4 Gennaio, 2016

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in suppl. ord. n. 70 alla G.U. n. 302 del 30.12.2015

Art. 1.

(Omissis).

  6. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) alla lettera a),  le  parole:  «di  due  punti  percentuali  a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal
1° gennaio 2017»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  tre  punti
percentuali dal 1° gennaio 2017»;
    b) alla lettera b),  le  parole:  «di  due  punti  percentuali  a
decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale  dal
1° gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal  1°  gennaio
2018» sono sostituite dalle seguenti: «di due punti  percentuali  dal
1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale  dal  1°  gennaio
2018»;
    c) alla lettera c), le parole: «700 milioni di  euro  per  l'anno
2018» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni di euro per l'anno
2018».
  7. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, al terzo  periodo,  le  parole  da:  «,  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»  fino  alla  fine
del periodo sono soppresse.
  8. Il comma 4-bis dell'articolo 51 del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' abrogato.
  9. (Omissis).
  10. All'articolo 13 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, le parole da:  «,  nonche'  l'unita'  immobiliare»
fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;
    b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente:
  «0a)  per  le  unita'  immobiliari,  fatta  eccezione  per   quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in
comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il
primo  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione   principale,   a
condizione che  il  contratto  sia  registrato  e  che  il  comodante
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche'
dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato  l'immobile
concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso  in  cui
il comodante oltre all'immobile concesso in comodato  possieda  nello
stesso  comune  un  altro  immobile  adibito  a  propria   abitazione
principale, ad eccezione delle unita'  abitative  classificate  nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini  dell'applicazione  delle
disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo  attesta  il
possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione  di  cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.
23»;
    c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso;
    d) il comma 8-bis e' abrogato;
    e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle
seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».
  11. Al comma 8 dell'articolo 9 del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, l'ultimo periodo e' soppresso.
  12. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, e' aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni  di  cui  al
presente comma  si  applicano,  dal  periodo  d'imposta  2014,  anche
all'imposta  municipale  immobiliare  della  provincia  autonoma   di
Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n.  3,  ed
all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di  Trento,
istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».
  13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1  dell'articolo  7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  si  applica  sulla
base dei criteri individuati  dalla  circolare  del  Ministero  delle
finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 53 alla Gazzetta Ufficiale  n.  141  del  18  giugno  1993.  Sono,
altresi', esenti dall'IMU i terreni agricoli:
    a)  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti   e   dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione;
    b) ubicati nei comuni delle isole minori di  cui  all'allegato  A
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
    c) a immutabile  destinazione  agrosilvo-pastorale  a  proprieta'
collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno  2016,
sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del  decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2015, n. 34.
  14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
    a) al comma 639, le parole: «a  carico  sia  del  possessore  che
dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle  seguenti:  «a
carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore   dell'immobile,
escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale  dal
possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo  familiare,  ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9»;
    b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:
  «669. Il presupposto impositivo della TASI  e'  il  possesso  o  la
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree  edificabili,
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni  agricoli  e  dell'abitazione
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9»;
    c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Per
i fabbricati costruiti e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in  ogni
caso locati, l'aliquota e' ridotta  allo  0,1  per  cento.  I  comuni
possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino  allo  0,25
per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;
    d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Nel
caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un  soggetto  che  la
destina ad abitazione principale, escluse quelle  classificate  nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella
percentuale stabilita dal comune nel  regolamento  relativo  all'anno
2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il  termine  del
10 settembre 2014 di cui al comma 688  ovvero  nel  caso  di  mancata
determinazione della predetta percentuale stabilita  dal  comune  nel
regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento  a  carico
del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del
tributo»;
    e) al comma 688, le parole: «21 ottobre»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».
  15. All'articolo 13, comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ivi incluse  le  unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative
edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito  della  residenza
anagrafica».
  16. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del  citato  decreto-legge  n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214  del
2011, e' sostituito dal seguente:
  «15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si  applica  al  possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze  della  stessa  e  alla
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito  di  provvedimento  di
separazione le-gale, annullamento, scioglimento  o  cessazione  degli
effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita'  immobiliari
che in Italia risultano classificate nelle categorie  catastali  A/1,
A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota  nella  misura  ridotta
dello 0,4 per cento e la  detrazione,  fino  a  concorrenza  del  suo
ammontare, di euro 200 rapportati al  periodo  dell'anno  durante  il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi   la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica».

(Omissis).

   21. A decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  la  determinazione  della
rendita  catastale  degli  immobili   a   destinazione   speciale   e
particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D  ed  E,
e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle
costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente  connessi
che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario
apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa  stima  diretta  macchinari,
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali  allo  specifico
processo produttivo.
  22. A decorrere dal 1°  gennaio  2016,  gli  intestatari  catastali
degli immobili  di  cui  al  comma  21  possono  presentare  atti  di
aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la  rideterminazione  della
rendita catastale  degli  immobili  gia'  censiti  nel  rispetto  dei
criteri di cui al medesimo comma 21.
  23.  Limitatamente  all'anno  di  imposizione   2016,   in   deroga
all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro  il
15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno  effetto  dal
1° gennaio 2016.
  24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al
Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di
aggiornamento di cui al comma  23,  i  dati  relativi,  per  ciascuna
unita' immobiliare, alle rendite proposte e a quelle gia' iscritte in
catasto dal 1°  gennaio  2016;  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie
locali, entro il  31  ottobre  2016,  il  decreto  per  ripartire  il
contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo
di compensazione del minor  gettito  per  l'anno  2016.  A  decorrere
dall'anno 2017, il  contributo  annuo  di  155  milioni  di  euro  e'
ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il  Ministro  dell'interno  e  secondo  una  metodologia
adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da
emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla  base  dei  dati  comunicati,
entro il 31 marzo  2017,  dall'Agenzia  delle  entrate  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  relativi,  per  ciascuna  unita'
immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016  ai  sensi  del
comma 22 e a quelle gia' iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.
  25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  e'
abrogato.
  26. Al fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione
tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri  generali  di  finanza
pubblica,  per  l'anno  2016  e'  sospesa  l'efficacia  delle   leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in  cui
prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai  livelli
di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte  salve,
per il settore sanitario, le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  all'articolo  2,
commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nonche'
la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai  fini
dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli  2
e  3  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successivi
rifinanziamenti. La sospensione  di  cui  al  primo  periodo  non  si
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui  all'articolo  1,  comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per  gli  enti  locali
che deliberano il predissesto, ai  sensi  dell'articolo  243-bis  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  o
il dissesto, ai sensi degli articoli  246  e  seguenti  del  medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
  27. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni  2014  e
2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015,  2016
e 2017»;
    b) al comma 653, la parola: «2016» e' sostituita dalla  seguente:
«2018».
  28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili  non  esentati  ai
sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo,  i  comuni  possono
mantenere  con  espressa  deliberazione  del  consiglio  comunale  la
maggiorazione della TASI di cui al comma 677  dell'articolo  1  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella  stessa  misura  applicata  per
l'anno 2015.

(Omissis).

  35. All'articolo 22 della tariffa  delle  tasse  sulle  concessioni
governative, annessa al decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 8 e' aggiunto il seguente:
  «8-bis. Iscrizione all'albo di cui all'articolo 31,  comma  4,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La
tassa e' dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata  in
vigore della presente legge».

(Omissis).

51. All'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n.  398,  dopo  il
comma 6 e' inserito il seguente:
  «6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa  di  studio  per  la
frequenza  dei  corsi  di   perfezionamento   e   delle   scuole   di
specializzazione, per  i  corsi  di  dottorato  di  ricerca,  per  lo
svolgimento di attivita' di ricerca dopo il dottorato e per  i  corsi
di perfezionamento all'estero, erogate dalla  provincia  autonoma  di
Bolzano, sono esenti dall'imposta sul reddito delle  persone  fisiche
nei confronti dei percipienti».
  52. Le disposizioni di cui al comma 51 si applicano per  i  periodi
d'imposta  per  i  quali  non  siano  ancora  scaduti  i  termini  di
accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.
  53. All'articolo 13 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
  «6-bis. Per gli immobili locati a canone  concordato  di  cui  alla
legge 9 dicembre 1998,  n.  431,  l'imposta,  determinata  applicando
l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e'  ridotta  al
75 per cento».
  54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.
147, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per  gli  immobili
locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,
l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune  ai
sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».
  55. All'articolo 1,  nota  II-bis),  della  tariffa,  parte  prima,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti  l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche  agli  atti  di
acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il  requisito  di  cui
alla lettera c) del comma 1 e per i quali i  requisiti  di  cui  alle
lettere a) e b) del medesimo comma si verificano  senza  tener  conto
dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate  nella  lettera
c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno
dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione,  all'atto  di
cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4».
  56. Ai fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche,  si
detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del  suo  ammontare,
il  50  per  cento  dell'importo   corrisposto   per   il   pagamento
dell'imposta  sul  valore   aggiunto   in   relazione   all'acquisto,
effettuato entro  il  31  dicembre  2016,  di  unita'  immobiliari  a
destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi  della
normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La
detrazione di cui al precedente periodo  e'  pari  al  50  per  cento
dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed e'  ripartita  in
dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e
nei nove periodi d'imposta successivi.
  57. Tutti gli atti e i  provvedimenti  emanati  in  esecuzione  dei
piani di ricomposizione fondiaria e di  riordino  fondiario  promossi
dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle  comunita'  montane
sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.
  58. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio  2000,
n. 212, l'articolo 32, secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta  nel  senso
che l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte
ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento  della
proprieta' delle aree previste al titolo III della legge  22  ottobre
1971, n. 865, indipendentemente  dal  titolo  di  acquisizione  della
proprieta' da parte degli enti locali.

(Omissis).

  61. All'articolo 77, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2017,  con  effetto
per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al  31  dicembre
2016, le parole: «27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «24
per cento».
  62. All'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2017, con effetto per i periodi  d'imposta  successivi  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2016, le parole:  «dell'1,375  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'1,20 per cento».
  63. (Omissis).
  64. In relazione ai  commi  61  e  62,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le
percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59  e  68,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche'  la
percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q),  del  decreto
legislativo 12 dicembre  2003,  n.  344.  La  rideterminazione  delle
percentuali di cui agli articoli 58, comma 2,  e  68,  comma  3,  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
n. 917 del 1986 non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5  del
medesimo  testo  unico.  Con  il  medesimo  decreto   sono   altresi'
determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.
  65.  Per  gli  enti  creditizi  e  finanziari  di  cui  al  decreto
legislativo 27  gennaio  1992,  n.  87,  e  per  la  Banca  d'Italia,
l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' applicata con una addizionale di 3,5  punti
percentuali.
  66. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione  di
gruppo di cui all'articolo 117 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualita'
di  partecipati,  l'opzione  per  la  trasparenza  fiscale   di   cui
all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il
proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 65  del
presente articolo e provvedono al relativo versamento; i soggetti che
hanno esercitato, in  qualita'  di  partecipanti,  l'opzione  per  la
trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo  testo
unico assoggettano  il  proprio  reddito  imponibile  all'addizionale
prevista dal comma 65 del presente articolo  senza  tener  conto  del
reddito imputato dalla societa' partecipata.
  67. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Gli interessi passivi sostenuti dalle  imprese  di  assicurazione  e
dalle societa' capogruppo di gruppi assicurativi sono deducibili  nei
limiti del 96 per cento del loro ammontare».
  68. All'articolo 6, comma 8, del decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, il secondo periodo e' soppresso.
  69. Le disposizioni di cui ai commi da  65  a  68  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2016.
  70. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 3:
      1) al comma 1, la lettera d) e' abrogata;
      2) al comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
  «c-bis) i soggetti che esercitano una attivita' agricola  ai  sensi
dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  i
soggetti di cui all'articolo 8  del  decreto  legislativo  18  maggio
2001,  n.  227,  nonche'  le  cooperative  e  loro  consorzi  di  cui
all'articolo 10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601»;
    b) all'articolo 4, comma 2,  primo  periodo,  le  parole:  «e  le
imprese agricole» e le parole: «e all'estensione  dei  terreni»  sono
soppresse;
    c) all'articolo 9:
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Determinazione del
valore  della  produzione  netta  per  alcuni  soggetti  del  settore
agricolo»;
      2) al comma 1, le parole: «i soggetti di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera d), e per» sono soppresse;
    d) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole: «,  ovvero
derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso»  sono
soppresse;
    e) all'articolo 45, il comma 1 e' abrogato.
  71. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  il  comma
238 e' abrogato.
  72. Le disposizioni del comma  70  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
73. All'articolo 11, comma 4-octies,  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
deduzione di cui al  periodo  precedente  e'  ammessa  altresi',  nei
limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata  per
ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per
due periodi d'imposta, a decorrere dal  secondo  contratto  stipulato
con lo stesso datore di lavoro nell'arco  temporale  di  due  anni  a
partire dalla data di cessazione del precedente contratto».
  74.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  14,  le  parole:  «31  dicembre  2015»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e  dopo
il comma 2-bis e' inserito il seguente:
  «2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al  31  dicembre
2016 per interventi di riqualificazione energetica  di  parti  comuni
degli edifici condominiali, i soggetti di cui all'articolo 11,  comma
2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, in luogo della  detrazione  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo possono optare per la cessione  del  corrispondente
credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi,  con
modalita' da definire con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione»;
    b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
    c) all'articolo  16,  le  parole:  «31  dicembre  2015»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
  75. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare  composto  da
coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo  da
almeno tre anni, in cui almeno  uno  dei  due  componenti  non  abbia
superato i trentacinque anni, acquirenti  di  unita'  immobiliare  da
adibire ad  abitazione  principale,  beneficiano  di  una  detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  per  le
spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo  della
medesima unita' abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da
ripartire tra gli aventi diritto  in  dieci  quote  annuali  di  pari
importo, spetta nella misura del 50 per cento delle  spese  sostenute
dal 1° gennaio 2016 al  31  dicembre  2016  ed  e'  calcolata  su  un
ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.  Il  beneficio  di
cui al presente comma non  e'  cumulabile  con  quello  di  cui  alla
lettera c) del comma 74.

(Omissis).

 82. All'articolo 15, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera  i-sexies)  sono  inserite  le
seguenti:
  «i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo
non superiore  a  8.000  euro,  e  il  costo  di  acquisto  a  fronte
dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo  non  superiore  a
20.000 euro, derivanti  da  contratti  di  locazione  finanziaria  su
unita' immobiliari, anche da  costruire,  da  adibire  ad  abitazione
principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta'
inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000
euro all'atto della stipula del contratto  di  locazione  finanziaria
che non  sono  titolari  di  diritti  di  proprieta'  su  immobili  a
destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni  di  cui
alla lettera b);
  i-sexies.2)  le  spese  di  cui  alla  lettera  i-sexies.1),   alle
condizioni ivi indicate e per importi non  superiori  alla  meta'  di
quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di eta' non inferiore a 35
anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro  all'atto
della stipula del contratto di locazione  finanziaria  che  non  sono
titolari  di  diritti  di  proprieta'  su  immobili  a   destinazione
abitativa».
  83. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  40,   comma   1-bis,   le   parole:   «immobili
strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta
sul valore aggiunto, di cui  all'articolo  10,  primo  comma,  numero
8-ter)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «immobili  abitativi   e
strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta
sul valore aggiunto, di cui  all'articolo  10,  primo  comma,  numeri
8-bis) e 8-ter)»;
    b) all'articolo 1 della tariffa, parte prima:
      1) dopo il terzo capoverso e' aggiunto il seguente:
  «Se il trasferimento  e'  effettuato  nei  confronti  di  banche  e
intermediari finanziari autorizzati all'esercizio  dell'attivita'  di
leasing  finanziario,  e  ha  per  oggetto  case  di  abitazione,  di
categoria catastale diversa da Al, A8 e A9,  acquisite  in  locazione
finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono  le  condizioni  di
cui alle note II-bis) e II-sexies): 1,5 per cento»;
      2) e' aggiunta, in fine, la seguente nota:
  «II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis)  ai  trasferimenti
effettuati  nei  confronti  di  banche  e   intermediari   finanziari
autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing  finanziario,  si
considera, in  luogo  dell'acquirente,  l'utilizzatore  e,  in  luogo
dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria»;
    c) all'articolo 8-bis della tariffa, parte prima:
      1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte  degli  utilizzatori,
di contratti di locazione finanziaria aventi ad  oggetto  immobili  a
destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da  Al,  A8  e
A9, effettuate nei confronti di soggetti per  i  quali  ricorrono  le
condizioni di cui alle note II-bis)  e  II-sexies)  dell'articolo  1,
ancorche'  assoggettati  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  di  cui
all'articolo  10,  primo  comma,  numero  8-bis),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1,5 per cento.
  1-ter. Atti, diversi da quelli di cui al comma 1-bis, relativi alle
cessioni, da parte degli  utilizzatori,  di  contratti  di  locazione
finanziaria aventi ad  oggetto  immobili  a  destinazione  abitativa,
anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta  sul  valore
aggiunto, di cui all'articolo 10, primo  comma,  numero  8-bis),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633:  9
per cento»;
      2) alla nota I), le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter».
  84. Le disposizioni di cui ai commi 82 e 83  si  applicano  dal  1°
gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
  85. In attuazione del principio di  salvaguardia  ambientale  e  al
fine  di  incentivare  la  sostituzione,  mediante  demolizione,  dei
veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  di
categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2»  con  veicoli  nuovi,  aventi
classi  di  emissione  non  inferiore  ad  «euro  5»  della  medesima
tipologia, e' riconosciuto un contributo fino a un massimo  di  8.000
euro per ciascun veicolo acquistato. A tale fine  e'  autorizzata  la
spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Il contributo  e'
anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di  sconto  sul
prezzo di vendita ed e' a questo rimborsato sotto  forma  di  credito
d'imposta di pari importo, da utilizzare in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le modalita' di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito
d'imposta, le modalita' di comunicazione delle  spese  effettuate  ai
fini della verifica della capienza dei fondi disponibili,  il  regime
dei controlli nonche'  ogni  altra  disposizione  necessaria  per  il
monitoraggio dell'agevolazione.
  86. Le disposizioni di cui al comma 85 si applicano per  i  veicoli
nuovi  acquistati  con  contratto  stipulato  tra  il   venditore   e
l'acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino  al  31  dicembre
2016 e immatricolati entro il 31 marzo 2017.
  87. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli Istituti  autonomi  per  le
case popolari, comunque denominati, per le spese  sostenute,  dal  1°
gennaio 2016 al  31  dicembre  2016,  per  interventi  realizzati  su
immobili  di  loro  proprieta'  adibiti  ad   edilizia   residenziale
pubblica.
  88. Le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del  decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 90, si  applicano  anche  alle  spese  sostenute  per
l'acquisto, l'installazione  e  la  messa  in  opera  di  dispositivi
multimediali  per  il  controllo  da   remoto   degli   impianti   di
riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione  delle
unita' abitative, volti ad aumentare la  consapevolezza  dei  consumi
energetici da parte degli  utenti  e  a  garantire  un  funzionamento
efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono:
    a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi  energetici,
mediante la fornitura periodica dei dati;
    b)  mostrare  le  condizioni  di  funzionamento  correnti  e   la
temperatura di regolazione degli impianti;
    c) consentire l'accensione, lo spegnimento  e  la  programmazione
settimanale degli impianti da remoto.
  89. All'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera c-bis), dopo  le  parole:
«e loro consorzi» sono aggiunte le seguenti: «nonche' enti aventi  le
stesse finalita' sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma
di  societa'  che  rispondono   ai   requisiti   della   legislazione
dell'Unione europea in materia di "in house providing"  e  che  siano
costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013».
  90. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, al comma 3, lettera b), dopo le parole:  «comunque  denominati,»
sono inserite le seguenti: «e agli enti aventi  le  stesse  finalita'
sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa'  che
rispondono ai requisiti della  legislazione  dell'Unione  europea  in
materia di "in house providing" e che  siano  costituiti  e  operanti
alla data del 31 dicembre 2013,».
  91. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti  titolari  di
reddito  d'impresa  e  per  gli  esercenti  arti  e  professioni  che
effettuano investimenti in beni materiali strumentali  nuovi  dal  15
ottobre 2015 al 31 dicembre  2016,  con  esclusivo  riferimento  alla
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di  locazione
finanziaria, il costo di acquisizione e' maggiorato del 40 per cento.
  92. Fermo restando quanto disposto al  comma  91  e  solo  per  gli
investimenti effettuati  nello  stesso  periodo  ivi  previsto,  sono
altresi' maggiorati del 40  per  cento  i  limiti  rilevanti  per  la
deduzione delle quote di  ammortamento  e  dei  canoni  di  locazione
finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma  1,  lettera  b),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  93. La disposizione  di  cui  al  comma  91  non  si  applica  agli
investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del
Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  27  del  2  febbraio  1989,
stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5  per  cento,
agli  investimenti  in  fabbricati  e   costruzioni,   nonche'   agli
investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso  alla  presente
legge.
  94. Le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono  effetti  sulla
determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2015. La determinazione  dell'acconto  dovuto  per  il
periodo di imposta  in  corso  al  31  dicembre  2016  e'  effettuata
considerando, quale imposta del periodo  precedente,  quella  che  si
sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91
e 92.
95. Al comma 10 dell'articolo  15  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, le parole: «non superiore ad un decimo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «non superiore ad un quinto».
  96. La disposizione di cui al comma 95 si applica  alle  operazioni
di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere  dall'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  97. Le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 non  producono  effetti
sui valori attualmente stabiliti  per  l'elaborazione  e  il  calcolo
degli  studi   di   settore   previsti   dall'articolo   62-bis   del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
  98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali
nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate
nelle zone assistite  delle  regioni  Campania,  Puglia,  Basilicata,
Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe  previste  dall'articolo
107,  paragrafo  3,  lettera  a),  del  Trattato  sul   funzionamento
dell'Unione europea, e nelle zone  assistite  delle  regioni  Molise,
Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe  previste  dall'articolo
107,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato  sul   funzionamento
dell'Unione europea, come  individuate  dalla  Carta  degli  aiuti  a
finalita' regionale 2014-2020 C(2014) 6424  final  del  16  settembre
2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre  2019  e'
attribuito un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento
per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese  e  del
10 per cento per le grandi imprese,  nei  limiti  e  alle  condizioni
previsti dalla citata Carta. Alle imprese attive  nel  settore  della
produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della  pesca  e
dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE)  n.  1379/  2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e  nel
settore della trasformazione e della commercializzazione di  prodotti
agricoli  e  della  pesca   e   dell'acquacoltura,   che   effettuano
l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei
limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in  materia
di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali
e ittico.
  99. Per le finalita' di cui  al  comma  98,  sono  agevolabili  gli
investimenti, facenti parte di un progetto di  investimento  iniziale
come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE)
n.  651/2014  della  Commissione,  del  17  giugno   2014,   relativi
all'acquisto, anche mediante contratti di locazione  finanziaria,  di
macchinari, impianti  e  attrezzature  varie  destinati  a  strutture
produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
  100. L'agevolazione non si applica  ai  soggetti  che  operano  nei
settori dell'industria siderurgica,  carbonifera,  della  costruzione
navale, delle  fibre  sintetiche,  dei  trasporti  e  delle  relative
infrastrutture, della produzione e della distribuzione di  energia  e
delle infrastrutture  energetiche,  nonche'  ai  settori  creditizio,
finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresi', non si  applica
alle imprese in difficolta' come definite dalla  comunicazione  della
Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.
  101. Il credito d'imposta  e'  commisurato  alla  quota  del  costo
complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite  massimo,  per
ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro  per  le
piccole imprese, a 5 milioni di euro per le  medie  imprese  e  a  15
milioni di euro per le grandi  imprese,  eccedente  gli  ammortamenti
dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime  categorie  dei
beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad  esclusione
degli ammortamenti dei beni  che  formano  oggetto  dell'investimento
agevolato. Per gli  investimenti  effettuati  mediante  contratti  di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore  per
l'acquisto  dei  beni;  tale  costo  non  comprende   le   spese   di
manutenzione.
  102. Il credito d'imposta non e' cumulabile con aiuti de minimis  e
con altri aiuti di Stato che abbiano  ad  oggetto  i  medesimi  costi
ammessi al beneficio.
  103. I soggetti  che  intendono  avvalersi  del  credito  d'imposta
devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia  delle  entrate.
Le modalita',  i  termini  di  presentazione  e  il  contenuto  della
comunicazione  sono  stabiliti  con   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione  della  presente  legge   nella   Gazzetta   Ufficiale.
L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese  l'autorizzazione  alla
fruizione del credito d'imposta.
  104.  Il  credito  d'imposta  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e  successive  modificazioni,  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in cui e' stato effettuato  l'investimento  e  deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa  al  periodo
d'imposta di  maturazione  del  credito  e  nelle  dichiarazioni  dei
redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino  a  quello  nel
quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si  applica
il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244.
  105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non  entrano  in  funzione
entro il secondo periodo d'imposta successivo  a  quello  della  loro
acquisizione o ultimazione, il  credito  d'imposta  e'  rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati
in funzione. Se, entro  il  quinto  periodo  d'imposta  successivo  a
quello nel quale sono entrati in  funzione,  i  beni  sono  dismessi,
ceduti  a  terzi,  destinati  a  finalita'   estranee   all'esercizio
dell'impresa ovvero  destinati  a  strutture  produttive  diverse  da
quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito  d'imposta
e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei
beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle
predette ipotesi vengono acquisiti beni  della  stessa  categoria  di
quelli agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo il
costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte  che
eccede i costi delle nuove acquisizioni.  Per  i  beni  acquisiti  in
locazione finanziaria le disposizioni di cui  al  presente  comma  si
applicano anche se non  viene  esercitato  il  riscatto.  Il  credito
d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato
secondo le disposizioni  del  presente  comma  e'  versato  entro  il
termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui  redditi
dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le  ipotesi  ivi
indicate.
  106. Qualora, a seguito dei  controlli,  sia  accertata  l'indebita
fruizione, anche parziale,  del  credito  d'imposta  per  il  mancato
rispetto delle  condizioni  richieste  dalla  norma  ovvero  a  causa
dell'inammissibilita'  dei  costi  sulla  base  dei  quali  e'  stato
determinato l'importo fruito, l'Agenzia  delle  entrate  provvede  al
recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni
previsti dalla legge.
  107. L'agevolazione di cui ai commi da 98 a  106  e'  concessa  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento  (UE)
n. 651/2014 della Commissione,  del  17  giugno  2014,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14  del  medesimo
regolamento, che disciplina gli  aiuti  a  finalita'  regionale  agli
investimenti.

(Omissis).

  111. All'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera d) del comma 54 e' abrogata;
    b) al comma 57, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
  «d-bis) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi
di  lavoro  dipendente  e  redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro
dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e  50  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  eccedenti  l'importo  di
30.000 euro; la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto
di lavoro e' cessato»;
    c) al comma 65, alinea, le parole: «e per i  due  successivi,  il
reddito determinato ai sensi del comma 64 e'  ridotto  di  un  terzo»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  per  i  quattro   successivi,
l'aliquota di cui al comma 64 e' stabilita nella  misura  del  5  per
cento»;
    d) il comma 77 e' sostituito dal seguente:
  «77. Il reddito forfettario determinato  ai  sensi  dei  precedenti
commi costituisce base imponibile  ai  sensi  dell'articolo  1  della
legge  2  agosto  1990,  n.  233.  Su  tale  reddito  si  applica  la
contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento.
Si applica, per l'accredito della contribuzione, la  disposizione  di
cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335».
  112. (Omissis). 
  113. Le disposizioni di cui  alla  lettera  c)  del  comma  111  si
applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019,  anche  ai  soggetti
che nel 2015 hanno iniziato una nuova  attivita',  avvalendosi  delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 65, della citata  legge  n.
190 del 2014,  vigente  anteriormente  alle  modifiche  di  cui  alla
lettera c) del comma 111.
  114. Fermo restando il trattamento previdenziale per i  soci  delle
cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma
autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma  3,  della  legge  3  aprile
2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica  l'articolo
50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni.
  115. Le societa' in nome collettivo,  in  accomandita  semplice,  a
responsabilita' limitata, per azioni e in accomandita per azioni che,
entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili,
diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo  periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o  beni  mobili
iscritti in pubblici registri non utilizzati  come  beni  strumentali
nell'attivita'   propria   dell'impresa,   possono    applicare    le
disposizioni dei commi dal presente al comma  120  a  condizione  che
tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci,  ove  prescritto,
alla data del 30 settembre 2015, ovvero che  vengano  iscritti  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1°
ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle societa' che
hanno per oggetto esclusivo o principale  la  gestione  dei  predetti
beni e che entro il 30 settembre  2016  si  trasformano  in  societa'
semplici.
  116. Sulla differenza tra il valore normale dei beni  assegnati  o,
in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti  all'atto  della
trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si  applica
un'imposta sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive nella misura  dell'8  per  cento
ovvero del 10,5 per cento per le societa' considerate  non  operative
in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso
al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le  riserve
in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione  dei
beni ai  soci  e  quelle  delle  societa'  che  si  trasformano  sono
assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
  117. Per gli immobili, su richiesta della societa' e  nel  rispetto
delle  condizioni  prescritte,  il   valore   normale   puo'   essere
determinato in misura  pari  a  quello  risultante  dall'applicazione
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei  moltiplicatori
determinati con i criteri e le modalita' previsti dal  primo  periodo
del comma 4 dell'articolo  52  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini
della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della
cessione, se inferiore al valore normale  del  bene,  determinato  ai
sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo
periodo, e' computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
  118.  Il  costo  fiscalmente  riconosciuto  delle  azioni  o  quote
possedute dai soci delle  societa'  trasformate  va  aumentato  della
differenza assoggettata ad imposta  sostitutiva.  Nei  confronti  dei
soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi  1,
secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia,  il  valore  normale  dei  beni
ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo  fiscalmente
riconosciuto delle azioni o quote possedute.
  119. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai  commi  da
115  a  118,  le  aliquote  dell'imposta  proporzionale  di  registro
eventualmente applicabili  sono  ridotte  alla  meta'  e  le  imposte
ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
  120. Le societa' che si avvalgono  delle  disposizioni  di  cui  ai
commi da 115 a 118  devono  versare  il  60  per  cento  dell'imposta
sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16
giugno 2017, con i criteri di cui al  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi  ed  il  contenzioso  si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  121. L'imprenditore individuale che alla data del 31  ottobre  2015
possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43,  comma  2,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo', entro  il
31  maggio  2016,  optare  per  l'esclusione  dei  beni  stessi   dal
patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in  corso
alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di  una  imposta
sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone   fisiche   e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella misura dell'8
per cento della differenza tra il valore normale di tali beni  ed  il
relativo valore fiscalmente riconosciuto.  Si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120.
  122. (Omissis).
  123. All'articolo 11, comma  4-bis,  lettera  d-bis),  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,  le
parole: «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di  euro  625»
sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5.000,  di  euro  3.750,  di
euro 2.500 e di euro 1.250».
  124. Le disposizioni di cui al comma 123 si applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31  dicembre
2015.
  125. All'articolo 2 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
446,  concernente  il  presupposto   dell'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  «1-bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai  fini  dell'imposta
nel caso di medici che abbiano  sottoscritto  specifiche  convenzioni
con le strutture ospedaliere per  lo  svolgimento  della  professione
all'interno di tali strutture, laddove gli  stessi  percepiscano  per
l'attivita' svolta presso le medesime strutture piu' del 75 per cento
del proprio reddito complessivo. Sono in ogni  caso  irrilevanti,  ai
fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare  del
reddito realizzato e le  spese  direttamente  connesse  all'attivita'
svolta.  L'esistenza   dell'autonoma   organizzazione   e'   comunque
configurabile in presenza di elementi che superano lo  standard  e  i
parametri  previsti  dalla  convenzione  con  il  Servizio  sanitario
nazionale».
  126. L'articolo 26 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
  «Art. 26. - (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta).  -  1.  Le
disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in
relazione al maggiore ammontare, tutte le volte  che  successivamente
all' emissione  della  fattura  o  alla  registrazione  di  cui  agli
articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile  di  un'operazione  o  quello
della relativa imposta  viene  ad  aumentare  per  qualsiasi  motivo,
compresa la rettifica  di  inesattezze  della  fatturazione  o  della
registrazione.
  2.  Se  un'operazione  per  la  quale  sia  stata  emessa  fattura,
successivamente alla registrazione di cui  agli  articoli  23  e  24,
viene  meno  in  tutto  o  in  parte,  o  se  ne  riduce  l'ammontare
imponibile,   in   conseguenza   di   dichiarazione   di    nullita',
annullamento,  revoca,  risoluzione,  rescissione  e  simili   o   in
conseguenza  dell'applicazione   di   abbuoni   o   sconti   previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore  del  servizio  ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19  l'imposta
corrispondente alla variazione, registrandola a  norma  dell'articolo
25.
  3. La disposizione di cui al comma 2 non puo' essere applicata dopo
il decorso di un anno dall'effettuazione  dell'operazione  imponibile
qualora gli eventi ivi  indicati  si  verifichino  in  dipendenza  di
sopravvenuto accordo fra le parti e puo' essere applicata,  entro  lo
stesso termine, anche in  caso  di  rettifica  di  inesattezze  della
fatturazione che abbiano dato  luogo  all'applicazione  dell'articolo
21, comma 7.
  4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche  in  caso  di
mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte  del  cessionario  o
committente:
    a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e' assoggettato a una
procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo
di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o  dalla  data  di  pubblicazione  nel
registro delle imprese di un piano attestato ai  sensi  dell'articolo
67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    b)  a  causa   di   procedure   esecutive   individuali   rimaste
infruttuose.
  5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facolta' di cui  al
comma 2, il cessionario o  committente,  che  abbia  gia'  registrato
l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal  caso  registrare
la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti
della detrazione operata, salvo  il  suo  diritto  alla  restituzione
dell'importo pagato al cedente o  prestatore  a  titolo  di  rivalsa.
L'obbligo di cui  al  primo  periodo  non  si  applica  nel  caso  di
procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).
  6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma  4,
il corrispettivo sia pagato, in tutto  o  in  parte,  si  applica  la
disposizione di cui al  comma  1.  In  tal  caso,  il  cessionario  o
committente che abbia assolto  all'obbligo  di  cui  al  comma  5  ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19  l'imposta
corrispondente alla variazione in aumento.
  7.  La  correzione  di  errori  materiali  o   di   calcolo   nelle
registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e  nelle  liquidazioni
periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,
e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e
successive modificazioni, deve  essere  fatta,  mediante  annotazione
delle  variazioni  dell'imposta  in  aumento  nel  registro  di   cui
all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta  in  diminuzione  nel
registro di cui all'articolo  25.  Con  le  stesse  modalita'  devono
essere corretti, nel registro di  cui  all'articolo  24,  gli  errori
materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o
nei registri tenuti a norma di legge.
  8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e quelle per errori di
registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente
o prestatore del servizio  e  dal  cessionario  o  committente  anche
mediante  apposite  annotazioni  in  rettifica  rispettivamente   sui
registri di cui  agli  articoli  23  e  24  e  sul  registro  di  cui
all'articolo 25.
  9. Nel caso di risoluzione contrattuale,  relativa  a  contratti  a
esecuzione continuata o periodica, conseguente  a  inadempimento,  la
facolta' di cui al comma 2 non si  estende  a  quelle  cessioni  e  a
quelle prestazioni per  cui  sia  il  cedente  o  prestatore  che  il
cessionario  o  committente  abbiano  correttamente  adempiuto   alle
proprie obbligazioni.
  10.  La  facolta'  di  cui  al  comma  2  puo'  essere  esercitata,
ricorrendo i presupposti  di  cui  a  tale  disposizione,  anche  dai
cessionari e    committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo
17 o dell'articolo 74 del presente decreto  ovvero  dell'articolo  44
del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  e  successive
modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la
disposizione di cui al comma 5.
  11. Ai fini del comma 4,  lettera  a),  il  debitore  si  considera
assoggettato  a  procedura  concorsuale  dalla  data  della  sentenza
dichiarativa  del  fallimento  o  del  provvedimento  che  ordina  la
liquidazione coatta amministrativa o del decreto di  ammissione  alla
procedura di concordato preventivo  o  del  decreto  che  dispone  la
procedura di amministrazione straordinaria delle  grandi  imprese  in
crisi.
  12. Ai fini del  comma  4,  lettera  b),  una  procedura  esecutiva
individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
    a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal  verbale
di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso
il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
    b) nell'ipotesi  di  pignoramento  di  beni  mobili,  quando  dal
verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la
mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilita' di  accesso  al
domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilita';
    c) nell'ipotesi in cui, dopo che per  tre  volte  l'asta  per  la
vendita  del  bene  pignorato  sia  andata  deserta,  si  decida   di
interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosita'».
  127. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e
comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  633,  nel  testo  risultante  dalle  modifiche
apportate dal comma 126, si applicano nei casi in cui il  cessionario
o  committente  sia  assoggettato   a   una   procedura   concorsuale
successivamente al 31 dicembre 2016. Le altre modifiche apportate dal
comma 126 al  predetto  articolo  26,  in  quanto  volte  a  chiarire
l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e
quindi  di  carattere  interpretativo,  si   applicano   anche   alle
operazioni effettuate anteriormente  alla  data  di  cui  al  periodo
precedente.
  128. Al sesto comma dell'articolo 17  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
dopo la lettera a-ter) e' inserita la seguente:
  «a-quater)  alle  prestazioni  di  servizi   rese   dalle   imprese
consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi
delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di
cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni,  si  e'  reso  aggiudicatario  di  una  commessa   nei
confronti di un ente pubblico  al  quale  il  predetto  consorzio  e'
tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo  17-ter
del presente  decreto.  L'efficacia  della  disposizione  di  cui  al
periodo precedente e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio
dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di  deroga  ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,
del 28 novembre 2006, e successive modificazioni».
  129. Le disposizioni di  cui  all'articolo  12,  comma  7-bis,  del
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche
nell'anno 2016 con le modalita'  previste  nel  medesimo  comma.  Per
l'anno 2016 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  previsto  nel
citato comma 7-bis, e' adottato entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.
  130. L'articolo 57 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
  «Art. 57. -  (Termine  per  gli  accertamenti).  -  1.  Gli  avvisi
relativi alle rettifiche e agli accertamenti  previsti  nell'articolo
54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere  notificati,  a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo  a
quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
  2. Nei casi  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione  o  di
presentazione  di  dichiarazione  nulla  l'avviso   di   accertamento
dell'imposta a norma del primo comma  dell'articolo  55  puo'  essere
notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a  quello
in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
  3. Nel caso  di  richiesta  di  rimborso  dell'eccedenza  d'imposta
detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data  di
notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data
della loro  consegna  intercorre  un  periodo  superiore  a  quindici
giorni, il termine di decadenza, relativo agli  anni  in  cui  si  e'
formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e' differito di un
periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la
data di consegna.
  4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le
rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o  modificati,
mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla  sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate.
Nell'avviso  devono  essere  specificamente  indicati,  a   pena   di
nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto».
  131. L'articolo 43 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
  «Art. 43. - (Termine  per  l'accertamento).  -  1.  Gli  avvisi  di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro  il
31 dicembre del quinto anno successivo  a  quello  in  cui  e'  stata
presentata la dichiarazione.
  2. Nei casi  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione  o  di
presentazione di dichiarazione nulla l'avviso  di  accertamento  puo'
essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo  a
quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
  3. Fino alla scadenza del termine stabilito  nei  commi  precedenti
l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante
la  notificazione  di  nuovi  avvisi,  in  base   alla   sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate.
Nell'avviso  devono  essere  specificamente  indicati,  a   pena   di
nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte».
  132. Le disposizioni di cui all'articolo  57,  commi  1  e  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
all'articolo 43, commi 1  e  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e
131 del presente articolo,  si  applicano  agli  avvisi  relativi  al
periodo d'imposta in corso alla  data  del  31  dicembre  2016  e  ai
periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro  il
31 dicembre del quarto anno successivo  a  quello  in  cui  e'  stata
presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa  presentazione
della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro  il  31  dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui la  dichiarazione  avrebbe
dovuto  essere  presentata.  Tuttavia,  in  caso  di  violazione  che
comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura  penale  per  alcuno  dei  reati   previsti   dal   decreto
legislativo 10 marzo 2000,  n.  74,  i  termini  di  cui  al  periodo
precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui
e' stata commessa la violazione; il raddoppio non  opera  qualora  la
denuncia  da  parte  dell'Amministrazione  finanziaria,  in  cui   e'
ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la
scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo.  Resta  fermo
quanto  disposto  dall'ultimo  periodo  del  comma  5   dell'articolo
5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.  227,  e  successive
modificazioni.
  133. All'articolo 32, commi 1  e  2,  del  decreto  legislativo  24
settembre 2015, n. 158, le parole: «1° gennaio 2017» sono  sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2016». Restano comunque ferme le sanzioni
nella misura dovuta in base alle norme  relative  alla  procedura  di
collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186,
vigenti alla data di presentazione della relativa  istanza.  Ai  soli
fini della procedura di collaborazione volontaria di cui  al  periodo
precedente, tutti gli atti che per legge devono essere notificati  al
contribuente,  di  cui  agli  articoli  5-quater  e  5-quinquies  del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4  agosto  1990,  n.  227,  e  successive  modificazioni,
possono  essere  allo  stesso  notificati  dal   competente   ufficio
dell'Agenzia delle entrate, in deroga ad ogni altra  disposizione  di
legge, mediante  posta  elettronica  certificata,  con  le  modalita'
previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11  febbraio  2005,  n.  68,   all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata del professionista che lo assiste nell'ambito
della procedura di collaborazione volontaria. Per i fini  di  cui  al
periodo  precedente  il  contribuente  deve  manifestare  la  propria
volonta' di ricevere gli atti della procedura all'indirizzo di  posta
elettronica  certificata  del  professionista  che  lo  assiste.   La
notifica si intende comunque  perfezionata  nel  momento  in  cui  il
gestore del  servizio  di  posta  elettronica  certificata  trasmette
all'ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa  attestazione
temporale  che  certifica  l'avvenuta  spedizione  del  messaggio;  i
termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data  di
avvenuta  consegna  contenuta  nella  ricevuta  che  il  gestore  del
servizio  di  posta  elettronica   certificata   del   professionista
trasmette  all'ufficio.  Se  la  casella  di  posta  elettronica  del
professionista risulta satura, ovvero nei casi in cui l'indirizzo  di
posta elettronica del professionista non risulta valido o attivo,  si
applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi  e
degli  altri  atti  che  per  legge  devono  essere   notificati   al
contribuente.
  134. Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti  o  di  omessa
impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,  i
contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre  2015,
sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano
di rateazione inizialmente concesso ai  sensi  dello  stesso  decreto
legislativo n.  218  del  1997,  limitatamente  al  versamento  delle
imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016  riprendano
il versamento della prima delle rate scadute.
  135. Ai fini di cui al comma 134, il contribuente interessato,  nei
dieci giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa
quietanza all'ufficio competente affinche'  lo  stesso  proceda  alla
sospensione dei carichi  eventualmente  iscritti  a  ruolo  ancorche'
rateizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lo stesso ufficio:
    a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di  tutti  i  pagamenti
effettuati anche a seguito di iscrizione a  ruolo,  imputandole  alle
analoghe voci dell'originario piano di rateazione;
    b) verificato il versamento delle  rate  residue,  provvede  allo
sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.
  136.  Non  sono  ripetibili  le  somme   versate,   ove   superiori
all'ammontare di quanto dovuto, ricalcolato ai sensi del comma 135.
  137. Il debitore decade dal piano di  rateazione  a  cui  e'  stato
riammesso ai sensi del comma 134 in caso di mancato pagamento di  due
rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga.
  138. A seguito della  trasmissione  della  quietanza,  non  possono
essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione e'  richiesta
dopo una segnalazione effettuata ai sensi  dell'articolo  48-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la
stessa non puo' essere concessa limitatamente  agli  importi  che  ne
costituiscono oggetto.
  139. Al fine di garantire  la  stabilita'  del  gettito  tributario
derivante dagli atti registrati dai notai,  alla  legge  16  febbraio
1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) dopo il comma 3 dell'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. In caso di mancato  versamento  da  parte  del  notaio  dei
tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o  autenticati,
se il danno non e' coperto da polizza  assicurativa,  l'agente  della
riscossione puo' richiederne  il  pagamento  direttamente  al  Fondo.
L'erogazione e' subordinata:
    a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del  notaio  ed
alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;
    b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di  cui  al  primo
periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso
dall'autorita' giudiziaria o  dall'Amministrazione  finanziaria,  nei
confronti del notaio.
  3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al
comma 3-bis, e' legalmente surrogato  nei  confronti  del  notaio  in
tutte le ragioni, azioni e  privilegi  spettanti  all'Amministrazione
finanziaria. Il Fondo puo', esibendo il documento attestante la somma
pagata,  richiedere  all'autorita'   giudiziaria   l'ingiunzione   di
pagamento.  L'ingiunzione  e'  provvisoriamente  esecutiva  a   norma
dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non e'  ammissibile
l'opposizione fondata sul motivo che  le  imposte  pagate  non  erano
dovute  o  erano  dovute  in  misura  minore.  Il  Fondo  puo'  agire
esecutivamente  sull'indennita'  dovuta  dalla  Cassa  nazionale  del
notariato al notaio alla sua cessazione, nel limite di cui al  quarto
comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e,  a  tutela
del  proprio  credito,  puo'  notificare  alla  Cassa  un   atto   di
opposizione al pagamento  diretto  al  notaio  dell'indennita'  nello
stesso limite.
  3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro  dell'economia
e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale del  notariato,  sono
disciplinate le modalita' procedurali e l'erogazione delle  somme  da
parte del Fondo all'Amministrazione finanziaria, e per la  successiva
surroga ad essa del Fondo medesimo.
  3-quinquies. Se e' accertato con decisione passata in giudicato che
il  notaio  non  ha  commesso  il  fatto  ovvero  che  il  fatto  non
costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio  le
somme pagate al Fondo o, se il  Fondo  ha  recuperato  le  somme  dal
notaio, al notaio medesimo»;
    b) al comma  4  dell'articolo  22  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, fatto salvo il caso di cui al  comma  3-bis,  nel
quale il danno e' dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo  ed
e' quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto»;
    c) all'articolo 93-bis, comma 2, lettera a),  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «nonche' richiedere, anche  periodicamente,
informazioni e  l'esibizione  di  documenti,  estratti  repertoriali,
atti, registri e libri anche di natura fiscale»;
    d) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis e' inserito il seguente:
  «2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette  al  Consiglio  nazionale
del notariato, esclusivamente  con  modalita'  telematiche  entro  il
secondo mese successivo a quello di scadenza, le  informazioni  sugli
omessi e ritardati  versamenti  richiesti  ai  notai  con  avviso  di
liquidazione»;
    e) all'articolo 19:
      1) al comma 1, le parole:  «con  oneri  a  carico  del  proprio
bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «con separata contribuzione
obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da  versare  al
Consiglio nazionale del notariato.  Il  contributo  e'  riscosso  dal
Consiglio  nazionale  del  notariato  con   le   modalita'   di   cui
all'articolo 21 della legge 27 giugno  1991,  n.  220,  entro  il  28
febbraio di ciascun anno»;
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. La misura  dei  contributi  e'  determinata  dal  Consiglio
nazionale del notariato entro il  31  ottobre  di  ciascun  anno  per
l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri  da
esso pagati ed e' ragguagliata ai parametri soggetti ad  annota-mento
nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla  legge
e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per
ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999»;
    f) al comma 1 dell'articolo 142-bis  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  «Il  notaio  e'  punito  in  ogni  caso  con   la
destituzione quando commette  un  reato  omettendo  o  ritardando  il
versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui  rogati  o
autenticati»;
    g) dopo il comma 1 dell'articolo 144 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Nell'ipotesi  di  cui  all'ultimo  periodo  del  comma   1
dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno e' sostituita  alla
destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non
e' recidivo nella stessa infrazione».
  140. Le disposizioni di cui al comma 139 si applicano  a  decorrere
dal 1° gennaio 2016.
  141. All'articolo 14, comma 4, della legge  24  dicembre  1993,  n.
537,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «In  caso  di
violazione che comporta obbligo di denuncia  ai  sensi  dell'articolo
331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da  cui  possa
derivare un  provento  o  vantaggio  illecito,  anche  indiretto,  le
competenti  autorita'  inquirenti  ne  danno  immediatamente  notizia
all'Agenzia  delle  entrate,   affinche'   proceda   al   conseguente
accertamento».
  142. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi da 10 a 12-bis dell'articolo 110 sono abrogati;
    b) all'articolo 167:
      1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto o al provvedimento
emanati ai sensi del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al comma 4, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea  ovvero
da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia
abbia stipulato un accordo  che  assicuri  un  effettivo  scambio  di
informazioni»;
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. I regimi fiscali, anche  speciali,  di  Stati  o  territori  si
considerano privilegiati laddove il livello  nominale  di  tassazione
risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia»;
      3) al comma 6, le parole: «e, comunque, non inferiore al 27 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «e,  comunque,  non  inferiore
all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle societa'»;
      4) al comma 8-bis, alinea,  dopo  le  parole:  «localizzati  in
Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati» sono inserite  le
seguenti: «o in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli
aderenti allo Spazio economico europeo con  i  quali  l'Italia  abbia
stipulato  un  accordo  che  assicuri   un   effettivo   scambio   di
informazioni».
  143.  Quando  leggi,  regolamenti,  decreti   o   altre   norme   o
provvedimenti fanno riferimento agli Stati  o  territori  di  cui  al
decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167,  comma
4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il  riferimento
si intende agli Stati o territori individuati in base ai  criteri  di
cui all'articolo 167, comma 4, del citato testo unico, come da ultimo
modificato dal comma 142 del presente articolo.
  144. Le disposizioni di cui ai commi  142  e  143  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2015.
  145.   A   fini   di    adeguamento    alle    direttive    emanate
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo  sviluppo  economico  in
materia di obbligo delle  imprese  multinazionali  di  predisporre  e
presentare  annualmente  una  rendicontazione  Paese  per  Paese  che
riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e
maturate, insieme  con  altri  elementi  indicatori  di  un'attivita'
economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della  presente  legge,  sono  stabiliti  modalita',  termini,
elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per  la
trasmissione della predetta rendicontazione all'Agenzia delle entrate
da parte delle societa' controllanti, residenti nel territorio  dello
Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  che   hanno
l'obbligo di redazione del bilancio  consolidato,  con  un  fatturato
consolidato, conseguito dal  gruppo  di  imprese  multinazionali  nel
periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione,  di  almeno
750 milioni di euro e che  non  sono  a  loro  volta  controllate  da
soggetti diversi  dalle  persone  fisiche.  L'Agenzia  delle  entrate
assicura  la  riservatezza   delle   informazioni   contenute   nella
rendicontazione di cui al primo periodo almeno  nella  stessa  misura
richiesta per le informazioni fornite  ai  sensi  delle  disposizioni
della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa
in  materia  fiscale.  In  caso   di   omessa   presentazione   della
rendicontazione  di  cui  al  primo  periodo  o  di  invio  dei  dati
incompleti o non veritieri  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
  146. Agli obblighi  di  cui  al  comma  145,  alle  condizioni  ivi
indicate, sono tenute anche le societa'  controllate,  residenti  nel
territorio dello Stato, nel caso in cui la societa' controllante  che
ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sia  residente  in
uno Stato che non ha  introdotto  l'obbligo  di  presentazione  della
rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con  l'Italia
un accordo che consenta lo scambio delle informazioni  relative  alla
rendicontazione Paese per Paese ovvero e' inadempiente all'obbligo di
scambio delle informazioni relative alla  rendicontazione  Paese  per
Paese.
  147. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
stabiliti i criteri  generali  per  la  raccolta  delle  informazioni
relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute
da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad
assicurare  un   adeguato   presidio   al   contrasto   dell'evasione
internazionale. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono definite  le  modalita'  tecniche  di  applicazione  del
presente  comma  ed  e'  disposta  la  contestuale  soppressione   di
eventuali duplicazioni di adempimenti gia' esistenti.
  148. All'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 39, primo periodo, le  parole:  «opere  dell'ingegno»
sono sostituite dalle seguenti: «software protetto da copyright»;
    b) dopo il comma 42-bis e' inserito il seguente:
  «42-ter.  Qualora  piu'  beni  tra  quelli  di  cui  al  comma  39,
appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati  da  vincoli  di
complementarieta' e vengano utilizzati congiuntamente ai  fini  della
realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti  o  di  un
processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire  un
solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi  da  37  a
42-bis».

(Omissis).

  152. Per l'anno 2016, la misura  del  canone  di  abbonamento  alla
televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e'  pari,
nel suo complesso, all'importo di euro 100.
  153. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938,  n.  246,  convertito
dalla legge 4  giugno  1938,  n.  880,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 1, secondo  comma,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti  periodi:  «La  detenzione  di  un  apparecchio  si  presume
altresi' nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia
elettrica  nel  luogo  in  cui  un  soggetto  ha  la  sua   residenza
anagrafica.  Allo  scopo  di  superare  le  presunzioni  di  cui   ai
precedenti  periodi,  a   decorrere   dall'anno   2016   e'   ammessa
esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche  penali,  di  cui
all'articolo 76 del  medesimo  testo  unico.  Tale  dichiarazione  e'
presentata all'Agenzia delle entrate -  Direzione  provinciale  I  di
Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con  le
modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, e ha validita' per l'anno in cui e' stata presentata»;
    b) all'articolo 1, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
  «Il canone di abbonamento e', in ogni caso, dovuto una  sola  volta
in relazione agli apparecchi di cui  al  primo  comma  detenuti,  nei
luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto  e
dai soggetti  appartenenti  alla  stessa  famiglia  anagrafica,  come
individuata dall'articolo 4 del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223»;
    c) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di  cui
all'articolo 1, secondo comma,  secondo  periodo,  il  pagamento  del
canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse
dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva  alla
scadenza delle rate. Le rate, ai fini  dell'inserimento  in  fattura,
s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi  da  gennaio
ad ottobre. L'importo delle rate e' oggetto di  distinta  indicazione
nel contesto della fattura emessa dall'impresa  elettrica  e  non  e'
imponibile  ai  fini  fiscali.  Le  somme  riscosse  sono   riversate
direttamente  all'Erario  mediante   versamento   unitario   di   cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni. Le imprese elettriche devono effettuare  il
predetto riversa-mento entro il  giorno  20  del  mese  successivo  a
quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e
riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di
anticipazione da parte delle imprese elettriche».
  154. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  l'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico,  da  adottare
entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono definiti termini e modalita' per il riversamento
all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma
di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di  vendita
dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti
di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico  individuato  dal
medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili
ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti  di  cui  al
comma 156, nonche' le misure tecniche che  si  rendano  eventualmente
necessarie per l'attuazione della presente norma.
  155. In caso di violazione degli obblighi  di  comunicazione  e  di
versamento  dei  canoni  di  cui  al   comma   154,   si   applicano,
rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5, comma 1,  e  13,
comma 1,  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
successive modificazioni.
  156. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 153, 154 e 155 e
limitatamente alle finalita' di cui ai commi da 152 a 160, l'Anagrafe
tributaria, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema
idrico, l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i  comuni,
nonche' gli altri  soggetti  pubblici  o  privati  che  ne  hanno  la
disponibilita' sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di  tutte
le informazioni utili,  e  in  particolare  dei  dati  relativi  alle
famiglie  anagrafiche,  alle  utenze  per  la  fornitura  di  energia
elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di  abbonamento
alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni  di  cui
all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nonche' ai soggetti esenti dal pagamento del canone.
  157. Al fine di semplificare le modalita' di pagamento del  canone,
le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario  o
postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari
finanziari dai  titolari  di  utenza  per  la  fornitura  di  energia
elettrica per il pagamento delle relative fatture,  si  intendono  in
ogni caso estese al pagamento del canone di  abbonamento  televisivo.
La disposizione di cui  al  presente  comma  si  applica  anche  alle
suddette autorizzazioni all'addebito gia'  rilasciate  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, fatta salva  la  facolta'  di
revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell' utente.
  158. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge non e' piu' esercitabile la facolta' di presentare la  denunzia
di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento,  di
cui all'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.  880.  Restano
ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e  riscossione
coattiva e le  disposizioni  in  materia  di  canone  di  abbonamento
speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo  quanto
disposto dal precedente periodo.
  159. In sede di prima applicazione di quanto disposto dai commi  da
152 a 158:
    a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento  dei
sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1°  luglio
2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute;
    b) l'Agenzia delle entrate mette  a  disposizione  delle  imprese
elettriche,  per  il  tramite  del  sistema   informativo   integrato
istituito presso  l'Acquirente  Unico  Spa  dall'articolo  1-bis  del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'elenco dei soggetti  esenti  ai
sensi  delle  disposizioni  vigenti  o  che  abbiano  presentato   la
dichiarazione di cui al comma 153, lettera a), e fornisce  ogni  dato
utile a individuare i soggetti obbligati;
    c) le imprese elettriche all'atto  della  conclusione  dei  nuovi
contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del  cliente  in
ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura.  Il  cliente
e' tenuto a comunicare ogni successiva variazione.

(Omissis).

  170. I maggiori o minori valori  che  derivano  dalla  riduzione  o
conversione di strumenti di capitale nei casi di cui  al  titolo  IV,
capo II,  del  decreto  legislativo  16  novembre  2015,  n.  180,  e
all'articolo 52, comma 1, lettera a), numeri ii) e iii), del medesimo
decreto legislativo n. 180 del 2015, non concorrono  alla  formazione
del reddito complessivo ai fini delle  imposte  sul  reddito  e  alla
determinazione del valore della produzione netta del soggetto che  ha
emesso gli strumenti.
  171. Fermo restando quanto stabilito dal comma 170,  i  maggiori  o
minori  valori  che  derivano  dall'attuazione  di  una   misura   di
risoluzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), del  decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i  conferimenti  del  fondo  di
risoluzione, di cui all'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo
n. 180 del 2015, e le somme corrisposte dal sistema di  garanzia  dei
depositanti, di cui all'articolo 86 del decreto  legislativo  n.  180
del 2015, non concorrono alla formazione del reddito  complessivo  ai
fini delle imposte sul reddito, per la parte che  eccede  le  perdite
fiscali pregresse e di periodo, di  cui  all'articolo  84  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alla determinazione  del
valore della produzione netta dell'ente sottoposto a risoluzione.  Ai
fini del presente comma non si considera il limite dell'80 per  cento
di cui al citato articolo 84 del testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917  del  1986  e  rilevano  anche  le
perdite trasferite al consolidato nazionale di cui  all'articolo  117
del medesimo testo unico e non ancora utilizzate.

(Omissis).

182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono
soggetti a una imposta sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari  al  10
per cento, entro il limite  di  importo  complessivo  di  2.000  euro
lordi,  i  premi  di  risultato  di  ammontare   variabile   la   cui
corresponsione   sia   legata   ad   incrementi   di   produttivita',
redditivita',  qualita',  efficienza  ed  innovazione,  misurabili  e
verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui  al
comma 188, nonche' le somme erogate  sotto  forma  di  partecipazione
agli utili dell'impresa.
  183. Ai fini della determinazione dei premi  di  produttivita',  e'
computato il periodo obbligatorio di congedo di maternita'.
  184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del
comma 3 dell'articolo 51 del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono,
nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di  lavoro
dipendente, ne' sono soggetti  all'imposta  sostitutiva  disciplinata
dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualita'  in  cui  gli  stessi
siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto  o
in parte, delle somme di cui al comma 182.
  185.  Per  l'accertamento,  la  riscossione,  le  sanzioni   e   il
contenzioso,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  ordinarie
disposizioni in materia di imposte dirette.
  186. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  182  a  185  trovano
applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari  di
reddito di lavoro dipendente  di  importo  non  superiore,  nell'anno
precedente quello di percezione delle somme di cui al  comma  182,  a
euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare  l'imposta
sostitutiva non e' lo stesso  che  ha  rilasciato  la  certificazione
unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta  per
iscritto l'importo del reddito di lavoro  dipendente  conseguito  nel
medesimo anno.
  187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui  ai  commi
da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182  e  184  devono
essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali  o  territoriali
di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabiliti i criteri di misurazione  degli  incrementi  di
produttivita', redditivita', qualita', efficienza ed  innovazione  di
cui al comma 182 nonche'  le  modalita'  attuative  delle  previsioni
contenute nei commi da  182  a  191,  compresi  gli  strumenti  e  le
modalita' di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui  al
comma 189. Il decreto prevede altresi' le modalita' del  monitoraggio
dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187.
  189. Il limite di cui al comma 182 e' aumentato fino ad un  importo
non  superiore  a  2.500  euro  per  le   aziende   che   coinvolgono
pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro,  con  le
modalita' specificate nel decreto di cui al comma 188.
  190. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 2:
      1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
  «f) l'utilizzazione delle opere  e  dei  servizi  riconosciuti  dal
datore di lavoro volontariamente o in conformita' a  disposizioni  di
contratto o di accordo  o  di  regolamento  aziendale,  offerti  alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo  12  per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 100»;
      2) la lettera f-bis) e' sostituita dalla seguente:
  «f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore  di
lavoro alla generalita' dei dipendenti o a  categorie  di  dipendenti
per la fruizione, da parte dei familiari indicati  nell'articolo  12,
dei servizi di educazione e  istruzione  anche  in  eta'  prescolare,
compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi  connessi,  nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e  invernali  e  per
borse di studio a favore dei medesimi familiari»;
      3) dopo la lettera f-bis) e' inserita la seguente:
  «f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla
generalita' dei  dipendenti  o  a  categorie  di  dipendenti  per  la
fruizione dei servizi  di  assistenza  ai  familiari  anziani  o  non
autosufficienti indicati nell'articolo 12»;
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione  di
beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro puo'
avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo  o
elettronico, riportanti un valore nominale».

(Omissis).

231. All'articolo 1 della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 145, la parola: «2014» e' sostituita dalla  seguente:
«2015» e la parola: «2016» dalla seguente: «2017»;
    b) al comma 150, le parole:  «2016»,  «2017»,  «2018»,  «2019»  e
«2020»  sono  sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:   «2017»,
«2018», «2019», «2020» e «2021».

(Omissis).

259. Al  comma  4  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
soggetti di cui all'articolo 2, comma  1,  della  legge  30  dicembre
2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il  31  dicembre
2015 applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016
e per quello successivo, le disposizioni di cui alla  medesima  legge
nei limiti e alle condizioni ivi  indicati;  in  alternativa  possono
optare, con le modalita' definite  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  per  il   regime
agevolativo di cui al presente articolo».

(Omissis).

290. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3:
      1) alla lettera a), le parole: «1.725 euro» e «7.500 euro» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.783  euro»  e  «7.750
euro»;
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  «b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra  528  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto fra 15.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  e'
superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro»;
    b) al comma 4:
      1) alla lettera a), le parole: «1.783 euro» e «7.750 euro» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.880  euro»  e  «8.000
euro»;
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  «b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra  583  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto fra 15.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  e'
superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro».

(Omissis).

318. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31  maggio  2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,  n.
106,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
    a) al primo periodo, la parola: «tre» e' soppressa;
    b) le parole: «nella misura del:» sono sostituite dalle seguenti:
«nella misura del 65 per cento  delle  erogazioni  effettuate»  e  le
lettere a) e b) sono abrogate.
  319. Per l'attuazione del comma 318, e' autorizzata la spesa di 1,8
milioni di euro per l'anno 2017, 3,9 milioni di euro per l'anno 2018,
11,7 milioni di euro per  l'anno  2019  e  17,8  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2020.
  320. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n. 106, sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Il credito d'imposta di cui  al  comma  1  e'  riconosciuto
anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al comma  2
comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e  secondo
le modalita' previste dall'articolo 11 del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni. Entro tre mesi  dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione  sono  stabilite  le
disposizioni applicative del  presente  comma,  con  riferimento,  in
particolare, a:
    a) le tipologie  di  strutture  alberghiere  ammesse  al  credito
d'imposta;
    b) le tipologie di interventi ammessi al  beneficio,  nell'ambito
di quelli di cui al comma 2;
    c) le  procedure  per  l'ammissione  al  beneficio,  che  avviene
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
    d) le soglie massime di spesa ammissibile  per  singola  voce  di
spesa sostenuta;
    e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei
crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6,
del  decreto-legge  25   marzo   2010,   n.   40,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  2-ter. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  nonche'  per
promuovere  l'adozione   e   la   diffusione   della   "progettazione
universale" e l'incremento dell'efficienza  energetica,  il  Ministro
dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  con  proprio
decreto da emanare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata,  aggiorna  gli  standard  minimi,  uniformi  in  tutto  il
territorio  nazionale,  dei  servizi  e  delle   dotazioni   per   la
classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche,
ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto  delle
specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di  fruizione
dei  contesti  territoriali  e   dei   sistemi   di   classificazione
alberghiera adottati a livello europeo e internazionale».

(Omissis).

366. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, e' abrogato.

  

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(Omissis). 368. Le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere effettuate da intermediari, purche' regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate in apposita tabella le percentuali minime di rimborso, suddivise per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1 del citato articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che gli intermediari del servizio, di cui al presente comma, devono applicare. (Omissis). 392. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, e' istituito il «Fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile », alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attivita' istituzionale. Le modalita' di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 393. 393. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalita' di intervento di contrasto alla poverta' educativa minorile e sono individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalita' di valutazione e selezione, anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono altresi' regolate le modalita' di organizzazione e governo del Fondo di cui al comma 392. 394. Agli enti di cui al comma 392 e' riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 392, negli anni 2016, 2017 e 2018. Il contributo e' assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 100 milioni per ciascun anno, secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 393. Il credito e' riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che da' atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalita' previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e puo' essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso e' stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma e' cedibile dai soggetti di cui al comma 392, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettivita' del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta e' esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. 395. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 394 nel rispetto del limite di spesa stabilito. (Omissis). 422. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attivita' economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria si provvede, per le finalita' e secondo i criteri da stabilire con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri, assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e attivita' economiche e produttive, con le modalita' del finanziamento agevolato. 423. Per le finalita' di cui al comma 422, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi del medesimo comma, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi rispettivamente indicati, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 427. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello Stato di cui ai commi da 422 a 428 e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' della stessa, nonche' le modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 424. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi dei commi da 422 a 428, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. 425. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate. L'ammontare del finanziamento e' erogato al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalita' da dichiarare al momento della richiesta del finanziamento agevolato. 426. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 422. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle indicate nei commi da 422 a 428. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 422, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonche' delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. 427. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 422 a 428, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze verifica l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio, con riferimento alle disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamita' naturali, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti di cui ai commi da 422 a 428 che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo restando il limite massimo di cui al comma 423. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Dipartimento della protezione civile l'esito della verifica effettuata entro il medesimo termine del 31 marzo. 428. Le modalita' attuative dei commi da 422 a 428, anche al fine di assicurare uniformita' di trattamento, un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, nonche' il rispetto del limite di 1.500 milioni di euro di cui al comma 423, sono definite con ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. 429. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti ai sensi del comma 2 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita' e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo. 2-ter. Per i tributi non sospesi ne' differiti ai sensi del comma 2, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi con danni riconducibili all'evento e individuati con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale e' dichiarato lo stato di emergenza possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, dei tributi che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, con istanza da presentare al competente ufficio, secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». 430. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, disposto ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' attuative e di alimentazione del medesimo fondo. Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 431. All'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le parole: «entro trenta giorni dal» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese successivo al». (Omissis). 439. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. I Commissari delegati consentono l'utilizzo a titolo gratuito a favore delle amministrazioni pubbliche degli edifici temporanei destinati ad attivita' scolastica ovvero a uffici pubblici e delle relative aree di sedime e pertinenziali nonche' dei prefabbricati modulari abitativi. 4-ter. I Commissari delegati provvedono al trasferimento a titolo gratuito dei beni immobili di cui al comma 4-bis a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento. I trasferimenti sono operati mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione da ogni effetto fiscale. 4-quater. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2016. Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilita' dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122». 440. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessita' di completare e sostenere ulteriormente la ripresa economica, in favore dei Presidenti delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, in qualita' di commissari delegati, per il 2016 sono autorizzati 160 milioni di euro in favore dell'Emilia-Romagna e 30 milioni di euro in favore della Lombardia a completamento delle attivita' connesse al processo di ricostruzione pubblica. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 441. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese, nonche' da indennizzi derivanti da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 15 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal saldo di cui al comma 710 ai sensi del periodo precedente e' determinato dalla regione Emilia-Romagna nel limite di 12 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna regione. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2016, gli importi di cui al periodo precedente. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 442. Al comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «dei capannoni e degli impianti industriali» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' delle strutture destinate alla produzione agricola e alle attivita' connesse,». 443. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze derivanti dalla messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, delle strutture destinate alla produzione agricola situate nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono destinati ai presidenti delle regioni Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari delegati alla ricostruzione, 3,5 milioni di euro alla regione Lombardia e 1,5 milioni di euro alla regione Veneto per l'anno 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 444. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessita' di completare il processo di ricostruzione, in favore del presidente della regione Lombardia, in qualita' di commissario delegato alla ricostruzione, e' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per il 2016 ai fini del completamento delle attivita' connesse alla ricostruzione privata. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (Omissis). 445. Nei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici, e' istituita una zona franca ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara. 446. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 445 con le seguenti caratteristiche: a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere avuto nel 2014 un reddito lordo inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque; b) appartenere ai settori di attivita' individuati dai codici ATECO 45, 46, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96; c) essere gia' costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 453, purche' la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014; d) svolgere la propria attivita' all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto al comma 448; e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. 447. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. 448. Per accedere alle agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453, i soggetti individuati ai sensi dei commi 445 e 446 devono avere la sede principale o l'unita' locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 447. 449. Il rispetto di quanto previsto al comma 448 e' attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 450. I soggetti di cui ai commi 445 e 446 possono beneficiare, nel rispetto del comma 447 nonche' del limite previsto al comma 451 e delle risorse finanziarie di cui al comma 452, delle seguenti agevolazioni: a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta; b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta; c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al comma 446 per l'esercizio dell'attivita' economica. 451. Le esenzioni di cui al comma 450 sono concesse esclusivamente per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 452. Per le finalita' di cui ai commi da 445 a 453, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (Omissis). 458. Al capo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' assegnata la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, a totale indennizzo della responsabilita' civile a carico dello Stato e del comune di Sarno. 459. Il sindaco del comune di Sarno, d'intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 458, individua i familiari delle vittime e determina la somma spettante, nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle vittime, nonche' la quota di rimborso delle eventuali spese legali sostenute e documentate. 460. Le elargizioni di cui al comma 458 spettanti ai familiari delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine: a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico; b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato; c) ai genitori; d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico; e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento; f) al convivente more uxorio. 461. Qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari ai sensi del comma 460, gli eredi hanno diritto al pagamento della medesima somma, previa presentazione di documentazione attestante la qualita' di erede e la quota di partecipazione all'asse ereditario, secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima. 462. Il capo del Dipartimento della protezione civile, in conformita' con l'atto del sindaco del comune di Sarno di cui al comma 459, adotta i provvedimenti di elargizione. 463. L'indennizzo corrisposto comprende tutte le somme dovute a qualsiasi titolo ai destinatari e tiene conto di quanto eventualmente gia' percepito a seguito di sentenze riguardanti la responsabilita' civile dello Stato e del comune di Sarno. I contenziosi aperti sono dichiarati estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 464. Le elargizioni di cui al comma 458 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente. 465. Al comune di Sarno e' riconosciuto un trasferimento straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a compensazione di quanto gia' erogato ai familiari delle vittime a seguito di sentenze riguardanti la responsabilita' civile dello Stato e del comune stesso. (Omissis). 618. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonche' alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, e' riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»; b) al comma 2, le parole: «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 marzo 2016»; c) al comma 3, le parole: «dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi di cui al comma 1»; d) al comma 4, le parole: «per l'anno 2015» sono soppresse; e) al comma 5, le parole: «agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Agli oneri per l'anno 2016». (Omissis). 637. All'articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: «libri» e' sostituita dalle seguenti: «giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici»; b) dopo le parole: «codice ISBN» sono inserite le seguenti: «o ISSN». (Omissis). 645. A decorrere dal 1º gennaio 2016 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. I risparmi conseguenti all'attuazione del primo periodo sono valutati in 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, in 80 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' di monitoraggio delle risorse derivanti dall'attuazione della misura di cui al primo periodo. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi stimati, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 31 ottobre di ciascun anno, comunica il valore dello scostamento al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali somme sono quantificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora si verifichino maggiori risparmi rispetto a quanto stimato, i corrispondenti importi sono assegnati, anche mediante riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora si verifichino minori risparmi rispetto a quanto stimato, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, con proprio decreto, alla rideterminazione delle dotazioni finanziarie delle risorse assegnate agli interventi di cui ai commi 640, 647, 648, 650, 651, 654, 655 e 866, oppure di altre spese rimodulabili iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da assicurare la neutralita' rispetto ai saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 646. Gli eventuali maggiori risparmi accertati di cui al comma 645 sono assegnati: a) fino al 15 per cento a interventi per favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell'autotrasporto di merci su strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' attuative della disposizione di cui alla presente lettera. L'efficacia di tale disposizione e' subordinata alla preventiva notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; b) fino all'85 per cento al Fondo cui al comma 866. (Omissis). 652. A decorrere dal 1º gennaio 2016 le deduzioni forfetarie delle spese non documentate disposte dall'articolo 66, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spettano in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l'impresa e, nella misura del 35 per cento dell'importo cosi' definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo. (Omissis). 659. Al fine di razionalizzare e aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il finanziamento degli investimenti e l'accesso al credito e al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, la societa' Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Societa' gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. sono incorporate di diritto, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che conserva la natura di ente pubblico economico, e l'Ufficio del registro delle imprese provvede alla iscrizione delle incorporazioni di ISA e SGFA su semplice richiesta di ISMEA. Le incorporazioni di cui al presente comma e le altre operazioni ad esse connesse sono esenti da tasse, nonche' da imposte dirette o indirette. Per la gestione delle garanzie, l'Istituto puo' costituire patrimoni separati ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione XI, del codice civile. 660. L'ISMEA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle societa' di cui al comma 659, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esse attribuiti dalle disposizioni vigenti. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso le medesime societa' e da esse dipendente alla data del 15 ottobre 2015 e' trasferito, a domanda, alle dipendenze di ISMEA ed inquadrato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dallo stesso. L'inquadramento del personale dipendente a tempo indeterminato di ISA Spa e' disposto con provvedimento del commissario di cui al comma 661, assicurando che la spesa massima sostenuta per il medesimo personale non ecceda quella prevista alla data del 15 ottobre 2015 e garantendo l'allineamento ai livelli retributivi del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'ISMEA. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al terzo periodo, al predetto personale e' corrisposto il trattamento economico fondamentale in godimento alla data del 15 ottobre 2015. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura delle societa' di cui al comma 659 e' deliberato dagli organi in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi delle societa' di cui al comma 659 sono corrisposti compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al quinto periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute, entro il termine di cui al medesimo periodo, nella misura prevista dal rispettivo ordinamento. (Omissis). 708. Il termine per l'invio delle deliberazioni, esclusivamente in via telematica, fissato al 10 settembre 2014 dall'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica ai soli comuni che non hanno inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata TASI entro il 16 giugno 2014. (Omissis). 739. L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facolta' dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicita', ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano gia' avvalsi di tale facolta' prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012. (Omissis). 777. Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, al capo II della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2 sono premessi i seguenti: «Art. 1-bis. - (Rimedi all'irragionevole durata del processo). - 1. La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa. 2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1-ter, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione. Art. 1-ter. - (Rimedi preventivi). - 1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresi' rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa puo' essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale. 2. L'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. 3. Nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. 4. Nel procedimento contabile davanti alla Corte dei conti il presunto responsabile ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. 5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla Corte dei conti ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. 6. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte ha diritto a depositare un'istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. 7. Restano ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorita' nella trattazione dei procedimenti»; b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. E' inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1-ter»; c) all'articolo 2, il comma 2-quinquies e' sostituito dal seguente: «2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile; b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile; c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento»; d) all'articolo 2, dopo il comma 2-quinquies sono aggiunti i seguenti: «2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato; b) contumacia della parte; c) estinzione del processo per rinuncia o inattivita' delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; f) introduzione di domande nuove, connesse con altre gia' proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi; g) irrisorieta' della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte. 2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto»; e) all'articolo 2-bis, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata puo' essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo»; f) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. La somma puo' essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono piu' di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono piu' di cinquanta. 1-ter. La somma puo' essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. 1-quater. L'indennizzo e' riconosciuto una sola volta in caso di riunione di piu' giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte. La somma liquidata puo' essere incrementata fino al 20 per cento per ciascun ricorso riunito, quando la riunione e' disposta su istanza di parte»; g) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si e' svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile»; h) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Non puo' essere designato il giudice del processo presupposto»; i) al comma 7 dell'articolo 3, dopo le parole: «delle risorse disponibili» sono aggiunte le seguenti: «nel relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso»; l) dopo l'articolo 5-quinquies e' inserito il seguente: «Art. 5-sexies. - (Modalita' di pagamento). - 1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione e' ancora tenuta a corrispondere, la modalita' di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonche' a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validita' semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione. 3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed e' individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente. 4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non puo' essere emesso. 5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti. 6. L'amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, ne' proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento. 8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensivita' della retribuzione dei dirigenti. 9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000 euro. 10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore puo' delegare all'incasso un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale. 11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non puo' essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta. 12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, gia' trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validita' anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10»; m) all'articolo 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell'articolo 2. 2-ter. Il comma 2 dell'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis». 778. A decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche' al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non e' stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti puo' essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). 779. Per le finalita' di cui al comma 778 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 780. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, priorita' e modalita' per l'attuazione delle misure di cui al comma 778 e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 779. 781. Al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 114, comma 4, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalita' di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalita' non puo' considerarsi manifestamente iniqua quando e' stabilita in misura pari agli interessi legali»; b) dopo l'articolo 71 e' inserito il seguente: «Art. 71-bis. - (Effetti dell'istanza di prelievo). - 1. A seguito dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, puo' definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata». (Omissis). 850. Nel caso in cui siano adottate azioni di risoluzione, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la trasformazione in credito d'imposta delle attivita' per imposte anticipate relative ai componenti negativi di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione e opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma. 851. Il comma 850 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. 852. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole: «in corso al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014». 853. Ai fini delle imposte sui redditi, i versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione nazionale all'ente-ponte non si considerano sopravvenienze attive. 854. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015. (Omissis). 887. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016»; b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»; c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016». 888. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalita' e nei termini indicati nel comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 887 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge e' raddoppiata. 889. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014. 890. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 889, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. 891. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalita' indicate al comma 894. 892. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili. 893. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. 894. Le imposte sostitutive di cui ai commi 891 e 892 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 895. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonche' le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 896. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º dicembre 2017. 897. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 892, e' vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che puo' essere affrancata ai sensi del comma 891. 898. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro tremila» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia e' di euro mille». 899. All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «e' di 2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e' di euro tremila». (Omissis). 902. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1.1 e' abrogato. 903. (Omissis). 904. Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 905. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». 906. Al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le agevolazioni previste dal periodo precedente si applicano altresi' agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati». 907. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono applicabili anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purche' gia' proprietari di terreni agricoli e conviventi, di soggetti aventi i requisiti di cui al medesimo articolo 2, comma 4-bis. 908. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento. Con lo stesso decreto e con le medesime modalita' sono innalzate, per l'anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non puo' comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro. 909. All'articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, le parole: «7 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento». 910. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 423 e' sostituito dal seguente: «423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonche' di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle societa' semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditivita' del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442». 911. (Omissis). 912. Le disposizioni del comma 910 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. 913. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1 e' abrogato. (Omissis). 917. Il comma 3 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e' sostituito dai seguenti: «3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonche' quelli relativi all'assunzione del maso chiuso, in seguito all'apertura della successione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato. 3-bis. Le disposizioni del comma 3 si applicano per i periodi di imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente». (Omissis). 926. Ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonche' a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore e' l'offerente e che il contratto di gioco e' pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, e' consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alle lettere a) e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio 2015» e «5 gennaio 2015» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 gennaio 2016» e «5 gennaio 2016»; b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»; c) alle lettere e) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «2016» e le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»; d) alla lettera g) del comma 644, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016». 927. Qualora uno o piu' soggetti residenti, operanti nell'ambito di un'unica rete di vendita, svolgano, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attivita' tipiche del gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati, quali, ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi, e mettano a disposizione dei fruitori finali del servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorche' i flussi finanziari, relativi alle suddette attivita' ed intercorsi tra i gestori e il soggetto non residente, superino, nell'arco di sei mesi, 500.000 euro, l'Agenzia delle entrate, rilevati i suddetti presupposti dall'informativa dell'intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, da effettuare secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla medesima informativa convoca in contraddittorio i gestori e il soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 928. Le attivita' svolte dai gestori possono essere desunte dai dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dal Corpo della guardia di finanza ai fini dell'instaurazione del contraddittorio di cui al comma 927. 929. Laddove, all'esito del procedimento in contraddittorio di cui al comma 927, da concludere entro novanta giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute. 930. A seguito di segnalazione dell'Agenzia delle entrate dei contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, ai fini della disciplina in materia di antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento. 931. Il contribuente puo' comunque presentare, entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale dimostri il venir meno dei presupposti di cui ai commi da 918 a 930 del presente articolo. (Omissis). 949. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 3, al primo periodo, le parole: «prestazioni erogate nel 2015» sono sostituite dalle seguenti: «prestazioni erogate dal 2015» e dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1º gennaio 2016 sono inviati al Sistema tessera sanitaria, con le medesime modalita' di cui al presente comma, anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate»; b) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria»; c) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al periodo precedente, si applica la sanzione prevista dall'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni»; d) all'articolo 3, comma 5, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis»; e) all'articolo 3, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: «5-ter. Per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardivita' o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1»; f) all'articolo 5, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate puo' effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa e' successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo e' erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa e' successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi»; g) all'articolo 1, comma 4, le parole: «5, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «5, commi 3 e 3-bis»; h) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) e' abrogata con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo di imposta 2015; i) all'articolo 35, comma 3, le parole: «e' trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attivita' di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato» sono sostituite dalle seguenti: «la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo triennio sia almeno pari all'uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attivita' di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10 per cento»; l) all'articolo 35, comma 3, le parole: «2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017». 950. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 25-bis e' sostituito dal seguente: «25-bis. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dall'anno d'imposta 2015, nonche' dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse e le societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche' gli altri fondi comunque denominati, trasmettono all'Agenzia delle entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 e di quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso testo unico»; b) il comma 25-ter e' abrogato; c) al comma 26: 1) il primo periodo e' soppresso; 2) le parole: «al comma 25», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 25 e 25-bis». 951. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) agli articoli 6 e 22 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. In luogo della polizza di cui al comma 1, la garanzia puo' essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attivita' di assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate modalita' alternative che offrano adeguate garanzie»; b) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il termine previsto alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis»; c) all'articolo 7, comma 2-ter, le parole: «che il numero delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro sia almeno pari all'uno per cento del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la» sono sostituite dalle seguenti: «annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro nel triennio precedente sia almeno pari all'uno per cento della». 952. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato decreto n. 600 del 1973 nonche' dell'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno»; b) al comma 6-quinquies, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresi' trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attivita' di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 997, n. 241, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le trasmissioni in via telematica effettuate i sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1». 953. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente: «1-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l'anno 2016, l'obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 e' escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175». 954. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse»; b) all'articolo 15, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso universita' statali e non statali, in misura non superiore, per le universita' non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facolta' universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle universita' statali»; c) all'articolo 24, comma 3-bis, le parole: «nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano». 955. Le disposizioni di cui al comma 954, lettere a) e b), si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015. Per il primo anno di applicazione, il decreto di cui al comma 954, lettera b), e' adottato entro il 31 gennaio 2016. 956. Con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo di imposta 2015, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 586 e 587 sono abrogati. 957. All'articolo 39, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «di una somma pari alla sanzione irrogata » sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1». 958. Le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, sono quantificate nell'importo di 2.000 milioni di euro. 959. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 958 emerga un andamento che non consenta la realizzazione integrale dell'importo di cui al medesimo comma 958, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisce l'aumento, a decorrere dal 1º maggio 2016, delle accise di cui alla direttiva 2008/118/ CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate. 960. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 16, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione. L'aliquota e' ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte IIbis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34»; b) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) e' abrogato; c) alla tabella A, dopo la parte II e' inserita la seguente: «Parte II-bis BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO 1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi». 961. Le maggiori entrate derivanti dal comma 960 sono pari a 12 milioni di euro. 962. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono soppressi. 963. Le disposizioni dei commi 960 e 962 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. (Omissis). 972. Nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale e' riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del contributo straordinario si applicano altresi', ricorrendone le condizioni, le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio, e' accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 63 del presente articolo. In relazione agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente comma anche tra stati di previsione diversi. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, e' ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016. (Omissis). 979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e' assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonche' per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili. 980. Per le finalita' di cui al comma 979 e' autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. (Omissis). 982. Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonche' per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attivita' criminali, e' riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma. (Omissis). 984. Per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, e' concesso un contributo una tantum di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente e' iscritto. Il contributo e' anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed e' a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalita' attuative, comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione. 985. Per l'anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente puo' destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonche' le cause e le modalita' di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestivita' e l'economicita' di gestione, nonche' le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le somme non impegnate nell'esercizio 2016 possono esserlo in quello successivo. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016. 986. In relazione alle contingenti esigenze di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «con decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015 e al 1º ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015 e al 1º marzo 2016» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Polizia di Stato e' altresi' autorizzata, nei limiti degli eventuali ulteriori posti residui, a bandire, per l'anno 2016, un concorso ai sensi dello stesso articolo 2199, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 66 del 2010». 987. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera o-bis) e' aggiunta la seguente: «o-ter) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformita' alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformita' agli scopi di tali consorzi». 988. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il numero 1) e' inserito il seguente: «1-bis) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformita' alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformita' agli scopi di tali consorzi». 989. Le disposizioni di cui ai commi 987 e 988 si applicano a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. (Omissis). 992. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. (Omissis). 999. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1º gennaio 2016.

(Omessi gli allegati).