27 Dicembre, 2013

Decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145

 

(Omissis).

Art. 3

Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

 1. A valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell’approvazione della Commissione europea, é disposta l’istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016, le cui modalità operative e la cui decorrenza sono definite, nell’ambito del programma operativo di riferimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi del comma 12.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 é riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di spesa delle risorse individuate per ciascun anno ai sensi del comma 1, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d’imposta con decorrenza dal periodo di imposta determinato con il decreto di cui al comma 12 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta.

3. Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo é necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione é troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

4. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

5. Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili le spese relative a:

a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva;

c) costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca, quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne.

6. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio é maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed é utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

7. Per fruire del contributo le imprese presentano un’istanza telematica mediante le modalità tecniche predisposte dal Ministero dello sviluppo economico secondo quanto previsto al successivo comma 12.

8. Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, potrà avvalersi sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un’apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri della convenzione si provvede nel limite massimo dell’uno per cento delle risorse di cui al successivo comma 14.

9. Per la verifica della corretta fruizione del credito d’imposta di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e l’Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 12 del presente articolo.

10. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010.

Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell’assunzione dell’incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell’IFAC. Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al precedente periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.

11. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall’adozione dell’intervento all’interno del programma operativo nazionale di riferimento, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le modalità di iscrizione delle spese in bilancio, le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione dell’importo di cui l’impresa ha fruito indebitamente e le eventuali relative maggiorazioni. La procedura telematica per usufruire del credito d’imposta prevede una verifica ex ante sulla conformità delle spese di ricerca e sviluppo che le imprese sostengono ed una ex post sull’effettiva entità delle spese sostenute. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle dichiarate, la misura dell’agevolazione sarà ridotta dal 50 per cento al 40 per cento sempre che permanga la spesa incrementale.

13. Le risorse individuate nell’ambito del Programma Operativo Nazionale di riferimento per il cofinanziamento del credito di imposta del presente articolo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Art. 4

Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e misure particolari per l’area di crisi complessa del porto di Trieste

 

(Omissis).

 

2. Alle imprese, sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all’articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che acquisiscono beni strumentali nuovi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, é attribuito un credito d’imposta secondo le modalità di cui al presente articolo, e nei limiti delle risorse stanziate al comma 14, a condizione che:

a) siano costituite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) abbiano ad oggetto l’esercizio esclusivo delle attività risultanti dall’accordo di programma sottoscritto;

c) i nuovi beni strumentali siano acquisiti dai soggetti che hanno sottoscritto l’accordo;

d) i nuovi beni strumentali siano acquisiti nell’ambito di unità produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ovvero nelle restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese.

3. Il credito d’imposta é riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto agli investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, per le aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale, di quelle previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, fino alla data di vigenza della stessa e, successivamente, nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020, subordinatamente all’approvazione della stessa da parte della Commissione europea. Il credito d’imposta non é cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili anche a titolo di «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/06.

4. Ai fini del comma 2, si considerano agevolabili l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, e, limitatamente ai beni di cui alla lettera a) del presente comma, la realizzazione di:

a) fabbricati classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voce B.II.1 dell’articolo 2424 del codice civile, nell’ambito di strutture produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al comma 2;

b) macchinari, impianti ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell’articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al comma 2;

c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta.

5. Il credito d’imposta é commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 4 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel periodo d’imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

6. Il credito d’imposta é determinato con riferimento ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed é utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con il modello di pagamento F24 da presentare unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto della operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento della medesima Agenzia.

7. Con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l’attuazione dei commi da 2 a 6 al fine di individuare tra l’altro modalità e termini per la concessione del credito d’imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse annue stanziate, l’ammontare dell’agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, l’elenco dei soggetti beneficiari e l’importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.

8. Per la verifica della corretta fruizione del credito d’imposta di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e l’Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 7 del presente articolo.

9. L’agevolazione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti che operano nei settori della produzione di prodotti di cui all’allegato I del TFUE, dell’industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 della Commissione europea, nonché ai settori della pesca, dell’industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d’imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina dei grandi progetti di investimento, é riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell’Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.

10. L’efficacia delle agevolazioni di cui al presente articolo é subordinata al rispetto delle disposizioni della Commissione europea per l’attuazione di aiuti di stato ad investimenti produttivi.

11. Al fine di assicurare l’attuazione dell’accordo di programma quadro nonché la realizzazione degli interventi di cui al comma 7-ter dell’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia é nominato, senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili.

12. Il Commissario, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo di programma quadro di cui al comma 11, assicura la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 11 e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sulle aree demaniali marittime, non ricomprese nell’accordo di programma quadro di cui al comma 11, nella circoscrizione dell’Autorità portuale restano impregiudicate le attribuzioni e le competenze della stessa Autorità, come individuate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.

13. Ai fini dell’attuazione dei commi 11 e 12 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.

14. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, pari complessivamente a 20 milioni di euro per l’anno 2014 ed a 50 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede, quanto a 20 milioni di euro annui per l’anno 2014 e a 10 milioni di euro per l’anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 20 milioni di euro per l’anno 2014 e l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per l’anno 2015 e quanto a 40 milioni di euro per l’anno 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 5

Misure per favorire l’internazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione dell’ingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio

 

1. Al fine di potenziare l’azione in favore dell’internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell’immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del «Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese» sono incrementate di 22.594.000 euro per l’anno 2014 tramite utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale «Industria e Servizi» 1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all’entrata dello Stato per essere riassegnate all’apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello sviluppo economico.

(Omissis).

4. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle imprese i certificati camerali anche in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell’utilizzo in uno Stato estero, sono esenti dall’imposta di bollo.

(Omissis).

Art. 6

Misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed editoria

(Omissis).

10. Nell’ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell’approvazione della Commissione europea, sono adottati interventi per il riconoscimento di un credito di imposta per le spese documentate e sostenute da piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ovvero da consorzi da reti di piccole e medie imprese, e relative ad interventi di rete fissa e mobile che consentano l’attivazione dei servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps. Il credito di imposta é riconosciuto a decorrere dalla data individuata con il decreto di cui al comma 11 e fino al 2016, nella percentuale del 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di 20.000 euro e nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020.

11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la coesione territoriale e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da emanare entro 30 giorni dall’adozione dell’intervento all’interno del programma operativo nazionale di riferimento , sono definite, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), le modalità per usufruire del credito d’imposta di cui al comma 10, inclusa la certificazione del prestatore del servizio di connessione digitale e le modalità di comunicazione delle spese effettuate, ai fini delle verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate.

12. Il credito di imposta di cui al comma 10 non é cumulabile con l’agevolazione prevista dal comma 1.

13. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio é maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed é utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

14. Le risorse individuate ai sensi del comma 11, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui ai commi da 10 a 13, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Art. 7

Misura di razionalizzazione dell’istituto del ruling di standard internazionale

 

1. All’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, é sostituito dal seguente:

«1. Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi, delle royalties e alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall’articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all’Italia.»;

b) al comma 2 le parole: «per i due periodi d’imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per i quattro periodi d’imposta successivi»;

c) al comma 5 le parole: «, di Milano o di Roma,» sono soppresse.

 

Art. 8

Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto

(Omissis).

Art. 9

Misure per favorire la diffusione della lettura

 

1. Nell’ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell’approvazione della Commissione europea, è disposta l’istituzione di un credito di imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche con decorrenza dal periodo d’imposta determinato con il decreto di cui al comma 5 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l’acquisto di libri muniti di codice ISBN.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1, fermo il rispetto dei limiti delle risorse complessive effettivamente individuate per ciascun anno nell’ambito del Programma operativo nazionale di riferimento, é pari al 19 per cento della spesa effettuata nel corso dell’anno solare per un importo massimo, per ciascun soggetto, di euro 2000, di cui euro 1000 per i libri di testo scolastici ed universitari ed euro 1000 per tutte le altre pubblicazioni.

3. L’acquisto deve essere documentato fiscalmente dal venditore. Sono esclusi gli acquisti di libri in formato digitale, o comunque già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall’adozione dell’intervento all’interno del programma operativo nazionale di riferimento, sono definite, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), le modalità per usufruire del credito d’imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate.

5. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste, fruibili a seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, é stabilito l’ammontare dell’intervento nella misura massima di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

6. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio é maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed é utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

7. Le risorse individuate ai sensi del comma 5, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui al presente articolo, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all’entrata del bilancio dello Stato.

(Omissis).

Art. 12

Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa

 

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, dopo il comma 1 é inserito il seguente:

«1-bis. La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l’acquisto di obbligazioni e titoli similari, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli.»;

b) all’articolo 2, dopo il comma 4 é inserito il seguente:

«4-bis. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.».

c) all’articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le società di cui al comma 1 possono aprire conti correnti segregati presso i soggetti all’articolo 2, comma 3, lettera c), dove vengano accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonché ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della società ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell’ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell’operazione. Le somme accreditate su tali conti segregati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del depositario e da quello degli altri depositanti. Su tali somme non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 e tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonché per il pagamento degli altri costi dell’operazione. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del testo unico bancario, nonché di procedure concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme accreditate su tali conti non sono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto e non sono soggette a sospensione dei pagamenti.

2-ter. I soggetti che svolgono, anche su delega dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell’articolo 2, comma 3, lettera c), nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, possono aprire presso banche conti correnti segregati dove vengano accreditate le somme incassate per conto della società cessionaria o della società emittente dai debitori ceduti. Sulle somme accreditate sui conti segregati, non sono ammesse azioni da parte dei creditori dei soggetti che svolgono i servizi indicati nell’articolo 2, comma 3, lettera c), se non per l’eccedenza delle somme incassate e dovute alla società cessionaria o emittente. In caso di avvio di procedimenti concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme accreditate sui conti segregati, per un importo pari alle somme incassate e dovute alla società cessionaria o emittente, non vengono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto che svolge i servizi indicati nell’articolo 2, comma 3, lettera c).»;

d) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell’avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell’avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati e i crediti sorti posteriormente a tale data.

Dalla stessa data la cessione dei crediti é opponibile:

a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;

b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione.»;

2) al comma 3, le parole: «non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano l’articolo 65 e»;

3) dopo il comma 4 é inserito il seguente:

«4-bis. Alle cessioni effettuate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell’affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente é dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.»;

e) all’articolo 5, dopo il comma 2 é aggiunto il seguente:

«2-bis. I titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all’articolo 1, comma 1-bis, anche non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, l’IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati.

L’investimento nei titoli di cui al presente comma é altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione.»;

f) all’articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un fondo comune di investimento, i servizi indicati nell’articolo 2, comma 3, lettera c), possono essere svolti, in alternativa ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 6, dalla società di gestione del risparmio che gestisce il fondo. Alle cessioni dei crediti effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma 2, della presente legge, nonché le restanti disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.

2-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2-bis, si applicano, in quanto compatibili, alle imprese ed ai soggetti ivi menzionati ai fini dell’investimento nelle quote dei fondi di cui all’articolo 7, comma 2-bis.»;

g) al comma 1 dell’articolo 7-bis, dopo le parole: «all’articolo 3, commi 2,» sono inserite le seguenti: «2-bis, 2-ter e»;

h) dopo l’articolo 7-ter é inserito il seguente:

«Art. 7-quater.

Cessione di ulteriori crediti e titoli

1. Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1, e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle operazioni, ivi disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari, crediti garantiti da ipoteca navale, crediti nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti da contratti di leasing o di factoring, nonché di titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura.

2. Il regolamento di cui al comma 5 dell’articolo 7-bis adotta anche disposizioni di attuazione del presente articolo con riferimento ai medesimi profili ivi menzionati. Il medesimo regolamento individua le categorie di crediti o titoli di cui al comma 1, cui si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.».

2. All’articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 26 é aggiunto il seguente:

«26-bis. Le obbligazioni e i titoli similari di cui al presente articolo, le quote di fondi di investimento che investono prevalentemente negli anzidetti strumenti finanziari, nonché i titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto gli anzidetti strumenti finanziari costituiscono, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, l’IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L’investimento nei titoli e nelle quote di fondi di cui al presente comma é altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione.».

3. All’articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo il comma 1 é inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini dell’ottenimento della data certa del pagamento é sufficiente l’annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, in conformità al disposto dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.».

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 15, primo comma, dopo le parole: «dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,» sono inserite le seguenti: «per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 17,»;

b) all’articolo 17, primo comma, le parole: «sono tenuti a» sono sostituite dalle seguenti: «, a seguito di specifica opzione, possono» e dopo il primo periodo é aggiunto il seguente: «L’opzione é esercitata per iscritto nell’atto di finanziamento.»;

c) dopo l’articolo 20 é inserito il seguente:

«Art. 20-bis.

Operazioni di finanziamento strutturate

1. Gli articoli da 15 a 20 si applicano anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni.

2. L’opzione di cui all’articolo 17, primo comma, é esercitata nella deliberazione di emissione.

3. L’imposta sostitutiva é dovuta dagli intermediari finanziari incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, delle attività di promozione e collocamento delle operazioni di cui al comma 1, ovvero, nel caso in cui tali intermediari non intervengano, dalle società che emettono le obbligazioni o titoli similari con riferimento ai quali é stata esercitata l’opzione. Il soggetto finanziato risponde in solido con i predetti intermediari per il pagamento dell’imposta.

4. Gli intermediari finanziari e le società emittenti tenute al pagamento dell’imposta sostitutiva dichiarano, secondo le modalità previste dall’articolo 20 del presente decreto e dall’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l’ammontare delle obbligazioni collocate.

5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.».

5. Dopo l’articolo 32, comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, é inserito il seguente:

«9-bis. La ritenuta del 20 per cento di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, corrisposti a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie.».

6. All’articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 é inserito il seguente:

«1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo può essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi da società ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile, aventi una scadenza a medio o lungo termine, la cui sottoscrizione e circolazione é riservata a investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «banca creditrice» sono inserite le seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro rappresentante»;

2) dopo le parole: «e le condizioni del finanziamento» sono inserite le seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell’articolo 2414 del codice civile o di cui all’articolo 2483, comma 3, del codice civile».

7. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall’esercizio 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

(Omissis).

Art. 15

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *