11 Giugno, 2014
Decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, in G.U. n. 132 del 10.6.2014
Art. 1
Disposizioni in materia di versamento della prima rata TASI per
l'anno 2014
1. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "A
decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo
disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro
richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi
modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del
presente comma, il versamento della prima rata della TASI e'
effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni,
esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al
citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio
2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto
termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI
e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni
concernenti le aliquote e le detrazioni, nonche' dei regolamenti
della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto
legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal
fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette
deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10
settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso
di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10
settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in un'unica
soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base
dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del
limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al
quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per
ciascuna tipologia di immobile non puo' essere superiore all'aliquota
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione
alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante,
nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine
del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della
percentuale di cui al comma 681, e' pari al 10 per cento
dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento
alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato
invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio
2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla
Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno,
entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di
solidarieta' comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito
annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per
ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno
comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli
eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove
le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo
spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale.
L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i
comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite
il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati
dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di
ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo
di solidarieta' comunale nel medesimo anno.".
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.