8 Maggio, 2019

Pronuncia formalmente ineccepibile, stante il chiaro disposto dell’art. 4, primo comma, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di Federalismo fiscale municipale”, norma che – come si sa – ha reintrodotto nel nostro ordinamento tributario locale l’imposta di soggiorno già vigente dal 1910 al 1989, autorizzando l’istituzione e l’applicazione del nuovo tributo per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni dei Comuni e i Comuni inclusi in appositi elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.
Il precedente tributo prevedeva invece una diversa scelta dei soggetti attivi per l’applicazione dell’imposta in esame: la sua istituzione era consentita nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico; l’elenco di tutte le località legittimate ad applicare l’imposta di soggiorno era stabilito con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con quello delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Spettava, dunque, al Ministero dell’Interno, con valenza nazionale, disporre in sostanza la predisposizione di distinti sottoelenchi per ogni categoria di località legittimate ad applicare il tributo, escludendosi quindi i Comuni non compresi nell’elencazione nazionale; era però notevole il fatto che l’elenco dei Comuni con interesse turistico potesse comprendere enti non riconosciuti ai sensi del R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765 (così, il R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1926) (1).
L’attuale normativa conferma nella sostanza la necessità, per i Comuni non capoluogo, dell’inclusione nell’apposito elenco di competenza, oggi, regionale come condizione indefettibile per legittimare l’istituzione e l’applicazione della nuova imposta di soggiorno, elenco che dovrebbe tenere conto non tanto del normale afflusso turistico della località (afflusso che può avvenire solo per determinate ricorrenze annuali, quali feste patronali, sagre paesane, ecc.), ma che preveda la presenza e la funzionalità di adeguate strutture ricettive per il pernottamento di persone non residenti (2), essendo quest’ultimo il presupposto essenziale dell’imposta sul soggiorno (3).
La sentenza in commento ha dunque rilevato la mancanza del richiesto elenco regionale, pur nella dedotta presenza di un elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica, adottato dalla Regione competente per il recepimento del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (4); decisione, abbiamo premesso, formalmente giustificata, ma che ci sembra, alla luce di quanto ci risulta per altre Regioni (5), eccessivamente rigorosa e severa, poiché esisteva già agli atti un accertamento regionale dell’economia prevalentemente turistica di quel Comune, pur per altre finalità.
C’è, infine, da evidenziare ancora una volta la ricorrente, usuale mancata emanazione nei termini previsti (60 giorni) del regolamento statale, previsto dal terzo comma dell’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, per dettare la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno, mancata emanazione che – a quanto si legge – sta creando notevoli problemi applicativi ai Comuni interessati.
Sull’argomento e su altri aspetti poco chiari della normativa in esame dovremo ritornare presto.

Dott. Eugenio Righi

(1) In sostanza, per la previgente imposta di soggiorno l’elenco unico statale dei luoghi “comunque di interesse turistico” poteva comprendere anche località non riconosciute ai sensi del R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765, che riguardava provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno e di turismo!
(2) Le strutture ricettive possono essere varie e numerose: dal regolamento adottato dal Comune di Firenze, ad esempio, risultano elencati, oltre agli alberghi, campeggi, aree di sosta, ostelli, case per ferie, affittacamere professionali e non, case vacanza, residenze d’epoca, agriturismo, ma recentemente sono state individuate ulteriori ipotesi di pernottamenti di persone non residenti da aggiungere alla lista delle strutture interessate all’applicazione del tributo.
(3) In effetti, l’imposta in rassegna non colpisce il turismo se non collegato alla permanenza anche notturna nella località visitata.
(4) Il D.Lgs. n. 114/1998 riguarda la riforma del settore del commercio.
(5) Da quanto si apprende, solo poche Regioni avrebbero già adottato l’elenco dei Comuni definibili “località turistiche” (alcuni, peraltro, non con delibere consiliari o di giunta, ma con semplici “determine dirigenziali …”), probabilmente attendendo l’emanazione del regolamento statale, ancora in bozza o nella mente di chi dovrebbe predisporlo!

Tributi locali – Imposta di soggiorno – Istituzione – È riservata ai Comuni capoluogo e alle unioni di Comuni – Istituzione da parte degli altri Comuni – Inclusione nell’elenco regionale delle località turistiche o città d’arte, previo accertamento della loro effettiva vocazione turistica – Necessità.

Imposte e tasse – Imposta di soggiorno – Istituzione – È riservata ai Comuni capoluogo e alle unioni di Comuni – Istituzione da parte degli altri Comuni – Inclusione nell’elenco regionale delle località turistiche o città d’arte, previo accertamento della loro effettiva vocazione turistica – Necessità.

A norma dell’art. 4, primo comma, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, la possibilità di istituire un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale è riservata ai Comuni capoluogo e alle unioni di Comuni, mentre per gli altri Comuni il necessario presupposto è l’inclusione nell’elenco regionale delle località turistiche o città d’arte, previo accertamento dell’effettiva vocazione turistica del Comune nel quale si intenda istituire l’imposta di soggiorno da parte della relativa Regione, il cui compito di predisporre gli elenchi dei Comuni abilitati ad imporre l’imposta di soggiorno s’inquadra nel riparto di competenze tra Stato e Regioni disegnato dall’art. 117 Cost. che, nell’ambito della legislazione concorrente, assegna alla Regione il coordinamento del sistema tributario.

[Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I (Pres. Pozzi, rel. Massari), 5 aprile 2017, sent. n. 647, ric. Pianacci s.r.l. c. Comune di Montescudaio]

FATTO E DIRITTO – La società ricorrente espone di essere proprietaria del “Camping Montescudaio” sito nel territorio dell’omonimo comune e di avere ricevuto comunicazione dell’istituzione dell’imposta di soggiorno recante la determinazione dell’importo giornaliero di € 1,00 per persona nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2011.
Avverso tale atto si gravava la ricorrente chiedendone l’annullamento e deducendo:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 23/2011.
2. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 23/2011. Eccesso di potere per carenza di presupposti ed errore manifesto.
3. Violazione dell’art. 52, co. 2, del d.lgs. n. 446/97.
Si costituiva in giudizio il Comune di Montescudaio opponendosi all’accoglimento del gravame.
Nella pubblica udienza del 5 aprile 2017 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
Il ricorso è fondato.
Merita assorbente rilievo quanto dedotto con il primo motivo con cui la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4, co. 1, d.lgs. n. 23/2011 giacché la possibilità di istituire l’imposta in parola sarebbe riservata ai comuni capoluogo e alle unioni di comuni, mentre per gli altri comuni sarebbe necessario presupposto l’inclusione nell’elenco regionale delle località turistiche, previo accertamento da parte della regione stessa della vocazione turistica del comune.
Dispone la norma citata che “I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio …”.
Secondo una condivisibile interpretazione l’attribuzione alla Regione, ai sensi dell’art. 4, d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, del compito di predisporre gli elenchi dei Comuni abilitati ad imporre l’imposta di soggiorno, s’inquadra nel riparto di competenze tra Stato e Regioni disegnato dall’art. 117 Cost. che, nell’ambito della legislazione concorrente, assegna alla Regione il coordinamento del sistema tributario.
“Ne consegue che, anche per ragioni di ordine costituzionale, riveste carattere fondamentale l’accertamento dell’effettiva vocazione turistica del Comune nel quale si intenda istituire l’imposta di soggiorno; accertamento che l’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 ha rimesso all’esclusivo scrutinio della Regione (con l’eccezione delle Unioni di Comuni e dei capoluoghi di Provincia per i quali vige una sorta di presunzione di legge), con una disposizione da ritenersi ragionevole e volta a conservare la corrispondenza tra carattere prevalentemente turistico del soggiorno dei non residenti e imposizione tributaria” (T.A.R. Molise, 25/07/2014, n. 4779).
Nel caso di specie non risulta che la Regione Toscana abbia dato attuazione alla disposizione citata predisponendo l’apposito elenco dei comuni legittimati ad istituire l’imposta in questione.
Né vale, come ritenuto da controparte, sostenere che al fine di cui trattasi sarebbe sufficiente l’inclusione nell’elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica adottato ai sensi della l. reg. n. 28/1999 di recepimento del d.lgs. n. 114/1998.
Tale norma, infatti, anche a prescindere dalla sua intervenuta abrogazione ad opera del decreto del Presidente della Giunta regionale 1° aprile 2009, n. 15/R, si propone la finalità di regolare le funzioni amministrative della Regione e degli enti locali in materia di commercio in sede fissa allo scopo di “favorire la migliore distribuzione delle merci e dei prodotti e lo sviluppo delle attività commerciali su tutto il territorio regionale” ed in particolare “la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci … la tutela del consumatore, l’efficienza, l’innovazione e la modernizzazione della rete distributiva”, ovvero regolare la deroga agli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.
Finalità che, come è evidente, si pongono su un piano del tutto diverso da quello oggetto del decreto n. 23/2011 al quale, come già fatto cenno, si riconnette un potere impositivo che, per il suo corretto esercizio, richiede il rigoroso rispetto di tutti i passaggi procedurali dal medesimo stabiliti.
Di tanto, come rilevato dalla ricorrente, ha piena consapevolezza la stessa Regione come è dato evincere dal deliberato della Giunta Regionale che, nella seduta del 13 giugno 2011, rilevato che “la Regione Toscana non dispone di un elenco regionale delle località turistiche o città d’arte” riteneva necessario dare corso all’approvazione di tale elenco al fine di “consentire la facoltà di istituire l’imposta di soggiorno anche ai Comuni che, pur non essendo capoluogo di Provincia, o Unioni di Comuni, hanno comunque il carattere di località turistica o città d’arte”.
Ne segue, per le ragioni esposte, che, assorbite le ulteriori doglianze, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.

P.Q.M. – Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il Comune intimato alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori di legge.

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