera con contestuale
prelievo dal conto liquidità espresso in euro, in applicazione del combinato
disposto degli articoli 9 e 110 del TUIR, il costo fiscalmente riconosciuto della
valuta estera corrisponde alla conversione in euro al cambio del giorno (o del
giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in
cui è stata sostenuta) in cui l’operazione di acquisto è effettuata. Resta ferma,
nell’ipotesi in cui l’istituto di credito applicasse un tasso di cambio diverso da
quello ufficiale, l’applicabilità di un tasso di cambio alternativo, purché fornito
da operatori internazionali indipendenti, ai sensi di quanto dal comma 9 del citato
articolo 110 del TUIR.
Per quanto concerne l’operazione descritta sub b), rappresentata
dall’acquisto titoli azionari espressi in valuta estera – iscritti sia tra le
immobilizzazioni finanziarie sia nell’attivo circolante – con prelievo dal conto in
valuta estera, si rappresenta quanto segue.
In applicazione del citato articolo 9, comma 2, del TUIR, il prelievo
della disponibilità liquida dal conto espresso in valuta estera per acquistare i titoli
azionari – a prescindere se si tratta di immobilizzazioni finanziare o di titoli del
circolante – determina il concorso alla formazione del reddito imponibile di
periodo delle differenze di cambio, positive o negative, maturate fino a tale
momento, essendo realizzato il differenziale di valore maturato dalla valuta
estera tra la sua data di acquisto e quella di utilizzo per l’acquisto dei titoli.
Di conseguenza, il costo fiscalmente riconosciuto in valuta estera dei
titoli acquistati corrisponderà al costo di acquisizione, valutato secondo il cambio
del giorno di acquisto o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza,
secondo il cambio del mese in cui è stato sostenuto, in applicazione del
combinato disposto degli articoli 9 e 110 del TUIR.
Con riguardo all’operazione descritta sub c), (incasso di dividendi),
sempre in applicazione del citato articolo 9, secondo comma, del TUIR, la
conversione dovrà essere effettuata secondo il cambio ufficiale in vigore al
momento della percezione del suddetto dividendo.
Anche a tal proposito, configurando i dividendi incassati in valuta una
posta monetaria, alla data di chiusura dell’esercizio dovrà essere convertita al
tasso di cambio a pronti, con la conseguente emersione di una componente di
reddito, positiva o negativa, che concorre alla formazione del reddito di periodo
che, in considerazione delle caratteristiche peculiari di liquidabilità di un
deposito di conto corrente, rappresenta un provento o onere in valuta estera che
risulta percepito o sostenuto.
In merito all’operazione descritta sub d), ovvero lo smobilizzo dei titoli
in portafoglio, non si condivide la soluzione proposta dall’istante.
Come già evidenziato, ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, numero 8-
bis del codice civile “le attività e passività in valuta non monetarie devono essere
iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto”. In base al paragrafo 7
dell’OIC 26, le partecipazioni rientrano tra le attività non monetarie. Pertanto,
anche ai fini del bilancio le differenze cambio positive o negative non danno
luogo a un’autonoma e separata rilevazione, ma concorreranno a formare le
relative plusvalenze e minusvalenze da realizzo.
In relazione al corrispettivo della cessione qui in oggetto, quindi, emerge
che, in applicazione del combinato disposto tra l’articolo 83 (sulla base del quale
per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’’articolo 2435-ter del codice
civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile,
valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente
sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in
bilancio previsti dai rispettivi principi contabili) ed il citato articolo 9, comma 2,
del TUIR, lo stesso deve essere determinato applicando il cambio corrente alla
data nella quale la cessione è stata effettuata. Le differenze cambio positive o
negative non daranno, quindi, luogo ad una autonoma e separata rilevazione, ma
concorreranno a formare le relative plusvalenze e minusvalenze da realizzo, che
concorrono alla formazione del reddito ai sensi delle disposizioni di cui agli
articoli 86, 87 e 101 del TUIR.
Con riferimento all’ultima operazione descritta sub e), ossia le
valutazioni di fine esercizio:
. l’eventuale differenziale, positivo o negativo, tra costo fiscalmente
riconosciuto e valore di cambio della valuta estera alla data di chiusura
dell’esercizio concorre alla formazione del reddito imponibile, in
considerazione delle caratteristiche peculiari di liquidabilità di un
deposito di conto corrente, che rappresenta un provento od onere in
valuta estera che risulta percepito o sostenuto;
. in merito alla valorizzazione dei titoli ancora in portafoglio alla
chiusura dell’esercizio,
o per i titoli partecipativi, in quanto attivi di natura non monetaria,
ai sensi dell’OIC 26 devono essere iscritte nello stato
patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto e
le differenze cambio positive o negative non danno luogo a
un’autonoma e separata rilevazione;
o per i titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi
del codice civile o di altre leggi o i titoli assimilati, in
applicazione del comma 3 dell’articolo 110 del TUIR, la
valutazione secondo il cambio alla data di chiusura
dell’esercizio non assume rilevanza ai fini fiscali”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *