Provv. 20 novembre 2014, in G.U. n. 281 del 3.12.2014
1. Estensione dell’utilizzo del modello di versamento “F24”
1.1 I diritti relativi ai titoli di proprieta’ industriale, di cui
all’art. 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze del 2 aprile 2007, e le tasse sulle concessioni governative
sui marchi, di cui alla Tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono versati mediante il
modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, approvato con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto
2009, come modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate del 29 marzo 2010.
1.2 Il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” e’
reperibile in formato elettronico sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it, nonche’ presso gli sportelli di banche,
Poste Italiane S.p.A. e agenti della riscossione.
1.3 I soggetti titolari di partita IVA, ai sensi dell’art. 37,
comma 49, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, presentano il
modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”
esclusivamente con modalita’ telematiche, direttamente o attraverso
gli intermediari abilitati, utilizzando i servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate e del sistema bancario e postale.
1.4 I soggetti non titolari di partita IVA, ai sensi dell’art. 11,
comma 2, lettera c), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per i
versamenti di importo pari o inferiore a 1.000,00 euro, oltre alle
modalita’ telematiche di pagamento di cui al punto 1.3, possono
presentare il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”,
anche presso gli sportelli delle banche, delle Poste Italiane S.p.A.
e degli agenti della riscossione.
1.5 Il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”
precompilato dal sistema informativo della Direzione Generale per la
lotta alla contraffazione – UIBM del Ministero dello sviluppo
economico puo’ essere presentato in ogni caso, oltreche’ con le
modalita’ telematiche di pagamento di cui al punto 1.3, presso gli
sportelli delle banche, delle Poste Italiane S.p.A. e degli agenti
della riscossione.
2. Estensione dell’utilizzo del modello di versamento “F24 Enti
pubblici”
2.1 Gli enti pubblici di cui ai provvedimenti del Direttore
dell’Agenzia delle entrate dell’8 novembre 2007 e del 23 marzo 2009,
effettuano il versamento dei diritti di cui al precedente punto 1.1
mediante il modello “F24 Enti pubblici”, approvato con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013.
2.2 Il modello “F24 Enti pubblici” deve essere inviato
esclusivamente con modalita’ telematiche, utilizzando i servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate, secondo le disposizioni
contenute nei citati provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle
entrate dell’8 novembre 2007 e del 23 marzo 2009, ai quali si rimanda
per quanto non disciplinato dal presente provvedimento.
3. Disposizioni finali
3.1 Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a
partire dalla data fissata per l’avvio del nuovo deposito telematico
con il decreto del Direttore Generale per la lotta alla
contraffazione – UIBM del Ministero dello sviluppo economico,
previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21
marzo 2013.
3.2 Ai fini dell’emanazione da parte dell’Agenzia delle entrate
della risoluzione istitutiva dei codici da utilizzare per i
versamenti di cui al presente provvedimento, la Direzione Generale
per la lotta alla contraffazione – UIBM del Ministero dello sviluppo
economico, comunica all’Agenzia delle entrate la data di cui al punto
3.1.
3.3 Per i versamenti di cui al presente provvedimento e’ rilasciata
ordinaria ricevuta attestante l’esito dell’operazione di pagamento
effettuata.
3.4 Per ciascuna formalita’ di deposito o rinnovo dei titoli di
proprieta’ industriale, il sistema informativo della Direzione
Generale per la lotta alla contraffazione – UIBM del Ministero dello
sviluppo economico, rilascia l’attestazione dell’avvenuto pagamento
dei diritti e delle tasse di cui al presente provvedimento, con
l’indicazione del numero del titolo, della data di versamento e del
soggetto che ha eseguito il pagamento.