20 Gennaio, 2016

Circolare 20 gennaio 2016, n. 1/E, dell’Agenzia delle entrate)

PREMESSA

1. CESSIONE DEI BENI

1.1. Effetti della cessione sul regime di non imponibilità IVA applicato all’acquisto o all’importazione dei beni ceduti

1.2. Regime fiscale della cessione del padiglione e di altri beni

1.2.1 Cessioni effettuate da Partecipanti Ufficiali

a) IVA

b) Imposta di registro per le cessioni a titolo oneroso

c) Imposta di donazione per le cessioni a titolo gratuito

d) Imposte sul reddito

1.2.2 Cessioni effettuate da Partecipanti Non ufficiali

a) IVA

aa) Cessioni a titolo gratuito

b) Imposta di registro per le cessioni a titolo oneroso

c) Imposte sul reddito

1.2.3 Cessioni di beni diversi dal padiglione effettuate da Partecipanti Ufficiali e da Partecipanti Non Ufficiali

1.3.

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Cessione del padiglione e/o di beni diversi con trasporto fuori dal territorio dell’Unione Europea

2. Rilevanza territoriale dei servizi relativi allo smantellamento del padiglione – Reverse-charge.

PREMESSA

L’articolo 17, comma 3, del Regolamento Generale di Expo Milano 2015 prevede che al termine dell’esposizione universale (i.e. 31 ottobre 2015) i lotti assegnati ai Partecipanti per la costruzione dei padiglioni devono essere rimessi in pristino in buone condizioni e riconsegnati entro maggio 2016.

Pertanto, i padiglioni realizzati dai Partecipanti (Ufficiali e Non Ufficiali) sui lotti del sito espositivo devono essere smontati/smantellati e rimossi.

Alcuni Partecipanti (Ufficiali e Non Ufficiali) hanno manifestato l’intenzione di cedere i padiglioni, una volta smontati, e/o il loro contenuto e/o i beni di diversa natura che sono stati utilizzati durante la manifestazione, a titolo oneroso o a titolo gratuito.

Per facilitare i Partecipanti che intendono porre in essere dette operazioni, con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle diverse fattispecie che possono presentarsi, tenuto conto anche della diversa natura/status dei soggetti interessati.

1. CESSIONE DEI BENI

1.1. Effetti della cessione sul regime di non imponibilità IVA applicato all’acquisto o all’importazione dei beni ceduti

Preliminarmente, occorre verificare se la cessione dei beni utilizzati per l’esposizione abbia effetti sul regime di non imponibilità applicato in sede di acquisto o di importazione dei beni oggetto di cessione.

Si ricorda che il comma 7 dell’art. 10 dell’Accordo tra il Bureau International des Expositions e il Governo italiano (di seguito, “Accordo BIE”) stabilisce che “per quanto concerne le importazioni di beni in regime di ammissione temporanea da parte dei Commissariati Generali di Sezione, si applicano le disposizioni di cui all’Annesso della Convenzione. Il Commissariato Generale di Sezione è, quindi, esentato da dazi, imposte e da divieti e restrizioni sui beni importati o esportati per scopi connessi con la propria partecipazione ufficiale all’Expo Milano 2015. […]”.

In base al successivo comma 8, “i beni importati in esenzione da dazi, imposte e da divieti (…) conformemente al presente Accordo non potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo delle autorità italiane e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi (…)”.

Tale disposizione deve essere letta in coordinamento con quanto previsto dal medesimo articolo 10 dell’Accordo BIE al precedente comma 5 che, per quanto riguarda gli acquisti di beni e/o di servizi e le importazioni di beni di valore significativo (con la risoluzione 15 gennaio 2014, n. 10/E1, individuato in euro 300,00), effettuati dai Partecipanti Ufficiali ad Expo Milano 2015, prevede un regime di non imponibilità ad IVA se i beni (ivi compresi i padiglioni) acquistati e/o importati e i servizi acquistati siano impiegati per lo svolgimento dell’attività ufficiale espositiva.

Dalla lettura coordinata delle disposizioni richiamate si desume che:

  • sono dovuti, secondo le norme ordinarie, comprese quelle relative alla cessione di beni vincolati al regime di ammissione temporanea, i diritti doganali e i tributi sulle importazioni e sugli acquisti di beni e di servizi destinati ad attività di natura commerciale nonché sulle importazioni e sugli acquisti effettuati dai Partecipanti Non Ufficiali per l’attività istituzionale. Il regime applicato al momento dell’acquisto di tali beni non è influenzato dalla successiva cessione degli stessi (ad eccezione di quanto precisato per l’attività di carattere commerciale al successivo paragrafo 1.2.2, punto aa), in relazione ad eventuali rettifiche della detrazione dell’IVA). In particolare, nel caso in cui la cessione del bene sia soggetta ad IVA e il bene ceduto sia vincolato al regime di ammissione temporanea, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera e), del D.P.R. n. 633 del 1972, la base imponibile della cessione è data dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall’Ufficio doganale all’atto della temporanea importazione;
  • il regime di esenzione da IVA (rectius, di non imponibilità ad IVA) di cui al comma 5 dell’art. 10, applicato agli acquisti o alle importazioni che non siano in regime di ammissione temporanea, effettuate dai Partecipanti Ufficiali, non è suscettibile di rettifica in caso di successiva cessione dei beni a terzi (a titolo oneroso o a titolo gratuito), non essendo previste specifiche disposizioni in proposito;
  • il regime di esenzione dai dazi e dalle imposte di cui al comma 7 dell’articolo 10, applicato ai beni importati dai Partecipanti Ufficiali in regime di ammissione temporanea, viene meno a seguito della cessione a terzi (a titolo oneroso o a titolo gratuito) dei beni importati, comportando la cessazione del regime di ammissione temporanea. Per “terzi” deve intendersi soggetti che non beneficiano di alcuna agevolazione ai fini daziari (ad esempio, Ambasciate, Organizzazioni Internazionali, ecc.);
  • per effetto del combinato disposto dei commi 5, 7 e 8 dell’articolo 10, la regolarizzazione dei diritti e dei dazi doganali al termine del regime di ammissione temporanea, comporta ai sensi del comma 8, il pagamento dei dazi ma non anche dell’IVA, in quanto è applicabile la disposizione di cui al comma 5 del medesimo articolo 10, riferita sia agli acquisti interni sia alle importazioni.

Quanto appena chiarito in relazione alla cessione a terzi, da parte di Partecipanti Ufficiali (i.e. “PU”), dei beni utilizzati per l’attività istituzionale espositiva, può essere sintetizzato mediante lo schema seguente:

Esenzione da IVA

Pagamento dei dazi doganali

Resta fermo il regime di esenzione IVA applicato in sede di acquisto e/o di importazione

Esenzione da IVA

Esenzione da dazi doganali

Esenzione da IVA

Pagamento dei dazi doganali

1.2. Regime fiscale della cessione del padiglione e di altri beni

1.2.1 Cessioni effettuate da Partecipanti Ufficiali

a) IVA

Le cessioni di beni, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, rientrano nel campo di applicazione dell’IVA solo se detti beni sono riconducibili alla sfera commerciale del soggetto cedente, mentre, in caso contrario, devono ritenersi non rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta (i.e. fuori campo IVA).

In un’ottica di semplificazione, si può ritenere, in linea di principio, che la cessione può essere ricondotta alla sfera istituzionale del Partecipante Ufficiale se, in sede di acquisizione/costruzione del padiglione o in sede di acquisto/importazione dei beni utilizzati per la realizzazione di tale struttura, è stato applicato, legittimamente, il regime di non imponibilità di cui all’articolo 10, comma 5, dell’Accordo BIE, poiché – come innanzi chiarito – tale regime può aver avuto applicazione esclusivamente per i beni utilizzati per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

Tale criterio è valido anche se il Partecipante Ufficiale è titolare di partita IVA (in quanto, ad esempio, ha svolto attività di vendita di gadget o attività di ristorazione). Anche in tal caso, infatti, il Partecipante Ufficiale è caratterizzato da una sfera istituzionale espositiva (non commerciale) per la quale ha acquistato beni in regime di non imponibilità IVA.

Dai chiarimenti forniti con la circolare 7 agosto 2014, n. 26/E2 si desume, peraltro, che l’acquisto o la costruzione del padiglione dei Partecipanti Ufficiali, in linea di principio, beneficia del regime di non imponibilità previsto per le attività istituzionali espositive anche per la parte di detta struttura che – nei ristretti limiti consentiti dal Regolamento Generale dell’esposizione universale (i.e. 20 per cento della superficie dello spazio espositivo) – sia stata utilizzata per l’esercizio di un’attività di carattere commerciale (ad esempio per l’attività di ristorazione o di vendita di gadget). Ciò, in quanto il padiglione è il bene essenziale e caratterizzante la rappresentazione istituzionale del Partecipante alla manifestazione espositiva.

In tal caso, dunque, in relazione alla cessione del padiglione e/o dei beni impiegati per la sua realizzazione, il Partecipante non è tenuto ad alcun adempimento ai fini IVA.

Si precisa, infine, che la gratuita somministrazione di prodotti alimentari tipici, effettuata da un Partecipante Ufficiale, nell’ambito della propria attività istituzionale espositiva, allo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza degli usi alimentari locali è da ritenersi estranea al campo di applicazione dell’IVA.

b) Imposta di registro per le cessioni a titolo oneroso

In tutti i casi in cui la cessione del padiglione sia fuori campo IVA, il trattamento fiscale dell’atto a titolo oneroso è ricondotto nell’ambito del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (in seguito, TUR). L’atto (rectius, il contratto) relativo a detta cessione redatto in forma scritta è soggetto alla registrazione in termine fisso con applicazione dell’imposta di registro in misura pari al 3 per cento, prevista per i trasferimenti di beni mobili dall’articolo 2 dalla Tariffa, parte prima, allegata al TUR. Nel caso in cui il contratto sia perfezionato verbalmente o per corrispondenza, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso (cfr. articolo 3 del TUR e articolo 1 della Tariffa, parte seconda, allegata al medesimo TUR).

Si ritiene, in proposito, che la cessione a titolo oneroso del padiglione non possa godere del regime di esenzione di cui all’articolo 10, comma 3, dell’Accordo BIE, in quanto detto regime è riservato esclusivamente agli atti relativi agli acquisti di beni effettuati dai Commissariati Generali di Sezione per il perseguimento dei propri fini istituzionali non commerciali.

c) Imposta di donazione per le cessioni a titolo gratuito

La cessione del padiglione a titolo gratuito deve essere assoggettata all’imposta sulle donazioni che, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è dovuta dal donatario.

L’imposta si applica in misura proporzionale sul valore globale del bene trasferito (i.e. padiglione).

Peraltro, in base all’art. 3, comma 1, del citato Decreto legislativo n. 346 del 1990, la donazione del padiglione non è soggetta all’imposta sulle donazioni nel caso in cui il beneficiario sia uno dei soggetti elencati dalla disposizione (i.e. Stato, Regioni, Province, enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, ONLUS, ecc.).

Ai sensi del successivo comma 4 della medesima disposizione, non è, altresì, soggetta all’imposta sulle donazioni la donazione del padiglione effettuata a favore di enti pubblici, di fondazioni e di associazioni istituiti negli Stati appartenenti all’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo nonché, a condizione di reciprocità, a favore degli enti pubblici, delle fondazioni e delle associazioni istituiti in tutti gli altri Stati.

d) Imposte sul reddito

Con riferimento alle imposte sul reddito, si ritiene che la cessione del padiglione, da parte del Partecipante Ufficiale, non è riconducibile in alcuna delle categorie reddituali previste dal Testo Unico delle imposte sui redditi (in seguito “TUIR”), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Peraltro, la fattispecie potrebbe essere ricompresa nella previsione di cui all’articolo 10, comma 1, dell’Accordo BIE, in base al quale “i Commissariati Generali di Sezione, i loro beni, averi e redditi sono esentati, nell’ambito delle attività istituzionali espositive e non commerciali, da ogni imposizione diretta e, nei limiti previsti dal presente articolo, dalle imposte indirette, da parte dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni.

1.2.2 Cessioni effettuate da Partecipanti Non ufficiali

a) IVA

Per le cessioni dei padiglioni poste in essere dai Partecipanti Non Ufficiali è necessario verificare, caso per caso, se la cessione (del padiglione e dei beni utilizzati per la sua realizzazione) sia riferibile alla sfera istituzionale o a quella commerciale.

Tra i Partecipanti Non Ufficiali, infatti, possono esservi soggetti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di carattere commerciale ovvero soggetti che, esercitano tale attività solo in via residuale o, comunque, non prevalente (i.e. enti non commerciali). Si pensi, ad esempio alle amministrazioni pubbliche territoriali o alle organizzazioni della società civile che, come stabilito dalle regole dell’Accordo BIE, hanno preso parte all’evento in veste di Partecipanti Non Ufficiali, pur trattandosi di enti pubblici che operano ordinariamente in veste di autorità.

Anche per tali enti la cessione dei beni, compresi i padiglioni, che siano stati gestiti al di fuori della sfera commerciale, devono ritenersi non rilevanti ai fini IVA.

Diversamente, devono essere assoggettate ad IVA le cessioni effettuate dai Partecipanti Non Ufficiali, soggetti passivi d’imposta, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di carattere commerciale, per i quali opera l’attrazione alla sfera commerciale di tutte le attività svolte, o che abbiano forma societaria, in virtù della quale è prevista la presunzione assoluta di commercialità dell’attività svolta.

aa) Cessioni a titolo gratuito

La cessione gratuita (i.e. donazione) del padiglione è rilevante, ai fini IVA, nell’ipotesi in cui sia effettuata da un Partecipante Non Ufficiale (soggetto passivo d’imposta) che svolge in via esclusiva o prevalente attività di carattere commerciale.

Nell’ipotesi in cui la cessione del padiglione sia effettuata a titolo gratuito nei confronti di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, e nei confronti di ONLUS, l’operazione rientra tra quelle esenti da IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 12), del D.P.R. n. 633 del 1972 (ad esempio, la cessione a titolo gratuito effettuata a favore di un Comune, a favore della Croce Rossa Internazionale, ecc.).

Ai fini dell’applicazione del regime di esenzione, oltre alla presenza dei suddetti requisiti soggettivi in capo al beneficiario della donazione, l’articolo 2, comma 2, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 richiede il rispetto di alcuni adempimenti, in assenza dei quali la cessione deve essere assoggettata ad IVA. Tali adempimenti, tenuto conto della peculiarità del contesto nel quale avvengono le cessioni in questione, si ritiene che possano essere assolti in modo semplificato. In particolare

– il cedente deve far pervenire comunicazione scritta al competente Ufficio dell’Amministrazione finanziaria – che, nel caso di Expo Milano 2015, deve essere individuato nella Direzione Provinciale II di Milano – contenente l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonchè dell’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti (per le cessioni di beni di valore complessivo inferiore a 5.164,57 euro, la comunicazione diviene facoltativa);

– deve essere emesso regolare documento contabile di consegna o di trasporto progressivamente numerato;

– l’ente beneficiario della donazione deve attestare la natura, la qualità e la quantità dei beni ricevuti.

Si ricorda che in presenza di operazioni esenti (i.e. cessione a titolo gratuito a favore degli enti indicati all’art. 10, comma 1, n. 12), del D.P.R. n. 633 del 1972) non spetta la detrazione dell’imposta pagata sui beni e servizi utilizzati per la loro esecuzione. Pertanto, ove la detrazione sia stata già esercitata la stessa deve essere modificata, rapportandola all’entità dell’effettivo impiego dei beni e dei servizi nelle operazioni soggette ad imposta.

In caso, poi, di beni utilizzati sia per effettuare operazioni soggette ad IVA sia operazioni esenti, ancorchè di natura occasionale, può essere detratta solo la quota di imposta riferita a beni afferenti la operazione soggetta ad IVA, individuata sulla base di un criterio oggettivo, a scelta del contribuente, purchè coerente con la natura dei beni e dei servizi utilizzati promiscuamente.

Nel caso in cui la detrazione sia stata operata nel periodo d’imposta precedente a quello in cui la cessione esente è posta in essere, occorrerà procedere alla relativa rettifica nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui i beni e i servizi sono utilizzati per tale operazione.

La rideterminazione della detrazione, tuttavia, non riguarderà i beni non ammortizzabili, in quanto per questi la rettifica è prevista solo in sede di primo utilizzo. Nel caso, ad esempio, sia ceduto gratuitamente nel 2016 un elettrodomestico di valore inferiore a 516,46 euro utilizzato nel 2015 per l’attività di ristorazione, la rettifica della detrazione non deve essere operata in quanto in sede di primo utilizzo, è stato impiegato per l’esercizio dell’attività commerciale imponibile.

b) Imposta di registro per le cessioni a titolo oneroso

Per quanto riguarda l’imposta di registro, nell’ipotesi in cui la cessione a titolo oneroso del padiglione sia soggetta ad IVA, il relativo atto, qualora formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, è soggetto all’obbligo di registrazione in termine fisso.

La registrazione deve essere effettuata solo in caso d’uso se la cessione del padiglione viene effettuata per scrittura privata non autenticata e contenga solo disposizioni soggette ad IVA (articolo 5, comma 2 del TUR).

In entrambi i casi, in applicazione del principio di alternatività IVA – imposta di Registro, sancito dall’articolo 40 del TUR, per la registrazione di tali atti deve essere corrisposta l’imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00.

c) Imposte sul reddito

Per quanto riguarda la rilevanza fiscale, ai fini delle imposte dirette, del reddito derivanti dalla cessione del padiglione effettuata dal Partecipante Non Ufficiale nell’esercizio di un’attività di carattere commerciale, si ritiene che tale reddito debba essere assoggettato a tassazione in Italia secondo le disposizioni del TUIR, in quanto, in linea generale, l’attività è stata svolta dal Partecipante medesimo mediante una stabile organizzazione in Italia.

1.2.3 Cessioni di beni diversi dal padiglione effettuate da Partecipanti Ufficiali e da Partecipanti Non Ufficiali

Per quanto riguarda il regime fiscale delle cessioni di beni diversi dai padiglioni e dai beni utilizzati per la realizzazione dello stesso, effettuate dai Partecipanti Ufficiali o dai Partecipanti Non Ufficiali, valgono i criteri esposti, nei precedenti paragrafi. Pertanto, non rilevano agli effetti dell’IVA le cessioni di beni utilizzati nell’ambito della attività istituzionale del Partecipante. Al contrario, le cessione di arredi e di elettrodomestici devono essere assoggettate ad IVA se si tratta di beni utilizzati dal Partecipante per l’esercizio di attività commerciali, quali sono le attività di ristorazione o di vendita di gadget.

1.3. Cessione del padiglione e/o di beni diversi con trasporto fuori dal territorio dell’unione europea

Alcuni Partecipanti ad Expo Milano 2015 hanno intenzione di cedere, previo smontaggio, il proprio padiglione espositivo (e/o beni diversi dal padiglione), a soggetti residenti in Paesi extra-UE, con trasporto dei beni nello Stato di residenza dell’acquirente.

In proposito si precisa che la fuoriuscita dal territorio comunitario di beni che sono stati utilizzati nell’ambito dell’attività istituzionale del Partecipante, mediante cessione, a titolo oneroso o gratuito, non assume rilevanza ai fini IVA.

Diversamente, la fuoriuscita dal territorio comunitario di beni afferenti alla sfera commerciale del Partecipante, mediante cessione a titolo oneroso o gratuito, realizza una cessione all’esportazione rilevante ai fini IVA (cfr. articolo 8 del citato D.P.R. n. 633 del 1972). Conseguentemente, tale operazione non deve essere assoggettata ad IVA, in quanto non imponibile ai sensi del richiamato articolo 8, ma devono essere rispettati gli adempimenti di fatturazione, oltre a quelli connessi alle procedure doganali.

Ai sensi dell’art. 19, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972, spetta, comunque, il diritto alla detrazione dell’imposta assolta dal Partecipante in relazione agli acquisti di beni e/o di servizi afferenti all’operazione di cessione all’esportazione.

2. RILEVANZA TERRITORIALE DEI SERVIZI RELATIVI ALLO SMANTELLAMENTO DEL PADIGLIONE – REVERSE-CHARGE

Le prestazioni di servizi relative all’attività di smontaggio/smantellamento dei padiglioni espositivi, come chiarito con la circolare 7 agosto 2014, n. 26/E (cfr. paragrafo 7.2), sono qualificabili, ai fini IVA, come prestazioni relative ad un’attività fieristica e di esposizione, i cui criteri di territorialità e di fatturazione sono stati illustrati nei paragrafi 7 e 7.1 della citata circolare, cui si rinvia.

Come chiarito con la circolare 7 luglio 2015, n. 25/E3, paragrafo 2.8), con specifico riferimento ai servizi di realizzazione del padiglione, detta qualificazione non assume valenza di carattere generale, bensì rileva soltanto ai fini dell’individuazione del luogo in cui i servizi volti alla realizzazione e allo smantellamento/smontaggio dei padiglioni devono essere, in linea di principio, assoggettati ad IVA (i.e. ai fini della rilevanza territoriale dei servizi).

Pertanto, i servizi di smontaggio e/o smantellamento, riconducibili alla attività di demolizione dei padiglioni di cui al codice 43.11.00, compreso nella sezione F della Tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 (“Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture”), se resi a soggetti passivi d’imposta, ricadono, ai fini dell’assolvimento dell’IVA – come chiarito con la circolare 27 marzo 2015, n. 14/E4 – nell’ambito di applicazione del sistema del reverse-charge, di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Per maggiore chiarezza si considerino i seguenti esempi.

1) Un’impresa italiana stipula un contratto con un Partecipante, soggetto passivo IVA stabilito in Italia, per la demolizione del padiglione espositivo. Il servizio fornito dal prestatore è territorialmente rilevante in Italia, ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972. Se il servizio è, altresì, riconducibile all’attività di demolizione – nei termini precisati dalla circolare n. 14/E del 2015 – l’IVA relativa dovrà essere assolta secondo il reverse- charge.

2) Un’impresa italiana stipula un contratto con un General Contractor estero per la demolizione del padiglione espositivo. Il servizio fornito rientra tra quelli soggetti a reverse-charge (i.e. demolizione di edifici e di altre strutture ) di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), del D.P.R. n. 633 del 1972; tuttavia, dato che il committente non è un soggetto passivo IVA stabilito in Italia, l’operazione è fuori dal campo di applicazione dell’imposta per carenza del presupposto territoriale, ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972. In tal caso, ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, del medesimo decreto, il fornitore (i.e. impresa italiana) è tenuto ad emettere fattura indicando, in luogo dell’ammontare dell’imposta, l’annotazione “inversione contabile”, se il committente (i.e. General Contractor) è stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, ovvero “operazione non soggetta”, se il committente è stabilito fuori dal territorio dell’Unione Europea”.

1In Boll. Trib., 2014, 453.

2In Boll. Trib., 2014, 1227.

3In Boll. Trib., 2015, 990.

4In Boll. Trib., 2015, 528.

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