23 Marzo, 2020

Circolare 23 marzo 2020, n. 6/E, dell’Agenzia delle entrate

“Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito decreto) ha introdotto, tra

le varie misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la

sospensione dei termini relativi alle attività di controllo degli uffici nonché di

quelli processuali. Le disposizioni normative che rilevano in tal senso sono quelle

previste dagli articoli 67 e 83 del decreto.

La presente circolare fornisce le prime indicazioni circa l’impatto della

disciplina inerente alla sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti

di accertamento con adesione.

L’articolo 67, al comma 1, prevede che «sono sospesi dall’8 marzo al 31

maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di

accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti

impositori».

La citata previsione normativa non sospende, né esclude, le attività degli

Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e

di accertamento. Tuttavia, in questo periodo emergenziale gli uffici dell’Agenzia

delle entrate sono stati destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle

attività sopra indicate (1), al fine di non sollecitare spostamenti fisici da parte dei

contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.

Il comma 4 del citato articolo 67 rinvia, inoltre, alle disposizioni presenti

nell’ordinamento che prevedono la proroga biennale dei termini di decadenza che

scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui è intervenuta la sospensione (2).

(1) Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 marzo 2020. Fanno eccezione le attività urgenti o

indifferibili.

(2) Il rinvio è all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

La disciplina appena richiamata va completata con le disposizioni del

decreto che prevedono al comma 2 dell’articolo 83 la sospensione dei termini di

impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, precisando inoltre che «ove il decorso

del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito

alla fine di detto periodo». Conseguentemente:

i. per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020 ed il cui termine di

impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta

sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprendendo gli stessi a decorrere dal 16

aprile;

ii. per gli avvisi eventualmente notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 (3),

l’inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo

di sospensione.

(3) Si fa riferimento, ad esempio, agli atti impositivi per i quali, alla data di pubblicazione del comunicato

stampa citato nella precedente nota 1, era già stata avviata la relativa fase di notifica, oltre a quelli

indifferibili o urgenti.

Sulla base del quadro normativo sopra rappresentato, si ritiene pertanto

opportuno chiarire come il citato articolo 83 incida in particolare sullo svolgimento

del procedimento di accertamento con adesione.

Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal

Contribuente (4), a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica

anche la sospensione disciplinata dall’articolo 83 del decreto. Pertanto, al termine

di impugnazione si applicano cumulativamente:

• sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta

giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente», prevista

ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997,

• sia la sospensione prevista dall’art. 83 del decreto.

Ad esempio, nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio

2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il

termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scade il 27

luglio 2020, considerato che:

• alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la

proposizione del ricorso;

• dal 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione previsti

dall’articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, cui vanno sommati i

residui 30 giorni risultanti dal precedente punto 1;

• essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la sospensione dei termini

prevista dall’articolo 83, comma 2, del decreto, alla data del 9 marzo

risultano decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni,

unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal

16 aprile, per cui il termine finale per la sottoscrizione dell’accertamento

con adesione scade il 27 luglio.

(4) Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218.

Ciò nondimeno, laddove ci sia in concreto un condiviso interesse a svolgere

comunque il procedimento di accertamento con adesione, è possibile, in un’ottica

di «collaborazione e buona fede» (5) tra fisco e contribuente, dar seguito a tali

esigenze laddove possibile.

(5) Comma 1 dell’articolo 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212: “I rapporti tra contribuente e

amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.

Al riguardo si delineano indicativamente le procedure di gestione del

procedimento di adesione in questo periodo emergenziale, che tuttavia vanno

svolte accordando priorità all’esigenza di tutelare la salute dei dipendenti e dei

cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti.

Tali finalità possono essere contemperate attraverso la gestione del

procedimento “a distanza” (6) come indicato in termini generali nel seguito

(privilegiando, laddove disponibile per il contribuente, l’impiego di posta

elettronica certificata di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, in luogo della posta elettronica

ordinaria):

1. identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante invio, da

parte dello stesso, tramite PEC o mail, della copia del documento di identità

(nonché della procura, qualora non in possesso dell’ufficio). Ancorché il

documento possa essere già in possesso dell’ufficio, la richiesta è necessaria

per garantire, anche in questa fase, l’identificazione del contribuente o

rappresentante che parteciperà alla sessione;

2. indicazione nella citata PEC o mail del numero e dell’intestazione

dell’utenza telefonica o dell’eventuale strumento di videoconferenza

(laddove disponibile) da utilizzare per il contraddittorio;

3. effettuazione del contraddittorio telefonico o per videoconferenza;

4. redazione del verbale del contraddittorio, dando atto delle modalità con cui

lo stesso si è svolto e indicando gli indirizzi PEC o mail che saranno

utilizzati per il successivo scambio del file;

5. invio tramite PEC o mail del file al contribuente o suo rappresentante per la

condivisione. La condivisione ha la finalità di rilevare eventuali errori

presenti nella bozza di verbale e, di norma, sarebbe preferibile che l’intera

procedura di contraddittorio a distanza, redazione del verbale e

sottoscrizione dello stesso da parte del contribuente e dell’ufficio si

concludesse nello stesso giorno;

6. ciò anche nell’ottica, sotto riportata, che in termini generali, queste modalità

di gestione del contraddittorio possono essere adattate caso per caso ad ogni

altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa

col contribuente e, quindi, anche in sede di verifica e accertamento;

7. dopo la condivisione, stampa del file ricevuto dall’ufficio e sottoscrizione

(con una sigla su tutte le pagine) da parte del contribuente o del suo

rappresentante;

8. scannerizzazione del verbale sottoscritto e rinvio tramite PEC o mail

all’Ufficio, con allegata copia del documento di identità di chi ha

sottoscritto il verbale;

9. stampa del file ricevuto e sottoscrizione da parte del verbalizzante

dell’ufficio;

10. invio via PEC o mail al contribuente o al suo rappresentante del verbale

sottoscritto e protocollato;

11. le operazioni di sottoscrizione di cui ai punti 7 e 9 possono anche avvenire

mediante utilizzo della firma digitale.

(6) Al termine del periodo emergenziale si potrà valutare, sulla base degli esiti dell’applicazione di queste

indicazioni, la possibilità di adottarle in maniera ordinaria, subordinatamente alle dotazioni tecnologiche

disponibili.

Le indicazioni che precedono sono adattabili all’ipotesi di procedimento di

accertamento con adesione avviato dall’ufficio, tramite invito al contribuente ai

sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218 (7), ovvero di

istanza di adesione riferita a processo verbale di constatazione presentata dal

contribuente ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del medesimo decreto (8). Le

medesime considerazioni si rendono applicabili in ipotesi di adesione ai fini delle

altre imposte indirette ai sensi degli articoli da 10 a 13 del d. lgs. n. 218 del 1997 (9).

Più in generale, queste indicazioni possono essere adattate caso per caso ad

ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa

col contribuente.

Si evidenzia, infine, che non è interessato dalla sospensione in argomento il

termine (previsto dall’articolo 8 del d.lgs n. 218 del 1997) di “venti giorni dalla

redazione dell’atto di cui all’articolo 7” entro cui versare le somme dovute per

effetto dell’accertamento con adesione” (10).

(7) Il comma 1 dell’articolo 5 dispone, con riferimento alle imposte sui redditi e all’imposta sul valore

aggiunto, che: «L’ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati: a) i periodi

di imposta suscettibili di accertamento; b) il giorno e il luogo della comparizione per definire

l’accertamento con adesione; c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti; d) i

motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla

lettera c)».

(8) Il comma 1 dell’articolo 6 prevede, con riferimento alle imposte sui redditi e all’imposta sul valore

aggiunto, che «Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi

degli articoli 33” del dPR n. 600 del 1972 e 52 del dPR n. 633 del 1972 “può chiedere all’ufficio, con

apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale

definizione».

(9) Gli articoli da 10 a 13 del d.lgs. n. 218 del 1997 disciplinano il «procedimento per la definizione di altre

imposte indirette». L’articolo 10 individua l’«ufficio competente», l’articolo 11 definisce l’«avvio del

procedimento» e l’articolo 12 tratta la presentazione dell’«istanza del contribuente».

(10) Con esclusivo riguardo ai soggetti che, alla data del 21 febbraio, avevano il domicilio fiscale, la sede

legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1) al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri del 1° marzo 2020, occorre tener conto delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, che ha previsto la sospensione dei “termini dei

versamenti e degli adempimenti tributari […] scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il

31 marzo 2020”, precisando che gli stessi «devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese

successivo al termine del periodo di sospensione». Tali soggetti, quindi, nel caso di termine di versamento

di cui all’articolo 8 del d.lgs. n. 218 del 1997 scadente tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, effettuano il

relativo versamento entro il 30 aprile 2020.

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