19 Luglio, 2013

Ris. 18 gennaio 2013, n. 2/DF, del Ministero dell’economia e delle finanze

“Con le note in riferimento sono stati chiesti chiarimenti in merito all’obbligo di presentazione della dichiarazione relativa all’imposta municipale propria (IMU) per quanto concerne i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP).

Al riguardo, si deve ricordare che l’art. 13, comma 12-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che restano ferme, ai fini’ IMU, le dichiarazioni gia’ presentate in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) in quanto compatibili, mantenendo, pertanto, queste ultime la loro validita’ ai fini dell’obbligo dichiarativo IMU.

Tale vaglio di compatibilita’ e’ stato effettuato con il D. M. 30 ottobre 2012 di approvazione; del modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni e precisamente nei paragrafi 1.1 e 1.3 delle medesime istruzioni nei quali e’ stato ampiamente ribadito che l'”obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI gia’ presentate, nonche’ nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dai comune”.

Pertanto, l’elencazione dei casi in cui la dichiarazione ICI deve essere presentata si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui le dichiarazioni ICI non soddisfino tali requisiti ai fini dello svolgimento dell’attivita’ di controllo e di accertamento dei comuni.

Alla luce di tali considerazioni, se i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali avevano gia’ dichiarato tale condizione soggettiva ai fini ICI, e nell’ipotesi in cui questa continua a persistere anche in vigenza dell’IMU, detti soggetti non sono, ovviamente, tenuti a presentare nuovamente la dichiarazione IMU, dal momento che il comune e’ gia’ in possesso delle informazioni necessarie per il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge, vale a dire il moltiplicatore di cui alcomma 5 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 e la cosiddetta franchigia di cui successivo comma 8-bis. E’ solo in quest’ottica che deve essere letta la precisazione contenuta nelle istruzioni al predetto paragrafo 1.3, nella parte in cui, relativamente ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP), prevede che “Le riduzioni vanno dichiarate sia nei caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il relativo diritto”. Si ribadisce che tale obbligo non puo’ dipendere dalla semplice variazione del moltiplicatore, poiche’, altrimenti, si ripristinerebbe un obbligo dichiarativo generalizzato per tutte le fattispecie per le quali e’ stato modificato il moltiplicatore che, giova sottolineare, costituisce solo un parametro per la determinazione dell’imposta.

Queste stesse considerazioni valgono anche ai fini dell’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU gravante sulle societa’ e per l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, il quale richiama l’agevolazione prevista dall’art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e al contempo specifica i soggetti beneficiari della stessa. Si ricorda, che in virtu’ delle norme appena citate non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attivita’ dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali”.

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