Decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, in G.U. n. 242 del 16.10.2017
Titolo I
Disposizioni in materia fiscale
Art. 1
Estensione della definizione agevolata dei carichi
1. I termini per il pagamento delle rate di cui all’articolo 6,
comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30
novembre 2017.
2. All’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti:
«13-quater. Relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il
debitore non e’ stato ammesso alla definizione agevolata, in
applicazione dell’alinea del comma 8, a causa del mancato tempestivo
pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre
2016, il medesimo debitore puo’ esercitare nuovamente la facolta’ di
cui al comma 1 provvedendo a:
a) presentare, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza
all’agente della riscossione, con le modalita’ e in conformita’ alla
modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul
proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017;
b) pagare, con le modalita’ di cui comma 7:
1) in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l’importo delle
predette rate scadute e non pagate. Il mancato, insufficiente o
tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente
l’improcedibilita’ dell’istanza;
2) nel numero massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti
nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme di cui al
comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, nonche’, a decorrere
dal 1° agosto 2017, gli interessi di cui all’articolo 21, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
13-quinquies. Nell’istanza di cui al comma 13-quater, lettera a),
il debitore indica il numero di rate nel quale intende effettuare il
pagamento delle somme di cui alla lettera b), n. 2, dello stesso
comma 13-quater, entro il numero massimo ivi previsto, e assume
l’impegno di cui al comma 2.
13-sexies. A seguito della presentazione dell’istanza prevista dal
comma 13-quater, lettera a), si producono gli effetti previsti dal
comma 5. L’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno
presentato tale istanza:
a) entro il 31 marzo 2018, l’importo di cui alla lettera b), n.
1, del comma 13-quater;
b) entro il 31 luglio 2018, l’ammontare complessivo delle somme
dovute ai fini della definizione, nonche’ delle relative rate e il
giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
13-septies. Fermo quanto previsto dai commi 13-quinquies e
13-sexies, alla definizione agevolata di cui al comma 13-quater si
applicano, tutte le disposizioni del presente articolo, ad eccezione
di quelle del comma 13-ter.».
3. Al fine di consentire alle Universita’ degli studi che hanno
aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto
dall’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 125,
di completare i relativi versamenti entro l’anno 2018 e di usufruire
dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il
pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 e’
differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere, pari a 8,3
milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 207, della legge 28
dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui all’articolo
1, comma 207, della legge n. 208 del 2015, e’ incrementato di 8,3
milioni di euro nel 2018.
4. Salvo quanto previsto nei commi da 5 a 10 del presente articolo,
i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio al 30
settembre 2017 possono essere estinti secondo le disposizioni di cui
all’articolo 6, commi da 1 a 12, 13 e 13-bis, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato «Decreto».
5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore
manifesta all’agente della riscossione la sua volonta’ di avvalersene
rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le
modalita’ e in conformita’ alla modulistica pubblicate dallo stesso
agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31
ottobre 2017.
6. Il pagamento delle somme dovute per la definizione di cui al
comma 4 puo’ essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di
uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018,
settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
7. L’agente della riscossione:
a) entro il 31 marzo 2018, con riferimento ai carichi di cui al
comma 4, invia al debitore, con posta ordinaria, l’avviso previsto
dal comma 3-ter dell’articolo 6 del Decreto;
b) entro il 30 giugno 2018, comunica al debitore le informazioni
di cui al comma 3 dell’articolo 6 dello stesso Decreto.
8. I restanti riferimenti temporali agli anni 2017, 2018 e 2019
contenuti nell’articolo 6 del Decreto si intendono effettuati,
rispettivamente, agli anni 2018, 2019 e 2020.
9. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal
comma 5, per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, che ne
sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle
somme dovute per la definizione, e’ sospeso il pagamento dei
versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa
presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla
medesima data.
10. In deroga alle disposizioni dell’alinea dell’articolo 6, comma
8, del Decreto, la facolta’ di definizione prevista dal comma 4 del
presente articolo puo’ essere esercitata senza che risultino
adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.
11. All’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016,
n. 225, dopo le parole «2 aprile 1958, n. 377» sono inserite le
seguenti: «, per l’armonizzazione della disciplina previdenziale del
personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella
dell’assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e
dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.».
Art. 2
Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari e
contributivi nei territori colpiti da calamita’ naturali
1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 9
settembre 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel
territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di
Collesalvetti (provincia di Livorno) sono sospesi i termini dei
versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche’
dagli atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017
ed il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto gia’
versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi’, nei
confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede
legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma
1.
3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute
che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta. In caso
di impossibilita’ dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i
versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, e’
applicabile l’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono
essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.
5. Limitatamente al comune di Livorno, la sospensione e’
subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari
l’inagibilita’ della casa di abitazione, dello studio professionale o
dell’azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
trasmissione agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente
competente.
6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l’anno
2017 a carico dei comuni di cui al comma 1, connessi alla sospensione
dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al medesimo comma
1, e’ istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell’interno, un fondo con una dotazione di 8,1 milioni di euro per
l’anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto del
Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 1°
ottobre 2018, l’Agenzia delle entrate-Struttura di gestione versa
all’entrata del bilancio dello Stato una quota dell’imposta
municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme
assegnate a favore di ciascun comune di cui al periodo precedente.
7. All’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «Gli adempimenti e
i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente
articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione
di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un
massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di
maggio 2018.».
8. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 430, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e’ ridotto di 100 milioni di euro per l’anno
2018.
Art. 3
Estensione Split payment a tutte le societa’ controllate dalla P.A.
1. All’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali,
comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla
persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al
comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non
inferiore al 70 per cento;
a) societa’ controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo
comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
b) societa’ controllate direttamente o indirettamente, ai sensi
dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa’ di
cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
c) societa’ partecipate, per una percentuale complessiva del
capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche
di cui al comma 1 o da enti e societa’ di cui alle lettere 0a), 0b),
a) e b);
d) societa’ quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa
italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto;
con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al
comma 1 puo’ essere individuato un indice alternativo di riferimento
per il mercato azionario.».
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita’ di attuazione delle
norme di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal
1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali e’ emessa
fattura a partire dalla medesima data.
Art. 4
Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di
audiovisivo
1. All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo, secondo e terzo periodo del comma 3 sono sostituiti
dai seguenti: «Per la concessione del credito di imposta di cui al
comma 1 e’ autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l’anno
2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal
periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l’anno 2018, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il
pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo
e’ da imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro
sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Le
risorse destinate al riconoscimento del credito d’imposta medesimo
sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze e sono trasferite nella
contabilita’ speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di
bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri
derivanti dall’attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo
delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198.»;
b) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. Ai fini della
prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro,
a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei
ministri dello stanziamento relativo all’annualita’ 2018, e’
destinata al riconoscimento del credito d’imposta esclusivamente
sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana
e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno
2017 al 31 dicembre 2017, purche’ il loro valore superi almeno dell’1
per cento l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari
effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione
nel corrispondente periodo dell’anno 2016.».
2. All’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2013, n. 112, la
lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) legge 12 novembre 2016,
n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell’audiovisivo;» e la
lettera e) e’ soppressa.
Art. 5
Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l’anno 2018
1. All’articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole «e’ incrementata di 1,5 punti
percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali
a decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e’
incrementata di 1,14 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di
ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019»;
2) alla lettera c), le parole «350 milioni di euro per l’anno
2019 e ciascuno degli anni successivi;» sono sostituite dalle
seguenti: «10 milioni di euro per l’anno 2019 e 350 milioni di euro
per ciascuno degli anni successivi».
(Omissis).
Titolo III
Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili
(Omissis).
Art. 20
Disposizioni finanziarie
(Omissis).
6. All’articolo 1, comma 634, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
dopo le parole: «si provvede mediante» sono inserite le seguenti:
«l’eventuale maggior gettito, rispetto a quello previsto per
l’esercizio 2017, derivante dalla definizione agevolata dei carichi
affidati agli agenti della riscossione dall’anno 2000 all’anno 2016,
di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225 e
dalla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui
all’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero la».
(Omissis).
Art. 21
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.