24 Dicembre, 2016

Decreto min. 15 dicembre 2016, in G.U. n. 298 del 22.12.2016

Art. 1

Ambito di applicazione ed individuazione delle Commissioni tributarie

1. Le disposizioni contenute nel decreto direttoriale del 4 agosto
2015, recante le specifiche tecniche di cui all’art. 3, comma 3, del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre
2013, n. 163, si applicano alle Commissioni tributarie di primo e
secondo grado presenti nelle province autonome di Trento e Bolzano
nonche’ alle Commissioni tributarie provinciali e regionali presenti
nelle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Val D’Aosta.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore per gli atti processuali
relativi ai ricorsi notificati a partire:
a) dal 15 febbraio 2017 per le Regioni Basilicata, Campania e
Puglia;
b) dal 15 aprile 2017 per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio e
Lombardia;
c) dal 15 giugno 2017 per le Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia;
d) dal 15 luglio 2017 per le Regioni Marche e Val D’Aosta e le
Province autonome di Trento e Bolzano.

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