Ris. 13 ottobre 2016, n. 92/E, dell’Agenzia delle entrate
“Quesito. La Cassa Alfa (di seguito, “Cassa”) ha presentato istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di avere chiarimenti circa la corretta applicazione delle disposizioni tributarie relative al credito di imposta in favore degli Enti di previdenza obbligatoria contenute nell’articolo 1, commi 91 e 93 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e negli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2015 (di seguito, Decreto).
La Cassa riferisce di essere un ente di diritto privato a base associativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di avere lo scopo di attuare trattamenti di previdenza obbligatori e di assistenza a favore di una particolare categoria di liberi professionisti.
Nel 2015, relativamente alla gestione degli impieghi patrimoniali, la Cassa ha effettuato investimenti in tre attività rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina oggetto del quesito. In particolare:
1. a fronte dell’investimento nel fondo “X Infrastrutture”, ha versato un importo complessivo pari ad euro 1.183.895,40 a titolo di richiamo degli impegni sottoscritti;
2. a fronte dell’investimento nel fondo “Y Infrastrutture”, ha versato un importo complessivo pari ad euro 501.121,78 a titolo di richiamo degli impegni sottoscritti;
3. a fronte di una partecipazione al capitale sociale del 33,33 per cento nella Beta S.p.A. in fase di start-up, ha versato i decimi dell’aumento di capitale per un importo complessivo pari ad euro 3.410.637,40. Con riferimento a tale investimento, l’istante fa presente che l’importo acquisirà rilevanza, ai fini della fruizione dell’agevolazione, in periodi di imposta successivi al 2015 ossia alla conclusione della fase di start-up della predetta società in accordo a quanto indicato nella circolare 27 aprile 2016, n. 14/E1.
In data 29 aprile 2016, la Cassa ha presentato l’istanza telematica di attribuzione del credito di imposta in esame mediante l’invio del apposito modello approvato con provvedimento del 28 settembre 2015, protocollo n. 2015/122544, indicando i seguenti dati:
– importo massimo agevolabile: 2.969.476 euro;
– quota investita in attività finanziarie a medio/lungo termine: 1.685.017 euro;
– credito di imposta richiesto: 101.101 euro.
Con specifico riferimento alla descrizione delle attività detenute, la Cassa rappresenta quanto segue:
– il “X Infrastrutture” è un fondo di investimento alternativo (di seguito, “FIA”) italiano riservato mobiliare di tipo chiuso, rientrante nella più ampia categoria degli OICR, istituito nel 2007 e con scadenza 31 dicembre 2024, salvo proroghe. Le quote sono state sottoscritte o acquistate in data anteriore al 1° gennaio 2015. In relazione a tale fondo, l’istante ritiene che l’investimento rientri tra le attività di carattere finanziario a medio lungo termine di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del Decreto;
– il “Y Infrastrutture” è un FIA italiano riservato mobiliare di tipo chiuso, rientrante nella più ampia categoria degli OICR, istituito nel 2012 e con scadenza 31 dicembre 2025, salvo proroghe. Le quote detenute dalla Cassa sono state sottoscritte sia in data anteriore al 1° gennaio 2015 che nel corso del 2015. In relazione a tale fondo, la Cassa ritiene che l’investimento rientri tra le attività di carattere finanziario a medio lungo termine di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del Decreto;
– Beta S.p.A. è una società per azioni, costituita nel 2013, con sede legale in Italia, di cui la Cassa ha sottoscritto e versato quote di capitale sociale, che ha per oggetto principale lo svolgimento delle attività di investimento e di sviluppo nel settore delle infrastrutture e nel settore edilizio e immobiliare. Nel 2014, a seguito della delibera di aumento di capitale intervenuta, la Cassa ha sottoscritto in data 24 aprile 2014 ulteriori quote sociali. In relazione a tale investimento, la Cassa ritiene che lo stesso rientri tra le attività di carattere finanziario a medio lungo termine di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto e che, tenuto conto che Beta S.p.A. versa ancora in fase di avviamento, la verifica del requisito della prevalenza previsto dalla disciplina in esame, dovrà essere svolta in un momento successivo per la relativa richiesta di attribuzione del credito di imposta.
Ciò posto, l’istante chiede chiarimenti in merito alle condizioni necessarie per l’utilizzabilità del predetto credito con specifico riferimento:
1) al momento di effettuazione dell’investimento agevolabile, specificando se lo stesso, a suo avviso, dovrebbe coincidere con l'”assunzione dell’obbligazione giuridica o al successivo versamento delle relative somme”;
2) al requisito di detenzione quinquennale dell’investimento e, eventuale, obbligo di reinvestimento, entro 90 giorni, dalla relativa “cessione” o “scadenza” di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto, relativamente alla ipotesi di rimborso parziale del capitale investito in OICR allorquando detto rimborso si riferisca indistintamente sia alle quote versate anteriormente al 1° gennaio 2015 che a quelle versate successivamente. In tale ipotesi, in particolare, l’istante chiede di chiarire quali siano le modalità di applicazione di tale norma al fine di escludere dall’obbligo di reinvestimento i rimborsi che non hanno concorso alla formazione del credito di imposta perché relativi a quote di investimenti versate in anni precedenti al 2015;
3) al momento di verifica del requisito della prevalenza, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale, nella ipotesi di investimenti effettuati in start-up, tenuto conto che in base alla circolare n. 14/E del 2016, tale requisito può essere verificato anche in un periodo successivo a quello di effettuazione dell’investimento stante la fase di start-up.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. Con riferimento ai quesiti rappresentati, la Cassa ritiene corretto assumere il seguente comportamento:
1) considerare la data di versamento delle somme “impegnate” quale momento di effettuazione dell’investimento rilevante, ai fini dell’applicazione delle norme agevolative in esame;
2) utilizzare “un modello cronologico per masse del tipo First in First Out” per verificare la necessità di reinvestire nel caso di “rimborsi” parziali del capitale riferibile a quote di OICR la cui sottoscrizione è anteriore al 1° gennaio 2015 mentre i relativi versamenti (rectius “richiami”) possono essere stati effettuati successivamente a tale data;
3) in merito al differimento temporale della verifica della prevalenza per le società in fase di start-up, considerare terminata la fase di avvio quando dal bilancio risulti che:
1. “non sussistono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”;
2. “le risorse sono impiegate per la maggior parte in attività riferibili all’oggetto sociale”.
Ad esempio, per la società di investimento Beta S.p.A., oggetto del quesito, “tale condizione potrebbe essere considerata soddisfatta quando il seguente coefficiente sia maggiore di 0,5: (Immobilizzazioni finanziarie + Crediti verso controllate)/ (Attivo immobilizzato + Attivo circolante). In ogni caso, l’istante ritiene conclusa la fase di start-up – anche se non sono soddisfatte entrambe le condizioni sopra riportate, alla fine del terzo esercizio sociale dalla costituzione della società.
Parere dell’Agenzia delle entrate. In via preliminare, si fa presente che la rispondenza degli investimenti ai requisiti normativamente previsti per la richiesta del credito in esame, attiene ad una verifica fattuale che non rientra nell’ambito applicativo dell’istituto dell’interpello di cui all’articolo 11 della legge n. 212 del 2000.
Pertanto, fermo restando il soddisfacimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la fruizione del credito d’imposta in esame che non è oggetto dell’istanza, si rileva quanto segue.
L’articolo 1, comma 91, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 ha introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta 2015, a favore degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, un credito d’imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività a carattere finanziario a medio e lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il decreto ministeriale 19 giugno 2015, emanato in conformità della suddetta norma, ha provveduto a regolamentare le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della medesima, individuando in particolare le tipologie di “attività di carattere finanziario a medio o lungo termine” per le quali è possibile beneficiare della predetta agevolazione.
In particolare, all’articolo 2, comma 1, stabilisce che “per attività di carattere finanziario a medio o lungo termine” si intendono, tra le altre ipotesi, le seguenti:
– “azioni o quote di società ed enti, residenti” fiscalmente, “in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, compresi quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia” (lettera a);
– azioni o quote di OICR “di durata non inferiore ai cinque anni che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da società non quotate nei mercati regolamentati che svolgono attività diverse da quella bancaria, finanziaria o assicurativa e in crediti a medio e lungo termine a favore di tali società, residenti”, fiscalmente, “in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo” (lettera d).
Con riferimento al primo quesito, relativo al momento di effettuazione dell’investimento in quote di OICR che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da società non quotate di cui alla lettera d), comma 1, dell’articolo 2 del Decreto, è utile ricordare che la disciplina civilistica degli OICR è riconducibile in via principale al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria, di seguito TUF) nonché ai regolamenti attuativi (cfr., in particolare, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 marzo 2015, n. 30, nonché il Titolo V del Provvedimento Banca d’Italia 19 gennaio 2015), risultando altresì i suddetti soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB.
In particolare, l’articolo 10 del citato decreto 30 del 2015, prevede per i FIA italiani chiusi che il patrimonio sia raccolto secondo le modalità stabilite dal regolamento o dallo statuto. In base a tale disposizione, una volta terminato il periodo di sottoscrizione, se risulta che il patrimonio del FIA sia stato sottoscritto in misura non inferiore all’ammontare minimo indicato nel regolamento o nello statuto, il gestore può decidere di ridimensionare il FIA, in conformità alle previsioni del regolamento o dello statuto del FIA stesso. Viceversa, nel caso in cui il patrimonio del FIA sia stato sottoscritto in misura superiore all’offerta, il gestore può decidere di aumentarne il patrimonio del FIA. I versamenti relativi alle quote o azioni sottoscritte devono essere effettuati entro il termine stabilito nel regolamento o nello statuto del FIA. Nel caso di FIA riservati, i versamenti possono essere effettuati in più soluzioni, a seguito di impegno del sottoscrittore a effettuare il versamento a richiesta del gestore in base alle esigenze di investimento del FIA medesimo.
Nell’ambito dei fondi di private equity, le modalità di raccolta del capitale e di attuazione degli investimenti (generalmente ingenti) prevedono inizialmente la sottoscrizione integrale delle quote (assunzione dell’obbligazione giuridica) e successivamente il versamento delle somme effettuato gradualmente in base al piano finanziario degli investimenti.
Per tali tipologie di fondi, inoltre, può accadere che parte delle somme sottoscritte non vengano mai richiamate dalla società di gestione perché non si manifestano esigenze di investimento.
In tali fattispecie, dunque, l’inclusione dell’intero ammontare per cui l’investitore si è “impegnato”, comprensivo anche della parte non versata, nella determinazione del credito di imposta comporterebbe un vantaggio fiscale per l’investitore contrario alle finalità della misura agevolativa.
Ne consegue che un investimento può considerarsi effettuato, ai fini della fruizione del credito di imposta, nel momento in cui le relative somme sono effettivamente versate alla società partecipata o finanziata o, nel caso di investimento indiretto, all’OICR che partecipa nella società interessata.
Tale principio di effettività dell’investimento è altresì rinvenibile, seppur indirettamente, nel paragrafo 3 della circolare 27 aprile 2016, n. 14/E. Più precisamente, in via derogatoria al principio generale, nel caso in cui l’investimento sia effettuato negli ultimi giorni del periodo d’imposta, lo stesso rileva, ai fini del calcolo del credito spettante per tale periodo, anche se il regolamento dell’operazione avviene nel periodo d’imposta successivo a causa dei tempi tecnici richiesti dalle procedure di pagamento.
Con riferimento al secondo quesito, si rileva che l’articolo 2, comma 2 del Decreto dispone che le attività di carattere finanziario rilevanti ai fini del credito d’imposta in questione devono essere detenute per almeno cinque anni e che, “in caso di cessione o di scadenza dei titoli oggetto di investimento prima del quinquennio”, il corrispettivo deve essere reinvestito in attività anch’esse rilevanti ai fini della concessione del credito entro 90 giorni.
Sulla base di una interpretazione letterale della norma, come osservato dall’istante, la percezione di somme a titolo di rimborso parziale di capitale prima della scadenza dell’OICR non ha come presupposto un evento riconducibile ai termini, sopra citati, vale a dire “scadenza” o “cessione”.
In effetti, per i fondi chiusi, prima della scadenza della durata dell’organismo di investimento non vi è un diritto al rimborso delle quote. Tuttavia, precedentemente a tale data, possono intervenire parziali rimborsi anticipati al verificarsi di determinati eventi previsti nel regolamento, quali ad esempio disinvestimenti realizzativi di attivi del fondo.
Tali eventi, sebbene non siano formalmente inquadrabili nel predetto comma 2, dell’articolo 2 sopra citato, nella sostanza costituiscono un “disinvestimento” del capitale oggetto di agevolazione e, pertanto, rilevano sia ai fini della verifica della permanenza del requisito di detenzione minimo di cinque anni che dell’eventuale obbligo di reinvestimento.
In altri termini, il rimborso del capitale investito rileva ai fini dell’applicazione del comma 2 appena citato se, e nella misura in cui, costituisce la restituzione di investimenti in relazione ai quali è stato attribuito il credito.
Pertanto, con riferimento al caso di specie, avendo dichiarato la Cassa di non avere elementi per collegare il rimborso ad uno specifico versamento del capitale investito progressivamente nel fondo, appare corretto imputare la restituzione di capitale a partire dai versamenti cronologicamente più risalenti, utilizzando un criterio di tipo “first in first out”.
Nel caso di specie, tenuto conto che, alla data di entrata in vigore della normativa in esame, la Cassa aveva già effettuato investimenti in OICR in relazione ai quali ha, successivamente, effettuato ulteriori versamenti (per i quali ha richiesto il credito), la differenza tra i versamenti effettuati al 31 dicembre 2014 e i rimborsi di capitale percepiti sino a tale data costituisce lo stock iniziale degli investimenti (stock ante 2015) non rilevante ai fini della determinazione del credito d’imposta. L’applicazione del suddetto metodo cronologico comporta che lo stock ante 2015 diminuisca per effetto dei rimborsi di capitale.
Pertanto, fino a quando la quota di capitale rimborsato trova capienza nello stock ante 2015, non è necessario procedere al reinvestimento entro 90 giorni per poter mantenere integralmente l’agevolazione attribuita.
Azzerato lo stock, se la quota di capitale rimborsato è superiore all’ammontare dei nuovi investimenti effettuati nell’anno, sarà necessario investire in altre attività agevolate una somma pari alla differenza tra i predetti importi.
Con riferimento al terzo quesito, relativo al momento di verifica del criterio della prevalenza per le start up, non si ritiene corretto fissare, comunque, tale momento alla fine del terzo anno di attività delle stesse.
Il mero superamento del terzo anno di attività, infatti, appare un criterio troppo generico e difficilmente applicabile indistintamente all’intera platea dei soggetti economici in quanto la durata della fase di start up può differire notevolmente in base all’effettiva attività svolta dall’impresa nei diversi settori merceologici.
Al riguardo appare opportuno richiamare l’attenzione sulla circostanza che, ai fini della disciplina in esame, la spettanza del credito è connessa essenzialmente alla reale effettuazione dell’investimento e alla circostanza che lo stesso riguardi soggetti che, formalmente e sostanzialmente, operino in prevalenza nei settori infrastrutturali indicati nel decreto. La verifica della predetta prevalenza e degli altri requisiti degli investimenti deve avvenire secondo le modalità indicate nei paragrafo 3.1 e 3.2 della predetta circolare n. 14/E del 2016.
E’ verosimile che le start up nell’anno in cui effettuano l’investimento considerato potrebbero non rispondere ai criteri di prevalenza richiesti per l’attribuzione del credito in questione perché l’attività delle predette società inizialmente può consistere essenzialmente nello studio della fattibilità di progetti oppure può essere limitata non essendo state ancora raccolte tutte le risorse necessarie.
Al fine di non scoraggiare investimenti nei settori infrastrutturali tramite le start up la circolare n. 14/E del 2016 ha precisato che “Per quanto concerne gli investimenti diretti in società che, al momento dell’investimento, non hanno ancora realizzato lo scopo sociale (c.d. start-up) che, nel medesimo momento, sono ancora in fase di raccolta, il requisito della prevalenza non può essere verificato avendo riguardo alle risultanze dell’attività già svolta, ma può essere verificato concretamente solo in un momento successivo a quello di effettuazione dell’investimento stesso. L’investimento, pertanto, acquisisce rilevanza ai fini della fruizione dell’agevolazione, solo da tale ultimo momento, perché risultano verificate le condizioni (quella formale e quella sostanziale) necessarie affinché venga rispettato il requisito della prevalenza”.
Pertanto, nella particolare ipotesi di investimenti in società start up, la verifica della prevalenza “può” essere differita ad un periodo di imposta successivo qualora i dati sull’attività della società oggetto di investimento disponibili nel periodo in cui in cui l’investimento è avvenuto, non rispecchino correttamente le caratteristiche (rectius “attività infrastrutturale”) dell’attività dell’impresa richiesta per la spettanza del credito in questione. Dunque, non si può escludere a priori, che l’investimento in una start up possa assumere rilevanza, ai fini del calcolo del credito di imposta, sin dal primo esercizio di costituzione della stessa.
Appare evidente che ciò che rileva ai fini che qui interessano, non è tanto il momento in cui la start up completa le operazioni di raccolta delle risorse destinate dai soci, ma il momento in cui le risorse già conferite sono impiegate in maniera prevalente, direttamente o indirettamente, nei settori infrastrutturali.
Peraltro, nella particolare ipotesi di investimenti effettuati in società che investono in altre società, come la start up considerata nel quesito, secondo quanto precisato nella circolare 14/E del 2016, la verifica di detti requisiti va operata con riferimento sia alle società partecipate, operanti nei settori infrastrutturali, sia in capo alla società partecipata dal soggetto beneficiario del credito. Nel caso della start up oggetto del terzo quesito che è essenzialmente una società di investimento, il credito d’imposta, relativo ad investimenti effettuati nei primi anni in cui la società inizia la sua attività, diventa fruibile nel primo periodo, coincidente o successivo all’effettuazione degli investimenti, in cui sia la società partecipata dalla Cassa istante che le società partecipate dalla stessa rispondono al requisito di prevalenza degli investimenti effettuati nei settori infrastrutturali come indicato nell’articolo 2 del Decreto e nella circolare 14/E del 2016”.
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