4 Gennaio, 2016
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in suppl. ord. n. 70 alla G.U. n. 302 del 30.12.2015
Art. 1.
(Omissis).
6. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), le parole: «di due punti percentuali a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal
1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «di tre punti
percentuali dal 1° gennaio 2017»;
b) alla lettera b), le parole: «di due punti percentuali a
decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal
1° gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio
2018» sono sostituite dalle seguenti: «di due punti percentuali dal
1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio
2018»;
c) alla lettera c), le parole: «700 milioni di euro per l'anno
2018» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni di euro per l'anno
2018».
7. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, al terzo periodo, le parole da: «, con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» fino alla fine
del periodo sono soppresse.
8. Il comma 4-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' abrogato.
9. (Omissis).
10. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole da: «, nonche' l'unita' immobiliare»
fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;
b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente:
«0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a
condizione che il contratto sia registrato e che il comodante
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche'
dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile
concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui
il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello
stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione
principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle
disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il
possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23»;
c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso;
d) il comma 8-bis e' abrogato;
e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle
seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».
11. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, l'ultimo periodo e' soppresso.
12. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, e' aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche
all'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di
Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed
all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento,
istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».
13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla
base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle
finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono,
altresi', esenti dall'IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta'
collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016,
sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2015, n. 34.
14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9»;
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:
«669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili,
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9»;
c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per
i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni
possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25
per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;
d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel
caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un soggetto che la
destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella
percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno
2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del
10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata
determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel
regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico
del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del
tributo»;
e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle
seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».
15. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica».
16. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del
2011, e' sostituito dal seguente:
«15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione le-gale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita' immobiliari
che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta
dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo
ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica».
(Omissis).
21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della
rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e
particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E,
e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle
costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi
che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario
apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari,
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico
processo produttivo.
22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali
degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di
aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della
rendita catastale degli immobili gia' censiti nel rispetto dei
criteri di cui al medesimo comma 21.
23. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga
all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il
15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal
1° gennaio 2016.
24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al
Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di
aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna
unita' immobiliare, alle rendite proposte e a quelle gia' iscritte in
catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il
contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo
di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere
dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro e'
ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia
adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati,
entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero
dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unita'
immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del
comma 22 e a quelle gia' iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.
25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'
abrogato.
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza
pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli
di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve,
per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2,
commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche'
la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini
dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2
e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi
rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali
che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o
il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
27. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e
2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015, 2016
e 2017»;
b) al comma 653, la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente:
«2018».
28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai
sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono
mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la
maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per
l'anno 2015.
(Omissis).
35. All'articolo 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni
governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Iscrizione all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La
tassa e' dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in
vigore della presente legge».
(Omissis).
51. All'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il
comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la
frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di
specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo
svolgimento di attivita' di ricerca dopo il dottorato e per i corsi
di perfezionamento all'estero, erogate dalla provincia autonoma di
Bolzano, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
nei confronti dei percipienti».
52. Le disposizioni di cui al comma 51 si applicano per i periodi
d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di
accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.
53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla
legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando
l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al
75 per cento».
54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili
locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,
l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».
55. All'articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di
acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui
alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle
lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto
dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera
c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno
dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di
cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4».
56. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si
detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare,
il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento
dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto,
effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unita' immobiliari a
destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della
normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La
detrazione di cui al precedente periodo e' pari al 50 per cento
dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed e' ripartita in
dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e
nei nove periodi d'imposta successivi.
57. Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei
piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi
dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunita' montane
sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.
58. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso
che l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte
ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della
proprieta' delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre
1971, n. 865, indipendentemente dal titolo di acquisizione della
proprieta' da parte degli enti locali.
(Omissis).
61. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto
per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2016, le parole: «27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «24
per cento».
62. All'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a decorrere dal 1° gennaio
2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2016, le parole: «dell'1,375 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'1,20 per cento».
63. (Omissis).
64. In relazione ai commi 61 e 62, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le
percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' la
percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto
legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. La rideterminazione delle
percentuali di cui agli articoli 58, comma 2, e 68, comma 3, del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986 non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5 del
medesimo testo unico. Con il medesimo decreto sono altresi'
determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.
65. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e per la Banca d'Italia,
l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' applicata con una addizionale di 3,5 punti
percentuali.
66. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di
gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualita'
di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui
all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il
proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 65 del
presente articolo e provvedono al relativo versamento; i soggetti che
hanno esercitato, in qualita' di partecipanti, l'opzione per la
trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo
unico assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale
prevista dal comma 65 del presente articolo senza tener conto del
reddito imputato dalla societa' partecipata.
67. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e
dalle societa' capogruppo di gruppi assicurativi sono deducibili nei
limiti del 96 per cento del loro ammontare».
68. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, il secondo periodo e' soppresso.
69. Le disposizioni di cui ai commi da 65 a 68 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016.
70. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1, la lettera d) e' abrogata;
2) al comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) i soggetti che esercitano una attivita' agricola ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i
soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227, nonche' le cooperative e loro consorzi di cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601»;
b) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, le parole: «e le
imprese agricole» e le parole: «e all'estensione dei terreni» sono
soppresse;
c) all'articolo 9:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Determinazione del
valore della produzione netta per alcuni soggetti del settore
agricolo»;
2) al comma 1, le parole: «i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), e per» sono soppresse;
d) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole: «, ovvero
derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso» sono
soppresse;
e) all'articolo 45, il comma 1 e' abrogato.
71. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma
238 e' abrogato.
72. Le disposizioni del comma 70 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
73. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
deduzione di cui al periodo precedente e' ammessa altresi', nei
limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per
ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per
due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato
con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a
partire dalla data di cessazione del precedente contratto».
74. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e dopo
il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre
2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni
degli edifici condominiali, i soggetti di cui all'articolo 11, comma
2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, in luogo della detrazione di cui al comma 1 del
presente articolo possono optare per la cessione del corrispondente
credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con
modalita' da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione»;
b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
c) all'articolo 16, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
75. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da
coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da
almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia
superato i trentacinque anni, acquirenti di unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le
spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della
medesima unita' abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da
ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari
importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed e' calcolata su un
ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di
cui al presente comma non e' cumulabile con quello di cui alla
lettera c) del comma 74.
(Omissis).
82. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-sexies) sono inserite le
seguenti:
«i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo
non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte
dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a
20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su
unita' immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione
principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta'
inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000
euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria
che non sono titolari di diritti di proprieta' su immobili a
destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui
alla lettera b);
i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1), alle
condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla meta' di
quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di eta' non inferiore a 35
anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto
della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono
titolari di diritti di proprieta' su immobili a destinazione
abitativa».
83. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40, comma 1-bis, le parole: «immobili
strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta
sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero
8-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «immobili abitativi e
strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta
sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numeri
8-bis) e 8-ter)»;
b) all'articolo 1 della tariffa, parte prima:
1) dopo il terzo capoverso e' aggiunto il seguente:
«Se il trasferimento e' effettuato nei confronti di banche e
intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivita' di
leasing finanziario, e ha per oggetto case di abitazione, di
categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, acquisite in locazione
finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di
cui alle note II-bis) e II-sexies): 1,5 per cento»;
2) e' aggiunta, in fine, la seguente nota:
«II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti
effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari
autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, si
considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore e, in luogo
dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria»;
c) all'articolo 8-bis della tariffa, parte prima:
1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori,
di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a
destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da Al, A8 e
A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le
condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell'articolo 1,
ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui
all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1,5 per cento.
1-ter. Atti, diversi da quelli di cui al comma 1-bis, relativi alle
cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione
finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa,
anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta sul valore
aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 9
per cento»;
2) alla nota I), le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter».
84. Le disposizioni di cui ai commi 82 e 83 si applicano dal 1°
gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
85. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al
fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei
veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di
categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi
classi di emissione non inferiore ad «euro 5» della medesima
tipologia, e' riconosciuto un contributo fino a un massimo di 8.000
euro per ciascun veicolo acquistato. A tale fine e' autorizzata la
spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Il contributo e'
anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul
prezzo di vendita ed e' a questo rimborsato sotto forma di credito
d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le modalita' di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito
d'imposta, le modalita' di comunicazione delle spese effettuate ai
fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime
dei controlli nonche' ogni altra disposizione necessaria per il
monitoraggio dell'agevolazione.
86. Le disposizioni di cui al comma 85 si applicano per i veicoli
nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e
l'acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre
2016 e immatricolati entro il 31 marzo 2017.
87. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1°
gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su
immobili di loro proprieta' adibiti ad edilizia residenziale
pubblica.
88. Le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute per
l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi
multimediali per il controllo da remoto degli impianti di
riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle
unita' abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi
energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento
efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono:
a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici,
mediante la fornitura periodica dei dati;
b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la
temperatura di regolazione degli impianti;
c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione
settimanale degli impianti da remoto.
89. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera c-bis), dopo le parole:
«e loro consorzi» sono aggiunte le seguenti: «nonche' enti aventi le
stesse finalita' sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma
di societa' che rispondono ai requisiti della legislazione
dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano
costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013».
90. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «comunque denominati,»
sono inserite le seguenti: «e agli enti aventi le stesse finalita'
sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa' che
rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in
materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti
alla data del 31 dicembre 2013,».
91. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di
reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che
effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15
ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione
finanziaria, il costo di acquisizione e' maggiorato del 40 per cento.
92. Fermo restando quanto disposto al comma 91 e solo per gli
investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono
altresi' maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la
deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione
finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
93. La disposizione di cui al comma 91 non si applica agli
investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del
Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989,
stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento,
agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonche' agli
investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente
legge.
94. Le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono effetti sulla
determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e' effettuata
considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si
sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91
e 92.
95. Al comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, le parole: «non superiore ad un decimo» sono sostituite
dalle seguenti: «non superiore ad un quinto».
96. La disposizione di cui al comma 95 si applica alle operazioni
di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
97. Le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 non producono effetti
sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo
degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali
nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate
nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo
107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise,
Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo
107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a
finalita' regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre
2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 e'
attribuito un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento
per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del
10 per cento per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni
previsti dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e
dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/ 2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel
settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti
agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano
l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei
limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia
di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali
e ittico.
99. Per le finalita' di cui al comma 98, sono agevolabili gli
investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale
come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi
all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di
macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture
produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
100. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei
settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione
navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative
infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e
delle infrastrutture energetiche, nonche' ai settori creditizio,
finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresi', non si applica
alle imprese in difficolta' come definite dalla comunicazione della
Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.
101. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo
complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per
ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le
piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15
milioni di euro per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti
dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei
beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione
degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento
agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per
l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di
manutenzione.
102. Il credito d'imposta non e' cumulabile con aiuti de minimis e
con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi
ammessi al beneficio.
103. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta
devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.
Le modalita', i termini di presentazione e il contenuto della
comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore
dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla
fruizione del credito d'imposta.
104. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal
periodo d'imposta in cui e' stato effettuato l'investimento e deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei
redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel
quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica
il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione
entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro
acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati
in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a
quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi,
ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da
quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta
e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei
beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle
predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di
quelli agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo il
costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che
eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in
locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito
d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato
secondo le disposizioni del presente comma e' versato entro il
termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi
dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi
indicate.
106. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita
fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato
rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa
dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato
determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
previsti dalla legge.
107. L'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 e' concessa nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo
regolamento, che disciplina gli aiuti a finalita' regionale agli
investimenti.
(Omissis).
111. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 54 e' abrogata;
b) al comma 57, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi
di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di
30.000 euro; la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto
di lavoro e' cessato»;
c) al comma 65, alinea, le parole: «e per i due successivi, il
reddito determinato ai sensi del comma 64 e' ridotto di un terzo»
sono sostituite dalle seguenti: «e per i quattro successivi,
l'aliquota di cui al comma 64 e' stabilita nella misura del 5 per
cento»;
d) il comma 77 e' sostituito dal seguente:
«77. Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti
commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della
legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la
contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento.
Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di
cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335».
112. (Omissis).
113. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 111 si
applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti
che nel 2015 hanno iniziato una nuova attivita', avvalendosi delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 65, della citata legge n.
190 del 2014, vigente anteriormente alle modifiche di cui alla
lettera c) del comma 111.
114. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle
cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma
autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile
2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo
50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
115. Le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice, a
responsabilita' limitata, per azioni e in accomandita per azioni che,
entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili,
diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili
iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa, possono applicare le
disposizioni dei commi dal presente al comma 120 a condizione che
tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto,
alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1°
ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle societa' che
hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti
beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in societa'
semplici.
116. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o,
in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della
trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive nella misura dell'8 per cento
ovvero del 10,5 per cento per le societa' considerate non operative
in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso
al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve
in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei
beni ai soci e quelle delle societa' che si trasformano sono
assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
117. Per gli immobili, su richiesta della societa' e nel rispetto
delle condizioni prescritte, il valore normale puo' essere
determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori
determinati con i criteri e le modalita' previsti dal primo periodo
del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini
della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della
cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai
sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo
periodo, e' computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
118. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote
possedute dai soci delle societa' trasformate va aumentato della
differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei
soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1,
secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni
ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni o quote possedute.
119. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da
115 a 118, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro
eventualmente applicabili sono ridotte alla meta' e le imposte
ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
120. Le societa' che si avvalgono delle disposizioni di cui ai
commi da 115 a 118 devono versare il 60 per cento dell'imposta
sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16
giugno 2017, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
121. L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015
possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo', entro il
31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal
patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso
alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella misura dell'8
per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il
relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120.
122. (Omissis).
123. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le
parole: «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625»
sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5.000, di euro 3.750, di
euro 2.500 e di euro 1.250».
124. Le disposizioni di cui al comma 123 si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015.
125. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, concernente il presupposto dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta
nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni
con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione
all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per
l'attivita' svolta presso le medesime strutture piu' del 75 per cento
del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai
fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del
reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attivita'
svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione e' comunque
configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i
parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario
nazionale».
126. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 26. - (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). - 1. Le
disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in
relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente
all' emissione della fattura o alla registrazione di cui agli
articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello
della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo,
compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della
registrazione.
2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura,
successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24,
viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare
imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita',
annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in
conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta
corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo
25.
3. La disposizione di cui al comma 2 non puo' essere applicata dopo
il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile
qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di
sopravvenuto accordo fra le parti e puo' essere applicata, entro lo
stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della
fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo
21, comma 7.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di
mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o
committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e' assoggettato a una
procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo
di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel
registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo
67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste
infruttuose.
5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facolta' di cui al
comma 2, il cessionario o committente, che abbia gia' registrato
l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare
la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti
della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione
dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di
procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).
6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4,
il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la
disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o
committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta
corrispondente alla variazione in aumento.
7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle
registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni
periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,
e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e
successive modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione
delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui
all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel
registro di cui all'articolo 25. Con le stesse modalita' devono
essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli errori
materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o
nei registri tenuti a norma di legge.
8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e quelle per errori di
registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente
o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche
mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui
registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui
all'articolo 25.
9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a
esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la
facolta' di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a
quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il
cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle
proprie obbligazioni.
10. La facolta' di cui al comma 2 puo' essere esercitata,
ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai
cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo
17 o dell'articolo 74 del presente decreto ovvero dell'articolo 44
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la
disposizione di cui al comma 5.
11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera
assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la
liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la
procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi.
12. Ai fini del comma 4, lettera b), una procedura esecutiva
individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale
di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso
il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal
verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la
mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilita' di accesso al
domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilita';
c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la
vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di
interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosita'».
127. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e
comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche
apportate dal comma 126, si applicano nei casi in cui il cessionario
o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale
successivamente al 31 dicembre 2016. Le altre modifiche apportate dal
comma 126 al predetto articolo 26, in quanto volte a chiarire
l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e
quindi di carattere interpretativo, si applicano anche alle
operazioni effettuate anteriormente alla data di cui al periodo
precedente.
128. Al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
dopo la lettera a-ter) e' inserita la seguente:
«a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese
consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi
delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, si e' reso aggiudicatario di una commessa nei
confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio e'
tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter
del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al
periodo precedente e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio
dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006, e successive modificazioni».
129. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche
nell'anno 2016 con le modalita' previste nel medesimo comma. Per
l'anno 2016 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel
citato comma 7-bis, e' adottato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
130. L'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 57. - (Termine per gli accertamenti). - 1. Gli avvisi
relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo
54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di
presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento
dell'imposta a norma del primo comma dell'articolo 55 puo' essere
notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello
in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta
detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di
notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data
della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici
giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e'
formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e' differito di un
periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la
data di consegna.
4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le
rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati,
mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate.
Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di
nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto».
131. L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
«Art. 43. - (Termine per l'accertamento). - 1. Gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata
presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di
presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento puo'
essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a
quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti
l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante
la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate.
Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di
nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte».
132. Le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e
131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al
periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai
periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata
presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione
della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe
dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che
comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo
precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui
e' stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la
denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui e'
ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la
scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo
quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo
5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni.
133. All'articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 158, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2016». Restano comunque ferme le sanzioni
nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di
collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186,
vigenti alla data di presentazione della relativa istanza. Ai soli
fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al periodo
precedente, tutti gli atti che per legge devono essere notificati al
contribuente, di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni,
possono essere allo stesso notificati dal competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate, in deroga ad ogni altra disposizione di
legge, mediante posta elettronica certificata, con le modalita'
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo di posta
elettronica certificata del professionista che lo assiste nell'ambito
della procedura di collaborazione volontaria. Per i fini di cui al
periodo precedente il contribuente deve manifestare la propria
volonta' di ricevere gli atti della procedura all'indirizzo di posta
elettronica certificata del professionista che lo assiste. La
notifica si intende comunque perfezionata nel momento in cui il
gestore del servizio di posta elettronica certificata trasmette
all'ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione
temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio; i
termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data di
avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore del
servizio di posta elettronica certificata del professionista
trasmette all'ufficio. Se la casella di posta elettronica del
professionista risulta satura, ovvero nei casi in cui l'indirizzo di
posta elettronica del professionista non risulta valido o attivo, si
applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e
degli altri atti che per legge devono essere notificati al
contribuente.
134. Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa
impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i
contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015,
sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano
di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto
legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle
imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano
il versamento della prima delle rate scadute.
135. Ai fini di cui al comma 134, il contribuente interessato, nei
dieci giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa
quietanza all'ufficio competente affinche' lo stesso proceda alla
sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorche'
rateizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lo stesso ufficio:
a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti
effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle
analoghe voci dell'originario piano di rateazione;
b) verificato il versamento delle rate residue, provvede allo
sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.
136. Non sono ripetibili le somme versate, ove superiori
all'ammontare di quanto dovuto, ricalcolato ai sensi del comma 135.
137. Il debitore decade dal piano di rateazione a cui e' stato
riammesso ai sensi del comma 134 in caso di mancato pagamento di due
rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga.
138. A seguito della trasmissione della quietanza, non possono
essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione e' richiesta
dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la
stessa non puo' essere concessa limitatamente agli importi che ne
costituiscono oggetto.
139. Al fine di garantire la stabilita' del gettito tributario
derivante dagli atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio
1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei
tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati,
se il danno non e' coperto da polizza assicurativa, l'agente della
riscossione puo' richiederne il pagamento direttamente al Fondo.
L'erogazione e' subordinata:
a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed
alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;
b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo
periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso
dall'autorita' giudiziaria o dall'Amministrazione finanziaria, nei
confronti del notaio.
3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al
comma 3-bis, e' legalmente surrogato nei confronti del notaio in
tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Amministrazione
finanziaria. Il Fondo puo', esibendo il documento attestante la somma
pagata, richiedere all'autorita' giudiziaria l'ingiunzione di
pagamento. L'ingiunzione e' provvisoriamente esecutiva a norma
dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non e' ammissibile
l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano
dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo puo' agire
esecutivamente sull'indennita' dovuta dalla Cassa nazionale del
notariato al notaio alla sua cessazione, nel limite di cui al quarto
comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela
del proprio credito, puo' notificare alla Cassa un atto di
opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennita' nello
stesso limite.
3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono
disciplinate le modalita' procedurali e l'erogazione delle somme da
parte del Fondo all'Amministrazione finanziaria, e per la successiva
surroga ad essa del Fondo medesimo.
3-quinquies. Se e' accertato con decisione passata in giudicato che
il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non
costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le
somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal
notaio, al notaio medesimo»;
b) al comma 4 dell'articolo 22 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel
quale il danno e' dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed
e' quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto»;
c) all'articolo 93-bis, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «nonche' richiedere, anche periodicamente,
informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali,
atti, registri e libri anche di natura fiscale»;
d) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis e' inserito il seguente:
«2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale
del notariato, esclusivamente con modalita' telematiche entro il
secondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli
omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di
liquidazione»;
e) all'articolo 19:
1) al comma 1, le parole: «con oneri a carico del proprio
bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «con separata contribuzione
obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da versare al
Consiglio nazionale del notariato. Il contributo e' riscosso dal
Consiglio nazionale del notariato con le modalita' di cui
all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28
febbraio di ciascun anno»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La misura dei contributi e' determinata dal Consiglio
nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per
l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da
esso pagati ed e' ragguagliata ai parametri soggetti ad annota-mento
nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge
e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per
ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999»;
f) al comma 1 dell'articolo 142-bis e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il notaio e' punito in ogni caso con la
destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il
versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o
autenticati»;
g) dopo il comma 1 dell'articolo 144 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno e' sostituita alla
destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non
e' recidivo nella stessa infrazione».
140. Le disposizioni di cui al comma 139 si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2016.
141. All'articolo 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di
violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo
331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa
derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le
competenti autorita' inquirenti ne danno immediatamente notizia
all'Agenzia delle entrate, affinche' proceda al conseguente
accertamento».
142. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 10 a 12-bis dell'articolo 110 sono abrogati;
b) all'articolo 167:
1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto o al provvedimento
emanati ai sensi del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al comma 4, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero
da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia
abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di
informazioni»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si
considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione
risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia»;
3) al comma 6, le parole: «e, comunque, non inferiore al 27 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non inferiore
all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle societa'»;
4) al comma 8-bis, alinea, dopo le parole: «localizzati in
Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati» sono inserite le
seguenti: «o in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli
aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia
stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di
informazioni».
143. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o
provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori di cui al
decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma
4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il riferimento
si intende agli Stati o territori individuati in base ai criteri di
cui all'articolo 167, comma 4, del citato testo unico, come da ultimo
modificato dal comma 142 del presente articolo.
144. Le disposizioni di cui ai commi 142 e 143 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2015.
145. A fini di adeguamento alle direttive emanate
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in
materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e
presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che
riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e
maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attivita'
economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti modalita', termini,
elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per la
trasmissione della predetta rendicontazione all'Agenzia delle entrate
da parte delle societa' controllanti, residenti nel territorio dello
Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che hanno
l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato
consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel
periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno
750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da
soggetti diversi dalle persone fisiche. L'Agenzia delle entrate
assicura la riservatezza delle informazioni contenute nella
rendicontazione di cui al primo periodo almeno nella stessa misura
richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle disposizioni
della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa
in materia fiscale. In caso di omessa presentazione della
rendicontazione di cui al primo periodo o di invio dei dati
incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
146. Agli obblighi di cui al comma 145, alle condizioni ivi
indicate, sono tenute anche le societa' controllate, residenti nel
territorio dello Stato, nel caso in cui la societa' controllante che
ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente in
uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della
rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l'Italia
un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla
rendicontazione Paese per Paese ovvero e' inadempiente all'obbligo di
scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per
Paese.
147. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri generali per la raccolta delle informazioni
relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute
da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad
assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione
internazionale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono definite le modalita' tecniche di applicazione del
presente comma ed e' disposta la contestuale soppressione di
eventuali duplicazioni di adempimenti gia' esistenti.
148. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 39, primo periodo, le parole: «opere dell'ingegno»
sono sostituite dalle seguenti: «software protetto da copyright»;
b) dopo il comma 42-bis e' inserito il seguente:
«42-ter. Qualora piu' beni tra quelli di cui al comma 39,
appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di
complementarieta' e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della
realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un
processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un
solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a
42-bis».
(Omissis).
152. Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla
televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e' pari,
nel suo complesso, all'importo di euro 100.
153. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «La detenzione di un apparecchio si presume
altresi' nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia
elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza
anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai
precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 e' ammessa
esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui
all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione e'
presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di
Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le
modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, e ha validita' per l'anno in cui e' stata presentata»;
b) all'articolo 1, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«Il canone di abbonamento e', in ogni caso, dovuto una sola volta
in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti, nei
luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e
dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come
individuata dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223»;
c) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui
all'articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del
canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse
dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla
scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura,
s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio
ad ottobre. L'importo delle rate e' oggetto di distinta indicazione
nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non e'
imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate
direttamente all'Erario mediante versamento unitario di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni. Le imprese elettriche devono effettuare il
predetto riversa-mento entro il giorno 20 del mese successivo a
quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e
riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di
anticipazione da parte delle imprese elettriche».
154. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti termini e modalita' per il riversamento
all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma
di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita
dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti
di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal
medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili
ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al
comma 156, nonche' le misure tecniche che si rendano eventualmente
necessarie per l'attuazione della presente norma.
155. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di
versamento dei canoni di cui al comma 154, si applicano,
rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 13,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni.
156. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 153, 154 e 155 e
limitatamente alle finalita' di cui ai commi da 152 a 160, l'Anagrafe
tributaria, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i comuni,
nonche' gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la
disponibilita' sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte
le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle
famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia
elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento
alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui
all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
nonche' ai soggetti esenti dal pagamento del canone.
157. Al fine di semplificare le modalita' di pagamento del canone,
le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o
postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari
finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia
elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in
ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle
suddette autorizzazioni all'addebito gia' rilasciate alla data di
entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facolta' di
revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell' utente.
158. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge non e' piu' esercitabile la facolta' di presentare la denunzia
di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento, di
cui all'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. Restano
ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione
coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento
speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo quanto
disposto dal precedente periodo.
159. In sede di prima applicazione di quanto disposto dai commi da
152 a 158:
a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei
sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1° luglio
2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute;
b) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione delle imprese
elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato
istituito presso l'Acquirente Unico Spa dall'articolo 1-bis del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'elenco dei soggetti esenti ai
sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la
dichiarazione di cui al comma 153, lettera a), e fornisce ogni dato
utile a individuare i soggetti obbligati;
c) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi
contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in
ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente
e' tenuto a comunicare ogni successiva variazione.
(Omissis).
170. I maggiori o minori valori che derivano dalla riduzione o
conversione di strumenti di capitale nei casi di cui al titolo IV,
capo II, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e
all'articolo 52, comma 1, lettera a), numeri ii) e iii), del medesimo
decreto legislativo n. 180 del 2015, non concorrono alla formazione
del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla
determinazione del valore della produzione netta del soggetto che ha
emesso gli strumenti.
171. Fermo restando quanto stabilito dal comma 170, i maggiori o
minori valori che derivano dall'attuazione di una misura di
risoluzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i conferimenti del fondo di
risoluzione, di cui all'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo
n. 180 del 2015, e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei
depositanti, di cui all'articolo 86 del decreto legislativo n. 180
del 2015, non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai
fini delle imposte sul reddito, per la parte che eccede le perdite
fiscali pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alla determinazione del
valore della produzione netta dell'ente sottoposto a risoluzione. Ai
fini del presente comma non si considera il limite dell'80 per cento
di cui al citato articolo 84 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e rilevano anche le
perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117
del medesimo testo unico e non ancora utilizzate.
(Omissis).
182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono
soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10
per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro
lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui
corresponsione sia legata ad incrementi di produttivita',
redditivita', qualita', efficienza ed innovazione, misurabili e
verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al
comma 188, nonche' le somme erogate sotto forma di partecipazione
agli utili dell'impresa.
183. Ai fini della determinazione dei premi di produttivita', e'
computato il periodo obbligatorio di congedo di maternita'.
184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del
comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono,
nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro
dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata
dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualita' in cui gli stessi
siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o
in parte, delle somme di cui al comma 182.
185. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie
disposizioni in materia di imposte dirette.
186. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano
applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di
reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno
precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a
euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta
sostitutiva non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione
unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per
iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel
medesimo anno.
187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono
essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali
di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di
produttivita', redditivita', qualita', efficienza ed innovazione di
cui al comma 182 nonche' le modalita' attuative delle previsioni
contenute nei commi da 182 a 191, compresi gli strumenti e le
modalita' di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al
comma 189. Il decreto prevede altresi' le modalita' del monitoraggio
dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187.
189. Il limite di cui al comma 182 e' aumentato fino ad un importo
non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono
pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le
modalita' specificate nel decreto di cui al comma 188.
190. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal
datore di lavoro volontariamente o in conformita' a disposizioni di
contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al comma 1
dell'articolo 100»;
2) la lettera f-bis) e' sostituita dalla seguente:
«f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di
lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti
per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12,
dei servizi di educazione e istruzione anche in eta' prescolare,
compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per
borse di studio a favore dei medesimi familiari»;
3) dopo la lettera f-bis) e' inserita la seguente:
«f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la
fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non
autosufficienti indicati nell'articolo 12»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di
beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro puo'
avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o
elettronico, riportanti un valore nominale».
(Omissis).
231. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 145, la parola: «2014» e' sostituita dalla seguente:
«2015» e la parola: «2016» dalla seguente: «2017»;
b) al comma 150, le parole: «2016», «2017», «2018», «2019» e
«2020» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2017»,
«2018», «2019», «2020» e «2021».
(Omissis).
259. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre
2015 applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016
e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge
nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono
optare, con le modalita' definite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, per il regime
agevolativo di cui al presente articolo».
(Omissis).
290. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «1.725 euro» e «7.500 euro» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.783 euro» e «7.750
euro»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra 528 euro e l'importo
corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro»;
b) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole: «1.783 euro» e «7.750 euro» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.880 euro» e «8.000
euro»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo
corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro».
(Omissis).
318. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «tre» e' soppressa;
b) le parole: «nella misura del:» sono sostituite dalle seguenti:
«nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate» e le
lettere a) e b) sono abrogate.
319. Per l'attuazione del comma 318, e' autorizzata la spesa di 1,8
milioni di euro per l'anno 2017, 3,9 milioni di euro per l'anno 2018,
11,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 17,8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020.
320. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto
anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al comma 2
comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo
le modalita' previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni. Entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite le
disposizioni applicative del presente comma, con riferimento, in
particolare, a:
a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito
d'imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito
di quelli di cui al comma 2;
c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di
spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6,
del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
2-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nonche' per
promuovere l'adozione e la diffusione della "progettazione
universale" e l'incremento dell'efficienza energetica, il Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio
decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il
territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la
classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche,
ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle
specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di fruizione
dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione
alberghiera adottati a livello europeo e internazionale».
(Omissis).
366. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e' abrogato.
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(Omissis).
368. Le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo
38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, possono essere effettuate da intermediari, purche'
regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui
all'articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
determinate in apposita tabella le percentuali minime di rimborso,
suddivise per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto
all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1 del citato
articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, che gli intermediari del servizio, di cui al
presente comma, devono applicare.
(Omissis).
392. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, e'
istituito il «Fondo per il contrasto della poverta' educativa
minorile », alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto
corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attivita'
istituzionale. Le modalita' di gestione del conto di cui al presente
comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 393.
393. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le
modalita' di intervento di contrasto alla poverta' educativa minorile
e sono individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le
modalita' di valutazione e selezione, anche con il ricorso a
valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare la
trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli
interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono altresi'
regolate le modalita' di organizzazione e governo del Fondo di cui al
comma 392.
394. Agli enti di cui al comma 392 e' riconosciuto un contributo,
sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti
effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 392, negli anni 2016,
2017 e 2018. Il contributo e' assegnato, fino ad esaurimento delle
risorse disponibili, pari ad euro 100 milioni per ciascun anno,
secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno
a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di
cui al comma 393. Il credito e' riconosciuto dall'Agenzia delle
entrate con apposita comunicazione che da' atto della trasmissione
della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle
somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalita'
previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento
al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono
solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito e'
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta di riconoscimento e puo' essere utilizzato esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal
periodo d'imposta nel quale lo stesso e' stato riconosciuto. Il
credito d'imposta di cui al presente comma e' cedibile dai soggetti
di cui al comma 392, nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata
dimostrazione dell'effettivita' del diritto al credito medesimo, a
intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del
credito d'imposta e' esente dall'imposta di registro. Al credito
d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
395. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le
procedure per la concessione del contributo di cui al comma 394 nel
rispetto del limite di spesa stabilito.
(Omissis).
422. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni
occorsi al patrimonio privato ed alle attivita' economiche e
produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni,
relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai
Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva
istruttoria si provvede, per le finalita' e secondo i criteri da
stabilire con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri,
assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2,
della legge n. 225 del 1992 mediante concessione, da parte delle
Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di
contributi a favore di soggetti privati e attivita' economiche e
produttive, con le modalita' del finanziamento agevolato.
423. Per le finalita' di cui al comma 422, i soggetti autorizzati
all'esercizio del credito operanti nei territori individuati nelle
deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi del
medesimo comma, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti
tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria
italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi
dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di
concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato
ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi rispettivamente
indicati, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, e comunque nei
limiti delle disponibilita' di cui al comma 427. Con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello
Stato di cui ai commi da 422 a 428 e sono definiti i criteri e le
modalita' di operativita' della stessa, nonche' le modalita' di
monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al
periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma
e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
424. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle
banche ai sensi dei commi da 422 a 428, in capo al beneficiario del
finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente
in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso,
all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi
dovuti, nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei
medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del credito di
imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal
2016. Il credito di imposta e' revocato, in tutto o in parte,
nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di
finanziamento agevolato.
425. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con
modalita' telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei
soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a
ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.
L'ammontare del finanziamento e' erogato al netto di eventuali
indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime
finalita' da dichiarare al momento della richiesta del finanziamento
agevolato.
426. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale,
sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di
avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle
prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari
all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo dalle
amministrazioni pubbliche di cui al comma 422. I contratti di
finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse,
anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del
finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento
per finalita' diverse da quelle indicate nei commi da 422 a 428. In
tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il
soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del
capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza
di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore
comunica alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 422, per la
successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e
l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto
finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonche'
delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti,
non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono versate in
apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione
civile.
427. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti
delle disposizioni di cui ai commi da 422 a 428, entro il 31 marzo di
ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze verifica
l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del
relativo tiraggio, con riferimento alle disposizioni vigenti
riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello
Stato per interventi connessi a calamita' naturali, al fine di
valutare l'importo dei finanziamenti di cui ai commi da 422 a 428 che
possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica, fermo restando il limite massimo di cui al comma 423. Il
Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Dipartimento
della protezione civile l'esito della verifica effettuata entro il
medesimo termine del 31 marzo.
428. Le modalita' attuative dei commi da 422 a 428, anche al fine
di assicurare uniformita' di trattamento, un efficace monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse, nonche' il rispetto del limite di 1.500
milioni di euro di cui al comma 423, sono definite con ordinanze
adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa
con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
429. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il
comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti
ai sensi del comma 2 avviene, senza applicazione di sanzioni,
interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche
mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di
pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza
della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono definiti le modalita' e i termini della ripresa dei
versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di
sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo. 2-ter.
Per i tributi non sospesi ne' differiti ai sensi del comma 2, nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo, i contribuenti residenti
o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi
calamitosi con danni riconducibili all'evento e individuati con la
medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri con la
quale e' dichiarato lo stato di emergenza possono chiedere la
rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari
importo, dei tributi che scadono nei sei mesi successivi alla
dichiarazione dello stato di emergenza, con istanza da presentare al
competente ufficio, secondo modalita' e termini stabiliti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
430. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo rotativo per far fronte alle esigenze
che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi
calamitosi, disposto ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 luglio
2000, n. 212, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2016.
Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' attuative e di alimentazione del medesimo
fondo. Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede mediante
riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
431. All'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le parole: «entro trenta
giorni dal» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese successivo
al».
(Omissis).
439. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. I Commissari delegati consentono l'utilizzo a titolo
gratuito a favore delle amministrazioni pubbliche degli edifici
temporanei destinati ad attivita' scolastica ovvero a uffici pubblici
e delle relative aree di sedime e pertinenziali nonche' dei
prefabbricati modulari abitativi.
4-ter. I Commissari delegati provvedono al trasferimento a titolo
gratuito dei beni immobili di cui al comma 4-bis a favore delle
amministrazioni pubbliche di riferimento. I trasferimenti sono
operati mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione da ogni
effetto fiscale.
4-quater. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2016.
Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili
allo scopo finalizzate sulle contabilita' dei Commissari di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».
440. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni
colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessita'
di completare e sostenere ulteriormente la ripresa economica, in
favore dei Presidenti delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, in
qualita' di commissari delegati, per il 2016 sono autorizzati 160
milioni di euro in favore dell'Emilia-Romagna e 30 milioni di euro in
favore della Lombardia a completamento delle attivita' connesse al
processo di ricostruzione pubblica. Ai relativi oneri si provvede
mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
441. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710
non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali individuati
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.
122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da
parte di cittadini privati e imprese, nonche' da indennizzi derivanti
da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli
eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo
complessivo di 15 milioni di euro. L'ammontare delle spese da
escludere dal saldo di cui al comma 710 ai sensi del periodo
precedente e' determinato dalla regione Emilia-Romagna nel limite di
12 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nel limite di
1,5 milioni di euro per ciascuna regione. Le regioni comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati,
entro il 30 giugno 2016, gli importi di cui al periodo precedente. Ai
relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
442. Al comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, dopo le parole: «dei capannoni e degli impianti industriali»
sono aggiunte le seguenti: «, nonche' delle strutture destinate alla
produzione agricola e alle attivita' connesse,».
443. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze derivanti dalla
messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, delle
strutture destinate alla produzione agricola situate nei territori
dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono destinati
ai presidenti delle regioni Lombardia e Veneto, in qualita' di
commissari delegati alla ricostruzione, 3,5 milioni di euro alla
regione Lombardia e 1,5 milioni di euro alla regione Veneto per
l'anno 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari
importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma
6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
444. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni
colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessita'
di completare il processo di ricostruzione, in favore del presidente
della regione Lombardia, in qualita' di commissario delegato alla
ricostruzione, e' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per il
2016 ai fini del completamento delle attivita' connesse alla
ricostruzione privata. Ai relativi oneri si provvede mediante
riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
(Omissis).
445. Nei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici, e' istituita una
zona franca ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca
comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo
delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San
Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara.
446. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi da 445
a 453 le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al
comma 445 con le seguenti caratteristiche:
a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto
stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18
aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12
ottobre 2005, e avere avuto nel 2014 un reddito lordo inferiore a
80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;
b) appartenere ai settori di attivita' individuati dai codici
ATECO 45, 46, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96;
c) essere gia' costituite alla data di presentazione dell'istanza
presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma
453, purche' la data di costituzione dell'impresa non sia successiva
al 31 dicembre 2014;
d) svolgere la propria attivita' all'interno della zona franca,
ai sensi di quanto previsto al comma 448;
e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili,
non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure
concorsuali.
447. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle
agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 sono concessi ai sensi e
nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo.
448. Per accedere alle agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453, i
soggetti individuati ai sensi dei commi 445 e 446 devono avere la
sede principale o l'unita' locale all'interno della zona franca e
rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti
dell'Unione europea di cui al comma 447.
449. Il rispetto di quanto previsto al comma 448 e' attestato
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
450. I soggetti di cui ai commi 445 e 446 possono beneficiare, nel
rispetto del comma 447 nonche' del limite previsto al comma 451 e
delle risorse finanziarie di cui al comma 452, delle seguenti
agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante
dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona
franca fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 per ciascun
periodo d'imposta;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive
del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di
euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili
siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al
comma 446 per l'esercizio dell'attivita' economica.
451. Le esenzioni di cui al comma 450 sono concesse esclusivamente
per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
452. Per le finalita' di cui ai commi da 445 a 453,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di 5 milioni di
euro nell'anno 2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di pari
importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma
6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
(Omissis).
458. Al capo del Dipartimento della protezione civile presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' assegnata la somma di 7,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per speciali
elargizioni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione
verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, a totale indennizzo della
responsabilita' civile a carico dello Stato e del comune di Sarno.
459. Il sindaco del comune di Sarno, d'intesa con il capo del
Dipartimento della protezione civile, nei limiti dell'autorizzazione
di spesa di cui al comma 458, individua i familiari delle vittime e
determina la somma spettante, nel limite di euro 100.000 per ciascuna
delle vittime, nonche' la quota di rimborso delle eventuali spese
legali sostenute e documentate.
460. Le elargizioni di cui al comma 458 spettanti ai familiari
delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente
ordine:
a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al
quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e
del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza
passata in giudicato, e ai figli se a carico;
b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di
coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non
definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con
sentenza passata in giudicato;
c) ai genitori; d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a
carico; e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti
l'evento;
f) al convivente more uxorio.
461. Qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari ai
sensi del comma 460, gli eredi hanno diritto al pagamento della
medesima somma, previa presentazione di documentazione attestante la
qualita' di erede e la quota di partecipazione all'asse ereditario,
secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima.
462. Il capo del Dipartimento della protezione civile, in
conformita' con l'atto del sindaco del comune di Sarno di cui al
comma 459, adotta i provvedimenti di elargizione.
463. L'indennizzo corrisposto comprende tutte le somme dovute a
qualsiasi titolo ai destinatari e tiene conto di quanto eventualmente
gia' percepito a seguito di sentenze riguardanti la responsabilita'
civile dello Stato e del comune di Sarno. I contenziosi aperti sono
dichiarati estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
464. Le elargizioni di cui al comma 458 sono esenti da ogni imposta
o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i
soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi
della normativa vigente.
465. Al comune di Sarno e' riconosciuto un trasferimento
straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e
2017, a compensazione di quanto gia' erogato ai familiari delle
vittime a seguito di sentenze riguardanti la responsabilita' civile
dello Stato e del comune stesso.
(Omissis).
618. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il
compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di
negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, nonche' alle parti che corrispondono o che
hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al
capo I del medesimo decreto, e' riconosciuto, in caso di successo
della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un
credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250
euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016»;
b) al comma 2, le parole: «sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «il 30 marzo 2016»;
c) al comma 3, le parole: «dell'anno 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei
compensi di cui al comma 1»;
d) al comma 4, le parole: «per l'anno 2015» sono soppresse;
e) al comma 5, le parole: «agli oneri derivanti dall'attuazione
del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016,»
sono sostituite dalle seguenti: «per l'attuazione del presente
articolo e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Agli oneri per l'anno 2016».
(Omissis).
637. All'articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «libri» e' sostituita dalle seguenti: «giornali,
notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e
periodici»;
b) dopo le parole: «codice ISBN» sono inserite le seguenti: «o
ISSN».
(Omissis).
645. A decorrere dal 1º gennaio 2016 il credito d'imposta relativo
all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli
autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27
dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria euro 2 o
inferiore. I risparmi conseguenti all'attuazione del primo periodo
sono valutati in 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016
al 2020, in 80 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40 milioni di
euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le modalita' di monitoraggio delle
risorse derivanti dall'attuazione della misura di cui al primo
periodo. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto agli importi stimati, l'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, entro il 31 ottobre di ciascun anno, comunica il valore
dello scostamento al Ministero dell'economia e delle finanze e al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali somme sono
quantificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Qualora si verifichino maggiori risparmi rispetto a quanto stimato, i
corrispondenti importi sono assegnati, anche mediante riassegnazione,
allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Qualora si verifichino minori risparmi rispetto a quanto
stimato, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, con proprio
decreto, alla rideterminazione delle dotazioni finanziarie delle
risorse assegnate agli interventi di cui ai commi 640, 647, 648, 650,
651, 654, 655 e 866, oppure di altre spese rimodulabili iscritte
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in modo da assicurare la neutralita' rispetto ai saldi di
finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
646. Gli eventuali maggiori risparmi accertati di cui al comma 645
sono assegnati:
a) fino al 15 per cento a interventi per favorire l'acquisto di
mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell'autotrasporto
di merci su strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalita' attuative della disposizione di
cui alla presente lettera. L'efficacia di tale disposizione e'
subordinata alla preventiva notifica alla Commissione europea, ai
sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
b) fino all'85 per cento al Fondo cui al comma 866.
(Omissis).
652. A decorrere dal 1º gennaio 2016 le deduzioni forfetarie delle
spese non documentate disposte dall'articolo 66, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 1, comma
106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spettano in un'unica
misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore
oltre il territorio del comune in cui ha sede l'impresa e, nella
misura del 35 per cento dell'importo cosi' definito, per i trasporti
personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in
cui ha sede l'impresa, nei limiti delle dotazioni di bilancio
previste per lo scopo.
(Omissis).
659. Al fine di razionalizzare e aumentare l'efficacia degli
interventi pubblici per il finanziamento degli investimenti e
l'accesso al credito e al mercato dei capitali delle imprese agricole
e agroalimentari, nonche' al fine di razionalizzare e contenere la
spesa pubblica, la societa' Istituto sviluppo agroalimentare (ISA)
Spa e la Societa' gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l.
sono incorporate di diritto, alla data di entrata in vigore della
presente legge, nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA), che conserva la natura di ente pubblico
economico, e l'Ufficio del registro delle imprese provvede alla
iscrizione delle incorporazioni di ISA e SGFA su semplice richiesta
di ISMEA. Le incorporazioni di cui al presente comma e le altre
operazioni ad esse connesse sono esenti da tasse, nonche' da imposte
dirette o indirette. Per la gestione delle garanzie, l'Istituto puo'
costituire patrimoni separati ai sensi delle disposizioni di cui al
libro quinto, titolo V, capo V, sezione XI, del codice civile.
660. L'ISMEA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle
societa' di cui al comma 659, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad
esse attribuiti dalle disposizioni vigenti. Il personale a tempo
indeterminato in servizio presso le medesime societa' e da esse
dipendente alla data del 15 ottobre 2015 e' trasferito, a domanda,
alle dipendenze di ISMEA ed inquadrato in base al contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato dallo stesso.
L'inquadramento del personale dipendente a tempo indeterminato di ISA
Spa e' disposto con provvedimento del commissario di cui al comma
661, assicurando che la spesa massima sostenuta per il medesimo
personale non ecceda quella prevista alla data del 15 ottobre 2015 e
garantendo l'allineamento ai livelli retributivi del contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato dall'ISMEA. Fino
all'emanazione del provvedimento di cui al terzo periodo, al predetto
personale e' corrisposto il trattamento economico fondamentale in
godimento alla data del 15 ottobre 2015. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di
chiusura delle societa' di cui al comma 659 e' deliberato dagli
organi in carica alla data di incorporazione e trasmesso per
l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti
degli organi delle societa' di cui al comma 659 sono corrisposti
compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati soltanto
fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al
quinto periodo, ai componenti dei predetti organi spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute, entro
il termine di cui al medesimo periodo, nella misura prevista dal
rispettivo ordinamento.
(Omissis).
708. Il termine per l'invio delle deliberazioni, esclusivamente in
via telematica, fissato al 10 settembre 2014 dall'articolo 1, comma
688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica ai soli comuni
che non hanno inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai
fini del versamento della prima rata TASI entro il 16 giugno 2014.
(Omissis).
739. L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, relativo alla facolta' dei comuni di aumentare
le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicita', ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si
interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni
che si erano gia' avvalsi di tale facolta' prima della data di
entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del
decreto-legge n. 83 del 2012.
(Omissis).
777. Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione
del termine di ragionevole durata dei processi, al capo II della
legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 sono premessi i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Rimedi all'irragionevole durata del processo). - 1.
La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla
violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della
legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto
del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della
Convenzione stessa.
2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo
1-ter, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa
dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa
riparazione.
Art. 1-ter. - (Rimedi preventivi). - 1. Ai fini della presente
legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma
dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme
del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis
e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresi'
rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito
ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis del codice
di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno
sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2,
comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di
cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce
rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di
trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di
procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini
di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale
giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando
ritiene che la causa puo' essere decisa a seguito di trattazione
orale, a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura
civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale
per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
2. L'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di
depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi
i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
3. Nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce
rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo di cui
all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno sei mesi
prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma
2-bis.
4. Nel procedimento contabile davanti alla Corte dei conti il
presunto responsabile ha diritto di depositare, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno
sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2,
comma 2-bis.
5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla Corte
dei conti ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi
prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma
2-bis.
6. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte ha diritto
a depositare un'istanza di accelerazione almeno due mesi prima che
siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
7. Restano ferme le disposizioni che determinano l'ordine di
priorita' nella trattazione dei procedimenti»;
b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. E' inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal
soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole
durata del processo di cui all'articolo 1-ter»;
c) all'articolo 2, il comma 2-quinquies e' sostituito dal
seguente:
«2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio
consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle
proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96
del codice di procedura civile;
b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo,
del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia
determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento»;
d) all'articolo 2, dopo il comma 2-quinquies sono aggiunti i
seguenti:
«2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole
durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:
a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato,
limitatamente all'imputato;
b) contumacia della parte;
c) estinzione del processo per rinuncia o inattivita' delle parti
ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e
dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del
codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104;
e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio
amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte
introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del
codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104;
f) introduzione di domande nuove, connesse con altre gia'
proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i
motivi aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei
processi;
g) irrisorieta' della pretesa o del valore della causa, valutata
anche in relazione alle condizioni personali della parte.
2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la
parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del
processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla
misura dell'indennizzo altrimenti dovuto»;
e) all'articolo 2-bis, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una
somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800
per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede
il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata
puo' essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi
al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo»;
f) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La somma puo' essere diminuita fino al 20 per cento quando
le parti del processo presupposto sono piu' di dieci e fino al 40 per
cento quando le parti del processo sono piu' di cinquanta.
1-ter. La somma puo' essere diminuita fino a un terzo in caso di
integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel
procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce.
1-quater. L'indennizzo e' riconosciuto una sola volta in caso di
riunione di piu' giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte.
La somma liquidata puo' essere incrementata fino al 20 per cento per
ciascun ricorso riunito, quando la riunione e' disposta su istanza di
parte»;
g) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al
presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il
giudice innanzi al quale si e' svolto il primo grado del processo
presupposto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura
civile»;
h) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Non puo' essere designato il giudice del processo
presupposto»;
i) al comma 7 dell'articolo 3, dopo le parole: «delle risorse
disponibili» sono aggiunte le seguenti: «nel relativo capitolo, fatto
salvo il ricorso al conto sospeso»;
l) dopo l'articolo 5-quinquies e' inserito il seguente:
«Art. 5-sexies. - (Modalita' di pagamento). - 1. Al fine di
ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente
legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo,
l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare
degli importi che l'amministrazione e' ancora tenuta a corrispondere,
la modalita' di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del
presente articolo, nonche' a trasmettere la documentazione necessaria
a norma dei decreti di cui al comma 3. 2. La dichiarazione di cui al
comma 1 ha validita' semestrale e deve essere rinnovata a richiesta
della pubblica amministrazione. 3. Con decreti del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da
emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di
dichiarazione di cui al comma 1 ed e' individuata la documentazione
da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto
comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali
la modulistica di cui al periodo precedente. 4. Nel caso di mancata,
incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della
documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non
puo' essere emesso. 5. L'amministrazione effettua il pagamento entro
sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi
previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente
non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare
trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui
ai commi precedenti. 6. L'amministrazione esegue, ove possibile, i
provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi
diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti
capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui
regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese
obbligatorie, di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n.
196. 7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i
creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica
dell'atto di precetto, ne' proporre ricorso per l'ottemperanza del
provvedimento.
8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente
legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del
libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo
nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente
dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di
incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono
incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al
commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensivita' della
retribuzione dei dirigenti.
9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della
presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti
correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per
vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo
non superiore a 1.000 euro.
10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il
creditore puo' delegare all'incasso un legale rappresentante con il
rilascio di procura speciale.
11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non puo'
essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in
favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge
in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli
obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma
si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.
12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente
all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la
dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti
avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle
amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, gia' trasmesse
alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano
validita' anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10»;
m) all'articolo 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i
termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e in quelli
assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1
dell'articolo 2.
2-ter. Il comma 2 dell'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, come modificato dall'articolo 3, comma 23,
dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si
applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre
2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis».
778. A decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo
di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per
spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli
82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono
ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta
e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche' al
pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante
cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite
massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e
del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni
sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della
presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per
i quali non e' stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La compensazione o
la cessione dei crediti puo' essere effettuata anche parzialmente ed
entro un limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi,
aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati
(CPA).
779. Per le finalita' di cui al comma 778 e' autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
780. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti criteri, priorita' e modalita' per l'attuazione delle
misure di cui al comma 778 e per garantire il rispetto del limite di
spesa di cui al comma 779.
781. Al codice del processo amministrativo, di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 114, comma 4, lettera e), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto
il pagamento di somme di denaro, la penalita' di mora di cui al primo
periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione
dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza;
detta penalita' non puo' considerarsi manifestamente iniqua quando e'
stabilita in misura pari agli interessi legali»;
b) dopo l'articolo 71 e' inserito il seguente:
«Art. 71-bis. - (Effetti dell'istanza di prelievo). - 1. A seguito
dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 71, il giudice,
accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria,
sentite sul punto le parti costituite, puo' definire, in camera di
consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata».
(Omissis).
850. Nel caso in cui siano adottate azioni di risoluzione, come
definite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la trasformazione in credito
d'imposta delle attivita' per imposte anticipate relative ai
componenti negativi di cui al comma 55 dell'articolo 2 del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritte nella
situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a
risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione e opera
sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Con
decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della
risoluzione non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti
alle attivita' per imposte anticipate trasformate in credito
d'imposta ai sensi del presente comma.
851. Il comma 850 si applica a decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
852. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.
132, le parole: «in corso al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014».
853. Ai fini delle imposte sui redditi, i versamenti effettuati dal
Fondo di risoluzione nazionale all'ente-ponte non si considerano
sopravvenienze attive.
854. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, e' abrogato.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge n. 183 del 2015.
(Omissis).
887. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2016»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2016».
888. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in
mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione
agricola, rideterminati con le modalita' e nei termini indicati nel
comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
come modificato dal comma 887 del presente articolo, le aliquote
delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento, e
l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge e'
raddoppiata.
889. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non
adottano i principi contabili internazionali nella redazione del
bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice
civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia,
rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione
degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta
l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2014.
890. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 889,
per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti
i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
891. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in
tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento, da versare con le modalita' indicate al
comma 894.
892. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione
si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal
terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16
per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non
ammortizzabili.
893. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai
soci, di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio
successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata
eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della
rivalutazione.
894. Le imposte sostitutive di cui ai commi 891 e 892 sono versate
in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento
al quale la rivalutazione e' eseguita. Gli importi da versare possono
essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
895. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13
aprile 2001, n. 162, nonche' le disposizioni del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002,
n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
896. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in
bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n.
342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in
corso alla data del 1º dicembre 2017.
897. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 892, e' vincolata una
riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che puo' essere
affrancata ai sensi del comma 891.
898. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti:
«euro tremila» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il
servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la
soglia e' di euro mille».
899. All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, le parole: «e' di 2.500 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «e' di euro tremila».
(Omissis).
902. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
il comma 1.1 e' abrogato.
903. (Omissis).
904. Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di
procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi
titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente
mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo
2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
905. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte
prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «12 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
906. Al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le
agevolazioni previste dal periodo precedente si applicano altresi'
agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e
relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi
chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28
novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati».
907. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono applicabili
anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purche' gia'
proprietari di terreni agricoli e conviventi, di soggetti aventi i
requisiti di cui al medesimo articolo 2, comma 4-bis.
908. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi
dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono innalzate le percentuali di
compensazione applicabili a taluni prodotti del settore
lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento. Con lo
stesso decreto e con le medesime modalita' sono innalzate, per l'anno
2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi
della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore
al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni
di cui al precedente periodo non puo' comportare minori entrate
superiori a 20 milioni di euro.
909. All'articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e successive modificazioni, le parole: «7 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
910. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma
423 e' sostituito dal seguente:
«423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di
accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica
da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e
fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonche' di carburanti e
prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente
dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono
attivita' connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del
codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la
produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle
persone fisiche, delle societa' semplici e degli altri soggetti di
cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei
corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente
riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione
della quota incentivo, il coefficiente di redditivita' del 25 per
cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei
modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalita'
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».
911. (Omissis).
912. Le disposizioni del comma 910 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
913. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il
comma 1 e' abrogato.
(Omissis).
917. Il comma 3 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n.
340, e' sostituito dai seguenti:
«3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai
procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle
controversie in materia di masi chiusi, nonche' quelli relativi
all'assunzione del maso chiuso, in seguito all'apertura della
successione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni
altra imposta e tassa e dal contributo unificato.
3-bis. Le disposizioni del comma 3 si applicano per i periodi di
imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di
accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente».
(Omissis).
926. Ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 643, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio
2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma,
nonche' a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre
2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia,
per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza
essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il
giocatore e' l'offerente e che il contratto di gioco e' pertanto
perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la
legislazione nazionale, e' consentito regolarizzare la propria
posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo
articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai quali, a tale fine, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alle lettere a) e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio
2015» e «5 gennaio 2015» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 gennaio 2016» e «5 gennaio 2016»;
b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28 febbraio 2015»
sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»;
c) alle lettere e) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque
ricorre, e' sostituita dalla seguente: «2016» e le parole: «30
giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;
d) alla lettera g) del comma 644, le parole: «1º gennaio 2015»
sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016».
927. Qualora uno o piu' soggetti residenti, operanti nell'ambito di
un'unica rete di vendita, svolgano, per conto di soggetti esteri non
residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o
intermediazione con i soggetti terzi, le attivita' tipiche del
gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati, quali, ad
esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento
dei premi, e mettano a disposizione dei fruitori finali del servizio
strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature
telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorche' i flussi
finanziari, relativi alle suddette attivita' ed intercorsi tra i
gestori e il soggetto non residente, superino, nell'arco di sei mesi,
500.000 euro, l'Agenzia delle entrate, rilevati i suddetti
presupposti dall'informativa dell'intermediario finanziario e degli
altri soggetti esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo
11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni, da effettuare secondo i criteri stabiliti
dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni
dalla medesima informativa convoca in contraddittorio i gestori e il
soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la
presenza in Italia di una stabile organizzazione, ai sensi
dell'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
928. Le attivita' svolte dai gestori possono essere desunte dai
dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dal Corpo della
guardia di finanza ai fini dell'instaurazione del contraddittorio di
cui al comma 927.
929. Laddove, all'esito del procedimento in contraddittorio di cui
al comma 927, da concludere entro novanta giorni, sia accertata in
Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle
entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta
e le sanzioni dovute.
930. A seguito di segnalazione dell'Agenzia delle entrate dei
contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata la stabile
organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti
esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e
2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni, ai fini della disciplina in materia di
antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo
d'acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle
transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del
prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di
effettuazione del pagamento.
931. Il contribuente puo' comunque presentare, entro sessanta
giorni dall'inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza
di interpello disapplicativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale dimostri il venir
meno dei presupposti di cui ai commi da 918 a 930 del presente
articolo.
(Omissis).
949. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, al primo periodo, le parole:
«prestazioni erogate nel 2015» sono sostituite dalle seguenti:
«prestazioni erogate dal 2015» e dopo il secondo periodo e' aggiunto
il seguente: «I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a
partire dal 1º gennaio 2016 sono inviati al Sistema tessera
sanitaria, con le medesime modalita' di cui al presente comma, anche
da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi
sanitari e non accreditate»;
b) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione
della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i
dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema
tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi
telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria»;
c) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati
di cui al periodo precedente, si applica la sanzione prevista
dall'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e
successive modificazioni»;
d) all'articolo 3, comma 5, le parole: «commi 2 e 3» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis»;
e) all'articolo 3, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. Per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative
all'anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno
previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati e
delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della
dichiarazione precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle
sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all'articolo
78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive
modificazioni, all'articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardivita' o di
errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina
un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione
precompilata di cui all'articolo 1»;
f) all'articolo 5, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente
ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza
fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che
incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che
presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero
determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia
delle entrate puo' effettuare controlli preventivi, in via
automatizzata o mediante verifica della documentazione
giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la
trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della
trasmissione, se questa e' successiva a detto termine. Il rimborso
che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo
preventivo e' erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto
mese successivo al termine previsto per la trasmissione della
dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa e'
successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in
materia di imposte sui redditi»;
g) all'articolo 1, comma 4, le parole: «5, comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «5, commi 3 e 3-bis»;
h) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) e' abrogata con effetto
per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno
2016, relative al periodo di imposta 2015;
i) all'articolo 35, comma 3, le parole: «e' trasmesso annualmente
un numero di dichiarazioni pari all'uno per cento, con uno
scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le
dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la
media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che
svolgono attivita' di assistenza fiscale nel triennio precedente,
compreso quello considerato» sono sostituite dalle seguenti: «la
media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo
triennio sia almeno pari all'uno per cento della media delle
dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono
attivita' di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno
scostamento massimo del 10 per cento»;
l) all'articolo 35, comma 3, le parole: «2016, 2017 e 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017».
950. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 25-bis e' sostituito dal seguente:
«25-bis. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi
da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dall'anno d'imposta
2015, nonche' dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri
detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse
e le societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine
assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione
nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale
di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, nonche' gli altri fondi comunque denominati,
trasmettono all'Agenzia delle entrate, per tutti i soggetti del
rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese
sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 e di quelli di cui alla
lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' i dati relativi alle
spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del
contribuente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), e
dell'articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso testo unico»;
b) il comma 25-ter e' abrogato;
c) al comma 26:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) le parole: «al comma 25», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «ai commi 25 e 25-bis».
951. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999,n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 6 e 22 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. In luogo della polizza di cui al comma 1, la garanzia puo'
essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o
garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione
rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un
periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento
dell'attivita' di assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze possono essere individuate modalita' alternative che
offrano adeguate garanzie»;
b) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la
seguente:
«c-bis) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica,
entro il termine previsto alla lettera c), il risultato finale delle
dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 16, comma 4-bis»;
c) all'articolo 7, comma 2-ter, le parole: «che il numero delle
dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro sia almeno pari
all'uno per cento del rapporto risultante tra la media delle
dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la» sono
sostituite dalle seguenti: «annualmente che la media delle
dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro nel triennio
precedente sia almeno pari all'uno per cento della».
952. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti
d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con
ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a
norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato
decreto n. 600 del 1973 nonche' dell'articolo 21, comma 15, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 11 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di cui
al comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica
all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di
cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma
1 del presente articolo, relativa all'anno solare precedente, entro
il 31 luglio di ciascun anno»;
b) al comma 6-quinquies, il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in
via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli
incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo
dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati
corrisposti. Entro la stessa data sono altresi' trasmessi in via
telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli
necessari per l'attivita' di controllo dell'Amministrazione
finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati
contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e
assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di conguaglio
effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 997, n. 241, stabiliti con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le trasmissioni in via
telematica effettuate i sensi del presente comma sono equiparate a
tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella
dichiarazione di cui al comma 1».
953. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente:
«1-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti dei
contribuenti, in via sperimentale, per l'anno 2016, l'obbligo di
comunicare le operazioni di cui al comma 1 e' escluso per coloro i
quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175».
954. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
«d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di
persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di
esse»;
b) all'articolo 15, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla
seguente:
«e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria
presso universita' statali e non statali, in misura non superiore,
per le universita' non statali, a quella stabilita annualmente per
ciascuna facolta' universitaria con decreto del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da emanare entro il
31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e
contributi dovuti alle universita' statali»;
c) all'articolo 24, comma 3-bis, le parole: «nei confronti dei
soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in
uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo» sono
sostituite dalle seguenti: «nei confronti dei soggetti non residenti
nel territorio italiano».
955. Le disposizioni di cui al comma 954, lettere a) e b), si
applicano a partire dall'anno d'imposta 2015. Per il primo anno di
applicazione, il decreto di cui al comma 954, lettera b), e' adottato
entro il 31 gennaio 2016.
956. Con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a
decorrere dall'anno 2016, relative al periodo di imposta 2015,
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 586 e
587 sono abrogati.
957. All'articolo 39, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, le parole: «di una somma pari alla sanzione irrogata »
sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari alla sanzione
irrogata e alle altre somme indicate al comma 1».
958. Le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di
termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015,
n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015,
n. 187, sono quantificate nell'importo di 2.000 milioni di euro.
959. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 958
emerga un andamento che non consenta la realizzazione integrale
dell'importo di cui al medesimo comma 958, il Ministro dell'economia
e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo
2016, stabilisce l'aumento, a decorrere dal 1º maggio 2016, delle
accise di cui alla direttiva 2008/118/ CE del Consiglio, del 16
dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del
predetto ammontare di maggiori entrate.
960. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 16, il primo ed il secondo comma sono sostituiti
dai seguenti:
«L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del ventidue per
cento della base imponibile dell'operazione.
L'aliquota e' ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento
per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati,
rispettivamente, nella parte II, nella parte IIbis e nella parte III
dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34»;
b) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) e' abrogato;
c) alla tabella A, dopo la parte II e' inserita la seguente:
«Parte II-bis
BENI E SERVIZI SOGGETTI
ALL'ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO
1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter)
dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati
nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi».
961. Le maggiori entrate derivanti dal comma 960 sono pari a 12
milioni di euro.
962. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
963. Le disposizioni dei commi 960 e 962 si applicano alle
operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o
prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
(Omissis).
972. Nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e delle Forze armate e per il riconoscimento dell'impegno
profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza
nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di
polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate
non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale e'
riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base
annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla
prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio
prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura
retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non e' assoggettato a
contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari
del contributo straordinario si applicano altresi', ricorrendone le
condizioni, le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 1-bis,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016. Al
fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di
finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti
dal presente comma. Nelle more del monitoraggio, e' accantonato e
reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 a
valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del
comma 63 del presente articolo. In relazione agli esiti del
monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse
necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri
accertati. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del
presente comma anche tra stati di previsione diversi.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi
rifinanziamenti, e' ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016.
(Omissis).
979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la
conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i cittadini italiani o
di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio
nazionale, i quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e'
assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980, una
Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro
500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata per assistere a
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri
nonche' per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali,
monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli
dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito
imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del
valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della
Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
980. Per le finalita' di cui al comma 979 e' autorizzata la spesa
di 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo.
(Omissis).
982. Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio
di attivita' di lavoro autonomo o di impresa ai fini
dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o
allarme, nonche' per quelle connesse ai contratti stipulati con
istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attivita'
criminali, e' riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta
sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per
l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per
l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero
in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori disposizioni ai
fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui
al presente comma.
(Omissis).
984. Per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori di musica e
degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento
secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo
livello secondo il nuovo ordinamento, e' concesso un contributo una
tantum di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per
l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di
studi, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Lo strumento
musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un
produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato
di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali
pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di
strumento cui lo studente e' iscritto. Il contributo e' anticipato
all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto
sul prezzo di vendita ed e' a questo rimborsato sotto forma di
credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalita'
attuative, comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta,
il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione necessaria
per il monitoraggio dell'agevolazione.
985. Per l'anno finanziario 2016, con riferimento al precedente
periodo d'imposta, ciascun contribuente puo' destinare il due per
mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a
favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i
criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonche' le
cause e le modalita' di revoca o di decadenza. I contribuenti
effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede
di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati
dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione
di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata
ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo
sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto e la
corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali
sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da
garantire la tempestivita' e l'economicita' di gestione, nonche' le
ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le somme non
impegnate nell'esercizio 2016 possono esserlo in quello successivo.
Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di
100 milioni di euro per l'anno 2016.
986. In relazione alle contingenti esigenze di prevenzione e di
controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, le parole: «con decorrenza non anteriore al 1º ottobre
2015 e al 1º ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con
decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015 e al 1º marzo 2016» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Polizia di Stato e'
altresi' autorizzata, nei limiti degli eventuali ulteriori posti
residui, a bandire, per l'anno 2016, un concorso ai sensi dello
stesso articolo 2199, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n.
66 del 2010».
987. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera o-bis) e' aggiunta la
seguente:
«o-ter) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo
istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi
cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in
conformita' alle disposizioni di legge o contrattuali,
indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a
condizione che siano utilizzate in conformita' agli scopi di tali
consorzi».
988. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo
istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi
cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in
conformita' alle disposizioni di legge o contrattuali,
indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a
condizione che siano utilizzate in conformita' agli scopi di tali
consorzi».
989. Le disposizioni di cui ai commi 987 e 988 si applicano a
decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.
(Omissis).
992. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e
le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
(Omissis).
999. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra
in vigore il 1º gennaio 2016.
(Omessi gli allegati).