Provv. dir. Agenzia entrate 9 luglio 2018, n. 143035
1. Estensione dell’utilizzo del modello di versamento “F24”
1.1 Per l’assolvimento delle imposte e dei relativi interessi, sanzioni e accessori, richiesti
dagli uffici dell’Agenzia delle entrate in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità
giudiziaria, di cui all’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, nonché agli atti enunciati, non registrati, presenti nei medesimi atti dell’autorità
giudiziaria soggetti a registrazione, è utilizzato il modello di versamento “F24”.
1.2 L’utilizzo del modello di versamento “F24” decorre con riferimento agli atti
dell’autorità giudiziaria emessi dal 23 luglio 2018.
1.3 Con successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo da
utilizzare per i versamenti di cui al punto 1.1 e sono impartite le istruzioni per la
compilazione dei modelli di pagamento.
2. Periodo transitorio
2.1 Per gli atti dell’autorità giudiziaria emessi prima del 23 luglio 2018 le somme di cui al
punto 1.1 sono versate, secondo le attuali modalità, con il modello di versamento “F23”.
Fino al 31 dicembre 2018, sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con
modello “F23”, sia con modello “F24”.
2.2 I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate sono
effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento indicato nell’atto stesso.