22 Novembre, 2018

Nota 16 novembre 2018, n. 123013, dell’Agenzia delle dogane

“Si fa seguito alla comunicazione prot. n. 119462/RU del 31 ottobre
2018 (all.1), con la quale erano state fornite le prime indicazioni applicative
del Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in
materia fiscale e finanziaria”.
Con la presente nota vengono specificate ulteriori istruzioni in
merito agli articoli di interesse di questa Direzione Centrale, ferma restando
la possibilità di successivi interventi in materia a seguito della conversione
in legge del Decreto medesimo.

Articolo 1. Definizione agevolata dei processi verbali di
constatazione
Il comma 1 consente al contribuente la definizione agevolata del
contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi
dell’articolo 24 della Legge n. 4/1929 e consegnati all’interessato entro il 24
ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Decreto legge 119/2018), al fine
di regolarizzare le violazioni constatate nel verbale stesso concernenti le
imposte sui redditi e relative addizionali, i contributi previdenziali e ritenute,
le imposte sostitutive, l’imposta regionale sulle attività’ produttive, l’imposta
sul valore degli immobili all’estero, l’imposta sul valore delle attività’
finanziarie all’estero e l’imposta sul valore aggiunto.
Al fine di avvalersi dell’agevolazione, ai sensi del comma 2, il
contribuente è tenuto a presentare, entro il 31 maggio 2019, una
dichiarazione con le modalità che saranno stabilite con apposito
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
La definizione è consentita per i verbali di constatazione a seguito
dei quali non sia stato ancora notificato, dall’Ufficio, un avviso di
accertamento od un invito al contraddittorio di cui all’articolo 5, comma 1,
del D. Lgs. n. 218/1997 e si perfeziona, ai sensi del comma 5, con il
pagamento, entro il 31 maggio 2019, da parte dell’interessato, delle
imposte come autoliquidate dall’interessato nella dichiarazione prevista al
comma 2 e relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo di
imposta, senza corresponsione di sanzioni ed interessi.
Il comma 6 contiene una disposizione volta a disciplinare la
debenza degli interessi di mora di cui all’articolo 114 del Codice doganale
dell’Unione, qualora oggetto del verbale di constatazione siano violazioni
accertate in materia di risorse proprie tradizionali (dazi doganali).
A tale riguardo si attira l’attenzione di codeste Direzioni sulla
circostanza che la norma non include, nell’ambito oggettivo di applicazione
della definizione agevolata, come individuato al comma 1, le risorse proprie
tradizionali e che, pertanto, relativamente a quest’ultime, il contribuente non
può avvalersi dell’istituto premiale in esame.
Quanto sopra è ancor più confermato dal riferimento che viene
operato dal legislatore, al successivo comma 5, alla definizione delle
violazioni “…. constatate per ciascun periodo d’imposta”: ciò ne esclude
l’applicabilità ai tributi doganali, il cui presupposto impositivo si verifica in un
singolo atto (l’operazione doganale) e che preclude, quindi, la ricorrenza di
un “periodo d’imposta” trattandosi piuttosto di “imposte istantanee”.
Conseguentemente, può ritenersi che il suddetto comma 6 sia un
“refuso” del legislatore ed infatti questa Agenzia si è fatta promotrice di una
richiesta di apposita modifica normativa in sede di conversione del Decreto
legge 119/2018, volta alla soppressione del comma medesimo ed anche
del successivo comma 10, nella parte in cui viene ivi prevista – per
l’emanazione di ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione dell’articolo
stesso- l’adozione di uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate, di concerto con il Direttore di questa Agenzia.

Articolo 2. Definizione agevolata degli atti del procedimento di
accertamento
Il comma 1 prevede la possibilità, per il contribuente, di definire gli
avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di
recupero, notificati entro la data di entrata in vigore del Decreto legge
119/2018, non impugnati e per i quali, alla predetta data, non sono ancora
decorsi i termini per l’impugnazione, mediante il pagamento delle somme
dovute a titolo di imposta, senza corrispondere sanzioni, interessi (1)
ed eventuali accessori.
Il pagamento deve avvenire entro trenta giorni dall’entrata in vigore
del Decreto legge o, se più ampio, entro il termine previsto dall’articolo 15,
comma 1, del D.Lgs. n.218/1997, recante “Disposizioni in materia di
accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”, concernente
l’accertamento delle imposte su redditi, dell’imposta sul valore aggiunto,
dell’imposta sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria catastale e
comunale sull’incremento degli immobili.
Come anticipato con la suddetta nota prot. n. 119462/R.U. del 31
ottobre scorso, la norma trova applicazione anche per gli atti di
accertamento (c.d. “accertamento esecutivo”) di cui all’art. 9, comma 3 bis,
del Decreto legge n. 16/2012, convertito con L. n. 44/2012, notificati dagli
Uffici delle dogane entro la data di entrata in vigore del Decreto legge in
commento.
Con successivo provvedimento prot. n. 298724/2018 del 9
novembre 2018 (2), adottato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate di
concerto con il Direttore di questa Agenzia e recante “Definizione
agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di
attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119”,
sono state fornite le indicazioni necessarie per l’attuazione della
definizione agevolata in esame.

(1) Ad eccezione di quelli previsti al successivo comma 5 relativamente ai debiti relativi alle
risorse proprie tradizionali.
(2) Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e di questa Agenzia.

Considerata la ristrettezza dei tempi per l’adesione alla definizione
agevolata in esame, è stata assicurata la più ampia diffusione delle
intervenute novità in materia con apposito “Comunicato” del 12 novembre
scorso (3).
Per i profili di competenza, si evidenzia quanto segue.
Relativamente all’ambito di applicazione, detto provvedimento
regola anche la definizione agevolata per gli accertamenti doganali di cui
all’articolo 9, comma 3 bis, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito con
legge 26 aprile 2012, n. 44, notificati entro il 24 ottobre 2018, non impugnati
ed ancora impugnabili (cfr. punto 1.2).
Particolare focus meritano, poi, le istruzioni per la determinazione
delle somme dovute e le modalità di versamento (cfr. punto 2.8).
La definizione agevolata consiste, infatti, nel pagamento integrale
delle somme dovute a titolo di Risorse Proprie Tradizionali previste
dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Decisione 2014/335/UE,
Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e della connessa IVA
all’importazione, con esclusione degli importi per sanzioni amministrative,
interessi – ad eccezione di quelli di mora previsti dalle disposizioni unionali –
ed eventuali accessori quali, in particolare, le spese di notifica. Il
pagamento degli interessi di mora è previsto solo per le Risorse
Proprie Tradizionali dall’articolo 114 del Regolamento (UE) n. 952/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, ed è
dovuto a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino alla data del
pagamento (4).
.

(3) Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
(4) Com’è noto i paragrafi 3 e 4 del citato articolo 114 prevedono, tuttavia, l’esonero dal
pagamento di un interesse di mora alle condizioni in essi precisate. Il paragrafo 3 consente
all’ufficio di rinunciare all’applicazione di un interesse di mora qualora il contribuente
documenti che tale onere economico può provocargli gravi difficoltà di carattere economico
o sociale. Al fine di avvalersi della agevolazione in esame, sarà, quindi, cura del
contribuente fornire all’ufficio ogni documentazione utile e ritenuta idonea a dimostrare
l’effettiva sussistenza del grave pregiudizio finanziario o sociale richiesto dalla norma
unionale. Il successivo paragrafo 4 prevede, invece, l’esclusione di un interesse di mora
qualora l’importo per ciascuna riscossione sia inferiore a 10 euro.

Il contribuente che intenda aderire alla definizione agevolata
manifesta la propria volontà tramite comunicazione in carta libera da
presentare, direttamente o all’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC), all’Ufficio delle dogane che ha emesso l’atto di accertamento. Con
le stesse modalità quest’ultimo comunica l’importo da versare in unica
rata (5) entro il 23 novembre 2018, comprensivo degli eventuali interessi di
mora. Il versamento è effettuato in dogana utilizzando le ordinarie modalità
di pagamento (contanti, a mezzo bonifico bancario, conto corrente postale
o altri mezzi elettronici di pagamento).
Come precisato al comma 4, la definizione agevolata si perfeziona
soltanto con l’integrale versamento delle somme a tale fine dovute ed entro
il termine stabilito. Pertanto, in caso di mancato o insufficiente pagamento,
l‘Ufficio delle dogane proseguirà le attività finalizzate al sollecito recupero
del complessivo credito erariale (integrale o residuo) introitando con
normale bolletta A 22 le somme versate imputandole proporzionalmente ai
tributi interessati.
Verificato il corretto versamento delle somme dovute e, quindi, il
perfezionamento della definizione agevolata, al fine di avere contezza dei
relativi introiti che ne deriveranno, gli Uffici delle Dogane dovranno
incamerare le somme in questione utilizzando esclusivamente bollette
A22 serie “Art. 2 Definizione agevolata atti accertamento” presente in
AIDA gestione operazioni doganali –> gestione bolletta –> bollette d’ufficio.
Nell’ipotesi in cui la sanzione amministrativa collegata al tributo sia
stata eventualmente irrogata dall’Ufficio con atto autonomo separato
dall’avviso di accertamento, verificato l’avvenuto corretto perfezionamento
della definizione agevolata del tributo secondo le modalità ed i termini
stabiliti dalla disposizione di legge, l’Ufficio delle dogane procederà al
previsto discarico contabile (modello Z 27).
Si evidenzia al riguardo che la facoltà attribuita al soggetto di
avvalersi della definizione agevolata in esame riverbera i propri effetti
anche sull’attività operativa dell’Ufficio delle Dogane che ha adottato l’atto
impositivo. Ciò comporta che l’esecutività (6) per gli atti in cui non siano
presenti risorse proprie tradizionali (RPT) – la cui notifica si sia perfezionata entro il 24 ottobre 2018 – subisce una deroga legale in quanto il contribuente dispone ora di un termine più ampio (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018) per assolvere al proprio debito.

(5) Non ritenendosi applicabile, infatti, il pagamento rateale delle somme (fino a venti rate
trimestrali) previsto dall’articolo 8, commi 2, 3 e 4 del sopra citato D.Lgs. n. 281/97 che,
come già detto, concerne la disciplina di imposte la cui amministrazione non compete a
questa Agenzia.
(6) Dieci giorni dalla notifica, cfr. art. 9, comma 3 bis, D.L. n. 16/2012, conv. con Legge
n. 44/2012

Conseguentemente, l’affidamento in carico all’Agente della riscossione
delle somme reclamate con l’atto impositivo potrà avvenire soltanto a
seguito dell’inutile decorso del suddetto termine. Diversamente per gli atti in
cui siano presenti RPT – la cui notifica si sia perfezionata entro il 24
ottobre 2018 – si dovrà comunque provvedere all’iscrizione a ruolo (msg
XE) effettuando l’eventuale discarico/sgravio a fronte del pagamento nel
termine disposto dal D.L. n. 119/2018; ciò al fine di evitare l’insorgere di
responsabilità nei confronti della UE, qualora il contribuente pur
presentando istanza non definisca l’agevolazione in questione.
Inoltre, potranno accedere a tale agevolazione anche i contribuenti
per i quali l’azione per il recupero coattivo (msg XE) sia stata già avviata
per l’atto di accertamento (c.d. accertamento esecutivo) di cui al citato
art. 9, comma 3 bis, ma non ancora per il connesso atto di contestazione
della sanzione.
Il comma 7 stabilisce, poi, che la definizione perfezionata dal
coobbligato si estende anche agli altri condebitori in solido.
Conseguentemente, qualora, per il recupero del credito per dazio ed IVA
all’importazione nascente dallo stesso titolo, gli Uffici delle dogane abbiano
notificato, nei termini temporali previsti dalla norma, uno o più atti di
accertamento sia al debitore principale che ai coobbligati in solido, a
seguito dell’avvenuto pagamento da parte di uno dei condebitori in solido
delle somme reclamate con l’atto di accertamento oggetto di definizione
agevolata gli stessi Uffici provvederanno a darne tempestiva informazione
agli altri condebitori ivi compresi quelli che abbiano, eventualmente,
impugnato l’atto impositivo a loro notificato. Conseguentemente, gli Uffici
delle Dogane non proseguiranno le azioni di recupero nei loro confronti se
la definizione abbia riguardato l’intero debito e chiederanno – laddove un
condebitore abbia già impugnato gli accertamenti oggetto di definizione – la
cessata materia del contendere. Diversamente, proseguiranno le attività
laddove residui una frazione di debito non oggetto di definizione.
Infine, per completezza di trattazione, si rappresenta che i commi 2
e 3 dell’articolo in commento non afferiscono ad atti rientranti nella
competenza di questa Agenzia: di conseguenza, il richiamo ad essi,
contenuto nel comma 5, è da ritenersi inconferente.
In analogia a quanto già detto in relazione al comma 6 del
precedente articolo 1, si è proceduto a richiedere una apposita modifica
normativa in sede di conversione in legge del Decreto legge 119/2018.

Articolo 4. Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli
agenti della riscossione dal 2000 al 2010
La norma prevede l’annullamento automatico dei debiti di importo
fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione
a ruolo e sanzioni risultanti dai singoli carichi di ruolo affidati agli agenti
della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Come espressamente disposto dal comma 4 dell’articolo in
commento, sono, tuttavia, esclusi dall’agevolazione in esame i debiti
costituiti da dazi doganali ed IVA dovuta all’importazione le cui somme
restano, quindi, interamente dovute dal contribuente anche se inferiori
all’importo in questione.
Per i restanti tributi di interesse di questa Direzione Centrale, ai fini
del discarico delle quote stralciate, e per gli eventuali rimborsi di cui al
comma 2.b, saranno dettate specifiche direttive all’esito dei necessari
contatti con Agenzia delle Entrate Riscossione.

Articolo 5. Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente
della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea
La disposizione in esame consente la definizione agevolata dei
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2017 nel caso in cui negli stessi siano comprese somme a titolo
di dazi doganali e di IVA riscossa all’importazione.
Al riguardo si ricorda che il Decreto legge n. 193/2016, convertito,
con modificazioni, con L. n. 225/2016, all’articolo 6, comma 10, lettera a)
aveva, invece, escluso dalla definizione agevolata dei carichi affidati dagli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, i carichi
recanti importi a titolo di dazi doganali e di IVA riscossa all’importazione.
A seguito dell’entrata in vigore, quindi, della norma in commento, i
contribuenti potranno ora definire i carichi affidati agli agenti della
riscossione, nel periodo considerato nel quale siano comprese
somme a titolo di dazi doganali e di IVA all’importazione, anche se
tributi e sanzioni sono presenti in due cartelle diverse, mediante
pagamento integrale delle somme dovute a titolo di imposta, senza
corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma
1, del D.P.R. n. 602/1973 (7).

(7) L’articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 prevede l’applicazione di un interesse di
mora sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, nel caso di mancato
pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale. Dal 15 maggio 2018
l’interesse è pari al 3,01% annuo, come determinato con Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2018.

Si evidenzia che le modalità, le condizioni ed i termini generali per
l’applicazione dell’istituto in esame sono quelli contenuti nel precedente
articolo 3, per effetto del rinvio ad esso operato dal comma 1 dell’articolo 5
il quale declina, tuttavia, espresse deroghe alla disciplina generale.
Ai sensi del comma 16 del precedente articolo 3 sono esclusi dalla
definizione agevolata i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della
riscossione nei quali siano compresi:
a) le somme dovute a titolo di aiuti di stato, ai sensi dell’articolo 16 del
Reg. (UE) 25015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di
provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per
violazioni degli obblighi relativi ai contributi e premi dovuti agli enti
previdenziali. In sostanza non sono definibili le sanzioni
amministrative che non appartengono alla giurisdizione tributaria.
Dunque, in base a quanto previsto dalla suddetta lettera d), oltre
alle cartelle inerenti alle sanzioni connesse con l’imposta presente in altra
precedente cartella, sarà possibile anche la definizione agevolata di un
carico affidato all’agente della riscossione per il periodo 1° gennaio 2000 –
31 dicembre 2017 relativo solo a somme dovute a titolo di sanzione
tributaria amministrativa.
In detta ipotesi, per poter beneficiare della definizione agevolata
relativamente a tale tipologia di carichi, il debitore sarà tenuto al pagamento
delle somme a titolo di remunerazione degli oneri per il funzionamento del
servizio nazionale di riscossione, come previsto dal citato articolo 3 (8).

(8) In tal senso, Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E dell’8 marzo 2017, punto 2.1 [in Boll. Trib., 2017, 388].

Ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 3, il
contribuente deve manifestare, entro il 30 aprile 2019, all’agente della
riscossione, la volontà di avvalersi della definizione agevolata disciplinata
dal presente articolo utilizzando la modulistica già reperibile sul sito
internet dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione nella Sezione
“Definizione agevolata delle risorse proprie UE – Come aderire” (Modello
DA-2018-D). Con la medesima dichiarazione di adesione alla definizione
agevolata, il contribuente, oltre ad indicare il numero delle rate con le quali
intende effettuare il pagamento, fino ad un massimo di dieci, deve indicare
anche l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si
riferisce la dichiarazione, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi
giudizi che, a seguito della presentazione di copia della dichiarazione ed in
attesa del pagamento delle somme dovute da parte dell’interessato, sono
sospesi dal giudice (articolo 3, comma 6).
Il perfezionamento della definizione agevolata – secondo le modalità
e nei termini fissati dalla norma – esplica, quindi, i propri effetti nei giudizi in
cui sono parti l’agente della riscossione o l’Ufficio delle dogane (o
entrambi) e determina la cessazione integrale della materia del contendere.
Qualora il debitore, nella dichiarazione di adesione alla definizione
agevolata di cui al citato comma 6 dell’articolo 3, ometta di assumere
formalmente l’impegno di rinunciare al giudizio, ma provveda al pagamento
di quanto dovuto ai fini del perfezionamento della definizione, si
determinerà, comunque, l’estinzione del giudizio per cessata materia del
contendere, sempre che, ovviamente, il carico definito dal contribuente
abbia ad oggetto l’intero valore in contestazione.
Si ricorda, poi, che, nel caso di cessazione della materia del
contendere, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 46, comma 3, del D.Lgs.
n. 546/1992 “Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla
legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha
anticipate”.
Come sopra anticipato, l’articolo 5 prevede alcune deroghe alla
disciplina generale della definizione agevolata dei carichi qualora i debiti
ammessi siano costituiti da somme a titolo di Risorse Proprie Tradizionali
(dazi doganali) e IVA all’importazione.
Il comma 1, lettera a), ai numeri 1) e 2) dispone, infatti, che,
limitatamente alle risorse proprie tradizionali (RPT), l’interessato è
tenuto a corrispondere, oltre al capitale, agli interessi (iscritti a ruolo),
alle altre somme a titolo di aggio e di rimborso delle spese sostenute
dall’agente della riscossione [cioè le somme di cui al precedente articolo 3,
comma 1, lettere a) e b)], anche gli interessi di mora di cui all’articolo
114 del Codice doganale dell’Unione, secondo la decorrenza ed i tassi ivi
precisati, a meno che non ricorrano le condizioni previste nei paragrafi 3 e
4 del citato articolo 114, del Codice doganale dell’Unione.
Si evidenzia, poi, che la lettera e) del comma 1 esclude la
possibilità, per il contribuente, di definire il proprio debito a titolo di dazi
doganali mediante compensazione con altre imposte.
In relazione a quanto previsto dal comma 1 lettera b) e f) saranno
fornite dettagliate istruzioni non appena definito, con gli altri soggetti
coinvolti, il connesso flusso informativo.

Articolo 6. Definizione agevolata delle controversie tributarie
L’articolo stabilisce che i contribuenti possono definire i contenziosi
tributari pendenti, anche innanzi alla Corte di Cassazione, in cui è parte
l’Agenzia delle Entrate ed aventi ad oggetto atti impositivi, mediante il
pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Come, tuttavia, precisato nel comma 5, sono escluse dalla
definizione agevolata in esame le controversie aventi ad oggetto – anche
solo in parte – i dazi doganali e l’IVA riscossa all’importazione, sebbene non
sembrano configurabili fattispecie nelle quali l’Agenzia delle Entrate possa
essere parte processuale per atti impositivi aventi ad oggetto i tributi in
questione, la cui emissione rientra, infatti, nella competenza di questa
Agenzia.

Articolo 16. Giustizia tributaria digitale
Il presente articolo apporta modifiche al D.Lgs. n. 546/1992 – in
particolare agli articoli 16 bis e 25 – dopo il quale viene inserito un articolo
25 bis.
Gli emendamenti in questione sono finalizzati ad agevolare le
procedure in materia di potere di certificazione di conformità con riguardo a
copie di atti, provvedimenti e documenti detenuti in originale o copia
conforme dalla parte processuale o estraibili dal fascicolo processuale
telematico, nonché la possibilità di attivare l’udienza a distanza e rendere
cogente il ricorso all’utilizzo dei sistemi telematici nel processo tributario.
Si segnalano, in particolare, le modifiche introdotte al comma 3
dell’articolo 16 bis del D.Lgs n. 546/1992, ove viene disposto che le parti, i
consulenti e gli organi tecnici notificano e depositano gli atti processuali, i
documenti, e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità
telematiche (9), secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 23.12.2013, n. 163 (10) e nei successivi
decreti di attuazione (11).
E’ tuttavia previsto che, eccezionalmente, il Presidente della
commissione tributaria o il Presidente di sezione, qualora il ricorso sia già
iscritto a ruolo, ovvero il collegio, se la questione sorge in udienza, possono
autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse
da quelle telematiche.
In proposito si evidenzia che, per effetto di quanto previsto dal
comma 5, l’obbligo dell’utilizzo delle sopra illustrate modalità telematiche
troverà applicazione ai giudizi instaurati in primo grado e in secondo grado,
con ricorso ed appello notificati a decorrere dal 1° giugno 2019”.

(9) Adempimenti, ad oggi, già esperibili dalle parti con tale modalità, sia pure a titolo
facoltativo.
(10) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- Serie Generale – n. 37 del
14.2.2014, pag. 1.
(11) In tal senso vedasi: Decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del
4.8.2015 (G.U. n. 184 del 10.8.2015), del 30.6.2016 (G.U. n. 161 del 12.7.2016), del
15.12.2016 (G.U. n. 298 del 22.12.2016) e del 28.11.2017 (G.U. n. 288 dell’11.12.2017).

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