Decreto min. 21 dicembre 2012, in G.U. n. 50 del 28.2.2013
Art. 1
Modalità di fruizione del regime fiscale
1. Ai fini dell’applicazione del regime di esenzione previsto dal comma 4 dell’art. 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i Fondi per il Venture Capital sono gli organismi di investimento collettivo del risparmio i quali prevedono nei loro regolamenti che almeno il 75 per cento dei relativi attivi sia investito in società non quotate qualificabili piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione n. 2003/261/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e aventi le caratteristiche stabilite nel comma 3 del citato art. 31 e che le azioni o quote di investimento in ogni piccola e media impresa siano inferiori al limite indicato nel comma 5 del medesimo art. 31 su un periodo di dodici mesi. Il riferimento a tale limite deve essere inteso nel senso che le quote di investimento devono risultare
comunque inferiori al livello massimo delle tranche di investimento previsto dalla disciplina degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (COM 194/2006) e successive modifiche, calcolato per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.
2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, il criterio previsto dal comma 3, lettera c), dell’art. 31 del decreto-legge n. 98 del 2011 deve essere inteso nel senso che, al momento dell’investimento, le
quote od azioni delle società in cui investono i Fondi per il Venture Capital siano direttamente detenute almeno per il cinquantuno per cento da persone fisiche.
3. I proventi di cui all’art. 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti ad imposizione qualora i Fondi per il Venture Capital prevedano nei loro regolamenti le condizioni di investimento di cui al comma 1 e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio dei Fondi per il Venture Capital o dalla data di adeguamento del loro regolamento alla disposizione contenuta nel comma 1, il valore dell’investimento in società non quotate aventi le caratteristiche indicate nel comma 3 dell’art. 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 non risulti inferiore, nel corso dell’anno solare, al 75 per cento del valore degli attivi per più di tre mesi.
4. Il valore degli attivi dei Fondi per il Venture Capital è rilevato al netto dei risultati negativi di gestione non utilizzati ai sensi del comma 71 dell’art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
5. Le società di gestione del risparmio e i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi di cui all’art. 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi tengono a disposizione dell’Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentono di verificare l’osservanza del requisito minimo di investimento previsto dal comma 1.
6. Nel caso di Fondi per il Venture Capital di diritto estero situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti incaricati residenti tengono a disposizione dell’Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei medesimi termini indicati nel comma 5 anche il regolamento dell’organismo di investimento e le eventuali modifiche.
7. L’Agenzia delle entrate procede al recupero dell’imposta dovuta e delle relative sanzioni a carico dei soggetti di cui al comma 5 nel caso in cui i limiti di cui al comma 1 non siano stati rispettati.
Art. 2
Soggetti investitori nei Fondi
per il Venture Capital
1. Le quote dei FVC possono essere sottoscritte esclusivamente dagli investitori che sono considerati investitori professionali in conformità alla sezione I dell’allegato II della direttiva 2004/39/CE o che possono, su richiesta, essere trattati come investitori professionali in conformità alla sezione II dell’allegato II della direttiva 2004/39/CE, oppure presso altri investitori qualora:
a) i suddetti altri investitori si impegnino a investire almeno 100 000 EUR;
b) i suddetti altri investitori dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l’impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all’impegno o
all’investimento previsto;
c) il gestore di FVC effettui una valutazione della competenza, esperienza e conoscenza dell’investitore, senza presumere a priori che l’investitore possieda la conoscenza e l’esperienza di mercato propria dei soggetti elencati nella sezione I dell’allegato II della direttiva 2004/39/CE;
d) il gestore di FVC sia ragionevolmente sicuro, alla luce della natura dell’impegno o dell’investimento previsto, che l’investitore è in grado di assumere decisioni autonome di investimento e di comprenderne i rischi connessi, e che un impegno del genere sia appropriato per il suddetto investitore;
e) il gestore di FVC confermi per iscritto di aver effettuato la valutazione di cui alla lettera c), e che sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera d).