14 Luglio, 2018

Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, in G.U. n. 161 del 13.7.2018
(Omissis).

Capo II
Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei
livelli occupazionali

(Omissis).

Art. 7

Recupero del beneficio dell’iper ammortamento in caso di cessione o
delocalizzazione degli investimenti

1. L’iper ammortamento di cui all’articolo 1, comma 9, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili
siano destinati a strutture produttive situate nel territorio
nazionale di cui all’articolo 6, comma 1.
2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del
costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a
strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla
stessa impresa, si procede al recupero dell’iper ammortamento di cui
al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento
del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la
cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti
agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di
ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi
d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli
investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi
sostitutivi effettuati ai sensi dell’articolo 1, commi 35 e 36, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche
in caso di delocalizzazione dei beni agevolati.

Art. 8

Applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo ai costi di
acquisto da fonti esterne dei beni immateriali

1. Agli effetti della disciplina del credito d’imposta per gli
investimenti in attivita’ di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo
3, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si
considerano ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto, anche in
licenza d’uso, dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d),
del predetto articolo 3, derivanti da operazioni intercorse con
imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti
al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto,
controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile inclusi i soggetti diversi dalle societa’ di capitali; per le
persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o
diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati ai
sensi dell’articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22
dicembre 1986, n. 917.
2. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d’imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche
in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi
d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.
Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel
corso dei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma
l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto
corrispondente ai costi gia’ attributi in precedenza all’impresa
italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e
sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.
3. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti
della disciplina del credito d’imposta, i costi sostenuti per
l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali,
assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati
direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attivita’ di
ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

(Omissis).

Capo IV
Misure in materia di semplificazione fiscale

Art. 10

Disposizioni in materia di redditometro

1. All’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo la parola «biennale»
sono inserite le seguenti: «, sentiti l’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei
consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione
induttiva del reddito complessivo in base alla capacita’ di spesa e
alla propensione al risparmio dei contribuenti».
2. E’ abrogato il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223
del 25 settembre 2015, con effetto dall’anno di imposta in corso al
31 dicembre 2016.
3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati
e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e agli altri atti
previsti dall’articolo 38, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al 31
dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti gia’ notificati
e non si fa luogo al rimborso delle somme gia’ pagate.

Art. 11

Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e
ricevute

1. Con riferimento all’adempimento comunicativo di cui all’articolo
21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al
terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28
febbraio 2019.
2. All’articolo 1-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «cadenza semestrale» sono
aggiunte le seguenti: «, entro il 30 settembre per il primo semestre
ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo
semestre,».

Art. 12

Split payment

1. All’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies e’ aggiunto il
seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai
commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a
ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta
a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le
quali e’ emessa fattura successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di
euro per l’anno 2018, a 70 milioni di euro per l’anno 2019, a 35
milioni di euro per l’anno 2020, si provvede:
a) quanto a 41 milioni di euro per l’anno 2019 e a 1 milione di
euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno per 4 milioni di
euro per l’anno 2019, l’accantonamento relativo al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione
di euro per l’anno 2019, l’accantonamento relativo al Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca per 5 milioni di
euro per l’anno 2019, l’accantonamento relativo al Ministero
dell’economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l’anno 2019,
l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per 2 milioni di euro per l’anno 2019, l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale per 5 milioni di euro per l’anno 2019 e
l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1
milione di euro per l’anno 2020;
b) quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2019, mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell’articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89;
c) quanto a 8 milioni di euro per l’anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 35 milioni per l’anno 2018, a 6 milioni di euro per
l’anno 2019 e a 34 milioni di euro per l’anno 2020, mediante quota
parte delle maggiori entrate di cui all’articolo 9, comma 6.

Capo V
Disposizioni finali e di coordinamento

Art. 13

Societa’ sportive dilettantistiche

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi
353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all’articolo
3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’abrogazione del
comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, le parole «, nonche’ delle societa’ sportive
dilettantistiche lucrative» sono soppresse.
3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-quater) e’
soppresso.
4. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni
sportive dilettantistiche e alle societa’ sportive dilettantistiche
senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le
societa’ e associazioni sportive»;
b) al comma 25, dopo la parola «societa’» sono soppresse le
seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di
societa’ sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e
associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle
seguenti: « a disposizione di societa’ e associazioni sportive
dilettantistiche».
5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze e’ istituito, ai fini del trasferimento
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
fondo da destinare a interventi in favore delle societa’ sportive
dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell’anno
2018, di 11,5 milioni di euro nell’anno 2019, di 9,8 milioni di euro
nell’anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell’anno 2021, di 10,3
milioni di euro nell’anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l’anno
2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. Le suddette
risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le
maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di
cui ai commi 1 e 3.

Art. 14

Copertura finanziaria

(Omissis).

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.

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