28 Gennaio, 2013

Ris. 25 gennaio 2013, n. 5/E, dell’Agenzia delle entrate


 
“L’articolo 2, comma 1, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22, ha previsto un contributo in forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, per la salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale, per l’incremento dell’occupazione e la creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale, per il sostegno e la conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata.

Con risoluzione n. 43/E del 4 maggio 2012 è stato istituito il codice tributo “3721”, denominato “Contributo da utilizzare in compensazione concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – art. 2, c. 1, L.R. n. 22/2010”.

Con convenzione del 23 aprile 2012 tra l’Agenzia delle entrate e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono state disciplinate, tra l’altro, le attività di controllo e recupero dei contributi non spettanti. Al riguardo, all’articolo 4, comma 6 della predetta convenzione, è previsto che il recupero dei crediti d’imposta non spettanti è effettuato dall’Agenzia mediante l’atto di recupero di cui all’articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Tutto ciò premesso, per consentire il recupero delle somme relative all’indebita fruizione del contributo in parola, si istituiscono i seguenti codici tributo:

ñ“3722” denominato “Contributo da utilizzare in compensazione concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – art. 2, c. 1, L.R. n. 22/2010 e relativi interessi – controllo sostanziale dei presupposti e requisiti di legge”;

ñ“3723” denominato “Contributo da utilizzare in compensazione concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – art. 2, c. 1, L.R. n. 22/2010, sanzione – controllo sostanziale dei presupposti e requisiti di legge”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando obbligatoriamente il “codice ufficio” e il “codice atto” riportati nel provvedimento notificato.

Nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è effettuato il versamento, valorizzato nel formato “AAAA””.

 

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